OSSERVAZIONI
* Un veicolo da sottoporre alla prescritta revisione obbligatoria dotato di carta di circolazione (o DU) composta da due o più pagine - una delle quali (senza distinzione alcuna) prodotta in copia - non può essere sottoposto alla visita di revisione, in quanto il controllo del documento di circolazione rientra tra le operazioni di controllo da parte dell'ispettore.
* Qualora, durante la visita di revisione periodica obbligatoria (o straordinaria) si accerti una modifica al numero dei chilometri rispetto alle rilevazioni precedenti, trattandosi di una modifica alle caratteristiche tecniche del veicolo, la visita non può avere seguito e l'officina provvederà a restituire la carta di circolazione all'interessato e trasmettere comunicazione al competente UMC.
* Attualmente, la norma prevede la possibilità di sottoporre alla prescritta visita di revisione obbligatoria il veicolo sul quale sia stato installato, o sostituito (attraverso la verifica dell'aggiornamento sulla carta di circolazione), un impianto di alimentazione alternativo a Gas di Petrolio Liquefatto (GPL) o Gas Naturale Compresso (CNG o Metano) munito di serbatoio realizzato in acciaio, da sottoporre a collaudo prenotato in data antecedente al giorno della revisione. La stessa norma, però, non prevede di estendere tale possibilità anche agli impianti di alimentazione alternativi muniti di serbatoi realizzati in materiale composito (es.: fibra di vetro o carbonio, rivestito da una resina epossidica).
* Come è noto, il Documento Unico (DU) emesso a seguito di minivoltura, anche se non valido ai fini della circolazione, conserva la stessa autorevolezza di un classico DU ma, a differenza di quest'ultimo, non consente la circolazione del veicolo a cui fa riferimento. Attualmente, però, nessuna norma vieta che il veicolo possa essere sottoposto lo stesso alla prescritta visita di revisione e conseguentemente, nel caso trattasi di veicolo che rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 561 del 2006, che il tachigrafo montato a bordo dello stesso sia sottoposto a calibrazione periodica.
* L'art. 138, comma 1 del C.d.S. (Veicoli e conducenti delle Forze armate) recita testualmente che "Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli di loro dotazione agli accertamenti tecnici [e quindi anche alla revisione periodica], all'immatricolazione militare, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento"; per tale motivo, in occasione di incidente stradale nel quale sia coinvolto un veicolo delle Forze armate sprovvisto di revisione periodica obbligatoria, non si procederà alla contestazione della violazione contenuta nell'art. 80, comma 14 del C.d.S., ma si procederà con annotazione - a segnalare all’ente proprietario del veicolo quanto riscontrato.
* Ad un veicolo destinato al trasporto di persone con numero di posti superiore a 9 compreso quello del conducente (ovvero un autoveicolo destinato al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, ovvero un rimorchio di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t) da sottoporre e revisione periodica obbligatoria presso gli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, la cui operazione di prenotazione è stata effettuata prima della scadenza naturale (o della scadenza della precedente revisione), è permesso circolare fino al giorno del controllo tecnico. Qualora la visita di revisione sia posticipata rispetto alla data della revisione, il veicolo potrà circolare esclusivamente il giorno della visita.
* A carico di un veicolo che presenta uno o più pneumatici fortemente usurati, mancanti completamente del battistrada al punto tale da non garantire la sicurezza durante la circolazione, è possibile - oltre la contestazione per la violazione al disposto contenuto nell'art. 79, commi 1 e 4 del C.d.S. - anche segnalare agli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri quanto accertato per richiedere una revisione singola straordinaria (art. 80, comma 5 del C.d.S.), ma in nessun caso può procedersi al ritiro della carta di circolazione.
* Il veicolo che effettua il trasporto di merci in regime di temperatura controllata ATP (Accord Trasport Perissable), immatricolato per trasporto specifico e che alla prescritta visita di revisione periodica sia munito dell'attestato ATP (parte integrante del documento di circolazione) scaduto di validità, non può superare l'idoneità della visita (Revisione Ripetere) in quanto la mancata validità dell'attestato ATP non rispecchia le caratteristiche di immatricolazione del veicolo.
