CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO VI
DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

CAPO I
Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni

Sezione I
Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazioni di queste ultime

 

Articolo 195 CdS
Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di danaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato dalla singola norma, sempre entro il limite minimo generale di euro 15,49 ed il limite massimo generale di euro 9.296,22. Tale limite massimo generale può essere superato solo quando si tratti di sanzioni proporzionali, ovvero di più violazioni ai sensi dell'art. 198, ovvero nelle ipotesi di aggiornamento di cui al comma 3.
   2. Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dal presente codice, tra un limite minimo ed un limite massimo, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità del trasgressore e alle sue condizioni economiche.
   2-bis. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e 20, e 178 sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7; tale incremento della sanzione quando la violazione è accertata da uno dei soggetti di cui all'articolo 208, comma 1, primo periodo, è destinato ad alimentare il Fondo di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni.
   3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. All'uopo, entro il 1° dicembre di ogni biennio, il Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, fissa, seguendo i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Tali limiti possono superare quelli massimi di cui al comma 1.
   3-bis. A decorrere dal 1 ° gennaio 2005, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie, aggiornata ai sensi del comma 3, è oggetto di arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, ovvero per difetto se è inferiore a detto limite.

 

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OSSERVAZIONI

* "In considerazione dell'eccezionale situazione economica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli anni 2023 e 2024 è sospeso l'aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti, prevista all'articolo 195, comma 3, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285." (art. 1, comma 497 della Legge n. 197 del 29.12.2022 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025) e (Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, circolare prot. n. 300/STRAD/1/0000043293.U/2022 del 31.12.2022 - Legge n. 197 del 29 dicembre 2022. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025. Sospensione aggiornamento biennale sanzioni amministrative del codice della strada).

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 16745 del 09/08/2005
Circolazione Stradale - Artt. 195, 196 e 202 del Codice della Strada - Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie - Principio di solidarietà - L'azione di regresso di cui all'art. 196 c.d.s. riconosciuta al proprietario del veicolo, solidalmente responsabile con l'autore delle infrazioni al codice della strada punibili con sanzione amministrativa, non trova fondamento in una responsabilità contrattuale od extracontrattuale, ma nella surrogazione legale del proprietario nel diritto al pagamento di una somma nei confronti di colui verso il quale la sanzione è diretta e che ha dovuto corrispondere non per una sua condotta illecita, ma per il mero fatto di non avere provato che la circolazione del veicolo era avvenuta contro la sua volontà.

 

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