PRONTUARIO CODICE DELLA STRADA
Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO
Articolo 179 CdS
Cronotachigrafo e limitatore di velocità
(Vedi art. 179 del Codice della Strada)
(Vedi art. 376 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)
Note comuni:
Regolamenta la disciplina il cronotachigrafo e limitatore di velocità
Il regolamento specifica la caratteristiche inerenti le presentazione di informazioni e documenti a comandi o uffici di Polizia
_____ 179-1 _____
Riferimento normativo: art. 179 comma 2 in relazione all'art. 179 comma 9
Circolazione con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto
Codice violazione: vedi casistiche
Descrizione violazione: Circolava alla guida del veicolo, non munito del prescritto cronotachigrafo, ovvero con autoveicolo munito di un cronotachigrafo:
[3112] Conducente che circolava con veicolo avente cronotachigrafo non rispondente alle caratteristiche.
[3115] Conducente che circolava con veicolo avente cronotachigrafo non funzionante.
[3118] Conducente che circolava con veicolo senza inserire il foglio di registrazione nel cronotachigrafo.
[3119] Conducente che circolava con veicolo senza inserire la scheda del conducente nel cronotachigrafo digitale.
[3121] Conducente che circolava con veicolo sprovvisto del cronotachigrafo.
[3124] Omessa annotazione manuale su foglio a parte per cronotachigrafo guasto durante il periodo di diffida a regolarizzare.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 866,00
- diurna scontata del 30%: euro 606,20
- notturna:
- notturna scontata del 30%:
Decurtazione punti: 10
Sanzione accessoria:
- Sospensione del titolo di guida da 15 a 3 mesi secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II
Note al verbale: -
Note operative:
- Il funzionario o l'agente che ha accertato la circolazione di veicolo con limitatore di velocità o cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante diffida il conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni. Qualora il conducente ed il titolare della licenza od autorizzazione non siano la stessa persona, il predetto termine decorre dalla data di ricezione della notifica del verbale, da effettuare al più presto. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di cui al comma 7, durante i quali trova applicazione l'articolo 16 del regolamento CEE n. 3821/85, è disposto, in caso di circolazione del veicolo, il fermo amministrativo dello stesso. Il veicolo verrà restituito dopo un mese al proprietario o all'intestatario della carta di circolazione.
- Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura stabilita per la sanzione più grave.
- Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o il limitatore di velocità siano alterati, manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la più vicina officina autorizzata per l’installazione o riparazione, possono disporre che sia effettuato l’accertamento della funzionalità dei dispositivi stessi. Le spese per l’accertamento ed il ripristino della funzionalità del limitatore di velocità o del cronotachigrafo sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido.
_____ 179-2 _____
Riferimento normativo: art. 179 comma 2 in relazione all'art. 179 comma 9
Conducente che circola con veicolo avente il cronotachigrafo alterato o con sigilli manomessi.
Codice violazione: [3109]
Descrizione violazione: Circolava con veicolo munito di cronotachigrafo alterato o avente i sigilli manomessi.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 1.732,00
- diurna scontata del 30%: -
- notturna:
- notturna scontata del 30%:
Decurtazione punti: 10
Sanzione accessoria:
- Sospensione del titolo di guida da 15 a 3 mesi secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II
Note al verbale: -
Note operative:
_____ 179-3 _____
Riferimento normativo: art. 179 comma 2-bis in relazione all'art. 179 comma 9
Conducente che circola con veicolo avente il limitatore di velocità sprovvisto o non funzionante.
Codice violazione: vedi casistiche
Descrizione violazione: Circolava con un autoveicolo non munito di limitatore di velocità ovvero circola con un autoveicolo munito di un limitatore di velocità avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate o non funzionante.
[3123] Circolava con veicolo avente limitatore di velocità non funzionante o con caratteristiche non rispondenti a quelle fissate.
