CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO

 

Articolo 179 CdS
Cronotachigrafo e limitatore di velocità

(Vedi art. 179 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 376 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d'impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei casi e con le modalità previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati altresì di limitatore di velocità.
   2. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione o la scheda del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 866,00 a euro 3.464,00. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo.
   2-bis. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di limitatore di velocità ovvero circola con un autoveicolo munito di un limitatore di velocità avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate o non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 967,00 a euro 3.867,00. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso in cui l'infrazione riguardi l'alterazione del limitatore di velocità.
   3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore di velocità o di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con limitatore di velocità o cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 831,00 a euro 3.328,00.
   4. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle norme di cui al comma 3, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza o autorizzazione, relativa al veicolo con il quale le violazioni sono state commesse, per la durata di un anno. La sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste.
   5. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura stabilita per la sanzione più grave.
   6. Per le violazioni di cui al comma 3, le violazioni accertate devono essere comunicate all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri presso il quale il veicolo risulta immatricolato.
   6-bis. Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o il limitatore di velocità siano alterati, manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la più vicina officina autorizzata per l'installazione o riparazione, possono disporre che sia effettuato l'accertamento della funzionalità dei dispositivi stessi. Le spese per l'accertamento ed il ripristino della funzionalità del limitatore di velocità o del cronotachigrafo sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido.
   7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti, il funzionario o l'agente che ha accertato la circolazione di veicolo con limitatore di velocità o cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante diffida il conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni. Qualora il conducente ed il titolare della licenza od autorizzazione non siano la stessa persona, il predetto termine decorre dalla data di ricezione della notifica del verbale, da effettuare al più presto.
   8. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di cui al comma 7, durante i quali trova applicazione l'articolo 16 del Regolamento CEE n. 3821/85, è disposto, in caso di circolazione del veicolo, il fermo amministrativo dello stesso. Il veicolo verrà restituito dopo un mese al proprietario o all'intestatario della carta di circolazione.
   8-bis. In caso di incidente con danno a persone o a cose, il comando dal quale dipende l'agente accertatore segnala il fatto all'autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso.
   9. Alle violazioni di cui ai commi 2 e 2-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici giorni a tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Nel caso in cui la violazione relativa al comma 2-bis riguardi l'alterazione del limitatore di velocità, alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente secondo le norme del capo I, sezione II del titolo VI.
   10. Gli articoli 15, 16 e 20 della legge 13 novembre 1978, n. 727, sono abrogati. Per le restanti norme della legge 13 novembre 1978, n. 727, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni del titolo VI. Nel caso di accertamento di violazioni alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il verbale deve essere inviato all'ufficio metrico provinciale per le necessarie verifiche del ripristino della regolarità di funzionamento dell'apparecchio cronotachigrafo.

 

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OSSERVAZIONI

* Il testo dell'art. 1 del Decreto 20 giugno 2007, n. 215 (Esenzione dall'obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e dall'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo previsto dal regolamento (CEE) 3821/85 e successive modificazioni), pubblicato in G.U. n. 236 del 10/10/2007, nell'esentare una serie di veicoli dall'obbligo di dotazione ed uso del tachigrafo - tra cui veicoli impiegati nell'ambito della raccolta e smaltimento dei rifiuti domestici a domicilio, sembra riferirsi non solo alle operazioni di "raccolta e smaltimento", ma all'intero servizio, compreso il percorso dalla rimessa al primo carico ed il percorso dall'ultimo carico al punto di raccolta e dallo stesso alla rimessa.
* Lo scuolabus immatricolato ad uso di terzi - Noleggio con Conducente (NCC) in linea generale rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 561/2006 ma, quando il veicolo è impiegato nel trasporto degli studenti dal domicilio all'istituto scolastico e/o viceversa, esso è assimilato a tutti gli effetti ad un servizio di linea e, pertanto, è esentato dal rispetto della suddetta normativa sociale, a condizione che il percorso non superi i 50 km..