* Ferma restando la contestazione della violazione per l'art. 80, comma 14 del C.d.S. per il conducente che circola alla guida del veicolo, che da una verifica presso la banca dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti risulta sprovvisto anche della prescritta revisione obbligatoria, si procede anche con la contestazione dell'art. 180, commi 1 e 7 del C.d.S. al fine di accertare eventuali violazioni amministrative previste dal codice della strada (eventuale presenza annotazione relativa alla sospensione dalla circolazione del veicolo) e ad annotare l'eventuale sospensione dalla circolazione del veicolo.
* Anche se l'art. 111, comma 1 del C.d.S. dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione, ed il comma 2 prevede che, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti delle macchine agricole di cui sopra, gli uffici del D.T.T. possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singole macchine agricole (a causa, ad esempio, del coinvolgimento in un sinistro stradale che abbia provocato ingenti danni), quest'ultima disposizione, seppur prevista dalla normativa, resta di difficile attuazione in quanto la normativa vigente prevede la sola revisione generale, con periodicità di cinque anni (revisione obbligatoria), ma non anche norme riguardanti l'effettuazione dei controlli per la singola revisione straordinaria (D.M. del M.I.T 07.04.2022 "Recepimento della direttiva delegata 2021/1717 della Commissione del 9 luglio 2021 che modifica la direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiornamento di determinate designazioni delle categorie di veicoli e l'aggiunta di eCall all'elenco degli elementi oggetto del controllo, ai metodi, ai motivi dell'esito negativo e alla valutazione delle carenze di cui agli allegati I e III di tale direttiva" pubblicato in G.U. n. 128 del 03.06.2022).
* Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, col proprio Decreto Ministeriale n. 193 del 09.10.2015 (Regolamento recante norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della guida e della circolazione ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneità della "navetta turistica") pubblicato in G.U. n. 283 del 04.12.2015 stabilisce tassativamente che "La navetta turistica è considerata un veicolo atipico, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" e, come tale, à soggetta a revisione annuale (Decreto Ministeriale n. 214 del 19.05.2017).
* La frequenza dei controlli dei veicoli da sottoporre alla prescritta revisione periodica è scandita in via generale, oltre che dalla data di immatricolazione (per i veicoli nuovi), anche da quella dell'ultimo controllo tecnico effettuata con esito regolare. Per tale motivo, anche un veicolo sottoposto ad un doppio cambio d’uso (da uso di terzi a uso proprio e viceversa) deve essere sempre sottoposto a nuova visita di revisione entro un anno dall’ultima revisione effettuata.
* Non è possibile contestare la violazione relativa alla circolazione con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione (art. 80, comma 14, quinto periodo del C.d.S.) che prevede, oltre alla sanzione pecuniaria, anche il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni (nel caso della prima violazione o della confisca amministrativa, in caso di reiterazione) qualora - in occasione dell'originaria contestazione della violazione per omessa revisione (art. 80, comma 14, primo periodo del C.d.S.) - l'agente accertatore abbia omesso di indicare, sul verbale di contestazione, che "Il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione".
* Non è possibile procedere alla contestazione differita delle violazioni previste dagli artt. 80 e 193 del CdS, accertate con il dispositivo "targa system" poiché, a tutt'oggi, tale apparecchio non risulta aver ottenuto l'omologazione o l'approvazione specifica da parte del competente Ministero per il rilevamento delle violazioni sopra richiamate.
Alla luce di quanto sopra, detto dispositivo serve solo per segnalare la presenza di un veicolo che potrebbe non essere in regola con la revisione o con l'assicurazione (in questo senso l'apparecchio non accerta la violazione), costituendo un semplice supporto per l'Operatore che avrà accertato direttamente il transito del veicolo cioè l'effettiva circolazione dello stesso, e che sarà altresì colui che dovrà accertare le violazioni in parola (Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 300/A/1223/19/105/2 del 08.02.2019 - Richiesta chiarimenti in tema di accertamento in forma postuma delle violazioni di cui agli articoli 80 e 193 Codice della Strada con l'ausilio di dispositivi automatici in commercio (targa system) attualmente non omologati).
* La circolazione di veicoli a motore (solitamente ciclomotori o motoveicoli) con dispositivo silenziatore rumoroso (anche perché alterato) prevede l'utilizzo dell'apparecchiatura fonometro, ove disponibile. In caso di mancanza dello stesso, è possibile rivolgersi - previo accordi - anche ai centri di revisione privati, nominando l'operatore "ausiliario tecnico".