[3125] Circolava con veicolo sprovvisto di limitatore di velocità
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 967,00
- diurna scontata del 30%: -
- notturna:
- notturna scontata del 30%:
Decurtazione punti: 10
Sanzione accessoria:
- Sospensione del titolo di guida da 15 a 3 mesi secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II
Note al verbale: -
Note operative:
- Il funzionario o l'agente che ha accertato la circolazione di veicolo con limitatore di velocità o cronotachigrafo mancante, manomesso o non funzionante diffida il conducente con annotazione sul verbale a regolarizzare la strumentazione entro un termine di dieci giorni. Qualora il conducente ed il titolare della licenza od autorizzazione non siano la stessa persona, il predetto termine decorre dalla data di ricezione della notifica del verbale, da effettuare al più presto. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida di cui al comma 7, durante i quali trova applicazione l'articolo 16 del regolamento CEE n. 3821/85, è disposto, in caso di circolazione del veicolo, il fermo amministrativo dello stesso. Il veicolo verrà restituito dopo un mese al proprietario o all'intestatario della carta di circolazione.
- Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose su strada sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una sola volta nella misura stabilita per la sanzione più grave.
- Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o il limitatore di velocità siano alterati, manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la più vicina officina autorizzata per l’installazione o riparazione, possono disporre che sia effettuato l’accertamento della funzionalità dei dispositivi stessi. Le spese per l’accertamento ed il ripristino della funzionalità del limitatore di velocità o del crontachigrafo sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido.
_____ 179-4 _____
Riferimento normativo: art. 179 comma 2-bis in relazione all'art. 179 comma 9
Conducente che circola con veicolo avente il limitatore di velocità alterato.
Codice violazione: [3126]
Descrizione violazione: Circolava con il veicolo avente il limitatore di velocità alterato.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 1.934,00
- diurna scontata del 30%: euro 1.353,80
- notturna: -
- notturna scontata del 30%: -
Decurtazione punti: 10
Sanzione accessoria:
- Revoca del titolo di guida, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II
Note al verbale: -
Note operative:
_____ 179-5 _____
Riferimento normativo: art. 179 comma 3 in relazione all'art. 179 comma 3
Titolare di licenza al trasporto merci che mette in circolazione il veicolo con anomalie al limitatore o cronotachigrafo.
Codice violazione: vedi casistiche
Descrizione violazione: Titolare di licenza al trasporto merci che mette in circolazione il veicolo:
[3127] Titolare di licenza al trasporto merci che mette in circolazione il veicolo con limitatore di velocità o cronotachigrafo manomesso oppure non funzionate.
[3130] Titolare di licenza al trasporto merci che mette in circolazione il veicolo sprovvisto del limitatore di velocità o cronotachigrafo e foglio di registrazione.
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro 831,00
- diurna scontata del 30%: euro 581,70
- notturna: -
- notturna scontata del 30%: -
Decurtazione punti: -
Sanzione accessoria:
- Sospensione della licenza, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II, alla terza violazione in un anno.
Note al verbale: -
Note operative:
- Quando si abbia fondato motivo di ritenere che il cronotachigrafo o il limitatore di velocità siano alterati, manomessi ovvero comunque non funzionanti, gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, anche scortando il veicolo o facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la più vicina officina autorizzata per l’installazione o riparazione, possono disporre che sia effettuato l’accertamento della funzionalità dei dispositivi stessi. Le spese per l’accertamento ed il ripristino della funzionalità del limitatore di velocità o del cronotachigrafo sono in ogni caso a carico del proprietario del veicolo o del titolare della licenza o dell’autorizzazione al trasporto di cose o di persone in solido.
_____ 179-6 _____
Riferimento normativo: art. 179 comma 8 in relazione all'art. 179 comma 8
Circolazione di veicolo senza aver ottemperato alla diffida di regolarizzare gli strumenti
Codice violazione: [3133]
Descrizione violazione: Circolazione di veicolo senza aver ottemperato alla diffida di regolarizzare gli strumenti
Sanzione pecuniaria
- diurna: euro -
- diurna scontata del 30%: euro -
- notturna: -
- notturna scontata del 30%: -
Decurtazione punti: 10
Sanzione accessoria:
- Fermo amministrativo del veicolo per mesi 1 secondo le modalità indicate al capo I, sezione II del titolo VI
Note al verbale: -
Note operative:
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