CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO

 

Articolo 193 CdS
Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile

(Vedi art. 193 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. I veicoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera rrr), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (2), non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.
   2. Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 866,00 a euro 3.464,00. Nei casi indicati dal comma 2-bis, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata.
   2-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 2 per almeno due volte, all'ultima infrazione consegue altresì la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi, ai sensi del titolo VI, capo I, sezione II. In tali casi, in deroga a quanto previsto dal comma 4, quando è stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 e corrisposto il premio di assicurazione per almeno sei mesi, il veicolo con il quale è stata commessa la violazione non è immediatamente restituito ma è sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per quarantacinque giorni, secondo le disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione prevista. La restituzione del veicolo è in ogni caso subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenute per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo, se ricorrenti, limitatamente al caso in cui il conducente coincide con il proprietario del veicolo.
   3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è ridotta alla metà quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice civile. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 è altresì ridotta alla metà quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale previsto dal comma 2. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
   4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi (1) (3) e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non è stato proposto ricorso e non è avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale stesso costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma 3, e il veicolo è confiscato ai sensi dell'articolo 213.
   4-bis. Salvo che debba essere disposta confisca ai sensi dell'articolo 240 del codice penale, è sempre disposta la confisca amministrativa del veicolo intestato al conducente sprovvisto di copertura assicurativa quando sia fatto circolare con documenti assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi di cui al precedente periodo è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno. Si applicano le disposizioni dell'articolo 213 del presente codice.
   4-ter. L'accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria del veicolo può essere effettuato anche mediante il raffronto dei dati relativi alle polizze emesse dalle imprese assicuratrici con quelli provenienti dai dispositivi o apparecchiature di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1-bis dell'articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1.
   4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 4-ter, risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia procedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8.
   4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi o apparecchiature di cui al comma 4-ter, costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che al momento del rilevamento un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada.

 

(1) Per procedere alla restituzione del veicolo sottoposto a sequestro perchè circolava privo della prescritta copertura assicurativa di R.C. verso terzi, ai sensi dell'art. 193, la decorrenza della corresponsione del premio di assicurazione per almeno sei mesi può anche essere anche antecedente alla contestazione della violazione considerato che le compagnie assisurative fanno decorrere tale periodo dalla scadenza del precedente semestre e non dalla data di pagamento del premio. L'art. 193, comma 4, inoltre, non indica il momento a partire dal quale deve decorrere la semestralità dell premio di assicurazione.
(2) Parole sostituite dall'art. 1, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 22 novembre 2023, n. 184 (Recepimento della direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità) pubblicato in G.U. n. 290 del 13/12/2023.
(3) In caso di contestazione immediata della violazione per la mancata copertura assicurativa del veicolo, l'eventuale ed immediata riattivazione della copertura assicurativa per almeno sei mesi rende superfluo il sequestro del veicolo. A prescindere se il trasgressore, o chi per esso, proceda anche al pagamento immediato della sanzione pecuniaria. Mentre risulta corretta la contestazione per la violazione al disposto contenuto nell'art. 193, comma 2 del C.d.S..

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U.  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