* Un veicolo destinato al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o al trasporto di persone con numero di posti superiore a 9 compreso quello del conducente immatricolato entro e non oltre il 30/04/2006 possono essere dotati di tachigrafo analogico. La sostituzione del tachigrafo da analogico a digitale non avviene con il rimpiazzo di uno solo dei componenti dell'impianto (unità di memoria, sensore di movimento e cavetteria di collegamento tra l'unità di memoria ed il sensore di movimento), ma dell'intero impianto.
* In merito all’installazione dei tachigrafi intelligenti di versione 2 nei casi di sostituzione per avaria dei tachigrafi intelligenti versione 1 sui veicoli che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 561 del 2006 e che durante il periodo di deroga hanno installato i tachigrafi intelligenti versione 1, devono sostituirli con quelli versione 2 entro la data del 18 agosto 2025, indipendente dalla data di immatricolazione (e che non abbiano già provveduto a tale obbligo entro la data del 31 dicembre 2023), come precisato dal Ministero dell'Interno con la Circolare 30 gennaio 2024 n. 300/STRAD/1/0000002961.U/2024 (Richiesta chiarimenti sull’installazione tachigrafi intelligenti versione 2).
* Relativamente al numero della patente di guida posseduta e riportato sulla carta tachigrafica del conducente all'atto del suo rilascio, in mancanza di specifiche disposizioni, il Ministero dell'Interno, contrariamente a quanto ipotizzato con la precedente Circolare del 17 ottobre 2023 n. 300/A/7897/13/111/20/3, ritiene che la non corrispondenza del numero di patente riportato sulla carta del conducente con quello della patente posseduta ed esibita al momento del controllo, non possa essere sanzionato da alcuna norma, compresa l'art. 19 della Legge n. 727/1978 (Circolare del 30 gennaio 2024 n. 300/STRAD/1/0000002994.U/2024 - Verbale n. PTR2887000280 (ID 180294 redatto ex art. 19 L. 727/78 a carico del conducente di un veicolo della Repubblica Ceca. Verifica sulla corretta applicazione della norma da parte del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri su richiesta dell’omologo Ufficio della Repubblica Ceca. Reclamo Commissione Europea n. 3244/23/CZ).
* Su di un veicolo adibito al trasporto di merci o di persone che non rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 561 del 2006 perché permanentemente esentato, il tachigrafo installato a bordo non necessita di attivazione o calibrazione biennale, e potrebbe essere addirittura anche disinstallato.
* La violazione contenuta nel comma 3 dell'art. 179 del C.d.S., prevista per il "titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore di velocità o di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con limitatore di velocità o cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante" non è applicabile anche quando il conducente (e dipendente) circola col veicolo senza inserire la carta tachigrafica del conducente (anche perché scaduta) o con una carta tachigrafica non propria.
* Il conducente di un autobus intestato a società sportiva dilettantistica, atto al trasporto ad uso privato di passeggeri non a fini commerciali, è esentato dal possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), ma non anche dal rispetto della normativa relativa ai tempi di guida, pause e riposo di cui al Regolamento (CE) n. 561/2006 (neanche se trattasi di autobus fino a 17 posti) in quanto l'Italia non hai mai incluso nelle esenzioni questa tipologia di veicoli (art. 13, comma 1, lett. i) del Regolamento (CE) n. 561/2006).
* Come è noto, il Documento Unico (DU) emesso a seguito di minivoltura, anche se non valido ai fini della circolazione, conserva la stessa autorevolezza di un classico DU ma, a differenza di quest'ultimo, non consente la circolazione del veicolo a cui fa riferimento. Attualmente, però, nessuna norma vieta che il veicolo possa essere sottoposto lo stesso alla prescritta visita di revisione e conseguentemente, nel caso trattasi di veicolo che rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 561 del 2006, che il tachigrafo montato a bordo dello stesso sia sottoposto a calibrazione periodica.