In caso di accertamento positivo, si procederà con la segnalazione all'UMC competente per territorio per la successiva revisione straordinaria.
* Al fine di agevolare i controlli relativi all'avvenuta revisione (data ed esito) della revisione di qualsiasi categoria di veicoli (compreso i ciclomotori), è attivo, al link di seguito indicato, un servizio gratuito ove, inserendo la targa del veicolo, è possibile conoscere la data e l'esito dell'ultima revisione effettuata dal veicolo oggetto del controllo: https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/neopatentati.
* Nessuna norma vieta che anche gli autoveicoli immatricolati ed in uso alla Polizia Locale, come qualsiasi altro autoveicolo, possano essere sottoposti alla prescritta revisione periodica obbligatoria presso un centro privato di revisioni autorizzato in possesso di requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni.
* Così come disposto dal Decreto Dirigenziale 05.11.1996 (Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli di soccorso avanzato con personale medico ed infermieristico a bordo), pubblicato in G.U. n. 268 del 15.11.1996, gli autoveicoli destinati al trasporto delle attrezzature necessarie al primo soccorso con personale medico ed infermieristico a bordo, denominati "autoveicoli di soccorso avanzato", rientrano nella categoria internazionale M1 quali autoveicoli per uso speciale distinti da particolari attrezzature (da considerarsi destinati ad uso proprio gli autoveicoli di soccorso avanzato in proprietà o usufrutto di aziende sanitarie locali, ospedali, cliniche, Croce rossa italiana ed associazioni di pubblica assistenza o volontaristiche riconosciute, ovvero se da tali soggetti siano acquistate con patto di riservato dominio o prese in locazione con facoltà di compera), e quindi devono rispettare criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale riservate ai veicoli appartenenti alla categoria M1.
* Il titolare della carta di circolazione, a seguito dello smarrimento, deterioramento o distruzione del documento, deve sporgere regolare denuncia entro 48 ore presso i competenti agli organi di polizia che provvedono, contestualmente, a rilasciare un permesso provvisorio di circolazione, che non autorizza la circolazione del veicolo se non in regola con la prescritta revisione periodica obbligatoria.
* La norma demanda al Ministro competente, con propri decreti, i criteri, il limite massimo dei tempi non superabile e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore, salva la facoltà di stabilire tempi più brevi (Corte di Cassazione Civile, Sezione III, sentenza numero 12332 del 05/11/1999).
* La norma (art. 80, comma 14 del C.d.S..) prevede che, a seguito di contestazione della violazione per omessa revisione, "L'organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione" senza alcun riferimento alla natura del luogo ove il veicolo resta sospeso dalla circolazione (strada pubblica o luogo privato aperto, o meno, al pubblico passaggio).
Per la corretta procedura, al riguardo, è indicata nella Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 300/A/16052/10/101/3/3/9 del 29.12.2010 che al riguardo, testualmente, recita "... salvo che ostino ragioni di evidente tutela della sicurezza della circolazione del veicolo non revisionato, gli Organi di polizia stradale provvederanno ad autorizzare il conducente del veicolo (...), a raggiungere una delle predette località (luogo di residenza, di abituale stazionamento ovvero quello in cui intende effettuare la revisione n.d.r.), per la via più breve e nel tempo strettamente necessario, specificando che, raggiunta la destinazione indicata, il veicolo non potrà più circolare fino al giorno in cui verrà effettuata la visita di revisione.".
Per quanto sopra riportato ("...il veicolo non potrà più circolare") esclude a priori che il luogo di custodia possa coincidere con la strada pubblica o luogo privato aperto al pubblico passaggio poiché la sosta costituisce comunque un momento passivo della circolazione.
* La circolazione in ambito autostradale con veicolo la cui revisione periodica obbligatoria, in base alle scadenze previste per la categoria, è stata ripetutamente omessa, è sanzionata dall'art. 176, comma 18 del C.d.S. e con il raddoppio della sanzione pecuniaria, nonostante che tale ipotesi non sia espressamente citata nella suddetta norma.
