GIURISPRUDENZA
.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 12091 del 08/05/2023
Circolazione Stradale - Artt. 12, 148, 200, 201, 203 e 204-bis del Codice della Strada - Contestazione, verbalizzazione e notificazione delle violazioni - Percezione sensoriale - Fede privilegiata - Ricorso - Mancanza di querela di falso - Ammissibilità - E' ammissibile la contestazione relativa al numero di targa errato del veicolo senza necessità di proporre querela di falso laddove tale indicazione sia riconducibile ad una mera percezione del verbalizzante suscettibile di errore materiale, come la circostanza che il veicolo, in movimento ed in fase di sorpasso di una serie di altre vetture, non rende sicura e certa la lettura della targa da parte degli agenti operanti, corroborato dal fatto che il verbale aveva indicato un colore della autovettura diverso da quello effettivo e che la prova orale aveva confermato che all'ora della contestata infrazione l'opponente si trovava in un comune diverso da quello ove è avvenuta la violazione.
.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 8882 del 29/03/2023
Circolazione Stradale - Artt. 202, 203 e 204-bis del Codice della Strada - Pagamento in misura ridotta della sanzione - Successivo ricorso avverso il verbale - Limiti dell'opposizione - In tema di violazioni al codice della strada, il pagamento in misura ridotta della sanzione estingue la sola sanzione principale, e non anche quella accessoria, con l'effetto che mentre l'eventuale opposizione alla prima diventa improponibile, il sanzionato può avanzare legittimamente opposizione alla seconda, ma, in tale ipotesi l'opposizione può denunziare esclusivamente vizi attinenti alla sanzione accessoria, e non anche alla violazione principale.
.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 10419 del 13/03/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 203, 218 e 222 del Codice della Strada - Nella forma più grave del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool commesso in ore notturne, anche con l'applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice, nell'attuare la sospensione della patente di guida, deve applicare le sanzioni amministrative accessorie connesse alla violazione contestata, da differenziarsi a seconda che il veicolo appartenga o meno all'imputata, e quindi la confisca del veicolo e sospensione della patente da uno a due anni nel primo caso; sospensione della patente in misura raddoppiata nel caso in cui si accertasse che il veicolo da lei condotto apparteneva a soggetto estraneo al reato.
.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 3508 del 06/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 203 e 204 del Codice della Strada - Ricorso al Prefetto e provvedimenti - Richiesta di audizione - Lettera di convocazione - Produzione delle documentazioni - Termini - La produzione di documenti da parte dell'Amministrazione convenuta è soggetta ad un doppio regime preclusivo: la copia del rapporto, con gli atti relativi all'accertamento nonché alla contestazione o alla notificazione della violazione, può essere depositata senza limitazioni temporali, mentre per il deposito degli altri documenti, tra i quali la lettera di convocazione per l'audizione personale dell'opponente, la produzione è preclusa oltre il decimo giorno precedente l'udienza di discussione.
.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza numero 2021 del 23/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 203, 204, 204-bis e 205 del Codice della Strada - Ricorso al prefetto e provvedimenti - Ricorso in sede giurisdizionale - Opposizione all'ordinanza-ingiunzione - Rimedi - Il ricorso amministrativo è alternativo al ricorso al Giudice di pace avverso il verbale di accertamento, ma è pacifico che, contro la successiva ordinanza prefettizia emessa all'esito del procedimento regolato dall'art. 204 del C.d.S., il sanzionato può sempre proporre l'opposizione dinanzi al Giudice di pace ai sensi dell'art. 205 del C.d.S., e sollevare questioni già proposte in sede amministrativa eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte.
.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 1382 del 18/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 82, 84, 201, 203, 204-bis e 205 del Codice della Strada - Locazione senza conducente - Verbale di accertamento violazione - Notificazione delle violazioni - Contestazione - Anche quando bisogna stabilire chi debba rispondere delle infrazioni al codice della strada commesse dal conducente di un veicolo preso a noleggio senza conducente, il destinatario della notifica di un verbale di accertamento violazione o un decreto ingiuntivo o un precetto ha sempre e comunque l'onere di impugnarlo con le forme e nei termini stabiliti dalla legge, a prescindere degli eventuali vizi di cui l'atto è affetto.
.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 37993 del 29/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 200, 203, 204, 204-bis e 205 del Codice della Strada - Verbale di accertamento di violazione - Ricorso contro il verbale di contestazione - Opposizione innanzi all'autorità giudiziaria contro un'ordinanza ingiunzione prefettizia - In materia di violazioni al codice della strada, qualora il ricorso amministrativo al Prefetto, esperito a condizione che non sia stato effettuato il pagamento della sanzione in misura ridotta, sia rigettato, il ricorrente può instaurare un procedimento contenzioso davanti al Giudice di Pace in cui la parte può riproporre tutte le sue doglianze disattese in sede amministrativa, senza alcun limite nella formulazione dei motivi.
.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, ordinanza numero 31845 del 27/10/2022
Circolazione Stradale - Artt. 203 e 204 del Codice della Strada - Ricorso al prefetto - Presentazione a mezzo servizio postale - Avviso di ricevimento - Presunzione di conoscenza - Produzione in sede di giudizio - Il ricorso al prefetto per l'opposizione alle sanzioni derivanti da infrazioni al codice della strada se presentato a mezzo del servizio postale, va obbligatoriamente inviato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, laddove il mittente non produca in giudizio l'avviso di ricevimento e di cui sia contestata la consegna, almeno laddove tale mancata produzione non sia adeguatamente giustificata e/o non sussistano altri elementi di prova che dimostrino l'avvenuta consegna della raccomandata, il giudice di merito non può ritenere dimostrata l'operatività della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., solo sulla base della prova dell'invio della raccomandata.
.Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza numero 11550 del 08/04/2022
Circolazione Stradale - Artt. 201, 203 e 204-bis del Codice della Strada - Verbale di accertamento - Notificazione delle violazioni in altro Stato membro UE - Germania - Ricorso - Termini e modalità - La nullità della notificazione in Germania del verbale di accertamento di infrazione del codice della strada può dirsi sanata per il raggiungimento del relativo scopo, che è quello della conoscenza legale dell'atto volta all'utile predisposizione delle proprie difese da parte del destinatario della contestazione, soltanto ove sia proposta una tempestiva e rituale opposizione, avendosi così per realizzato nel processo il risultato pratico cui la valida notificazione è "ex lege" finalizzata, con conseguente venir meno dell'interesse del destinatario a denunciare lo specifico vizio. Viceversa, se, a fronte della nullità della notificazione della violazione, la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale avvenga oltre il termine di legge decorrente dalla data della medesima notifica, non operando la sanatoria, l'opposizione al verbale di accertamento può essere proposta per dedurre unicamente l'invalida notificazione del verbale di accertamento, dovendo l'amministrazione dimostrare che non sia intervenuta la decadenza per l'esercizio del potere sanzionatorio.
.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 28079 del 14/10/2021
Circolazione Stradale - Artt. 200, 203 e 204 bis del Codice della Strada - Contestazione e verbalizzazione delle violazioni - Ricorso al prefetto ed in sede giurisdizionale - Procura speciale alle liti rilasciata all'estero - Modalità - La procura speciale alle liti rilasciata all'estero, sia pur esente dall'onere di legalizzazione da parte dell'autorità consolare italiana, nonché dalla cd. "apostille", in conformità alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, ovvero ad apposita convenzione bilaterale, è nulla, agli effetti della L. n. 218 del 1995, art. 12, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativi svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto.
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