* La facoltà riservata agli organi di Polizia stradale di scortare (o trainare) il veicolo munito di tachigrafo presso la più vicina officina autorizzata per l'installazione o riparazione dell'apparecchio di registrazione, quando si abbia il fondato motivo di ritenere che lo stesso sia alterato, trova applicazione anche quando le tolleranze registrate dal tachigrafo non sottoposto alla prescritta calibrazione periodica (art. 19 della Legge n. 727/1978) siano superiori alle percentuali consentite poiché, in tal caso, le registrazioni risulterebbero inevitabilmente "alterate" e, per tale motivo, troverebbe applicazione anche la violazione contenuta nell'art. 179, commi 2 e 9 del C.d.S.. In alternativa (o in mancanza di elementi che lascino supporre il superamento delle tolleranze consentite) è possibile, oltre che contestare la violazione di cui all'art. 19 della Legge n. 727/1978, anche invitare il trasgressore ad esibire la documentazione attestante l'avvenuta calibrazione entro 30 giorni (in caso di inottemperanza si procederà alla contestazione dell'art. 180, comma 8 del C.d.S.) per l'eventuale adozione dei provvedimenti in base alle risultanze della calibrazione.
* Mentre l'omessa calibrazione periodica (da effettuarsi ogni 2 anni) comporta, a carico del trasgressore, la contestazione della norma residuale contenuta nell'art. 19 della Legge 727/78, per l'omessa attivazione o per l'omessa prima calibrazione del tachigrafo (riconoscibili sulla stampa dei dati tecnici rispettivamente per la presenza dei codici 1 e 2) è prevista la contestazione della violazione contenuta nell'art. 179, commi 2 e 9 del C.d.S. in quanto le prime due operazioni rendono funzionalmente operativo il tachigrafo che, contrariamente, sarebbe "non funzionante".
* Sulla base di quanto dettato dall'art. 19 della Legge 727/78, che sanziona in via residuale tutte quelle "...disposizioni del regolamento [...] e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle disposizioni della presente legge e dei relativi regolamenti d'attuazione per le quali non sia prevista una specifica sanzione", la sola omessa calibrazione periodica (ogni 2 anni) del tachigrafo comporta, a carico del trasgressore, la contestazione della norma sopra citata. Sempre che le tolleranze dell'apparecchio di registrazione restino nei limiti consentiti.
* Cessato il periodo emergenziale dovuto all'epidemia da Covid-19, che tra le varie deroghe prevedeva la guida dei veicoli che rientravano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 561 del 2006 sprovvisto della carta tachigrafica del conducente in quanto scaduta (ma in possesso dell'istanza di rilascio o rinnovo della carta), a condizione che l'autista provvedesse ad effettuare le registrazioni manuali delle proprie attività, tale deroga non è più attuabile.
 In qualsiasi caso, solo in occasione del primo rilascio della carta tachigrafica, la norma (circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 300/A/3672/21/111/20/3 del 21/04/2021 - Regolamento (UE) 165/2014. Guida senza carta tachigrafica) è consentita la circolazione alla guida del veicolo senza la carta tachigrafica per "un periodo non superiore a trenta giorni" e previa "esibizione delle registrazioni manuali [... e ...] la ricevuta della richiesta di richiesta della carta [tachigrafica] alla Camera di Commercio".
 Il mancato rispetto dei termini per la richiesta del rilascio della carta tachigrafica (o del duplicato) comporta la violazione dell'art. 19 della Legge 13 novembre 1978, n. 727 in relazione al Regolamento (UE) 165/2014, mentre l'omessa registrazione manuale delle proprie attività comporta la violazione dell'art. 179, commi 2 e 9 del C.d.S..
* In relazione alla circolazione di veicoli destinati al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o al trasporto di persone con numero di posti superiore a 9 compreso quello del conducente che rientrano in una delle esenzioni dal montaggio o dall'uso del tachigrafo indicate dal Regolamento (CE) n. 561 del 2006, non è indicata alcuna distanza massima che il veicolo sottoposto a prove tecniche o riparazioni è autorizzato a coprire.
