OSSERVAZIONI
* Il testo dell'art. 1 del Decreto 20 giugno 2007, n. 215 (Esenzione dall'obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e dall'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo previsto dal regolamento (CEE) 3821/85 e successive modificazioni), pubblicato in G.U. n. 236 del 10/10/2007, nell'esentare una serie di veicoli dall'obbligo di dotazione ed uso del tachigrafo - tra cui veicoli impiegati nell'ambito della raccolta e smaltimento dei rifiuti domestici a domicilio, sembra riferirsi non solo alle operazioni di "raccolta e smaltimento", ma all'intero servizio, compreso il percorso dalla rimessa al primo carico ed il percorso dall'ultimo carico al punto di raccolta e dallo stesso alla rimessa.
* Lo scuolabus immatricolato ad uso di terzi - Noleggio con Conducente (NCC) in linea generale rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 561/2006 ma, quando il veicolo è impiegato nel trasporto degli studenti dal domicilio all'istituto scolastico e/o viceversa, esso è assimilato a tutti gli effetti ad un servizio di linea e, pertanto, è esentato dal rispetto della suddetta normativa sociale, a condizione che il percorso non superi i 50 km..
* Un veicolo destinato al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o al trasporto di persone con numero di posti superiore a 9 compreso quello del conducente immatricolato entro e non oltre il 30/04/2006 possono essere dotati di tachigrafo analogico. La sostituzione del tachigrafo da analogico a digitale non avviene con il rimpiazzo di uno solo dei componenti dell'impianto (unità di memoria, sensore di movimento e cavetteria di collegamento tra l'unità di memoria ed il sensore di movimento), ma dell'intero impianto.
* In merito all’installazione dei tachigrafi intelligenti di versione 2 nei casi di sostituzione per avaria dei tachigrafi intelligenti versione 1 sui veicoli che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 561 del 2006 e che durante il periodo di deroga hanno installato i tachigrafi intelligenti versione 1, devono sostituirli con quelli versione 2 entro la data del 18 agosto 2025, indipendente dalla data di immatricolazione (e che non abbiano già provveduto a tale obbligo entro la data del 31 dicembre 2023), come precisato dal Ministero dell'Interno con la Circolare 30 gennaio 2024 n. 300/STRAD/1/0000002961.U/2024 (Richiesta chiarimenti sull’installazione tachigrafi intelligenti versione 2).
* Relativamente al numero della patente di guida posseduta e riportato sulla carta tachigrafica del conducente all'atto del suo rilascio, in mancanza di specifiche disposizioni, il Ministero dell'Interno, contrariamente a quanto ipotizzato con la precedente Circolare del 17 ottobre 2023 n. 300/A/7897/13/111/20/3, ritiene che la non corrispondenza del numero di patente riportato sulla carta del conducente con quello della patente posseduta ed esibita al momento del controllo, non possa essere sanzionato da alcuna norma, compresa l'art. 19 della Legge n. 727/1978 (Circolare del 30 gennaio 2024 n. 300/STRAD/1/0000002994.U/2024 - Verbale n. PTR2887000280 (ID 180294 redatto ex art. 19 L. 727/78 a carico del conducente di un veicolo della Repubblica Ceca. Verifica sulla corretta applicazione della norma da parte del Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri su richiesta dell’omologo Ufficio della Repubblica Ceca. Reclamo Commissione Europea n. 3244/23/CZ).
* Su di un veicolo adibito al trasporto di merci o di persone che non rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 561 del 2006 perché permanentemente esentato, il tachigrafo installato a bordo non necessita di attivazione o calibrazione biennale, e potrebbe essere addirittura anche disinstallato.
* La violazione contenuta nel comma 3 dell'art. 179 del C.d.S., prevista per il "titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore di velocità o di cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con limitatore di velocità o cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante" non è applicabile anche quando il conducente (e dipendente) circola col veicolo senza inserire la carta tachigrafica del conducente (anche perché scaduta) o con una carta tachigrafica non propria.
