OSSERVAZIONI
* In relazione alla tempistica entro la quale deve essere disposta una sanzione accessoria non pecuniaria conseguente ad una sanzione amministrativa pecuniaria, il C.d.S. non prevede un termine perentorio, anche quando la violazione non è accertata nel tempo e nel luogo del controllo; in qualsiasi caso, il periodo da cui decorre la sanzione accessoria decorre da quando il veicolo è sottratto alla disponibilità dell'avente diritto.
* L'intestazione del veicolo appartenuto al defunto, anche se finalizzata unicamente alla successiva rottamazione, implica di conseguenza l'accettazione tacita dell'eredità che diventa così irrevocabile e comporta in maniera definitiva l'acquisto della qualità di erede, la quale non può cessare, non solo laddove l'accettante intenda revocare l'atto di accettazione in precedenza posto in essere, ma anche nell'ipotesi in cui compia un successivo atto di rinuncia all'eredità (Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 15663 del 23/07/2020).
* Nonostante ancora non sia stato emanato il previsto decreto attuativo prescritto da parte degli organi interessati, secondo quanto previsto dall'art. 202-bis, comma 9 del C.d.S., si presume che un veicolo sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo ed il cui avente diritto propone (ed ottiene) la rateizzazione della sanzione amministrativa pecuniaria, debba essere restituito all'avente diritto terminato il periodo di fermo amministrativo, anche se non ha ancora terminato il pagamento rateale della sanzione amministrativa pecuniaria.
* Le sanzioni accessorie alle violazioni previste nel codice della strada devono essere applicate anche in caso di mancata contestazione immediata anche quando l'operatore di polizia non può procedere all'immediata contestazione poichè le circostanze non lo consentono.
* Per un veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria RC in sosta su pubblica via il cui proprietario risulta deceduto ed i legittimi eredi hanno proceduto alla rinuncia dell'eredità non si procede con la redazione del verbale di contestazione per violazione dell'art. 193, comma 2 del C.d.S. (e con la conseguente rimozione ed affidamento al custode-acquirente), ma si procede ad avviare l'iter col quale si devolve il bene allo Stato, ai sensi dell'art. 586 c.c. (Acquisto dei beni da parte dello Stato).
* Nel caso di contestazione della violazione contenuta nell'art. 126, comma 11 del C.d.S. (guida con patente di guida, CIGC, certificato di abilitazione professionale, carta di qualificazione del conducente scaduta di validità) si menziona sempre il ritiro del documento, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (art. 216, comma 1 del C.d.S.), a prescindere se il conducente ne sia provvisto, o meno (giusto quanto prescritto dall'art. 210, comma 1 del C.d.S. "Quando le norme del presente codice dispongono che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegua una sanzione accessoria non pecuniaria, quest'ultima si applica di diritto"). Solo tale menzione renderà possibile l'eventuale successiva contestazione della violazione contenuta nell'art. 216, comma 6 del C.d.S. (guida con patente di guida ritirata).
* In caso di contemporanea applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo e del sequestro amministrativo, la data di decorrenza di entrambi i provvedimenti è la stessa, ed i periodi non sono cumulativi. Ne consegue che il periodo più breve (sia esso il fermo o il sequestro) è automaticamente assorbito dal priodo più lungo.
Sarà comunque necessario redigere sia il verbale di fermo amministrativo che quello di sequestro amministrativo.
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