OSSERVAZIONI

* L'emissione di una polizza assicurativa RC avente periodo di validità annuale, ma con indicata una periodicità del premio la cui data di partenza è ancora lungi dal sopraggiungere, potrebbe non indicare necessariamente una mancata copertura assicurativa, ma piuttosto un'errata trascrizione della periodicità del premio accertabile attraverso le normale procedure di consultazione ad una banca dati ufficiale. Non si rinviene neanche la necessità di contestare la violazione prevista dall'art. 180, commi 1 e 7 del C.d.S. in quanto, anche se con la periodicità del premio errata, la documentazione è comunque esibita.
* In tema di responsabilità per danno cagionato da animali, si opera un distinguo tra i danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale (ove vige il principio secondo cui in tema di presunzione della responsabilità oggettiva, questa resta a carico del proprietario o dell'utilizzatore dell'animale e concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo (art. 2054, comma 1, c.c., che ha portata generale ed è applicabile a tutti i soggetti che subiscano danni dalla circolazione) ed il caso ben diverso che si prospetta quando è un ciclista ad essere assalito dal cane proveniente da un piazzale dal cui cancello è uscito l'animale che ne provoca la caduta (Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 18386 del 27/06/2023).
* Quando il rimorchio è agganciato dalla motrice perde la propria autonoma configurazione di veicolo per diventare componente di un unico veicolo a motore, per il quale vale esclusivamente la copertura assicurativa della motrice, mentre rimane irrilevante quella del rimorchio (Corte di Cassazione Civile, Sezione III, sentenza numero 11318 del 18/12/1996).
* Nel sinistro stradale, il beneficio dell'azione diretta spettante al terzo trasportato, aggiuntiva rispetto alle altre azioni, mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti (fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito) (Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 30301 del 31/10/2023).
* Secondo la normativa europea (Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, una bicicletta il cui motore elettrico fornisce unicamente pedalata assistita e che dispone di una funzione che le consente di accelerare senza pedalare fino a una velocità di 20 km/h, ove tale funzione può essere tuttavia attivata solo dopo uso della forza muscolare, non rientra nella nozione comunitaria di "veicolo" (Corte di giustizia Unione Europea, Sezione VII, sentenza numero C-286/22 del 12/10/2023).
* A seguito di furto del veicolo e della relativa denuncia presso le competenti autorità, è necessario che il proprietario (o un terzo delegato) si rechi presso gli uffici del P.R.A. per comunicare l'avvenuto ladrocinio e far cessare l’obbligo di pagamento del bollo, ed entro tre giorni dall’accaduto, avvisare in forma scritta la compagnia assicurativa.
 In caso di ritrovamento del veicolo compendio di furto, entro il termine di 40 giorni, bisognerà recarsi nuovamente agli uffici del PRA ed iniziare le formalità burocratiche finalizzate al riassegno della proprietà ed alla riattivazione del pagamento del bollo.
 Se il ritrovamento dovesse verificarsi dopo la liquidazione del danno da parte della compagnia assicurativa, vige l'obbligo da parte dell'assicurato di avvisare la compagnia perché questa acquisisca la piena proprietà del veicolo ritrovato.
 L'inadempimento della procedura finalizzata all'acquisizione della proprietà del veicolo ritrovato configura il reato di appropriazione indebita
(Corte di Cassazione Penale, Sezione II, sentenza numero 8927 del 07/03/2012).
* La possibilità di esibire "... agli organi di polizia stradale anche un certificato di assicurazione in formato digitale o una stampa non originale del formato digitale stesso, senza che il conducente possa essere sanzionato per il mancato possesso dell'originale del certificato di assicurazione obbligatoria ai sensi del combinato disposto dell'art. 180, comma 1, lettera d) e art. 180, comma 7, C.d.S o senza che, ai sensi dell'art. 180, comma 8, C.d.S., possa essere richiesta la successiva esibizione di un certificato originale in formato cartaceo" è concessa dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/5931/16/106/15 del 01/09/2016 (Esibizione del certificato di assicurazione ai sensi dell'art. 180, comma 1, lettera d), del Codice della Strada. Provvedimento IVASS n. 41 del 22 dicembre 2015).
* La reiterazione della violazione per la circolazione con veicolo sprovvisto di assicurazione obbligatoria di responsabilità civile verso terzi (art. 193, commi 2 e 2-bis del C.d.S.) come è noto, deve soddisfare alcuni requisiti: seconda violazione nel biennio; conclusione del procedimento relativo alla prime violazione e che in entrambe le occasioni il conducente sia la medesima persona.
 Quando il veicolo è intestato ad una società, bisogna tenere conto che l'amministratore della società (obbligato in solido) sia in entrambe le occasioni anche conducente, in quanto la violazione della reiterazione si applica quando questa è commessa dallo stesso conducente, e non anche dall'obbligato in solido.
* La circolazione, sempre più frequente, di veicoli dotati di un Documento Unico (DU) i cui conducenti - in occasione di controlli su strada - esibiscono contratti R.C. auto emessi e recante la dicitura "Documento non valido per la circolazione" (o contratti con la suddetta dicitura grossolanamente cancellata, ricoperta o abrasa), hanno indotto l'IVASS ad emettere la circolare prot. n. 0181476/23 del 27 luglio 2023 "Emissione dei contratti R.C. auto in presenza di Documento Unico (DU) non valido per la circolazione" finalizzato a contrastare l’assunzione di contratti affetti dal descritto fenomeno attraverso una serie di indicazioni.
* Al fine di procedere al dissequestro del veicolo sottoposto a tale misura perché sorpreso a circolare sprovvisto della prescritta copertura assicurativa da oltre 15 giorni, la norma prevede che il veicolo sia rimesso nella disponibilità dell'avente diritto previa esibizione di una polizza valida almeno 6 mesi.
 A tale proposito, però, è necessario precisare che il semestre relativo alla copertura assicurativa è cosa diversa dalla rateizzazione della polizza, che può avvenire anche mensilmente, rendendo così in tal modo possibile il dissequestro del veicolo.
* La circolazione del veicolo sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria RC con la relativa sanzione accessoria del sequestro del veicolo prevede l'affido del veicolo all'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati, prevedendo - in maniera residuale - il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. La circostanza di non poter sostenere i costi per il trasporto del veicolo a mezzo di carro attrezzi, non costituisce un motivo giustificato per non assumersi l'affido del mezzo e, per tale motivo, trova valido motivo la contestazione della violazione prevista dall'art. 213, comma 5 del C.d.S..
* L'archivio nazionale dei veicoli è aggiornato anche con i dati raccolti, oltre che dal DTT e dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale, anche dalle compagnie di assicurazione che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalità e tempi stabiliti (non in tempo reale).
 Infatti "... la banca dati delle coperture risulta essere alimentata massivamente da parte delle imprese di assicurazione e purtuttavia è possibile che possano verificarsi ritardi nella alimentazione o disfunzioni sul caricamento dei dati" (Circolare ISVASS prot. n. 0111471 del 01.06.2016 - Coperture Assicurative R.c.a. - Dematerializzazione contrassegni e documenti assicurativi - Accertamenti e sanzioni applicabili ai sensi degli artt. 180, 181, e 193 del C.d.S.) e, pertanto, qualora sorgano dubbi sulla mancata copertura assicurativa del veicolo oggetto del controllo, l'organo procedente dovrà valutare l’opportunità di contestare la violazione di cui all'art. 180, commi 1 e 7 del C.d.S., piuttosto che quella contenuta nel disposto dell'art. 193, comma 2 dello stesso C.d.S..
* Non è possibile procedere alla contestazione differita delle violazioni previste dagli artt. 80 e 193 del CdS, accertate con il dispositivo "targa system" poiché, a tutt'oggi, tale apparecchio non risulta aver ottenuto l'omologazione o l'approvazione specifica da parte del competente Ministero per il rilevamento delle violazioni sopra richiamate.
 Alla luce di quanto sopra, detto dispositivo serve solo per segnalare la presenza di un veicolo che potrebbe non essere in regola con la revisione o con l'assicurazione (in questo senso l'apparecchio non accerta la violazione), costituendo un semplice supporto per l'Operatore che avrà accertato direttamente il transito del veicolo cioè l'effettiva circolazione dello stesso, e che sarà altresì colui che dovrà accertare le violazioni in parola (Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 300/A/1223/19/105/2 del 08.02.2019 - Richiesta chiarimenti in tema di accertamento in forma postuma delle violazioni di cui agli articoli 80 e 193 Codice della Strada con l'ausilio di dispositivi automatici in commercio (targa system) attualmente non omologati).
* La sanzione più afflittiva a carico del soggetto che, in un periodo di due anni sia sorpreso per almeno due volte a circolare alla guida di un veicolo sprovvisto della copertura assicurativa (raddoppio della sanzione amministrativa pecuniaria e sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due mesi, ai sensi del titolo VI, capo I, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 193 del C.d.S.), si applica solo quando la prima violazione sia stata definita in una delle seguenti circostanze:
    - avvenuto pagamento della sanzione
    - scadenza dei termini per il ricorso al prefetto o al giudice di pace
    - respingimento, con atto divenuto definitivo, del ricorso
.
* Circa la circolazione con la targa di prova scaduta di validità, ma con efficace copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi propria del veicolo in corso di validità, esistono due diversi orientamenti: il primo (giurisprudenziale) secondo il quale con l'inefficacia della targa di prova (in quanto l'autorizzazione alla circolazione è scaduta), anche il correlato certificato di assicurazione di responsabilità civile deve considerarsi privo di effetti (Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 27046 del 25/10/2018), e quindi sussiste la violazione di cui all'art. 193, comma 2 del C.d.S.; il secondo orientamento (normativo) invece, prevede che solo nel caso su esposto "... l'assicuratore è tenuto in caso di sinistro a risarcire il terzo danneggiato, non potendo opporre a quest'ultimo eccezioni derivanti dal contratto, ..." (Nota IVASS prot. n. 09.10.004622 del 23.03.2010 - Autorizzazione per la circolazione con targa prova scaduta, ma con assicurazione in corso di validità), e quindi la contestazione violazione di cui all'art. 193, comma 2 del C.d.S. apparirebbe illegittima.
* Alla luce di quanto riportato nell'ordinanza della Corte di Cassazione Civile, Sezione III, sentenza numero 17279 del 23/07/2009, l'area di parcheggio privata destinata agli utenti di un ipermercato, anche se inclusa completamente in uno stabile e delimitata da strutture destinate a regolare l'accesso dei veicoli (sbarra di ingresso), è soggetta sia alle norme dell'art. 2054 cod. civ., sia alle norme sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, ed in tale area è doveroso il rilievo del sinistro stradale da parte degli organi di polizia stradale.
 Per tale motivo si ritiene altresì possibile la contestazione delle violazioni contenute nel C.d.S..
* La circolazione abusiva con veicolo sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del sequestro, ai sensi dell'articolo 193 comma 2 del C.d.S., condotto dal soggetto avente la custodia dello stesso configura, la violazione contenuta nell'art. 213, comma 8 del C.d.S. (sanzione accessoria della revoca della patente di guida del conducente e l'alienazione del veicolo) oltre alla sanzione pecuniaria per la quale è prevista la possibilità della riduzione del 30% dell'importo (qualora il pagamento avvenga entro i 5 giorni) poiché tale possibilità è preclusa solo "... alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ..., e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida" (art. 202, comma 1 del C.d.S.), ed il trasferimento di proprietà del veicolo al custode acquirente non può essere considerata "confisca".
* La mancata presenza sul contratto assicurativo RC del veicolo di qualsiasi riferimento all'estensione della copertura del carrello appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili (purché rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61 e 62 e dal regolamento), che ai sensi dell'art. 56, comma 4 del C.d.S. è considerato parte integrante del veicolo trainante, munito di gancio traino al momento della stipula del contratto assicurativo, non comporta la violazione contenuta nell'art. 193, comma 2 del C.d.S. con la decurtazione di 5 punti dal documento di guida del conducente e la relativa sanzione accessoria del sequestro del mezzo.
* Come noto, dal giorno 01.06.2023 la c.d. Polizza temporanea di frontiera "polizza di assicurazione a garanzia dei rischi derivanti dalla responsabilità civile automobilistica verso terzi (...) rilasciata solo per l’ingresso e la circolazione temporanea in Italia di autoveicoli immatricolati in Paesi esteri non appartenenti allo Spazio Economico Europeo" (ucimi.it), sarà emessa centralmente solo da UCI e, pertanto, gli Uffici di frontiera non forniranno più tale servizio.
 Ai conducenti di veicoli immatricolati all'estero, obbligati al possesso di una valida assicurazione a garanzia dei rischi derivanti dalla responsabilità civile automobilistica verso terzi, sprovvisti di tale copertura assicurativa saranno sanzionati ai sensi dell'art. 193, comma 2 del C.d.S..