 Sarebbe opportuno dimostrare, durante tale fase della circolazione, idonea documentazione attestante le operazioni a cui il mezzo deve essere (oppure è attualmente) sottoposto
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* Il superamento del termine biennale della calibrazione periodica del tachigrafo, previsto dall'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 165/2014 è punito, in via generale, con la contestazione della violazione di cui all'art. 19 della Legge n. 727/1978 invitando il conducente ad esibire il certificato di calibrazione rilasciata dall'officina autorizzata entro 30 giorni (art. 180 del C.d.S.).
 Se, a seguito dell'esibizione del certificato di calibrazione dovesse emergere il superamento di una o più tolleranze consentite, non è esclusa l'applicazione della violazione di cui all'art. 179, comma 2 del C.d.S. (tachigrafo non funzionante).
* Il Ministero dell'Interno, con la circolare n. 0033196 del 29/09/2023 (Tachigrafi intelligenti di seconda generazione - versione 2. Criticità connesse all'obbligo previsto per i veicoli di nuova immatricolazione. SEGUITO.) ha reso noto che permangono le difficoltà per i veicoli di nuova immatricolazione di dotarsi del tachigrafo di seconda generazione - versione 2 (inizialmente fissato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228 per il 21 agosto c.a.) e che, per tale motivo si è ritenuto "di estendere temporalmente il regime di tolleranza" fino all'8 ottobre, riservandosi "eventuali determinazioni in merito".
 Si precisa che detto "regime di tolleranza" trova applicazione a livello nazionale e non a livello Unionale, ove ogni stato membro decide se (e fino a quando) adottare eventuali proroghe.
* Al veicolo rientrante nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 561 del 2006 che da un controllo dei dati registrati dal tachigrafo, risulta aver registrato un picco di velocità massima superiore (anche se di poco) a quella impostata dal limitatore di velocità, si applica la corrispondente violazione prevista dall'art. 142 del C.d.S..
 Il modesto superamento del limite di velocità impostato dal limitatore non è indice di manomissione o cattivo funzionamento (si pensi ad un tratto di strada in forte discesa). In qualsiasi caso l'alterazione, la manomissione o il cattivo funzionamento non può essere contestato dall'operante senza scortare il veicolo o farlo trainare in condizioni di sicurezza presso la più vicina officina autorizzata, disponendo che sia effettuato l'accertamento della funzionalità dei dispositivi stessi, come disposto dall'art. 179, comma 6-bis del citato C.d.S..
* Al momento del primo rilascio della carta tachigrafica del conducente, secondo quando disposto dal Decreto Interministeriale 19 ottobre 2021 (Adeguamenti normativi sulle modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta dei registri) pubblicato in G.U. n. 296 del 14.12.2021, "... va garantita la riferibilità della carta al numero della patente di guida del conducente titolare".
 Successivamente, in caso di rinnovo o rilascio di duplicato della patente, "la riferibilità può essere assicurata anche con diversi strumenti telematici di collegamento o con riferimenti introdotti allo scopo nella nuova patente di guida" e, per tale motivo, il titolare della carta tachigrafica non è più sanzionabile per la discrepanza tra il numero della patente di guida in suo possesso al momento del controllo e quello riportato sulla carta tachigrafica.
* Circa l'inserimento della sigla di nazione all'inizio e alla fine del periodo di guida giornaliero per i conducenti che utilizzano il tachigrafo digitale (art. 34 paragrafo 7 del Reg. (UE) 165/2014), la recentissima Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/STRAD/1/0000025329.U/2023 del 09/08/2023 (Tachigrafo digitale - Inserimento paese d'inizio e fine attività) ha chiarito che si "... continua a prevedere l'inserimento della nazione di inizio e fine attività, per agevolare la verifica del rispetto della normativa," ritenendo ragionevole che tale obbligo "debba essere rispettato anche se in veicolo circola solamente in Italia".