* Il conducente di un autobus intestato a società sportiva dilettantistica, atto al trasporto ad uso privato di passeggeri non a fini commerciali, è esentato dal possesso della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC), ma non anche dal rispetto della normativa relativa ai tempi di guida, pause e riposo di cui al Regolamento (CE) n. 561/2006 (neanche se trattasi di autobus fino a 17 posti) in quanto l'Italia non hai mai incluso nelle esenzioni questa tipologia di veicoli (art. 13, comma 1, lett. i) del Regolamento (CE) n. 561/2006).
* Come è noto, il Documento Unico (DU) emesso a seguito di minivoltura, anche se non valido ai fini della circolazione, conserva la stessa autorevolezza di un classico DU ma, a differenza di quest'ultimo, non consente la circolazione del veicolo a cui fa riferimento. Attualmente, però, nessuna norma vieta che il veicolo possa essere sottoposto lo stesso alla prescritta visita di revisione e conseguentemente, nel caso trattasi di veicolo che rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 561 del 2006, che il tachigrafo montato a bordo dello stesso sia sottoposto a calibrazione periodica.
* La facoltà riservata agli organi di Polizia stradale di scortare (o trainare) il veicolo munito di tachigrafo presso la più vicina officina autorizzata per l'installazione o riparazione dell'apparecchio di registrazione, quando si abbia il fondato motivo di ritenere che lo stesso sia alterato, trova applicazione anche quando le tolleranze registrate dal tachigrafo non sottoposto alla prescritta calibrazione periodica (art. 19 della Legge n. 727/1978) siano superiori alle percentuali consentite poiché, in tal caso, le registrazioni risulterebbero inevitabilmente "alterate" e, per tale motivo, troverebbe applicazione anche la violazione contenuta nell'art. 179, commi 2 e 9 del C.d.S.. In alternativa (o in mancanza di elementi che lascino supporre il superamento delle tolleranze consentite) è possibile, oltre che contestare la violazione di cui all'art. 19 della Legge n. 727/1978, anche invitare il trasgressore ad esibire la documentazione attestante l'avvenuta calibrazione entro 30 giorni (in caso di inottemperanza si procederà alla contestazione dell'art. 180, comma 8 del C.d.S.) per l'eventuale adozione dei provvedimenti in base alle risultanze della calibrazione.
* Mentre l'omessa calibrazione periodica (da effettuarsi ogni 2 anni) comporta, a carico del trasgressore, la contestazione della norma residuale contenuta nell'art. 19 della Legge 727/78, per l'omessa attivazione o per l'omessa prima calibrazione del tachigrafo (riconoscibili sulla stampa dei dati tecnici rispettivamente per la presenza dei codici 1 e 2) è prevista la contestazione della violazione contenuta nell'art. 179, commi 2 e 9 del C.d.S. in quanto le prime due operazioni rendono funzionalmente operativo il tachigrafo che, contrariamente, sarebbe "non funzionante".
* Sulla base di quanto dettato dall'art. 19 della Legge 727/78, che sanziona in via residuale tutte quelle "...disposizioni del regolamento [...] e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle disposizioni della presente legge e dei relativi regolamenti d'attuazione per le quali non sia prevista una specifica sanzione", la sola omessa calibrazione periodica (ogni 2 anni) del tachigrafo comporta, a carico del trasgressore, la contestazione della norma sopra citata. Sempre che le tolleranze dell'apparecchio di registrazione restino nei limiti consentiti.
* Cessato il periodo emergenziale dovuto all'epidemia da Covid-19, che tra le varie deroghe prevedeva la guida dei veicoli che rientravano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 561 del 2006 sprovvisto della carta tachigrafica del conducente in quanto scaduta (ma in possesso dell'istanza di rilascio o rinnovo della carta), a condizione che l'autista provvedesse ad effettuare le registrazioni manuali delle proprie attività, tale deroga non è più attuabile.
