CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO VI
DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

CAPO I
Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni

Sezione II
Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie

 

Articolo 216 CdS
Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente

(Vedi art. 216 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 399 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, è stabilita la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione o del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole o di autorizzazioni o licenze nei casi in cui sono previste, ovvero della targa, ovvero della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente, il documento è ritirato, contestualmente all'accertamento della violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri se si tratta della carta di circolazione, del certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole, delle autorizzazioni, licenze o della targa, ovvero alla prefettura se si tratta della patente; la competenza territoriale di detti uffici è determinata con riferimento al luogo della commessa violazione. Il prefetto competente dà notizia dei procedimenti e dei provvedimenti adottati sulla patente al prefetto del luogo di residenza del trasgressore. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Nel regolamento sono stabilite le modalità per consentire il viaggio fino al luogo di custodia. Nei casi di ritiro della targa, si procede al fermo amministrativo del veicolo ai sensi dell'articolo 214.
   2. La restituzione del documento può essere chiesta dall'interessato soltanto quando ha adempiuto alla prescrizione omessa. La restituzione viene effettuata dagli enti di cui al comma 1, previo accertamento del compimento delle prescrizioni suddette.
   3. Il ritiro e la successiva restituzione sono annotate nella carta di circolazione o nel certificato di idoneità tecnica per le macchine agricole, o nella patente.
   4. Il ricorso al prefetto presentato ai sensi dell'art. 203 si estende anche alla sanzione accessoria. In caso di rigetto del ricorso, la sanzione accessoria è confermata. In caso di declaratoria di infondatezza dell'accertamento, questa si estende alla sanzione accessoria e l'interessato può chiedere immediatamente all'ente indicato nel comma 1 la restituzione del documento.
   5. L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla sanzione accessoria.
   6. Chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro si riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.046,00 a euro 8.186,00. Si applica la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo i casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa.

 

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OSSERVAZIONI

* Fermo restando la contestazione della violazione contenuta nell'art. 126, comma 11 del C.d.S. a carico del conducente che circola con patente di guida, CIGC, certificato di abilitazione professionale, carta di qualificazione del conducente scaduta di validità (violazione accertabile anche attraverso il controllo presso una banca dati all'uopo preposta) e conseguente ritiro del documento scaduto, è opportuno precisare che qualora il conducente non sia in grado di esibire il documento scaduto, si provvederà anche alla contestazione dell'art. 180, commi 1 e 7 del C.d.S. per procedere al successivo ritiro.
 Tale prassi è fondamentale in quanto renderà possibile l'eventuale successiva contestazione della violazione contenuta nell'art. 216, comma 6 del C.d.S. (guida con patente di guida ritirata). L'inottemperanza all'invito di esibire il documento scaduto da parte del trasgressore renderà non fattibile la contestazione della violazione dell'art. 216, comma 6 del C.d.S. poiché la norma recita che "... ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia stata ritirata, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro ...".
 In caso di ripetuta violazione del disposto di cui all'art. 126, comma 11 del C.d.S., senza che sia possibile procedere al ritiro del documento scaduto di validità, comporterà la sola ripetizione della violazione stessa (e di quella dell'art. 180, commi 1 e 7 del C.d.S.) anche se, attraverso una relazione dettagliata, è possibile inoltrare all'UMC competente per territorio la richiesta di revisione della patente di guida del trasgressore, ai sensi dell’art. 128 del C.d.S..
* Le sanzioni accessorie alle violazioni previste nel codice della strada devono essere applicate anche in caso di mancata contestazione immediata anche quando l'operatore di polizia non può procedere all'immediata contestazione poichè le circostanze non lo consentono.
* Nel caso di contestazione della violazione contenuta nell'art. 126, comma 11 del C.d.S. (guida con patente di guida, CIGC, certificato di abilitazione professionale, carta di qualificazione del conducente scaduta di validità) si menziona sempre il ritiro del documento, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (art. 216, comma 1 del C.d.S.), a prescindere se il conducente ne sia provvisto, o meno (giusto quanto prescritto dall'art. 210, comma 1 del C.d.S. "Quando le norme del presente codice dispongono che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest'ultima si applica di diritto"). Solo tale menzione renderà possibile l'eventuale successiva contestazione della violazione contenuta nell'art. 216, comma 6 del C.d.S. (guida con patente di guida ritirata).
* Anche se non espressamente previsto dagli artt. 100 e 216 del vigente C.d.S. (contrariamente a quanto avviene per la violazione di cui all'art. 193 dello stesso C.d.S.), in caso di circolazione di veicolo con targa non rifrangengente, è possibile procedere alla demolizione ed alle formalità di radiazione del veicolo sottoposto a fermo amministrativo a tempo indeterminato, come precisato nella Circolare dell'Automobile Club d'Italia n. DSD/0011454/09 del 16.09.2009 (Divieto di radiazione per i veicoli gravati dal fermo amministrativo. Prime precisazioni.) che testualmente recita "Si precisa, inoltre, che per i veicoli soggetti a fermo amministrativo, che abbiano subito danni ingenti o siano addirittura andati distrutti (ad esempio, incendi, incidenti stradali, calamità naturali, ecc.), è possibile effettuare la radiazione, a condizione che alla richiesta di radiazione sia allegata una dichiarazione di un'Autorità competente, attestante la non utilizzabilità del veicolo.
 Parimenti possono essere accolte le richieste di radiazione di veicoli oggetto di gravame provenienti da una P.A. (Prefettura, Agenzia del Demanio, ecc.)
.".

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Penale, Sezione V, sentenza numero 44208 del 21/11/2022
Circolazione Stradale - Artt. 116, 127, 180, 216 e 218 del Codice della Strada e art. 483 c.p. - Patente di guida - Falsa denuncia di smarrimento della patente ritirata in altro Paese - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico - Sussistenza - Denunciare falsamente alle competenti autorità lo smarrimento della propria patente di guida comunitaria, precedentemente ritirata in un altro Paese per violazioni delle norme che regolano la circolazione stradale, configura il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ed la conseguente confisca della nuova patente emessa.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 4693 del 14/02/2022
Circolazione Stradale - Artt. 204-bis, 216 e 218 del Codice della Strada - Ricorso in sede giurisdizionale - Ritiro e sospensione della patente di guida - Natura della competenza del giudice di pace - La competenza del giudice di pace per violazione delle norme sulla circolazione stradale, ha natura funzionale, non limitata alle sanzioni di carattere pecuniario, ma estesa anche alle sanzioni di natura diversa, fra le quali è ricompresa quella accessoria del ritiro e, ovviamente, quella minore della sospensione della patente di guida.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza numero 1417 del 22/01/2021
Circolazione Stradale - Artt. 216 e 218 del Codice della Strada - Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie - Circolazione durante il ritiro della patente di guida ai fini della sospensione - In tema di violazioni del codice della strada, la sanzione amministrativa prevista dall'art. 218, comma 6, del CdS si applica non solo nei casi in cui la circolazione abusiva si verifichi successivamente all'adozione formale del provvedimento del prefetto di sospensione della patente, ma anche quando la circolazione medesima si realizzi nel periodo successivo al ritiro della patente da parte degli agenti accertatori, preordinato alla irrogazione della sua sospensione e di cui, perciò, anticipa l'efficacia.

 

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