 Le nuove funzionalità integrate nei tachigrafi di seconda generazione (segnale satellitare) "... permetterebbe di individuare il luogo di partenza e il luogo di arrivo del veicolo facendo venire meno la necessità di dover inserire manualmente il simbolo della nazione ad inizio e fine attività come con i tachigrafi di prima generazione".
* Il servizio scuolabus svolto con autobus immatricolato ad uso di terzi con NCC per il solo trasporto degli alunni dai rispettivi domicili alla scuola (e viceversa), è equiparato al servizio di linea e, qualora venga effettuato attraverso un percorso inferiore a 50 km, non rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 561 del 2006.
 Qualora lo stesso veicolo venga utilizzato per uscite didattiche, anche su percorsi inferiore a 50 km, il servizio rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 561 del 2006.
 Tale evenienza non va confusa con l'esenzione all’installazione del tachigrafo nei percorsi inferiori a 50 km "... per le attività scolastiche ed extrascolastiche autorizzate dalle autorità scolastiche o programmate dai comuni o dagli altri enti locali", menzionata dall'art. 3, comma 2 del Decreto Ministeriale del 31.1.1997 (Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico), pubblicato in G.U. n. 48 del 27/02/1997), in quanto detto articolo è riferito esclusivamente all'"Utilizzo dei veicoli immatricolati in uso proprio a nome dei comuni e degli altri enti locali o loro consorzi".
* A bordo dei veicoli adibiti al trasporto di merci di massa complessiva superiore alle 3,5 t., che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 561 del 2006, può essere trasportato un soggetto addetto al carico o allo scarico di merci e, se questi non si pone mai alla guida del veicolo, non si configura a suo carico alcuna violazione alle norme contenute negli artt. 174 (durata delle attività del conducente) o 179 del C.d.S. (omesso inserimento del foglio di registrazione o della scheda del conducente nel tachigrafo).
* Il montaggio di pneumatici di diametro indicato nella carta di circolazione di veicolo adibito altrasporto di persone e di merci su strada che rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 561 del 15 marzo 2006, diverso da quello presente sulla targhetta di montaggio applicata dal centro tecnico in occasione della calibrazione periodica, comporta inevitabilmente l'alterazione della velocità e delle distanze percorse del veicolo registrate dal tachigrafo e, per tale motivo, trova fondamento l'applicazione della violazione contenuta nel disposto dell'art. 179, comma 2 del C.d.S..
 Qualora il diametro degli pneumatici montati dal veicolo sia diverso da quello presente sulla targhetta di montaggio e le sue dimensioni non indicate tra quelle consentite sulla carta di circolazione, concorre anche la violazione contenuta nel disposto dell'art. 78, commi 3 e 4 del C.d.S..
* Quando, a carico del conducente del veicolo, l'infrazione accertata prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione. Qualora il documento di guida non sia in possesso del conducente, allo stesso si contesta il disposto contenuto nell'art. 180 del C.d.S. con la menzione, nelle note del verbale di contestazione, dell'immediato ritiro della stessa al momento dell'esibizione. E questo a prescindere dal tempo trascorso tra la contestazione della violazione e l'esibizione del documento di guida.