Infatti, la circolare del Ministero dell'Interno, prot. n. 300/A/28536/105/2 del 21.03.1995, oltre ad escludere l'applicazione congiunta degli artt. 80 e 176 del C.d.S., recita espressamente che "... appare necessario sottolineare un'incongruenza che, con le modifiche apportate col D.L.vo 10.9.1993, n. 360, si è verificata quando il legislatore ha disciplinato la recidiva dell'infrazione inserendo un inciso nel 14° comma dell'art. 80.
A parere di quest'Ufficio il mancato inserimento nell'art. 176 non può che riferirsi ad una mera dimenticanza del legislatore, ...".
* Per un veicolo immatricolato per trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata con certificato ATP scaduto (o con prenotazione per nuova visita successiva alla naturale scadenza), l'attuale normativa non prevede una sanzione dedicata, ma l'operante deve effettuare una segnalazione all'UMC perché il veicolo sia sottoposto ad apposita revisione straordinaria, ai sensi dell'art. 80, comma 5 del C.d.S..
* Nonostante che le autoambulanze debbano essere sottoposte obbligatoriamente a revisione annuale (art. 80, comma 4 del C.d.S.), secondo la vigente normativa comunitaria recepita da quella nazionale, il programma in uso presso i centri di revisione annoverano detti veicoli tra quelli appartenenti alla categoria internazionale M1 e, automaticamente, assegna loro la successiva revisione dopo 2 anni.
Detta anomalia non "sana", trascorso in anno dalla precedente revisione, l'eventuale contestazione della violazione per omessa revisione a carico del conducente (art. 80, comma 14 del C.d.S.), e quella relativa alle difformità delle prescrizioni vigenti a carico dei centri di revisione (art. 80, comma 11 del C.d.S.).
* Per l'installazione di impianto GPL, o di qualsiasi altra alimentazione alternativa a quella nativa indicata sulla carta di circolazione del veicolo, non è richiesto che il veicolo stesso sia obbligatoriamente in regola con la prescritta visita di revisione.
* La contestazione della violazione per un'autovettura che circola senza essere stata sottoposta alla prescritta revisione periodica prevede, oltre la sanzione pecuniaria, anche la sospensione dello stesso dalla circolazione con annotazione sul documento di circolazione che il veicolo può circolare al solo fine di recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8, ovvero presso il competente ufficio della Motorizzazione per la prescritta revisione senza alcuna altra prescrizione (distanza da ricoprire, etc.).
Qualora da un successivo controllo si accerti che l'autovettura continua a circolare, e nell'occasione il conducente dichiara che sta recandosi presso un "centro privato", senza essere in possesso del foglio dell'appuntamento (perché non obbligatorio), sarà necessario valutare l'attendibilità delle motivazione fornite ricorrendo, nel caso, anche a verificare l'avvenuta revisione.
* Al conducente del veicolo che circola alla guida dello stesso sprovvisto della carta di circolazione, e che da una verifica presso la banca dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti risulta sprovvisto anche della prescritta revisione obbligatoria, è possibile contestare la violazione prevista dall'art. 80, comma 14 del C.d.S., alla luce di quanto riportato nella Circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 300/A/4684/20/127/9 del 03.07.2020 (Contestazione differita delle violazioni di cui agli artt. 80 e 193 del Codice della Strada) che, al punto 2) afferma, in proposito, che "... la banca dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può essere considerata strumento attendibile per tale scopo.".
In tal caso si procederà anche a contestare la violazione relativa alla mancanza della carta di circolazione, ai sensi dell'art. 180, commi 1 e 7 del C.d.S..
* Normalmente, durante la circolazione (anche in autostrada) il conducente del veicolo con revisione scaduta che esibisce regolare prenotazione alla visita di revisione prima della sua scadenza, può continuare a circolare fino alla data fissata per la visita senza incorrere nella violazione prevista dall'art. 80, comma 14 (o art. 176, comma 18) del C.d.S.
Qualora la prenotazione alla visita di revisione sia stata effettuata dopo la sua naturale scadenza, si procede alla contestazione della violazione dell'art. 80, comma 14 (o art. 176, comma 18) del C.d.S. ma, nel caso di circolazione in autostrada, non si procederà al fermo amministrativo del veicolo, in quanto la norma prevede che il mezzo sia "restituito al conducente, proprietario o legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario" dopo la prenotazione per la visita di revisione.