* Un motociclo a motore spento, sospinto esclusivamente a mano da una persona (oppure a cavaliere e spinto con il movimento delle sue gambe), azionato solo dalla forza muscolare di chi lo conduce, non può essere classificato, per costruzione, come "Veicolo a braccia" ai sensi dell'art. 48 del C.d.S. e pertanto, anche in tale corcostanza, richiede il possesso dei documenti atti alla circolazione e guida di chi lo sospinge ed atti alla circolazione, compresa la copertura assicurativa (Corte di Cassazione Civile, Sezione I, sentenza numero 3068 del 30/03/1999).
* Qualora, a seguito di notifica all'obbligato in solido della violazione per la circolazione di veicolo sprovvisto della prescritta copertura assicurativa di responsabilità civile, si accerta che questi è deceduto, è necessario accertare se dalla data dell’atto di accettazione dell’eredità (e non dal decesso), nella quale è compreso il veicolo, siano trascorsi i 60 giorni. In tal caso si contesta agli eredi la violazione di cui all'art. 94, commi 1 e 3 del C.d.S. (ed eventualmente al conducente quella di cui all’art. 94, comma 4 del C.d.S.). La carta di circolazione, come da prassi, è poi inviata all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.
 Nel caso, invece, che non siano ancora trascorsi i 60 giorni dalla data dell’atto di accettazione dell’eredità, non si procederà alla contestazione della/e violazione/i di cui art. 94 del C.d.S. sopra indicate.
* L'art. 193, comma 2 del C.d.S. (veicolo sprovvisto di copertura assicurativa obbligatoria di Responsabilità Civile verso terzi) prevede che a rispondere della violazione sia "Chiunque circola..." intendendo, in questo caso, il soggetto che si trovava alla guida del veicolo, a carico del quale si procede alla contestazione della sanzione amministrativa pecuniaria ed all'applicazione di quella accessoria del sequestro del veicolo (oltre alla decurtazione di 5 punti dalla patente di guida).
 Nel caso si accerti la mancata copertura assicurativa obbligatoria di un veicolo in sosta, si procede alla redazione, per la successiva notifica all'obbligato in solido, del verbale di contestazione per la violazione prevista, con l'invito a comunicare chi si trovasse alla guida del mezzo (ai sensi dell’art. 126-bis, comma 2 del C.d.S.), procedendo al sequestro del veicolo.
 In quest'ultimo caso, se durante la redazione degli atti si presenti in luogo il proprietario del veicolo affermando che si trovava alla guida del veicolo prima di lasciarlo in sosta, previa dichiarazione sottofirmata da quest'ultimo sul verbale di contestazione, si procederà alla contestazione del V.d.C. inserendo il nominativo della persona sia nel campo riservato al trasgressore, sia in quello riservato all'obbligato in solido procedendo a suo carico alla decurtazione di 5 punti dalla patente di guida ed al sequestro del veicolo.
* Qualora il contraente dell'assicurazione non corrisponda, ad una delle scadenze convenute, il dovuto premio assicurativo, la copertura è sospesa dalle ore 24:00 del quindicesimo giorno successivo, e l'eventuale riattivazione diviene efficace dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. Il periodo intercorso dalla sospensione alla riattivazione dell'assicurazione è da ritenersi mancante e, quindi, sanzionabile ai sensi dell’art. 193 del C.d.S..
* L'art. 193, comma 4 del C.d.S. che illustra le modalità di restituzione del veicolo a seguito di dissequestro per la violazione del disposto contenuto nell'art. 193, comma 2 del C.d.S. (circolazione con veicolo sprovvisto della copertura assicurativa legge sulla responsabilità civile verso terzi), recita che "...  l'organo di polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, ...". Nella figura dell'avente diritto rientra sicuramente il proprietario del mezzo, ma non necessariamente il conducente (diverso dal proprietario), a carico del quale è stato redatto il verbale di contestazione e che al momento del fatto ne aveva la materiale disponibilità.
* Premesso che il sistema di videosorveglianza da parte di soggetti privati per finalità private può effettuare riprese interessanti i soli spazi o aree private senza interessare aree pubbliche (ove è richiesto il consenso degli interessati e la collocazione di cartellonistica utile ad edurre i soggetti) o altre aree private, le riprese effettuate possono costituire prova valutabile dal giudice adito.
* A condizione del rispetto, da parte dell'utente, di tutte le condizioni riportate nel comma 4, secondo periodo, dell'art. 193 del C.d.S., è possibile procedere al dissequestro del veicolo previa esibizione della copertura assicurativa, anche se quest'ultima sarà operativa dalle ore 24:00. In quest'ultimo caso, però, sarà opportuno evidenziare che la circolazione del veicolo oggetto del dissequestro sarà consentita solo dopo le ore 24,00.
* Il periodo di comporto della polizza assicurativa RC auto, che consiste in una estensione della validità della polizza stessa per un periodo di quindici giorni oltre la naturale scadenza assicurativa, si applica unicamente alle polizze di durata contrattuale di almeno un anno (anche se con pagamento del premio frazionato), escludendo dal periodo di comporto le c.d. "polizze temporanee".
* Al conducente del veicolo che si dichiara momentaneamente sprovvisto del certificato assicurativo e, contestualmente, si è impossibilitati ad accertamento telematico finalizzato ad appurare l'effettiva copertura assicurativa del mezzo, è corretto contestare il disposto contenuto nell'art. 180 del vigente C.d.S. con l'obbligo di portare in visione il documento mancante.
Qualora il conducente non ottemperi all'invito di portare in visione il certificato assicurativo, oltre alla notifica della violazione contenuta nel disposto dell'art. 180, comma 8 del vigente C.d.S., è sempre bene procedere al successivo accertamento telematico finalizzato ad appurare l'effettiva copertura assicurativa del veicolo al momento del controllo in strada.
Se da tale accertamento dovesse emergere che il premio assicurativo è stato corrisposto solo successivamente al momento del controllo in strada, appare evidente che il conducente abbia voluto eludere il controllo. In tal caso è fondato contestare allo stesso sia la sanzione pecuniaria che quella accessoria del sequestro previste e punite dall'art. 193 del vigente C.d.S..
* Il conducente del veicolo sprovvisto della prescritta copertura assicurativa che esibisce il Documento Unico (DU) non valido per la circolazione in quanto rilasciato a beneficio di un operatore commerciale del settore vendita-auto (minivoltura), ai sensi dell'art. 56, comma 6 del DLG n. 446/1997 e che circola senza esporre la targa prova ne' esibisce la relativa autorizzazione, viola il disposto dell'art. 193, comma 2 del C.d.S., ma la procedura per la restituzione del veicolo non può avvenire con le solite modalità poiché le compagnie assicurative non forniscono alcuna copertura in quanto la circolazione del veicolo è ammessa solo per prova tecnica o tentata vendita.
* Durante la circolazione di un veicolo che espone la targa di prova scaduta di validità, il veicolo è considerato in circolazione "ordinaria" e, pertanto, assoggettata a tutte le disposizioni che regolano il C.d.S., compresa la copertura assicurativa R.C. (art. 193, comma 2 del C.d.S.), a meno che l'assicurazione legata alla targa di prova scaduta di validità non sia ancora valida e la circolazione con veicolo non immatricolato (art. 93, commi 1 e 7 del C.d.S. al conducente e art. 93, commi 1 e 7 del C.d.S. al proprietario, usufruttuario, locatario con facoltà di acquisto, etc.).
Qualora il veicolo sia immatricolato, delle violazioni amministrative risponderà sempre il proprietario del veicolo e non l'intestatario della targa di prova scaduta di validità.
* La sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente del conducente per ripetuta infrazione relativa alla circolazione con veicolo sprovvisto di assicurazione RC verso terzi si concretizza solo quando il procedimento riguardante la prima violazione si sia definitivamente concluso come, ad esempio, con l'avvenuto pagamento in misura ridotta della stessa (oppure se il primo illecito non è stato ancora definito, oppure se i termini per il pagamento o per il ricorso non risultino ancora scaduti)
* Quando il solo rimorchio, o il solo semirimorchio, non è agganciato alla motrice e si trova in area aperta al pubblico, deve essere coperto da apposita assicurazione per il cosiddetto "rischio statico".
* Premesso che l'attuale formulazione dell'art. 180, comma 8 del C.d.S. prevede che non è necessario esibire i documenti mancanti qualora "l'esistenza e la validità della documentazione richiesta possano essere accertate tramite consultazione di banche di dati o archivi pubblici o gestiti da Amministrazioni dello Stato accessibili da parte degli organi di polizia stradale" e che queste siano disponibili al momento della contestazione, l'IVASS rende noto che "appare opportuno osservare che la banca dati delle coperture risulta essere alimentata massivamente da parte delle imprese di assicurazione e purtuttavia è possibile che possano verificarsi ritardi nella alimentazione o disfunzioni sul caricamento dei dati". Per tale motivo, lo stesso Istituto precisa che, qualora "la documentazione esibita non sia suffragata dalla corrispondente annotazione presente nel portale dell'Automobilista, prima di procedere al sequestro del veicolo è opportuno invitare il proprietario del veicolo a fornire prova dell'esistenza della polizza. Solo all'esito della verifica presso la Compagnia intestataria del contratto esibito, procedere al sequestro del veicolo ove non risulti coperto da assicurazione" Circolare Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Servizio Studi e Gestione Dati prot. n. 0111471 del 01.06.2016 (Coperture Assicurative R.c.a. - Dematerializzazione contrassegni e documenti assicurativi - Accertamenti e sanzioni applicabili ai sensi degli artt. 180, 181, e 193 del C.d.S.).
* A seguito della contestazione della violazione di cui all'art. 193, comma 2 del C.d.S. (circolazione di veicolo privo di assicurazione obbligatoria), non è sufficiente provvedere al pagamento della sanzione pecuniaria ed alla stipula della polizza assicurativa valida almeno 6 mesi, ma è necessario richiederne anche il dissequestro ed attenderne la relativa disposizione.
La circolazione del veicolo sottoposto a fermo amministrativo per il quale non è stato ancora richiesto il dissequestro (o che non ha ancora ottenuto la relativa disposizione) comporta, nei confronti del custode, la violazione di cui all'art. 213, comma 8 del C.d.S. con la revoca della patente di guida e l'alienazione del veicolo.
* Per un veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria RC in sosta su pubblica via il cui proprietario risulta deceduto ed i legittimi eredi hanno proceduto alla rinuncia dell'eredità non si procede con la redazione del verbale di contestazione per violazione dell'art. 193, comma 2 del C.d.S. (e con la conseguente rimozione ed affidamento al custode-acquirente), ma si procede ad avviare l'iter col quale si devolve il bene allo Stato, ai sensi dell'art. 586 c.c. (Acquisto dei beni da parte dello Stato).
* A carico del conducente (sia esso il custode o altra persona a cui ne abbia consentito la guida) del veicolo sottoposto a sequestro per la violazione dell'art. 193 del C.d.S. (privo di copertura assicurativa R.C.) sorpreso a circolare senza aver provveduto al suo dissequestro, si applica la sanzione pecuniaria di cui all'art. 213, comma 8 del C.d.S. che comporta la revoca della patente di guida del conducente e l'alienazione del veicolo a favore del custode-acquirente, ai sensi dell'art. 214 bis del C.d.S.) individuato secondo criteri oggettivi riferibili al luogo o alla data di esecuzione del sequestro o del fermo, nell'ambito dei soggetti che hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demanio all'esito dello svolgimento di gare ristrette, ciascuna relativa ad ambiti territoriali infraregionali).
* Quando, a carico del conducente del veicolo, l'infrazione accertata prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione. Qualora il documento di guida non sia in possesso del conducente, allo stesso si contesta il disposto contenuto nell'art. 180 del C.d.S. con la menzione, nelle note del verbale di contestazione, dell'immediato ritiro della stessa al momento dell'esibizione. E questo a prescindere dal tempo trascorso tra la contestazione della violazione e l'esibizione del documento di guida.
* Premesso che la circolazione​ ​di un​ ​veicolo, anche se confiscato, ​deve avvenire sempre nel rispetto delle norme del codice della strada, si ritiene che "... la​ ​circolazione​ ​di un​ ​veicolo​ ​confiscato​ ​ma privo della copertura assicurativa, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 193 del codice della strada, senza, tuttavia, l'applicazione della sanzione accessoria del sequestro. Infatti, nell'ipotesi in questione, ai sensi dell'art. 213, comma 9, del codice della strada, è possibile affermare che la​ ​circolazione​ ​del​ ​veicolo​ ​avviene contro la volontà del proprietario, cioè lo Stato, che deve essere considerato, pertanto, estraneo alla violazione.
 Per lo stesso motivo lo Stato deve considerarsi escluso da qualsiasi obbligazione al pagamento della sanzione pecuniaria, della quale dovrà, pertanto, rispondere solo il conducente. Nel caso di​ ​veicolo​ ​lasciato in sosta, invece, sarà necessario individuare il trasgressore, ovvero colui che avendone la materiale disponibilità esercitava un dominio sul​ ​veicolo​ ​stesso. Tale soggetto, si ritiene che possa essere identificato nella persona che originariamente era stata nominata custode del​ ​veicolo​ ​sottoposto a sequestro, tenuta all'osservanza degli obblighi di custodia e, pertanto, responsabile di ogni illegittimo spostamento o utilizzo
." (Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, circolare n. 300/A/6828/21/101/20/21/4 del 12.07.2021 - Circolazione​ ​con​ ​veicolo​ ​confiscato. Apparato sanzionatorio.).