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 2013 del 23/01/2023
Circolazione Stradale - Art. 179 del Codice della Strada - Tachigrafo - Circolazione senza l'inserimento della carta tachigrafica - Circolazione con targa prova - Esimente - Campo di applicazione del Reg. CE n. 561 del 2006 - La circolazione del veicolo con targa di prova senza l'inserimento della carta tachigrafica del conducente potrebbe non essere esclusa dal campo di applicazione del Regolamento CE n. 561 del 2006 e, quindi, non essere esentato qualora non siano reputati sufficienti i documenti prodotti dal ricorrente in quanto non idonei a dimostrare il motivo della circolazione su strada con targa prova e rilevando che le lunghe distanze percorse si configurano incompatibili con l'esecuzione di prove su strada.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza numero 1287 del 17/01/2023
Circolazione Stradale - Art. 179 del Codice della Strada - Tachigrafo - Alterazione - Sequestro calamita - Termine per il deposito della documentazione - Il termine per il deposito della documentazione attestante il sequestro della calamita atta ad alterare le registrazioni del tachigrafo rientra nella previsione del d.lgs. n. 150 del 2011, che non è perentorio a differenza di quello previsto dall'art. 416 c.p.c., poiché tale documentazione attesta il sequestro avvenuto contestualmente al rilievo della violazione e strettamente funzionale all'accertamento della stessa, nonché dello scontrino attestante il malfunzionamento del cronotachigrafo, essendo documenti predisposti in occasione delle operazioni di controllo, che hanno poi portato alla redazione del verbale che è stato formato proprio al fine di verificare la ricorrenza della violazione contestata, in un contesto anche cronologico unitario.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 37179 del 20/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 142 e 179 del Codice della Strada - Velocità - Superamento dei limiti - Modalità di accertamento - Risultanze tachigrafo - Accompagnamento del mezzo presso officina autorizzata - In tema di sanzioni per violazione del codice della strada, l'accompagnamento del mezzo presso un'officina previsto dall'art. 142, comma 11 del C.d.S. è necessario solo nell'ipotesi di tachigrafo alterato, manomesso o non funzionante, atteso che tale attività è tesa ad accertare ed a ripristinare la funzionalità del limitatore di velocità o del tachigrafo mentre, in caso di contestazione della sola violazione dei limiti di velocità risultante dal tachigrafo, ai fini della irrogazione della relativa sanzione non è necessario il suindicato accompagnamento.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 35320 del 30/11/2022
Circolazione Stradale - Artt. 174 e 179 del Codice della Strada e art. 19 Legge n, 727/1978 - Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose - Tachigrafo analogico - Dischi di registrazione - Mancanza - Quadro sanzionatorio - La violazione relativa alla mancata esibizione di più fogli di registrazione dell'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, nel presente caso il c.d. tachigrafo analogico, fa riferimento alla documentazione nella sua completezza e, pertanto, nel caso di mancata esibizione è configurabile un'unica violazione, a prescindere dal numero di fogli mancanti, e non una violazione per ogni foglio non esibito.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 35069 del 29/11/2022
Circolazione Stradale - Art. 179 del Codice della Strada - Circolazione tachigrafo digitale alterato - Violazione al conducente ed al titolare della licenza o dell'autorizzazione - La violazione per il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo con cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante comporta l'applicazione di una sanzione in capo all'impresa stessa che non è punita per una responsabilità oggettiva derivante dal fatto che il proprio conducente circoli con l'apparecchio di controllo non funzionante, ma per una responsabilità propria derivante dal mancato assolvimento di controlli nei confronti del proprio autista.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 40187 del 25/10/2022
Circolazione Stradale - Art. 179 del Codice della Strada e art. 437 c.p. - Tachigrafo - Alterazione - Impedimento del corretto funzionamento del tachigrafo da parte del datore di lavoro - Omessa attività diretta a prevenire infortuni - Il datore di lavoro che impone l'alterazione di un apparecchio tachigrafico attraverso il posizionamento di magneti ed inibendo in tal modo la trasmissione di dati veritieri al tachigrafo, apparecchio per sua natura destinato alla prevenzione di infortuni sul lavoro, risponde del reato di cui all'art. 437 c.p..

.Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 34025 del 15/09/2022
Circolazione Stradale - Art. 179 del Codice della Strada e artt. 437 e 484 c.p. - Tachigrafo - Apposizione di una calamita per alterarne le registrazioni - Reato - Il tachigrafo, essenziale per il rispetto dei tempi di lavoro e quindi della sicurezza del conducente consentendo di valutare il rispetto dei tempi di lavoro e delle pause imposte dalla lunga durata dei viaggi, è oggettivamente un registro che attesta la circolazione del mezzo su cui è apposto e serve agli organi che espletano i servizi di polizia stradale, preposti alla tutela della sicurezza stradale, per controllare appunto la regolarità della circolazione del conducente del mezzo sulla strada. L'apposizione di una calamita provoca una alterazione di una cautela prevista dalla legge per evitare disastri o incidenti sul lavoro, configurando, in tal modo, i reati di cui agli artt. 437 e 484 c.p..