* Nel corso del biennio 2019 - 2020 la Motorizzazione Civile, a seguito delle visite e prove ai sensi dell'art. 75 del C.d.S., apponeva sulla carta di circolazione la dicitura "collaudo ai sensi dell'art. 75" a seguito del collaudo conforme, ingenerando un'errata valutazione negli organi di controllo poiché, nella maggior parte di tale collaudo non si procede alla verifica delle prescrizioni contenute nell'art. 80 del C.d.S. e degli artt. 238, 239, 240, 241, Appendice IX e Appendice X del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S..
Solo successivamente è sopraggiunta la correzione della dicitura da parte della Motorizzazione Civile, integrandola con l'opzione "valido come revisione".
* In caso di contestazione per omessa prescritta revisione di uno dei veicoli indicati nell'art. 180, comma 4 del C.d.S. (rimorchi e i semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente, ovvero con facoltà di acquisto in leasing), qualora il conducente esibisca la fotocopia della carta di circolazione autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo in luogo del documento originale, - in luogo della carta di circolazione - le annotazioni che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all'effettuazione della revisione e che la circolazione del veicolo è consentita al solo fine di condurre il mezzo il giorno della revisione saranno trascritte sul solo verbale di contestazione.
* I veicoli indicati al comma 4 del presente articolo, per i quali la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo, possono - teoricamente - essere sottoposti alla prescritta revisione esibendo la fotocopia autenticata della carta di circolazione.
* A seguito della contestazione della violazione di cui all'art. 176, comma 18 del C.d.S. (circolazione in autostrada di veicolo non sottoposto alla prescritta revisione), non è sufficiente sottoporre alla revisione il veicolo, ma è necessario richiedere la fine del suo fermo amministrativo.
La circolazione del veicolo successivamente sottoposto alla prescritta revisione, ma senza che per lo stesso sia stata richiesta la fine del suo fermo amministrativo comporta, nei confronti del custode, la violazione di cui all'art. 214, comma 8 del C.d.S. con la revoca della patente di guida e l'alienazione del veicolo.
* "... salvo che ostino ragioni di evidente tutela della sicurezza della circolazione del veicolo non revisionato, gli Organi di polizia stradale provvederanno ad autorizzare il conducente del veicolo oggetto della sanzione, con annotazione nel verbale di contestazione, a raggiungere una delle predette località (ndr: residenza, di abituale stazionamento ovvero quello in cui intende effettuare la revisione), per la via più breve e nel tempo strettamente necessario, specificando che, raggiunta la destinazione indicata, il veicolo non potrà più circolare fino al giorno in cui verrà effettuata la visita di revisione" come indicato nella Circolare del Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - n. 300/A/16052/10/101/3/3/9 del 29.12.2010 (Legge 29 luglio 2010, n. 120 recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Ulteriori disposizioni operative conseguenti alla fase di prima applicazione delle nuove norme.).
* Circa l'applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli, vale la pena rammentare quanto indicato nella circolare del M.I.T. prot. n. 1680/M360 del 08.05.2002 (Applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli) secondo la quale "La materia non è regolata da norme internazionali né da norme comunitarie che prevedano l'omologazione di dette pellicole quali entità tecniche indipendenti, ne' risultano allo studio, sia in sede internazionale che comunitaria, normative specifiche in tal senso.
Tuttavia, nell'ambito dello Spazio economico europeo alcuni Paesi hanno adottato norme nazionali che disciplinano l'approvazione di dette pellicole nonché la loro installazione sui vetri dei veicoli.
Lo Stato Italiano, invece, ha ritenuto di non adottare norme nazionali, rinviando la regolamentazione della materia alla eventuale emanazione di normative comunitarie.
Non c'è dubbio, d'altra parte, che secondo il principio della libera circolazione delle merci, sancito dagli art. 28-30 del Trattato che ha istituito la Comunità europea, non è possibile vietare la commercializzazione di un prodotto approvato in un altro Stato membro e quindi liberamente circolante nel suo territorio.
...
Conseguentemente, in sede di visita e prova di revisione, ove venisse riscontrata l'applicazione delle suddette pellicole, dovrà essere verificato:
1) che sulle pellicole sia apposto il marchio identificativo del costruttore delle pellicole medesime;
2) che dette pellicole siano state omologate per il vetro sul quale sono state applicate. A tale scopo dovrà essere esibito un certificato di omologazione, costituito all'estero, dal quale risulti che le pellicole montate siano state approvate per lo specifico tipo di vetro su cui sono state applicate. L'installatore dovrà certificare che il vetro, ovviamente di tipo omologato, ha lo spessore previsto in sede di approvazione delle pellicole.