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 14069 del 08/04/2024
Circolazione Stradale - Art. 193 del Codice della Strada e art. 589-bis c.p. - Reato di omicidio o lesioni stradale - Procurata morte o lesioni di una o più persone - Concorso formale di più reati - Determinazioni - Termini di prescrizione - Il reato di omicidio colposo plurimo non è configurabile come reato unico ma come concorso formale di più reati, unificati soltanto "quoad poenam", sicché il termine di prescrizione del reato va computato con riferimento a ciascun evento di morte o di lesioni, dal momento in cui ciascuno di essi si è verificato.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 8244 del 27/03/2024
Circolazione Stradale - Incidente stradale - Risarcimento - Area non equiparabile alla strada pubblica - L'art. 122 cod. ass., norma generale che fissa i presupposti di tutte le azioni previste dal codice delle assicurazioni intende, per circolazione su aree equiparate alle strade, quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale, e pertanto estende il risarcimento dovuto al sinistro stradale anche alle aree private.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 9180 del 04/03/2024
Circolazione Stradale - Art. 193 del Codice della Strada e art. 589-bis c.p. - Omicidio stradale - Circostanze attenuanti - Risarcimento del danno - Manifestazione di volontà riparatoria - Ai fini dell'applicabilità dell'attenuante comune di cui all'art. 62 n. 6 prima ipotesi c.p., non è necessario prendere in esame l'oggettività giuridica del reato, essendo compito del giudice accertare esclusivamente se l'imputato, prima del giudizio, abbia integralmente riparato il danno mediante adempimento delle obbligazioni risarcitone e/o restitutorie che, ai sensi dell'art. 185 c.p., trovano la loro fonte nel reato e se, qualora il risarcimento sia avvenuto ad opera di un terzo, l'imputato abbia manifestato una concreta volontà riparatoria.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 5647 del 09/02/2024
Circolazione Stradale - Artt. 193 del Codice della Strada e art. 590-bis C.P. - Sinistro stradale - Reato di lesioni stradali gravi o gravissime - Risarcimento - Dichiarazione liberatoria - In tema di risarcimento del danno derivante da reato, la dichiarazione liberatoria rilasciata dalla parte civile all'esito della transazione intercorsa con il terzo garante coobbligato, in solido con l'autore del reato, non può ritenersi operante nei confronti dell'imputato in relazione alla parte di debito riferibile in via esclusiva a quest'ultimo e alle voci di danno non rientranti nella transazione.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, sentenza numero 2376 del 24/01/2024
Circolazione Stradale - Artt. 14 e 193 del Codice della Strada - Buca presente nel manto stradale - Inciampo da parte del pedone - Responsabilità da cose in custodia - Risarcimento - Nesso causale - Condizioni - In ambito di responsabilità da cose in custodia, nel caso di caduta di pedone in una buca stradale non risulta predicabile la ricorrenza del caso fortuito a fronte del mero accertamento di una condotta colposa del soggetto danneggiato, il quale, per poter interrompere il nesso causale con la "res" in custodia, questa deve presentare natura autonoma, eccezionale, imprevedibile ed inevitabile.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 2366 del 24/01/2024
Circolazione Stradale - Artt. 171 e 193 del Codice della Strada - Sinistro stradale - Risarcimento - Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote - Mancato utilizzo - Elementi congetturali e deduzione logica - Differenze - Gli elementi congetturali proposti dall'utente di veicolo a due ruote coinvolto nel sinistro stradale e relativi alla mancanza del casco protettivo sono frutto di una mera supposizione che si fonda su fatti incerti, e che viene dedotta da questi in via di semplice ipotesi, non costituiscono una prova presuntiva frutto di una deduzione logica che, come tale, si deve fondare su fatti certi e si deve dedurre da questi sulla base di massime d'esperienza o di ciò che accade più spesso.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 1958 del 17/01/2024
Circolazione Stradale - Artt. 141, 191 e 193 del Codice della Strada - Incidente stradale - Investimento di pedone - Omicidio stradale - Presunta inevitabilità dell'evento in relazione al comportamento del pedone - Valutazione - Nello specifico campo della circolazione stradale, compreso quello del pedone intento nell'attraversamento della careggiata, trova opportuno temperamento nell'opposto principio secondo il quale l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 138 del 03/01/2024
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 193 del Codice della Strada - Incidente stradale - Risarcimento - Terzo trasportato - Eventuale responsabilità del passeggero nella causazione del sinistro - Circostanze - A carico del terzo trasportato, deceduto in un sinistro stradale, è da escludere ogni responsabilità per avere accettato di farsi trasportare su un'autovettura guidata da un conducente in stato di ebrezza alcolica alla luce anche dell'assenza di prova sia del superamento della soglia del tasso alcolico consentito da parte del conducente che della consapevolezza del passeggero di tale circostanza, notoriamente non percepibile, con immediatezza, da ogni persona di media attenzione e prudenza.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 31949 del 16/11/2023
Circolazione Stradale - Artt. 14 e 193 del Codice della Strada - Manutenzione, gestione e pulizia delle strade - Alla luce del consolidato principio secondo il quale anche il custode di una strada aperta al pubblico transito risponde delle alterazioni della stessa, a meno che non provi il carattere improvviso della modifica delle condizioni originarie e non sia stato inesigibile un intervento tale da scongiurare, per quanto possibile, le conseguenze potenzialmente dannose di tale modifica, il custode stesso risponde del sinistro causato dalla collisione del veicolo con una ruota di un articolato sulla sede autostradale in ore notturne e con condizioni atmosferiche avverse se non dimostri di aver espletato adeguatamente il servizio di vigilanza sul tratto di strada.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 30301 del 31/10/2023
Circolazione Stradale - Art. 193 del Codice della Strada - Sinistro stradale - Terzo trasportato - Risarcimento - Azione diretta - L'azione diretta prevista dall'art. 141 cod. ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito.