In qualsiasi caso, solo in occasione del primo rilascio della carta tachigrafica, la norma (circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 300/A/3672/21/111/20/3 del 21/04/2021 - Regolamento (UE) 165/2014. Guida senza carta tachigrafica) è consentita la circolazione alla guida del veicolo senza la carta tachigrafica per "un periodo non superiore a trenta giorni" e previa "esibizione delle registrazioni manuali [... e ...] la ricevuta della richiesta di richiesta della carta [tachigrafica] alla Camera di Commercio".
Il mancato rispetto dei termini per la richiesta del rilascio della carta tachigrafica (o del duplicato) comporta la violazione dell'art. 19 della Legge 13 novembre 1978, n. 727 in relazione al Regolamento (UE) 165/2014, mentre l'omessa registrazione manuale delle proprie attività comporta la violazione dell'art. 179, commi 2 e 9 del C.d.S..
* In relazione alla circolazione di veicoli destinati al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t o al trasporto di persone con numero di posti superiore a 9 compreso quello del conducente che rientrano in una delle esenzioni dal montaggio o dall'uso del tachigrafo indicate dal Regolamento (CE) n. 561 del 2006, non è indicata alcuna distanza massima che il veicolo sottoposto a prove tecniche o riparazioni è autorizzato a coprire.
Sarebbe opportuno dimostrare, durante tale fase della circolazione, idonea documentazione attestante le operazioni a cui il mezzo deve essere (oppure è attualmente) sottoposto.
* Il superamento del termine biennale della calibrazione periodica del tachigrafo, previsto dall'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 165/2014 è punito, in via generale, con la contestazione della violazione di cui all'art. 19 della Legge n. 727/1978 invitando il conducente ad esibire il certificato di calibrazione rilasciata dall'officina autorizzata entro 30 giorni (art. 180 del C.d.S.).
Se, a seguito dell'esibizione del certificato di calibrazione dovesse emergere il superamento di una o più tolleranze consentite, non è esclusa l'applicazione della violazione di cui all'art. 179, comma 2 del C.d.S. (tachigrafo non funzionante).
* Il Ministero dell'Interno, con la circolare n. 0033196 del 29/09/2023 (Tachigrafi intelligenti di seconda generazione - versione 2. Criticità connesse all'obbligo previsto per i veicoli di nuova immatricolazione. SEGUITO.) ha reso noto che permangono le difficoltà per i veicoli di nuova immatricolazione di dotarsi del tachigrafo di seconda generazione - versione 2 (inizialmente fissato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1228 per il 21 agosto c.a.) e che, per tale motivo si è ritenuto "di estendere temporalmente il regime di tolleranza" fino all'8 ottobre, riservandosi "eventuali determinazioni in merito".
Si precisa che detto "regime di tolleranza" trova applicazione a livello nazionale e non a livello Unionale, ove ogni stato membro decide se (e fino a quando) adottare eventuali proroghe.
* Al veicolo rientrante nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 561 del 2006 che da un controllo dei dati registrati dal tachigrafo, risulta aver registrato un picco di velocità massima superiore (anche se di poco) a quella impostata dal limitatore di velocità, si applica la corrispondente violazione prevista dall'art. 142 del C.d.S..
Il modesto superamento del limite di velocità impostato dal limitatore non è indice di manomissione o cattivo funzionamento (si pensi ad un tratto di strada in forte discesa). In qualsiasi caso l'alterazione, la manomissione o il cattivo funzionamento non può essere contestato dall'operante senza scortare il veicolo o farlo trainare in condizioni di sicurezza presso la più vicina officina autorizzata, disponendo che sia effettuato l'accertamento della funzionalità dei dispositivi stessi, come disposto dall'art. 179, comma 6-bis del citato C.d.S..
* Al momento del primo rilascio della carta tachigrafica del conducente, secondo quando disposto dal Decreto Interministeriale 19 ottobre 2021 (Adeguamenti normativi sulle modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta dei registri) pubblicato in G.U. n. 296 del 14.12.2021, "... va garantita la riferibilità della carta al numero della patente di guida del conducente titolare".
