REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA
Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO VI
DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA E DELLE RELATIVE SANZIONI
CAPO I
Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni
Sezione II
Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie
(Artt. 213 - 218 Codice della Strada)
Articolo 399 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente di guida - Sospensione della carta di circolazione
(Vedi art. 216 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 216 e art. 217 del Codice della Strada)
1. Nei casi previsti dall'articolo 216, comma 1, del codice, di ritiro dei documenti di circolazione o della patente, l'organo accertatore deve consentire a che il veicolo sia condotto in un luogo di deposito o di custodia indicato dall'avente diritto o dal conducente del veicolo. All'uopo, l'agente rilascia permesso provvisorio di circolazione limitatamente al periodo di tempo necessario a condurre il veicolo nel suddetto luogo di custodia, usando la via più breve, con annotazione di essa sul verbale di contestazione. Ove l'avente diritto o il conducente non abbiano un luogo da indicare, l'organo accertatore procede alla custodia del veicolo, applicando, in quanto compatibili, le norme dell'articolo 394.
2. Nei casi in cui la legge dispone il ritiro immediato di un documento di circolazione o della patente di guida, l'agente che accerta la violazione, per consentire al conducente di raggiungere col veicolo il luogo dallo stesso indicato, appone a tergo della copia del processo verbale di accertamento, la seguente annotazione debitamente sottoscritta:
UFFICIO/COMANDO ..........
Il sottoscritto
dichiara di aver ritirato al retroscritto conducente:
- la patente di guida cat. .......... n. .......... ;
- la carta di circolazione del veicolo targa ..........;
- il certificato di idoneità tecnica n. .......... rilasciat... da ..........
La presente annotazione è redatta ai sensi e per gli effetti dell'articolo .......... del Regolamento, per consentire il viaggio col veicolo fino alla località di ..........
Data ..........
..........
(firma)
3. Nell'ipotesi del ritiro della targa, previsto dall'articolo 216, comma 1, del codice, l'agente accertatore provvede a ritirarla dopo che il veicolo è stato depositato in uno dei luoghi indicati dal comma 1, e la consegna all'ufficio o comando da cui dipende. Del ritiro è redatto apposito verbale, di cui una copia è consegnata all'avente diritto. Al deposito, in caso di ritiro di targa, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
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