CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO VI
DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

CAPO I
Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni

Sezione I
Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazioni di queste ultime

 

Articolo 208 CdS
Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 392 e art. 393 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti dell'ente Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.
   2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:
      a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 4, della legge 17.5.1999, n. 144, per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura dell'80 per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2, lettera x), della legge 13.6.1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30.12.1988, n. 556, per finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione;
      b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo;
      c) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori.
   2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 195, comma 2-bis, sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell'interno. Tali rilevazioni sono effettuate con le modalità fissate con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, destinata al Fondo.
   3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate.
   3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento, entro il 31 marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell'anno precedente.
   4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:
      a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;
      b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;
      c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti vulnerabili, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.
   5. Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.
   5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, o all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell'ente interessato.

 

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OSSERVAZIONI

* La possibilità di conferire funzioni di accertamento delle violazioni in materia di sosta al personale dipendente dalle imprese di gestione dei parcheggi è subordinata alla circostanza che l'area sia stata oggetto di concessione relativamente alla sosta o alla fermata anche nelle aree immediatamente limitrofe alle aree concesse (solo a condizione che queste costituiscono lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la concreta fruizione del parcheggio in concessione).
 Poiché la procedura sanzionatoria amministrativa è di competenza degli uffici o dei comandi della Polizia Municipale (Locale), che tratteranno questi verbali alla stessa stregua degli atti corrispondenti realizzati dal personale della Polizia Municipale  (Locale), anche la riscossione dei proventi degli illeciti amministrativi accertati deve essere effettuata dagli uffici o comandi di Polizia Municipale, ed i proventi stessi possono confluire direttamente, come previsto dall'art. 208 comma 1 del C.d.S., alle casse dei comuni per alimentare le attività istituzionali, secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso art. 208 del C.d.S. (Ministero dell'Interno, circolare n. 300/A/55042/110/26 del 17/08/1998 - Art. 17 commi 132 e 133 della legge 15.5.1997. Personale addetto all'accertamento delle violazioni in materia di sosta. Precisazioni).

* I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità, ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni, sono destinati, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente da cui dipende l'organo accertatore (compresa la Polizia Locale quando opera su di una strada statale non in concessione all'ANAS) e all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento.
* L'art. 208 C.d.S. non è di ostacolo alla previsione di una convenzione tra Comuni che possono ricorrere a servizi comuni sia nella funzione di accertamento delle violazioni al C.d.S. che nella destinazione dei proventi per le finalità istituzionali previste dalla legge, quali la messa a norma e la manutenzione programmata delle dotazioni di sicurezza della rete stradale, e spetta al Comune, eventualmente, pretendere la destinazione della somma in luogo dell'Unione dei Comuni (Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 23331 del 23/10/2020).

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte dei Conti Lazio, Sezione Giurisdizionale Lazio, sentenza numero 134 del 28/02/2023
Circolazione Stradale - Art. 208 del Codice della Strada - Lavoro straordinario personale polizia locale - Compensi - Utilizzo illecito di proventi delle sanzioni - Danno erariale - I compensi straordinari, sproporzionati ed abnormi, corrisposti illecitamente con fondi provenienti dalle infrazioni rilevate attraverso l'apparecchio autovelox agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale impiegati per il controllo ingiustificato del territorio comunale di modesta superficie e ridotto numero di abitanti, configurano un danno erariale in quanto detti proventi, poiché, acquisiti alle casse comunali, divengono patrimonio comune, e non possono essere utilizzati, tout court, per retribuire integralmente il lavoro straordinario degli appartenenti al Corpo, essendo sottoposti, per espressa previsione di legge, a specifici vincoli di destinazione definiti dall'art. 208 del C.d.S..

.Corte di Cassazione Civile, Sezione I, ordinanza numero 37804 del 27/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 41, 45, 146, 201 e 208 del Codice della Strada - Passaggio col semaforo rosso - strumenti di rilevazione - noleggio ed installazione - Contratto di appalto - Efficace il contratto di appalto per il noleggio ed installazione di strumenti di rilevazione delle violazioni per il passaggio col semaforo rosso che prevede un corrispettivo spettante alla ditta appaltatrice in misura fissa per ciascuna infrazione stradale incassata dal Comune, non soggetta a parametri di calcolo variabili, ne' in percentuale, ne' proporzionalmente in quanto l'unico dato raccolto dalle apparecchiature era il passaggio col rosso.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione V, sentenza numero 24888 del 28/06/2022
Circolazione Stradale - Art. 208 del Codice della Strada - Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie - La mancata dimostrazione di una disposizione o ordine di servizio rivolto al Corpo di Polizia locale e finalizzato a elevare verbali di infrazione al codice della strada per fronteggiare il deficit dell'amministrazione riportato da un articolo di stampa, se non trova un reale e concreto aggancio fattuale, configura reato.

 

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