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 1512 del 19/01/2022
Circolazione Stradale - Art. 19 Legge n. 727 del 1978, art. 179 del Codice della Strada - Tachigrafo - Mancata esibizione dei fogli di registrazione obbligatori - Sanzioni - In caso di mancata presentazione dei fogli di registrazione del tachigrafo analogico relativi a più giorni di attività riferiti ad un unico controllo, le autorità  sono tenute a constatare un'infrazione unica ed infliggere al conducente una sola sanzione, a prescindere se il conducente non sia in grado di esibire solo alcuni o tutti i fogli di registrazione relativi al periodo oggetto di controllo.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 41239 del 22/12/2021
Circolazione Stradale - Art. 19 Legge n. 727 del 1978, art. 179 del Codice della Strada - Tachigrafo - Mancata esibizione dei fogli di registrazione obbligatori - Sanzioni - In caso di mancata presentazione, da parte del conducente di un veicolo adibito al trasporto su strada, sottoposto a un controllo, dei fogli di registrazione del tachigrafo analogico relativi a vari giorni di attività nel corso del periodo comprendente la giornata del controllo e i ventotto giorni precedenti, le autorità competenti dello Stato membro del luogo di controllo sono tenute a contestare un'infrazione unica in capo a tale conducente infliggendogli un'unica sanzione.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 26345 del 19/11/2020
Circolazione Stradale - Artt. 179 del Codice della Strada - Circolazione di un veicolo con tachigrafo non funzionante - La sanzione per aver posto in circolazione un veicolo con cronotachigrafo non funzionante individua la responsabilità distinta sia del proprietario che del conducente di un veicolo e, pertanto, contestate a titolo di concorso di persone e non già di responsabilità solidale. L'accoglimento dell'opposizione al verbale di contravvenzione proposta dal conducente per l'oggettiva insussistenza dell'illecito controverte anche la legittimità della sanzione emessa a carico del proprietario.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 41406 del 09/10/2019
Circolazione Stradale - Art. 179 del Codice della Strada e art. 437 C.P. - Circolazione con tachigrafo alterato e rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro - Esclusione - Il conducente del mezzo che circola con il cronotachigrafo manomesso o alterato è soggetto alla sola sanzione amministrativa prevista dall'art. 179 C.d.S. e non anche imputabile del reato di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro qualora la manomissione non sia stata imposta o indotta dal datore di lavoro e in ogni caso per ragioni non riconducibili allo svolgimento dell'attività di impresa.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza numero 36705 del 04/07/2019
Circolazione Stradale - Art. 179 del Codice della Strada e art. 349 C.P. - Circolazione con tachigrafo alterato e violazione di sigilli - Concorso - L'illecito amministrativo previsto e punito dall'art. 179 del C.d.S. che commette chiunque circola con il tachigrafo manomesso o alterato concorre con il reato di cui all'art. 349 C.P. in quanto non sussiste un rapporto di specialità tra le dette disposizioni poichè si differenziano tra loro per il soggetto attivo (l'art. 179 CdS distingue "chi circola" dal "titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto che mette in circolazione" il mezzo col tachigrafo alterato), per la condotta punita (il reato di violazione dei sigilli interviene autonomamente e prima della circolazione del veicolo con tachigrafo alterato) e per l'elemento soggettivo (nel reato limitato al solo dolo).

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, sentenza numero 5520 del 10/03/2014
Circolazione Stradale - Art. 179 del Codice della Strada - Manomissione dei sigilli del tachigrafo o del limitatore di velocità - L'art. 179 del CdS non prevede la specifica violazione per la manomissione dei sigilli del tachigrafo o del limitatore di velocità, ma tale comportamento consiste pur sempre in un'alterazione fisica dell'apparecchiatura legittimamente soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria raddoppiata prevista e punita dall'art. 179, comma 2 bis, del CdS.

 

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