.Corte di giustizia Unione Europea, Sezione V, sentenza numero C-286/22 del 12/10/2023
Circolazione Stradale - Artt. 46, 50 e 193 del Codice della Strada - Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio - Assicurazione della RC risultante dalla circolazione di autoveicoli - Bicicletta con motore elettrico a pedalata assistita - Nozione comunitaria di "veicolo" - L'articolo 1, punto 1, della direttiva 2009/103 concernente l'obbligo di assicurazione RC dei veicoli deve essere interpretato nel senso che non rientra nella nozione di "veicolo" ai sensi di tale disposizione, una bicicletta il cui motore elettrico fornisce unicamente pedalata assistita e che dispone di una funzione che le consente di accelerare senza pedalare fino a una velocità di 20 km/h, ove tale funzione può essere tuttavia attivata solo dopo uso della forza muscolare.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 25466 del 30/08/2023
Circolazione Stradale - Artt. 2 e 193 del Codice della Strada - Assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi - Concetto di circolazione su strade di uso pubblico ed a queste equiparate - I veicoli a motore, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi, ove per "circolazione su aree equiparate alle strade" va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo può essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 18386 del 27/06/2023
Circolazione Stradale - Artt. 50 e 193 del Codice della Strada - Velocipedi - Danno cagionato da animale - Responsabilità - Fermo restando il principio secondo cui in tema di responsabilità per danni derivanti dall'urto tra un autoveicolo ed un animale, la presunzione di responsabilità oggettiva a carico del proprietario o dell'utilizzatore di quest'ultimo concorre con la presunzione di colpa a carico del conducente del veicolo, caso ben diverso è la circostanza che si prospetta quando è un ciclista ad essere assalito dal cane proveniente da un piazzale dal cui cancello è uscito l'animale.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 18371 del 27/06/2023
Circolazione Stradale - Art. 193 del Codice della Strada - Incidente stradale - Danni al terzo trasportato - Risarcimento - L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento in favore del terzo trasportato, esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro, nei termini di cui all'articolo 145 Codice delle assicurazioni private, presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, sentenza numero 16603 del 12/06/2023
Circolazione Stradale - Artt. 142 e 193 del Codice della Strada - Sinistro stradale - Violazioni - Contributo causale all'evento - Automatismo - Insussistenza - L'equazione "sanzione più alta per eccesso di velocità equivale a maggiore gravità dell'infrazione sotto il profilo del contributo causale all'evento" presuppone un insussistente automatismo tra misura astratta della sanzione e verifica in concreto del contributo causale. E' l'accertamento concreto quello che conta: è ben possibile che un'infrazione in astratto di minor gravità secondo il codice della strada assuma un peso decisivo, e più rilevante, nella dinamica di uno specifico incidente stradale.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 24197 del 06/06/2023
Circolazione Stradale - Artt. 157 e 193 del Codice della Strada - Omicidio stradale - Veicolo fermo in un'area di sosta - Apertura portiera - Qualificazione giuridica di incidente - Il veicolo fermo in sosta in un'area all'uopo predisposta che, a causa dell'apertura della portiera provoca un urto con un velocipede condotto dal ciclista che sopraggiunge, risponde alla qualificazione giuridica di incidente stradale in quanto interferisce con la regolarità e con la sicurezza della circolazione stradale e costituisce peraltro inosservanza ad uno specifico precetto contenuto nel codice stradale volto a prevenire situazioni di pericolo e di intralcio alla circolazione.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 15730 del 05/06/2023
Circolazione Stradale - Art. 193 del Codice della Strada - Incidente stradale - Responsabilità esclusiva - Richiesta di risarcimento - Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato - Omessa pronuncia del giudice di appello - Perché la sentenza non incorra nel vizio di omessa pronuncia, il giudice di appello che riformi la sentenza di primo grado circa l'imputazione della responsabilità del sinistro stradale, accertando l'esclusiva responsabilità di una delle parti, non può limitarsi a dimezzare il risarcimento dovuto, ma deve anche pronunciarsi sulla autonoma domanda di danni formulata dal ricorrente fin dal primo grado di giudizio.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 15264 del 30/05/2023
Circolazione Stradale - Art. 193 del Codice della Strada - Sinistro stradale - Presunzione di colpa - Funzione sussidiaria - In tema di responsabilità civile per i sinistri occorsi nella circolazione stradale, la presunzione di colpa prevista in ugual misura a carico di ciascuno dei conducenti dall'art. 2054, comma 2, c.c., ha funzione meramente sussidiaria, giacché opera solo ove non sia possibile l'accertamento in concreto della misura delle rispettive responsabilità, con la conseguenza che, nel caso in cui risulti che l'incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno di essi e che, per converso, nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo è esonerato dalla presunzione suddetta e non è, pertanto, tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 15262 del 30/05/2023
Circolazione Stradale - Art. 193 del Codice della Strada - Sinistro stradale - Danno da fermo tecnico - Risarcimento - Il danno da fermo tecnico di veicolo incidentato non è manifestatamente scontato, ma dev'essere provato essendo, a tal fine, sufficiente anche la sola dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo a quello incidentato, la cui derivazione causale dall'illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 15152 del 30/05/2023
Circolazione Stradale - Art. 193 del Codice della Strada - Sinistro stradale - Paritaria responsabilità dei conducenti - Funzione sussidiaria - Nell'incidente stradale, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, 2 comma, c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro, non trovando applicazione quando vi sia stato un accertamento in concreto delle rispettive responsabilità per il quale risulti che l'incidente si è verificato per esclusiva colpa di uno dei conducenti e, per contro, che nessuna colpa è ravvisabile nel comportamento dell'altro.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 12172 del 08/05/2023
Circolazione Stradale - Art. 193 del Codice della Strada - Incidente stradale - Scontro con veicolo immatricolato all'estero assicurato con compagnia che non abbia aderito alla convenzione terzi trasportati - Risarcimento - La persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro anche se quest'ultimo sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo immatricolato all'estero assicurato con una compagnia che non abbia aderito alla convenzione terzi trasportati (CTT), parte della convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto (CARD), atteso che l'art. 141 del D.Lgs. n. 209/2005, di derivazione comunitaria, assegna una garanzia diretta alle vittime dei sinistri stradali in un'ottica di tutela sociale che fa traslare il "rischio di causa" dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla compagnia assicuratrice del trasportante.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 10686 del 20/04/2023
Circolazione Stradale - Art. 193 del Codice della Strada - Incidente stradale - Risarcimento - Reintegrazione in forma specifica o per equivalente - La disposizione dell'art. 2058 c.c. prevede che, in caso di sinistro stradale, il danneggiato possa chiedere la reintegrazione in forma specifica, che costituisce la modalità ordinaria, qualora sia in tutto o in parte possibile, consentendo tuttavia al giudice di disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore. Ciò significa che, in relazione al danno subito da un veicolo, nel primo caso la somma dovuta è calcolata sui costi necessari per la riparazione, mentre nel secondo è riferita alla differenza fra il valore del bene integro (nel suo stato ante sinistro) e quello del bene danneggiato.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 8879 del 29/03/2023
Circolazione Stradale - Artt. 2 e 193 del Codice della Strada - Strade vicinali - Proprietà privata - Incidente o lesioni - Responsabilità per custodia - In relazione alle strade vicinali sussiste la responsabilità per custodia del Comune a prescindere dal fatto che esse siano di proprietà privata, purché esse siano inserite tra le strade adibite a pubblico transito in quanto, per il C.d.S., è rilevante la destinazione di una determinata superficie ad uso pubblico, e non la titolarità pubblica o privata della proprietà e, conseguentemente, è l'uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada e la legittimazione passiva del Comune, fondata sugli obblighi di custodia correlati al controllo del territorio e alla tutela della sicurezza ed incolumità dei fruitori delle strade di uso pubblico, in relazione agli eventuali danni riportati dagli utenti della strada.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 7872 del 23/02/2023
Circolazione Stradale - Art. 193 del Codice della Strada - Decisione del giudice - Libero convincimento - Ragioni della scelta - Insindacabilità in sede di legittimità - Il giudice, in virtù del libero convincimento, pur in assenza di una perizia, può scegliere tra le diverse tesi prospettate dai consulenti delle parti, soffermandosi su quella ritenuta condivisibile, dando conto, con motivazione accurata e approfondita, delle ragioni della scelta nonché del contenuto della tesi disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti, mostrandosi poi insindacabile in sede di legittimità.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 7869 del 23/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 193 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica - Incidente stradale - Circostanze attenuanti - Azione di risarcimento - Danno riparato prima del giudizio - Infondatezza - La circostanza attenuante dell'integrale riparazione del danno non è applicabile al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica in caso di avvenuto risarcimento del danno correlato alle lesioni che ne sono conseguite, in quanto la causazione di lesioni a terzi, pur essendo una possibile conseguenza della condotta di guida in stato di alterazione, non costituisce effetto normale di tale reato. Il risarcimento del danno esaurisce la propria rilevanza sul piano civilistico e può naturalmente essere tenuto presente dal giudice ai fini della dosimetria della pena e nella modulazione del trattamento sanzionatorio.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza numero 5680 del 23/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 187 e 193 del Codice della Strada - Guida in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti - Incidente stradale - istituti della rivalsa dell’assicuratore - La sola positività dell’esame delle urine in relazione all’assunzione di sostanze cannabinoidi non vale a comprovare con certezza che il conducente si trovasse, al momento del sinistro, in stato di alterazione psico fisica determinato dall’assunzione di sostanze stupefacenti con la conseguente mancata integrazione dei presupposti di fatto indispensabili ai fini dell’operatività della previsione di polizza suscettibile di legittimare l’azione di rivalsa della compagnia assicurativa nei confronti dell’assicurato responsabile del sinistro.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 5367 del 21/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 116, 141 e 193 del Codice della Strada - Incidente stradale - Mancanza della copertura assicurativa e della patente di guida - Ricostruzione della dinamica del sinistro - Responsabilità - In tema di incidenti stradali, la mancata copertura assicurativa obbligatoria del veicolo tamponato e la mancanza della prescritta patente di guida del suo conducente, in quanto mai conseguita, non conduce ad una diversa ricostruzione della dinamica del sinistro dalla quale emerge l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo tamponante, con il contestuale respingimento della domanda risarcitoria.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 5165 del 17/02/2023
Circolazione Stradale - Art. 193 del Codice della Strada - Incidente stradale - Dichiarazione del teste - Incapacità a testimoniare ed inattendibilità della testimonianza - Differenza - L'incapacità a testimoniare del teste implica la sussistenza, in capo al terzo testimone, di un interesse atto a renderlo "potenzialmente" parte del giudizio, mentre la inattendibilità della testimonianza attiene alla veridicità di quanto dichiarato dal teste nonché che l'interesse rilevante è solo quello giuridico, personale e concreto che comporterebbe, in ipotesi, la legittimazione del teste alla proposizione dell'azione ovvero all'intervento o alla chiamata in causa.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 4770 del 15/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 14 e 193 del Codice della Strada - Incidente stradale - Buca in carreggiata - Nesso di causalità - Colpa concorrente della vittima - Valutazione - L'affermazione del concorso del fatto colposo della vittima, in primo grado, può essere rilevata d'ufficio dal giudice, in quanto risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia desunta la sussistenza d'una condotta colposa del danneggiato, che abbia concausato il danno mentre in appello, qualora in primo grado la questione del concorso di colpa sia stata trascurata o assorbita, la parte interessata ha l'onere di impugnare la sentenza che non abbia provveduto sull'eccezione, oppure di riproporla, dal momento che la rilevabilità d'ufficio dell'eccezione non comporta di per sé che essa possa farsi valere in ogni stato e grado del processo.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 4232 del 01/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 193 e 213 del Codice della Strada e art. 650 c.p. - Obbligo dell'assicurazione - Veicolo sottoposto a sequestro amministrativo - Controllo sulla custodia del mezzo - Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità - Insussistenza - Non integra la contravvenzione di inosservanza di provvedimenti dell'autorità dati per ragioni di giustizia, prevista dall'art. 650 c.p., la condotta di inottemperanza ad ordini che si risolvano nell'imposizione di comportamenti finalizzati a risultati che la stessa autorità può conseguire direttamente, anche senza la cooperazione dell'interessato, come la generica convocazione "per ragioni di giustizia", senza ulteriori specificazioni, al fine di verificare la corretta osservanza delle norme di custodia del veicolo di sua proprietà sottoposto a sequestro amministrativo per violazione dell'art. 193 C.d.S..