Sulla base delle prescrizioni contenute nelle direttive 92/22/CE (vetri di sicurezza), 71/127/CEE (specchi retrovisori) e 77/649/CEE (campo di visibilità anteriore) non è consentita l'applicazione delle pellicole in argomento né sul parabrezza né sui vetri laterali anteriori; inoltre, l'applicazione sul lunotto posteriore, è ammessa solo a condizione che il veicolo sia allestito con specchi retrovisori esterni su ambo i Iati.
E' appena il caso di precisare che l'applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli non comporta l'aggiornamento della carta di circolazione a norma dell'art. 78 del Codice della strada".
Per quanto sopra, quindi, sarebbe opportuno procedere come segue:
• Sul parabrezza ed i vetri laterali anteriori non possono mai essere applicate pellicole autoadesive (art. 71, commi 1 e 6 del C.d.S.); solo in caso di seria limitazione di visibilità si procede all'eventuale segnalazione per sottoporre il veicolo alla revisione straordinaria ai sensi dell'art. 80, comma 5 del C.d.S. (senza procedere al ritiro della carta di circolazione);
• Sul lunotto ed i vetri laterali posteriori possono essere applicate pellicole autoadesive solo se presente idonea stampigliatura riportante l'omologazione o, in mancanza di questa, idonea documentazione del produttore (art. 79, commi 1 e 4 del C.d.S.); solo in caso di seria limitazione di visibilità si procede all'eventuale segnalazione per sottoporre il veicolo alla revisione straordinaria ai sensi dell'art. 80, comma 5 del C.d.S. (senza procedere al ritiro della carta di circolazione)
• Tutti i vetri oscurati e montati fin dall'origine possono essere installati, purché omologati (sempre che non siano stati oggetti di alcuna modifica o alterazione); se i vetri oscurati risultassero di tipo non approvato o non omologato, si applica la sanzione di cui all'art. 79, commi 1 e 4 del C.d.S.; solo in caso di seria limitazione di visibilità si procede all'eventuale segnalazione per sottoporre il veicolo alla revisione straordinaria ai sensi dell'art. 80, comma 5 del C.d.S. (senza procedere al ritiro della carta di circolazione).
* Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il Decreto n. 214 del 19.05.2017 (Recepimento della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE) pubblicato in G.U. n. 139 del 17.06.2017, e più volte modificato, prescrive:
- all'art. 7, comma 2 che "Qualora la revisione abbia avuto esito sfavorevole senza esclusione dalla circolazione, il veicolo stesso può continuare a circolare in deroga alla scadenza di cui all'articolo 5, fino a un mese dalla data di annotazione sulla carta di circolazione dell'esito dell'avvenuto controllo. In tal caso, sulla carta di circolazione viene apposta la dicitura "Revisione ripetere - Da ripresentare a nuova visita entro un mese". Resta fermo l'obbligo del ripristino della prescritta efficienza e l'applicazione delle sanzioni di legge per l'eventuale riscontrata mancanza, inefficienza o deficienza dei dispositivi prescritti. Il ripristino dell'efficienza deve risultare da apposita documentazione.";
- all'art. 7, comma 3 che "In caso di anormalità o difetti riscontrati tali da compromettere la sicurezza della circolazione, o tali da determinare inquinamento acustico od atmosferico, sulla carta di circolazione è apposta la dicitura "Revisione ripetere - Veicolo sospeso dalla circolazione fino a nuova visita con esito favorevole. Può circolare solo per essere condotto in officina". Tale dicitura costituisce autorizzazione al veicolo per essere condotto a riparazione nel corso della stessa giornata in cui la dicitura è stata apposta, con osservanza delle eventuali ulteriori prescrizioni ivi indicate.".
