CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO

 

Articolo 178 CdS
Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo

(Vedi art. 178 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 375 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose non muniti dei dispositivi di controllo di cui all'articolo 179 è disciplinata dalle disposizioni dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), concluso a Ginevra il 1º luglio 1970, reso esecutivo dalla legge 6 marzo 1976, n. 112. Al rispetto delle disposizioni dello stesso accordo sono tenuti i conducenti dei veicoli di cui al paragrafo 3 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.
   2. I registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio di cui all'accordo indicato al comma 1 del presente articolo devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12. I libretti individuali conservati dall'impresa e i registri di servizio devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.
   3. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti di cui al comma 2.
   4. Il conducente che supera la durata dei periodi di guida prescritti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41,00 a euro 165,00. Si applica la sanzione da euro 218,00 a euro 868,00 al conducente che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero.
   5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dalle disposizioni dell'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 325,00 a euro 1.301,00. Si applica la sanzione da euro 379,00 a euro 1.519,00 se la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato accordo.
   6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dall'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 433,00 a euro 1.735,00.
   7. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 271,00 a euro 1.084,00. Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal predetto accordo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 379,00 a euro 1.519,00. Se i limiti di durata di cui ai periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 433,00 a euro 1.735,00.
   8. Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni previste dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 271,00 a euro 1.084,00.
   9. Il conducente che è sprovvisto del libretto individuale di controllo, dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio previsti dall'accordo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 333,00 a euro 1.331,00. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo, l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
   10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dall'accordo di cui al comma 1.
   11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 174 (1).
   12. Per le violazioni delle norme di cui al presente articolo, l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.
   13. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nell'accordo di cui al comma 1, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 333,00 a euro 1.331,00 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
   14. In caso di ripetute inadempienze si applicano le disposizioni di cui ai commi 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 174.
Quando le ripetute violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati non facenti parte dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca di cui ai medesimi commi 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 174 si applicano all'autorizzazione o al diverso titolo, comunque denominato, che consente di effettuare trasporti internazionali.

 

(1) Circa la restituzione dei documenti ritirati, a tal proposito si precisa che i predetti documenti "... potranno essere ritirati, anche da soggetto delegato, negli orari di apertura al pubblico degli uffici, secondo le modalità dagli stessi stabiliti." come indicato nella Circolare del Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - n. 300/A/16052/10/101/3/3/9 del 29.12.2010 (Legge 29 luglio 2010, n. 120 recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Ulteriori disposizioni operative conseguenti alla fase di prima applicazione delle nuove norme.).

 

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OSSERVAZIONI

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 38489 del 06/12/2021
Circolazione Stradale - Art. 174, 178 e 201 del Codice della Strada - Durata dei tempi di guida, pause e riposi - Notificazione delle violazioni - In tema di violazioni delle disposizioni circa la durata dei tempi di guida, pause e riposi, la norma opera un rinvio formale alle fonti comunitarie sicché le violazioni del Regolamento CE n. 561/2006 sia in materia di tutela dei lavoratori addetti al settore dell'autotrasporto che in materia di sicurezza stradale, rilevano come infrazioni del C.d.S., con conseguente applicabilità del termine di contestazione differita di cui all'art. 201 dello stesso codice.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 18462 del 04/09/2020
Circolazione Stradale - Art. 12, 174 e 178 del Codice della Strada - Esame dei registri di servizio ed attività dei conducenti - Contestazione delle violazioni - Competenze - In tema di violazioni delle disposizioni previste dall'art. 174 C.d.S., la competenza a svolgere l'esame dei registri di servizio, i dati relativi alle attività dei conducenti dei veicoli ed irrogare le relative sanzioni appartiene, oltre che ai soggetti normalmente preposti alla sicurezza stradale, anche all'ispettorato del lavoro.

 

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