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 3, ordinanza numero 3398 del 03/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 149 e 193 del Codice della Strada - Sinistro stradale - Distanza di sicurezza tra veicoli - Prova liberatoria del soggetto tamponante - Nell'urto da tergo durante la marcia trova applicazione la presunzione "de facto" dell'inosservanza della distanza di sicurezza da parte del tamponante che, operando in deroga a quella di pari responsabilità di entrambi i conducenti, di cui all'art. 2054, comma 2, cod. civ., grava il tamponante dell'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il tamponamento è derivato da causa in tutto o in parte a lui non imputabile.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza numero 3103 del 01/02/2023
Circolazione Stradale - Art. 193 del Codice della Strada - Incidente stradale - Ricostruzione della dinamica - Apprezzamento del giudice di merito - Giudizio - In tema di sinistro derivante dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto alla base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 2982 del 01/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 193 del Codice della Strada - Sinistro stradale - Quantificazione del danno - Valore di mercato del veicolo inferiore alla somma richiesta - Risarcimento per equivalente - Se, a causa di incidente stradale, la somma di danaro necessaria per effettuare la riparazione dei danni subiti dal veicolo supera notevolmente il valore di mercato della vettura, da una parte risulta essere eccessivamente onerosa per il danneggiante, e dall'altra finisce per costituire un ingiustificato arricchimento per il danneggiato, il giudice può condannare il pianeggiante risarcimento del danno per equivalente.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 2979 del 01/02/2023
Circolazione Stradale - Art. 193 del Codice della Strada - Incidente stradale - Produzione del danno - Principio di causalità - Corresponsabilità del danneggiato - L'esposizione volontaria ad un rischio, o, comunque, la consapevolezza di porsi in una situazione da cui consegua la probabilità che si produca a proprio danno un evento pregiudizievole, è idonea ad integrare una corresponsabilità del danneggiato e a ridurre, proporzionalmente, la responsabilità del danneggiante, in quanto viene a costituire un antecedente causale necessario del verificarsi dell'evento nonché al correlato obbligo di ciascuno di essere responsabile delle conseguenze dei propri atti.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza numero 2886 del 31/01/2023
Circolazione Stradale - Art. 193 del Codice della Strada - Sinistro stradale - Fondo di Garanzia per le Vittime della strada - Richiesta risarcitoria - Inattendibilità del testimone - Valutazione - Nel sinistro stradale ove il veicolo responsabile è rimasto sconosciuto, e per il quale si promuove richiesta risarcitoria al Fondo di Garanzia per le Vittime della strada, al giudice del merito non compete non solo la valutazione delle prove, ma anche ma anche la scelta di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, sentenza numero 2005 del 23/01/2023
Circolazione Stradale - Art. 193 del Codice della Strada - Incidente stradale - Colpa di una delle parti - In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054 c.c., comma 2, ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 2314 del 20/01/2023
Circolazione Stradale - Art. 193 del Codice della Strada e art. 589-bis c.p. - Omicidio stradale - Circostanza attenuante del concorso di colpa della vittima - Nel sinistro stradale con esito mortale, la riconosciuta  circostanza attenuante del concorso di colpa della vittima deve essere debitamente provata dal ricorrente, a meno che il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, escluda a priori tale possibilità dalle risultanze delle indagini preliminari sulla base, ad esempio, del verbale di accertamenti urgenti redatto dagli operanti.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 644 del 12/01/2023
Circolazione Stradale - Art. 193 del Codice della Strada - Sinistro stradale - Investimento di pedoni con fuga del centauro - Richiesta risarcimento al FGVS - Inattendibilità dell'evento - Anche ammesso che in caso di incidente stradale causato da veicolo ignoto e datosi alla fuga, l'omessa presentazione della denuncia querela non sia sufficiente a rigettare la domanda risarcitoria verso l'impresa designata dal FGV, l'assenza nei referti medici di qualsiasi riferimento ad una omissione, l'ommessa annotazione di qualsiasi particolare del motoveicolo investitore rovinato al suolo insieme al conducente e circostanze riferite dal teste diverse presente in luogo da quelle descritte dai pedoni, alimentano l'inattendibilità dell'evento.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 74 del 05/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 140 e 193 del Codice della Strada - Incidente stradale - Norme di comportamento - Doveri di prudenza e diligenza - Poiché le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili, la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore, se mal riposta, costituisce di per sé condotta negligente.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, sentenza numero 62 del 03/01/2023
Circolazione Stradale - Art. 193 del Codice della Strada - Incidente stradale - Risarcimento - Modulo di constatazione amichevole - Attendibilità del testimone - La sottoscrizione del modulo di constatazione amichevole, o CAI, dà luogo, a termini dell’art. 143 d.lgs. n. 209 del 2005, ad una presunzione di rispondenza tra accaduto e dichiarato, ma che ben può essere superata dalle risultanze istruttorie di segno contrario desumibili dagli atti, mentre il sindacato sul giudizio di attendibilità del testimone spetta al giudice del merito, cui è insindacabilmente riservata l’attività di ricostruzione dei fatti e di apprezzamento delle prove.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 37851 del 28/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 2, 3, 6, 7 e 193 del Codice della Strada - Definizione e classificazione delle strade - Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile - Veicolo in sosta - Anche quando il veicolo è alloccato in area privata senza dimostrare che il tratto di strada fosse privato ed inibito al passaggio delle auto di terzi, anche per la sosta temporanea, il parcheggio è comunque aperto alla circolazione e, pertanto, vige l'obbligo della copertura assicurativa per il veicolo che, per quanto in sosta, potrebbe essere coinvolto in sinistri stradali o essere causa o concausa degli stessi.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 3, ordinanza numero 36583 del 14/12/2022
Circolazione Stradale - Art. 193 del Codice della Strada - Responsabilità e risarcimento - Incidente stradale - Concorso di colpa - La velocità non adeguata, tenuta da una delle parti deceduta a causa del sinistro stradale ed accertata dal giudice, implica una responsabilità ricorrente del danneggiato, se non vi è modo di attribuire l'intera responsabilità all'altro.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 36411 del 13/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 14 e 193 del Codice della Strada - Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade - Buca non segnalata e non delimitata - Caduta di pedone - Richiesta di risarcimento - Responsabilità - Nesso causale - Dimostrazione del pericolo - Una volta accertata l'esistenza d'un nesso di causa tra la cosa in custodia ed il danno, è onere del custode, per sottrarsi alla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., provare la colpa esclusiva o concorrente del danneggiato, mentre deve escludersi che la vittima, una volta provato il nesso di causa, per ottenere la condanna del custode debba anche provare la pericolosità della cosa.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 36179 del 12/12/2022
Circolazione Stradale - Art. 193 del Codice della Strada e art. 2051 CC - Incendio doloso veicolo - Risarcimento dei danni provocati - Responsabilità del proprietario - Nesso di causalità - Ipotesi di caso fortuito - Il proprietario di un veicolo a motore dato dolosamente alle fiamme da un terzo durante la sosta, non risponde, in relazione al titolo di responsabilità previsto dall'art. 2051 c.c., dei danni causati dal propagarsi dell'incendio, in quanto la condotta del terzo, ove imprevista ed imprevedibile, recide il nesso di causalità tra la proprietà del veicolo ed i danni a terzi.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 3, ordinanza numero 36173 del 12/12/2022
Circolazione Stradale - Art. 193 del Codice della Strada - Sinistro stradale - constatazione amichevole di incidente - CID - Valore confessorio - In un sinistro stradale ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d'incidente (C.I.D.) deve ritenersi preclusa dall'esistenza di un'accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 3, ordinanza numero 36172 del 12/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 14 e 193 del Codice della Strada - Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade - Incidente stradale causa buca - Richiesta di risarcimento - Inattendibilità del teste e contradditorietà delle versioni - Anche se ritenuta utilizzabile la testimonianza dell'unico teste addotto dall'attore quale persona che ha assistito all'incidente per cui è causa, la sua inattendibilità unitamente alla contraddizione tra la sua versione e quella esposta in citazione dall'attore ed alla dinamica dei fatti, il sinistro potrebbe non reputarsi adeguatamente provato con la conseguenza di vedersi respinta la richiesta di risarcimento del danno.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 3, ordinanza numero 36169 del 12/12/2022
Circolazione Stradale - Art. 193 del Codice della Strada - Sinistro stradale - Corresponsabilità delle parti coinvolte - Misura del risarcimento - In tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso di colpa nella produzione del danno.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 35429 del 01/12/2022
Circolazione Stradale - Art. 193 del Codice della Strada e art. 2051 del C.C. - Sinistro stradale - Caso fortuito - Il fatto che l'incidente provocato da una balla di fieno sulla strada, la cui presenza non è stata segnalata da altri utenti, si sia verificato durante una fascia oraria non coperta dai turni ordinari di sorveglianza a chi era preposto alla vigilanza del tratto autostradale durante le ore notturne, dimostrano la ricorrenza del caso fortuito, sulla scorta del principio secondo cui l'imprevedibilità è apprezzabile in termini oggettivi ed è suscettibile di esaurirsi solo col tempo, sicché il custode risponde esclusivamente delle modifiche della struttura della cosa che divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 33269 del 11/11/2022
Circolazione Stradale - Artt. 93, 98, 100 e 193 del Codice della Strada - Circolazione di prova - Possesso dell'autorizzazione - Esposizione della targa - La circolazione di un veicolo con targa di prova è subordinata all'esposizione nella parte posteriore del mezzo della targa al fine di permettere la rilevazione delle infrazioni ed all'esistenza dell'autorizzazione alla circolazione che ne garantisce la copertura assicurativa, utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta e deve essere tenuta a bordo dello stesso. La mancanza del documento di autorizzazione e della targa di prova a bordo del veicolo integra gli estremi della illecita circolazione con veicolo privo della relativa carta e privo della copertura assicurativa, a nulla rilevando che tale documentazione e la targa di prova si trovino nella sede o nella residenza del soggetto autorizzato o a bordo di altro veicolo contemporaneamente in circolazione.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 32174 del 02/11/2022
Circolazione Stradale - Artt. 93, 98 e 193 del Codice della Strada - La circolazione di un veicolo con targa di prova è subordinata sia all'esposizione della targa relativa sia all'esistenza dell'autorizzazione alla circolazione che ne garantisce la copertura assicurativa, Tale autorizzazione, tuttavia, è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta e deve essere tenuta a bordo dello stesso, sicché la mancanza del documento di autorizzazione e della targa di prova a bordo del veicolo integra gli estremi della illecita circolazione con veicolo privo della relativa carta e privo della copertura assicurativa; né rileva che tale documentazione e la targa di prova si trovino nella sede o nella residenza del soggetto autorizzato o a bordo di altro veicolo contemporaneamente in circolazione.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 31829 del 27/10/2022
Circolazione Stradale - Artt. 157 e 193 del Codice della Strada - Rimozione del veicolo in divieto di sosta - Mancata copertura assicurativa con contestazione all'atto della restituzione - Legittima - E' legittima la contestazione immediata per la mancata copertura assicurativa del veicolo accertata contestualmente al controllo della documentazione esibita solo successivamente presso la depositeria dal contravventore, quando è stato accertato l'illecito amministrativo, ed alla luce del fatto che la rimozione è stata effettuata per altra violazione e non per quella poi legittimamente accertata successivamente.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 3, ordinanza numero 31289 del 24/10/2022
Circolazione Stradale - Art. 193 del Codice della Strada - Principio di solidarietà e ricorso in sede giurisdizionale - Il verbale di pronto soccorso dell'ospedale fa fede della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato e delle dichiarazioni dal medesimo rese ma non può estendere la propria efficacia a fatti, in base alla prospettazione della parte ricorrente, non citati nel verbale che attengono all'an della responsabilità invocata.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 31142 del 21/10/2022
Circolazione Stradale - Art. 193 del Codice della Strada - Responsabilità civile - Incidente stradale con esito mortale - Risarcimento - Colpe e responsabilità - Tagliare la strada ad un altro veicolo non significa automaticamente eliminare ogni incidenza causale ed ogni colpa di chi governa l'altro veicolo.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 30723 del 19/10/2022
Circolazione Stradale - Art. 193 del Codice della Strada - Circolazione stradale - Sinistro - Area del molo del demanio portuale interdetta alla circolazione stradale adibita esclusivamente alle operazioni di ormeggio e disormeggio dei natanti - Operatività della copertura assicurativa - La copertura assicurativa comprende, a condizione che se ne dimostri l'operatività a favore di chi la invoca, anche la circolazione che sia avvenuta con una manovra di circolazione vietata e dunque su un'area su cui vi erano limitazioni di circolazione, a nulla rilevando che la manovra di arresto in sosta del veicolo e prima di essa quella di accesso all'area del molo si fosse verificata in un'area facente parte del demanio portuale interdetta alla circolazione stradale ed adibita esclusivamente alle operazioni di ormeggio e disormeggio dei natanti.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 3, ordinanza numero 27572 del 21/09/2022
Circolazione Stradale - Artt. 2, 3 e 193 del Codice della Strada - Sinistro stradale - Circolazione in area privata o destinata ad uso pubblico - Applicazione delle norme sull'assicurazione obbligatoria per la RCA - Risarcimento - Ai fini dell'operatività della garanzia per R.C.A., l'art. 122 del codice delle assicurazioni private va interpretato conformemente al diritto dell'Unione Europea e alla giurisprudenza Eurounitaria nel senso che per circolazione su aree equiparate alle strade va intesa quella effettuata su ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 32460 del 05/09/2022
Circolazione Stradale - Artt. 191 e 193 del Codice della Strada - Incidente stradale - Investimento di pedone - Risarcimento del danno - Circostanze attenuanti - Esclusione - In tema di omicidio colposo, il risarcimento del danno, cagionato a terzi durante la circolazione stradale di un veicolo, intervenuto per effetto di contratto assicurativo concluso dal soggetto titolare della automobile diverso dal conducente, non integra la circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, prima parte, c.p. giacché l'intervento risarcitorio non è ricollegabile all'operato dell'imputato.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 26052 del 05/09/2022
Circolazione Stradale - Artt. 172 e 193 del Codice della Strada - Incidente stradale - Mancato utilizzo delle cinture di sicurezza da parte del trasportato - Rapporto di causalità tra i comportamenti e l'evento dannoso - Valutazioni - Competenze - In materia di responsabilità da sinistro derivante dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l'accertamento e la graduazione della colpa, l'esistenza o l'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 3, ordinanza numero 25420 del 26/08/2022
Circolazione Stradale - Artt. 189 e 193 del Codice della Strada - Incidente stradale - Veicolo rimasto ignoto - Colpa - Concorso di responsabilità - Il sinistro stradale senza urto che vede coinvolti un veicolo pirata responsabile di una improvvisa immissione nel flusso della circolazione che provoca la caduta del motociclista il quale, a causa di disattenzione, imperizia ed eccessiva velocità nonché della sua incapacità di controllare e gestire l'evento attraverso manovre necessarie ad evitare l'impatto, ben configura un concorso di responsabilità.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 3, ordinanza numero 23946 del 02/08/2022
Circolazione Stradale - Artt. 193 del Codice della Strada - Investimento di pedone con esito mortale causato da un veicolo non identificato - Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada - Accertamento del nesso causale - Risarcimento - Nell'investimento di pedone con esito mortale causato da un veicolo non identificato, una volta ritenuto sussistente il nesso di causa fra la morte e l'investimento della vittima da parte di un autoveicolo, la responsabilità del conducente di quest'ultimo si deve presumere ai sensi dell'art. 2054 c.c., comma 1.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione II, sentenza numero 27372 del 14/07/2022
Circolazione Stradale - Artt. 193 del Codice della Strada e art. 642 c.p. - Frode in assicurazione - Soggettivi passivi del reato legittimati a proporre querela - Il reato di frode in assicurazione non ha natura plurioffensiva in quanto è volto a tutelare esclusivamente il patrimonio delle imprese assicuratrici dai comportamenti contrari alla buona fede contrattuale, sicché legittimata a proporre querela è solo la compagnia che gestisce o liquida il sinistro e non anche la persona danneggiata dal reato, che potrà agire eventualmente per il risarcimento del danno subito.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 22723 del 20/07/2022
Circolazione Stradale - Art. 193 del Codice della Strada - Incidente stradale - Mancata copertura assicurativa obbligatoria di responsabilità civile - Incidenza della mancata copertura assicurativa con da verificazione dell'evento - La messa in circolazione del veicolo sprovvisto della prescritta copertura assicurativa obbligatoria di responsabilità civile pur costituendo una violazione di carattere amministrativo, con le conseguenti sanzioni previste dalla legge, non integra un comportamento causalmente ricollegabile al sinistro stradale stesso, per cui l'eventuale regolare assicurazione del veicolo non avrebbe potuto scongiurare neanche in minima parte la concreta verificazione del sinistro.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 3, ordinanza numero 21496 del 07/07/2022
Circolazione Stradale - Art. 193 del Codice della Strada - Sinistro stradale - Risarcimento del danno - Spese attività legale stragiudiziale - Condizioni - In caso di sinistro stradale, ove il danneggiato abbia dato incarico ad uno studio di assistenza infortunistica di svolgere di attività stragiudiziale volta a richiedere il risarcimento del danno asseritamente sofferto, la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante o sulla sua compagnia di assicurazione quando sia stata superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI-3, ordinanza numero 19282 del 15/06/2022
Circolazione Stradale - Art. 193 del Codice della Strada - Sinistro stradale - Assenza di urto tra i veicoli - Presunzione di pari responsabilità - Inapplicabilità - Estensione - L'assenza di urto tra veicoli esclude la presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054 c.c., comma 2, essendo applicabile, di regola, soltanto quando vi sia stato un urto tra i veicoli coinvolti. Tuttavia, anche quando manchi una collisione diretta tra veicoli, è consentito applicare estensivamente la suddetta norma al fine di graduare il concorso di colpa tra i vari corresponsabili, sempre che sia stato accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 12559 del 20/04/2022
Circolazione Stradale - Art. 193 del Codice della Strada - Modulo di constatazione di incidente (CID) - Correzione unilaterale dati - Efficacia confessoria - La valutazione e la interpretazione delle prove contenute nel modulo di constatazione amichevole di incidente (CID) in senso difforme da quello sostenuto dalla parte dovuta alla correzione unilaterale dei dati in esso contenuti provoca la perdita della sua efficacia probatoria.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza numero 11656 del 11/04/2022
Circolazione Stradale - Art. 193 del Codice della Strada - Incidente stradale - Richiesta di risarcimento al FGVS - In caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in se', a rigettare la domanda di risarcimento proposta nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada; allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, di per se’, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto. Entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 11246 del 06/04/2022
Circolazione Stradale - Art. 193 del Codice della Strada - Assicurazione RCA - Sinistro stradale - Conduzione dell'autovettura da parte di soggetto non idoneo alla guida - Assicurato e proprietario del veicolo anche terzo trasportato dello stesso - Diritto al risarcimento del danno subito - Sussistenza - Il diritto al risarcimento del danno subito si applica anche in favore dell'assicurato che, al momento del sinistro, è trasportato da un terzo, non distinguendosi la sua condizione da quella di qualsiasi altro passeggero vittima dell'incidente, e l'assicuratore non può avvalersi, per negare il risarcimento, di disposizioni legali o di clausole contrattuali, ivi comprese quelle che escludono la copertura assicurativa nelle ipotesi di utilizzo del veicolo da parte di persone non autorizzate o prive di abilitazione alla guida, perché l'unica eccezione al principio sopra menzionato opera quando il veicolo assicurato è condotto da una persona non autorizzata ed il passeggero, vittima dell'incidente, è a conoscenza del fatto che il mezzo è stato oggetto di furto.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 3, ordinanza numero 10196 del 30/03/2022
Circolazione Stradale - Art. 193 del Codice della Strada - Incidente stradale - Risarcimento del danno per equivalente - Valore di mercato del veicolo - Quantificazione - La domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice di non accoglierla e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di un somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 11029 del 28/03/2022
Circolazione Stradale - Art. 193 del Codice della Strada - Sinistro stradale - Risultanze dei filmati - Utilizzazione in giudizio - Le videoregistrazioni effettuate dai privati con telecamere di sicurezza sono prove documentali rappresentative, acquisibili ex art. 234 c.p.p., sicché per la loro utilizzazione in giudizio non è necessario procedere alla diretta visione nel contraddittorio delle parti, alle quali è garantito il diritto di prenderne visione e di ottenerne copia, legittimando la visione degli stessi, da parte del Collegio decidente, in camera di consiglio e non anche in udienza pubblica.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 3, ordinanza numero 9948 del 28/03/2022
Circolazione Stradale - Artt. 157 e 193 del Codice della Strada - Arresto, fermata e sosta dei veicoli - Assicurazione RCA - Risarcimento per lesioni provocato da caduta di motoveicolo durante l'arresto - Il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 c.c., include anche la posizione di arresto del motoveicolo anche in relazione alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata e rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade, avuto naturalmente riguardo per le cause intrinseche o estrinseche che hanno provocato l'evento.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 3, ordinanza numero 9418 del 23/03/2022
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 193 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Esclusione copertura assicurativa - Rivalsa prevista clausola contrattuale - L'operatività della polizza assicurativa che prevede la rivalsa da parte dell'assicurazione per i danni provocati dal conducente che circola alla guida del veicolo in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool per la quale e' stata contestata violazione di cui all'art. 186 del C.d.S., non richiede che tale contestazione superi il vaglio del giudice a cui è chiesto di accertarne la fondatezza.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 8344 del 11/03/2022
Circolazione Stradale - Art. 193 del Codice della Strada - Incidente stradale - Nesso di causalità tra l'incidente e l'evento morte - Il nesso causale tra l'incidente stradale e il decesso non può considerarsi interrotto solo a causa delle volontarie dimissioni dalla struttura sanitaria dove la vittima si trovava in degenza poiché la gravità delle lesioni riportate in seguito all'incidente stradale e le alterazioni psicofisiche derivanti dalle fratture e dalle lesioni cerebrali ben possono favorire l'insorgenza di complicanze che possono condurre alla morte la persona offesa così da considerare le lesioni come concausa della morte.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 5760 del 22/02/2022
Circolazione Stradale - Artt. 149 e 193 del Codice della Strada - Incidente stradale - Distanza di sicurezza tra veicoli - Tamponamento - Responsabilità - In caso di tamponamento tra veicoli trova applicazione la presunzione di responsabilità esclusiva a carico del conducente del veicolo investitore avendo violato la norma sulla distanza di sicurezza ai sensi dell'art. 149 del vigente C.d.S., e non la presunzione di corresponsabilità di cui all'art. 2054 c.c..