- all'art. 7, comma 4 che "In presenza di prenotazione effettuata entro i prescritti termini di revisione e fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, è consentita la circolazione dei veicoli anche oltre i termini di scadenza della revisione per essi prescritti e non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992. L'agevolazione di cui al primo periodo riguarda solo le prenotazioni effettuate presso i centri di controllo pubblici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p), e non è consentita in presenza di carta di circolazione revocata, sospesa o ritirata, con provvedimento ancora operante. Eventuali prenotazioni, effettuate dopo la scadenza dei termini prescritti, possono essere annotate sulla domanda di revisione; esse comunque sono inefficaci ai fini dell'autorizzazione alla circolazione, permettendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione, nel giorno per il quale la visita stessa risulta prenotata. Al fine di assicurare il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli e in presenza di particolari situazioni operative, in considerazione del fatto che l'utenza può rivolgersi ad uno qualsiasi dei centri di controllo privati presenti sul territorio nazionale, con decreto dell'Autorità competente si può circoscrivere l'agevolazione di cui al primo comma ai veicoli di esclusiva competenza ministeriale.".
* Nella contestazione per omessa revisione ripetuta di un veicolo bisogna tenere conto, aggiungendo al computo del biennio, anche della proroga concessa a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in base alle più favorevoli norme UE rispetto a quelle nazionali, secondo le quali il veicolo poteva circolare su tutto il territorio dei paesi dell'UE (compresa l'Italia) per i sette mesi successivi alla scadenza prevista.
* La targa prova a bordo del veicolo rende impossibile la contestazione della violazione di cui all'art. 193 del C.d.S. poichè lo stesso IVASS ha sostenuto che, in situazioni anche più gravi (circolazione con targa prova scaduta), l'assicuratore, pur con diritto di rivalsa, è tenuto, in caso di sinistro, a risarcire il terzo danneggiato, non potendo opporre a quest'ultimo eccezioni derivanti dal contratto.
Non è neanche possibile contestare la violazione di cui all'art. 80, comma 14 del C.d.S. poichè la Legge n. 156/2021 di conversione del Decreto Legge n. n. 121/2021 ha espressamente previsto la possibilità di utilizzare la targa prova su veicoli già immatricolati, anche se non in regola con la revisione periodica.
Solo l'accertamento della totale mancanza di autorizzazione renderebbe possibile la contestazione delle violazioni di cui all'art. 193 e all'80, comma 14 del C.d.S. poichè il veicolo sarebbe considerato in circolazione ordinaria.
* Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, col proprio Decreto Ministeriale n. 193 del 09.10.2015 (Regolamento recante norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della guida e della circolazione ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneità della "navetta turistica") pubblicato in G.U. n. 283 del 04.12.2015 stabilisce tassativamente che "La navetta turistica è considerata un veicolo atipico, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" è un "... veicolo a motore elettrico isolato finalizzato esclusivamente al trasporto su strada, in aree di tipo turistico, di passeggeri seduti non superiori ad otto, escluso il conducente, per interessi turistico-ricreativi e attrezzati per tale utilizzo", che la sua circolazione "... deve avvenire solo su itinerari predefiniti, a connotazione turistica, autorizzati dall'ente o dagli enti proprietari della strada (...) deve raggiungere, per costruzione, una velocità massima non superiore a 25 km/h" e "... non è idonea al traino" assimilandola, ai fini della circolazione su strada, "... ai veicoli di categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" prescrivendo, per la sua conduzione, la necessità del "... possesso della patente di guida della categoria B e di titolo abilitativo in relazione all'uso" (quale il Certificato di Abilitazione Professionale di tipo KB quando la navetta è impiegata secondo le modalità sopra stabilite). Infine, ai fini della verifica periodica (revisione), questa "... viene effettuata secondo i tempi e le modalità previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".
* Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il Decreto n. 214 del 19.05.2017 (Recepimento della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE) pubblicato in G.U. n. 139 del 17.06.2017, e più volte modificato, prescrive, all'art. 9, comma 4, che "In presenza di prenotazione effettuata entro i prescritti termini di revisione e fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, è consentita la circolazione dei veicoli anche oltre i termini di scadenza della revisione per essi prescritti e non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992. L'agevolazione di cui al primo periodo riguarda solo le prenotazioni effettuate presso i centri di controllo pubblici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) (...). Eventuali prenotazioni, effettuate dopo la scadenza dei termini prescritti, possono essere annotate sulla domanda di revisione; esse comunque sono inefficaci ai fini dell'autorizzazione alla circolazione, permettendo soltanto che il veicolo sia condotto alla visita di revisione, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione, nel giorno per il quale la visita stessa risulta prenotata. (...)".
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