Successivamente, in caso di rinnovo o rilascio di duplicato della patente, "la riferibilità può essere assicurata anche con diversi strumenti telematici di collegamento o con riferimenti introdotti allo scopo nella nuova patente di guida" e, per tale motivo, il titolare della carta tachigrafica non è più sanzionabile per la discrepanza tra il numero della patente di guida in suo possesso al momento del controllo e quello riportato sulla carta tachigrafica.
* Circa l'inserimento della sigla di nazione all'inizio e alla fine del periodo di guida giornaliero per i conducenti che utilizzano il tachigrafo digitale (art. 34 paragrafo 7 del Reg. (UE) 165/2014), la recentissima Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/STRAD/1/0000025329.U/2023 del 09/08/2023 (Tachigrafo digitale - Inserimento paese d'inizio e fine attività) ha chiarito che si "... continua a prevedere l'inserimento della nazione di inizio e fine attività, per agevolare la verifica del rispetto della normativa," ritenendo ragionevole che tale obbligo "debba essere rispettato anche se in veicolo circola solamente in Italia".
Le nuove funzionalità integrate nei tachigrafi di seconda generazione (segnale satellitare) "... permetterebbe di individuare il luogo di partenza e il luogo di arrivo del veicolo facendo venire meno la necessità di dover inserire manualmente il simbolo della nazione ad inizio e fine attività come con i tachigrafi di prima generazione".
* Il servizio scuolabus svolto con autobus immatricolato ad uso di terzi con NCC per il solo trasporto degli alunni dai rispettivi domicili alla scuola (e viceversa), è equiparato al servizio di linea e, qualora venga effettuato attraverso un percorso inferiore a 50 km, non rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 561 del 2006.
Qualora lo stesso veicolo venga utilizzato per uscite didattiche, anche su percorsi inferiore a 50 km, il servizio rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 561 del 2006.
Tale evenienza non va confusa con l'esenzione all’installazione del tachigrafo nei percorsi inferiori a 50 km "... per le attività scolastiche ed extrascolastiche autorizzate dalle autorità scolastiche o programmate dai comuni o dagli altri enti locali", menzionata dall'art. 3, comma 2 del Decreto Ministeriale del 31.1.1997 (Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico), pubblicato in G.U. n. 48 del 27/02/1997), in quanto detto articolo è riferito esclusivamente all'"Utilizzo dei veicoli immatricolati in uso proprio a nome dei comuni e degli altri enti locali o loro consorzi".
* A bordo dei veicoli adibiti al trasporto di merci di massa complessiva superiore alle 3,5 t., che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 561 del 2006, può essere trasportato un soggetto addetto al carico o allo scarico di merci e, se questi non si pone mai alla guida del veicolo, non si configura a suo carico alcuna violazione alle norme contenute negli artt. 174 (durata delle attività del conducente) o 179 del C.d.S. (omesso inserimento del foglio di registrazione o della scheda del conducente nel tachigrafo).
* Il montaggio di pneumatici di diametro indicato nella carta di circolazione di veicolo adibito altrasporto di persone e di merci su strada che rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 561 del 15 marzo 2006, diverso da quello presente sulla targhetta di montaggio applicata dal centro tecnico in occasione della calibrazione periodica, comporta inevitabilmente l'alterazione della velocità e delle distanze percorse del veicolo registrate dal tachigrafo e, per tale motivo, trova fondamento l'applicazione della violazione contenuta nel disposto dell'art. 179, comma 2 del C.d.S..
Qualora il diametro degli pneumatici montati dal veicolo sia diverso da quello presente sulla targhetta di montaggio e le sue dimensioni non indicate tra quelle consentite sulla carta di circolazione, concorre anche la violazione contenuta nel disposto dell'art. 78, commi 3 e 4 del C.d.S..
* Quando, a carico del conducente del veicolo, l'infrazione accertata prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione. Qualora il documento di guida non sia in possesso del conducente, allo stesso si contesta il disposto contenuto nell'art. 180 del C.d.S. con la menzione, nelle note del verbale di contestazione, dell'immediato ritiro della stessa al momento dell'esibizione. E questo a prescindere dal tempo trascorso tra la contestazione della violazione e l'esibizione del documento di guida.
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