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - sottosezione 3, ordinanza numero 4509 del 11/02/2022
Circolazione Stradale - Artt. 14, 21 e 193 del Codice della Strada - Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade - Opere, depositi e cantieri stradali - Qualora il danno alla persona derivi da materiali abbandonati sulla sede stradale dall'ente incaricato dell'esecuzione dei lavori e non già dalla verificazione di un sinistro conseguente alla circolazione di veicoli a motore, è necessario si proceda alla liquidazione del danno in favore del danneggiato da parte dell'ente proprietario o custode della strada ex art. 2051 C.C. e non secondo le tabelle di cui all'art. 139 del codice delle assicurazioni, utilizzabili  per la liquidazione dei danni derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione stradale.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 3706 del 07/02/2022
Circolazione Stradale - Artt. 93, 98 e 193 del Codice della Strada - Circolazione di veicolo sprovvisto di carta di circolazione e muniti di targa di prova - La circolazione di un veicolo con targa di prova è subordinata sia all'esposizione della targa relativa sia all'esistenza dell'autorizzazione alla circolazione che ne garantisce la copertura assicurativa la quale deve essere obbligatoriamente tenuta a bordo dello stesso. La mancanza del documento di autorizzazione e della targa di prova a bordo del veicolo integra gli estremi della illecita circolazione con veicolo privo della documentazione della mancata copertura assicurativa. Privo di rilievo il fatto che tale documento e la targa di prova si trovino nella sede o nella residenza del soggetto autorizzato o a bordo di altro veicolo contemporaneamente in circolazione.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 20161 del 25/07/2019
Circolazione Stradale - Art. 193, 200 e 201 del Codice della Strada - Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile - Contestazione, verbalizzazione e notificazione delle violazioni - Mancata contestazione immediata - Presupposti - E' consentito all'agente accertatore, che si trovi in condizioni di tempo o di luogo tali da non consentire l'immediata contestazione della violazione, di provvedere alla redazione del verbale di contravvenzione anche in un momento successivo a quello dell'effettiva violazione, purché la notificazione del verbale al responsabile dell'infrazione o all'obbligato in solido avvenga comunque nel termine previsto dall'art. 201 C.d.S., comma 1.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 27046 del 25/10/2018
Circolazione Stradale - Artt. 98 e 193 del Codice della Strada - Circolazione di prova - Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile - Inefficacia della targa prova e validità della copertura assicurativa della stessa - Qualora sia sopravvenuta l'inefficacia della targa di prova in quanto l'autorizzazione alla circolazione è scaduta, anche il correlato certificato di assicurazione di responsabilità civile deve considerarsi privo di effetti e tamquam non esset, quanto meno giacché riproduce i dati di una targa di prova ormai inefficace.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 54996 del 07/12/2017
Circolazione Stradale - Artt. 11 e 193 del Codice della Strada - Servizi di polizia stradale - Sinistro stradale - Ricostruzione - Competenze - La ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione e logicità quali le dichiarazioni dei conducenti e della persona offesa, gli accertamenti della polizia Locale, la localizzazione dei danni.

.Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza numero 8620 del 29/04/2015
Circolazione Stradale - Artt. 3, 46, 47, 58, 114 e 193 del Codice della Strada - Sinistro - Autocarro gru munito di braccio elevatore - Concetto di circolazione stradale - Operatività della garanzia per la R.C.A. del veicolo - Attività speciali di carico e scarico - Nell'ampio concetto di circolazione stradale indicato nell'art. 2054 c.c., è compresa anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata, sia ancora con riguardo a tutte le operazioni cui il veicolo è destinato a compiere e per il quale esso può circolare nelle strade. Ne consegue che per l'operatività della garanzia per la R.C.A. è necessario il mantenimento da parte del veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, delle caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo concettuale e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, risultando, invece, indifferente l'uso che in concreto si faccia del veicolo, sempreché che esso rientri in quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso può avere.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 33207 del 31/07/2013
Circolazione Stradale - Artt. 141, 190, 191 e 193 del Codice della Strada e art. 589-bis c.p. - Investimento di pedone - Esenzione della responsabilità da parte del conducente - Presupposti - In caso di investimento di pedone, il conducente del veicolo può essere esente da responsabilità non per il solo comportamento colposo del pedone, ma quando la condotta del pedone configuri una vera e propria causa eccezionale, atipica, non prevista nè prevedibile e che sia stata da sola sufficiente a produrre l'evento; basti pensare al conducente del veicolo investitore che si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne, comunque, tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso, imprevedibile.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, sentenza numero 13200 del 26/07/2012
Circolazione Stradale - Artt. 47, 56, 167 e 193 del Codice della Strada - Incidente stradale - Rimorchi - Assicurazione della responsabilità civile - Rischio statico e rischio dinamico - La norma prevede l'obbligo della copertura assicurativa della responsabilità civile anche per i rimorchi solo ed esclusivamente per quanto riguarda il c.d. "rischio statico"; il rimorchio è coperto dall'assicurazione obbligatoria soltanto per i sinistri prodotti in sosta o durante le manovre a mano (rischio statico) mentre, allorché viene agganciato alla motrice, divenendo in tal modo componente di un unico veicolo a motore, beneficia della copertura assicurativa relativa all'autotreno, che si estende al complesso unitario anche quando la polizza sia stata stipulata con la sola indicazione della motrice (rischio dinamico). In caso di danno prodotto da motrice trainante un rimorchio opera la sola assicurazione obbligatoria della motrice, e non anche la distinta assicurazione obbligatoria del rischio statico del rimorchio.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione II, sentenza numero 8927 del 07/03/2012
Circolazione Stradale - Artt. 94 e 193 del Codice della Strada e art. 646 c.p. - Furto del veicolo - Adempimenti - Ritrovamento - Comunicazione alla compagnia assicuratrice - Reato di appropriazione indebita - L'obbligo di immediata comunicazione del ritrovamento del veicolo compendio di furto, deriva dalla circostanza che la compagnia assicuratrice, dopo aver liquidato al legittimo assicurato il danno economico derivante dal furto, acquista la piena proprietà dell'autoveicolo ritrovato. L'inadempimento della procedura configura il reato di appropriazione indebita.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, sentenza numero 5111 del 03/03/2011
Circolazione Stradale - Artt. 2, 24 e 193 del Codice della Strada - Definizione e classificazione delle strade - Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile - Strade di uso pubblico ed aree a queste equiparate - Aree di servizio - Sinistro stradale - Il danneggiato da un sinistro stradale ha azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile per i sinistri cagionati da veicoli posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, per tali ultime dovendosi intendere quelle aree che, ancorché di proprietà privata, sono aperte ad un numero indeterminato di persone, come certamente è per le aree destinate alla distribuzione di carburante al pubblico degli utenti.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 17279 del 23/07/2009
Circolazione Stradale - Artt. 1, 11 e 193 del Codice della Strada - Principi generali - Applicazione norme del CdS - L'area di parcheggio destinata agli utenti di un ipermercato, ancorché sia di proprietà privata ed inclusa per intero in uno stabile anch'esso di proprietà privata (piano interrato dell'edificio ove ha sede l'ipermercato) e sia delimitata da strutture destinate a regolare l'accesso dei veicoli (sbarra di ingresso), è da ritenere aperta all'uso da parte del pubblico e ordinariamente adibita al traffico veicolare, considerato che chiunque ha la possibilità di accedervi, ed è pertanto soggetta sia alle norme dell'art. 2054 cod. civ., sia alle norme sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile, la cui applicabilità presuppone, per l'appunto, l'apertura dell'area al traffico veicolare ad opera di un numero indeterminato di persone.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, sentenza numero 316 del 09/01/2009
Circolazione Stradale - Artt. 3, 46, 47, 58, 114 e 193 del Codice della Strada - Sinistro - Impiego del meccanismo di sollevamento installato su una macchina operatrice nell'ambito di un'operazione industriale - Ribaltamento dovuto alla mancanza di adeguato appoggio al suolo - Operatività dell'obbligo assicurativo e della conseguente copertura - Fasi della circolazione - Nella L. n. 990 del 1969, il presupposto dell'operatività dell'obbligo assicurativo e della conseguente copertura è il trovarsi del veicolo su strada di uso pubblico o su area a questa equiparata in una condizione che sia riconducibile ad un momento della circolazione, ivi compresa anche la sosta, mentre non ha dignità di presupposto ulteriore la correlazione dell'uso del veicolo, secondo le potenzialità sue proprie, con le varie modalità con cui può atteggiarsi la circolazione. Ne discende che, quando il veicolo è un'autogru, ad integrare il presupposto di operatività della copertura assicurativa è sufficiente che essa si trovi in sosta su una strada di uso pubblico o su un'area ad essa equiparata, restando indifferente se durante la sosta essa operi o meno quale macchina operatrice.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 24944 del 20/06/2001
Circolazione Stradale - Artt. 193 del Codice della Strada - Sinistro stradale - Ricostruzione nella dinamica ed eziologia - La ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia: valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente, è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, sentenza numero 1505 del 02/02/2001
Circolazione Stradale - Artt. 13 e 193 del Codice della Strada - Norme per la costruzione e la gestione delle strade - Autostrada - Rallentamento - Sinistro stradale - Obbligo di intervento - In caso di incidente stradale, sulla società che gestisce l'autostrada grava comunque un obbligo di intervento che non può ritenersi assolto con la semplice richiesta di invio di pattuglie della Polstrada, ma impone ben più concrete iniziative, come segnalare con congruo anticipo e con mezzi idonei l'incolonnamento ed il blocco stradale, l'apposizione di segnali di pericolo e/o la temporanea chiusura al traffico dell'autostrada, e la cui mancata adozione integra, anche in considerazione delle dimensioni dell'incolonnamento e del tempo trascorso dal sinistro, un comportamento improntato alla violazione dei più elementari principi di prudenza.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione I, sentenza numero 3068 del 30/03/1999
Circolazione Stradale - Artt. 46, 47, 48, 53, 82 e 193 del Codice della Strada - Classificazione e destinazione dei veicoli - Veicolo a braccia - Motociclo a motore spento che circola per propulsione muscolare attivata dal suo conducente - Poiché la destinazione di un veicolo fa riferimento alla specifica funzione di trasporto del "tipo" di veicolo, e non alle modalità della sua propulsione, anche il motociclo, classificato come "veicolo a due ruote destinato al trasporto di persone", non può considerarsi veicolo a braccia che circola sulla strada condotto dall'uomo, pur se contingentemente proceda a motore spento per propulsione muscolare attivata dal suo stesso conducente perché spinto a mano oppure a cavaliere con il solo movimento delle sue gambe; e tale circostanza richiede il possesso dei documenti atti alla guida di chi lo sospinge ed atti alla circolazione, compresa la copertura assicurativa.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, sentenza numero 11318 del 18/12/1996
Circolazione Stradale - Artt. 56, 167 e 193 del Codice della Strada - Obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile - Rimorchio - Ai fini dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, quando il rimorchio è agganciato dalla motrice perde la propria autonoma configurazione di veicolo per diventare componente di un unico veicolo a motore, per il quale vale esclusivamente la copertura assicurativa della motrice, mentre rimane irrilevante quella del rimorchio.

 

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