Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione terza, sentenza n. 36705 del 4 luglio 2019

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza numero 36705 del 04/07/2019
Circolazione Stradale - Art. 179 del Codice della Strada e art. 349 C.P. - Circolazione con tachigrafo alterato e violazione di sigilli - Concorso - L'illecito amministrativo previsto e punito dall'art. 179 del C.d.S. che commette chiunque circola con il tachigrafo manomesso o alterato concorre con il reato di cui all'art. 349 C.P. in quanto non sussiste un rapporto di specialità tra le dette disposizioni poichè si differenziano tra loro per il soggetto attivo (l'art. 179 CdS distingue "chi circola" dal "titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto che mette in circolazione" il mezzo col tachigrafo alterato), per la condotta punita (il reato di violazione dei sigilli interviene autonomamente e prima della circolazione del veicolo con tachigrafo alterato) e per l'elemento soggettivo (nel reato limitato al solo dolo).


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di Appello di Brescia riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Mantova, del 10/02/2017, con cui P. A. era stato condannato in relazione ai reati, ritenuti uniti dal vincolo della continuazione, di cui all'art. 349 c.p. (capo c) e art. 437 c.p. (capo d). In particolare, assolveva P. A. dal reato di cui al capo d) perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato, con trasmissione di copia degli atti al prefetto di Mantova, e rideterminava la pena in mesi sei di reclusione ed Euro 150 di multa per il residuo delitto.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso P. A. prospettando mediante il suo difensore un solo motivo di impugnazione.

3. Deduce i vizi di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed lett. e), in relazione alla L. n. 689 del 1981, art. 9, art. 349 c.p. e art. 179 C.d.S.. Rappresenta che la corte non avrebbe spiegato in cosa si sostanziasse la reputata "anomalia dei dischi del cronotachigrafo" e se in particolare si traducesse in sbalzi di velocità. In tale ultimo caso la corte avrebbe anche dovuto spiegare se tali sbalzi ritenuti anormali potevano anche essere compatibili con una frenata brusca, così adeguando, poi, la propria motivazione, in ordine alle ragioni per privilegiare tale evenienza quale causa degli sbalzi di velocità oppure quella individuata nell'uso di un apposito telecomando, in grado effettivamente di incidere sulle registrazioni del cronotachigrafo. Avrebbe anche dovuto spiegare quali fossero le circostanze integranti i fatti e quali le prove dei medesimi.

Si contesta altresì l'esclusione di un rapporto di specialità tra il reato ex art. 349 c.p. e la fattispecie ex art. 179 C.d.S. alla luce della L. n. 689 del 1981, art. 9, che in presenza di due norme distinte relative al medesimo fatto (con elemento specializzante del cronotachigrafo contenuto nell'art. 179 C.d.S.) impone l'applicazione della sanzione amministrativa in luogo di quella penale prevista dall'altra norma.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato.

2. Quanto alla prima censura, va premesso che ricorre un caso di cd. "doppia conforme" in ragione del quale "le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale" (cfr. Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011 Rv. 252615 Valeri; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 Argentieri). In tale prospettiva dalla lettura delle due sentenze di merito risulta che il giudice di primo grado ha espressamente ricondotto la responsabilità del P. ad una ricostruzione del fatto per cui gli agenti operanti, approfondendo le cause delle anomalie di registrazione riscontrate sul cronotachigrafo (corrispondenti a picchi e repentini cali di velocità), ne chiesero contezza all'imputato, il quale, con comportamento concludente, consegnò loro un telecomando grazie al quale era possibile abbassare la lancetta del contachilometri, pur rimanendo invariata la velocità di marcia; così da fare registrare sul cronotachigrafo una velocità inferiore a quella di movimento. In officina si accertò che effettivamente era presente un dispositivo collocato presso il cronotachigrafo analogico, idoneo ad incidere sullo stesso nei termini indicati.

2.1. In altri termini, il primo giudice ha chiaramente individuato le cause delle citate anomalie, peraltro in maniera coerente con i dati probatori disponibili, nell'uso da parte dell'imputato del predetto telecomando. E gli stessi giudici di merito nel confutare il gravame diretto ad escludere l'utilizzo del telecomando citato, hanno espressamente condiviso tale ricostruzione, valorizzando gli accertamenti compiuti dalla Polizia Stradale e sopra citati.

Ricorre quindi una chiara e organica motivazione sul punto, idonea a rendere la censura infondata.

2.2. Egualmente infondata è la seconda deduzione relativa al dedotto carattere di specialità dell'illecito amministrativo di cui all'art. 179 C.d.S. rispetto alla fattispecie ex art. 349 c.p. ascritta al ricorrente.

Nel verificare se tra l'art. 349 c.p. e l'art. 179 C.d.S. operi il principio di specialità di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 9, occorre verificare la struttura del reato e della violazione amministrativa in esame. Va altresì evidenziato che, come precisato dalla Corte costituzionale, nella sentenza 3 aprile 1987, n. 97 pronunziata sul tema del concorso tra fattispecie di reato e violazione di natura amministrativa e con riferimento alla disciplina prevista dalla L. n. 689 del 1981, art. 9, comma 1 - per risolvere il problema del concorso apparente "vanno confrontate le astratte, tipiche fattispecie che, almeno a prima vista, sembrano convergere su di un fatto naturalisticamente inteso".

Ai fini della verifica di sussistenza di un concorso apparente di norme inoltre, occorre accertare l'esistenza di un'area, comune e sovrapponibile, tra le condotte descritte nelle norme concorrenti; diversamente, se le condotte tipiche fossero diverse, neppure si porrebbe il problema, perchè si tratterebbe al più di una mera "interferenza".

Tanto premesso, si osserva che diversi risultano i beni giuridici tutelati dalle due fattispecie, atteso che l'art. 179 cit. considera i rischi derivanti dalla circolazione stradale e quindi tutela la sicurezza di detta circolazione, mentre l'art. 349 c.p. mira a preservare l'identità della cosa cui fa riferimento il sigillo. Quest'ultimo delitto è punito esclusivamente a titolo di dolo, mentre la fattispecie di cui al codice della strada, essendo sanzionata solo in via amministrativa, può essere punita sia a titolo di dolo che di colpa.

Anche i destinatari e le condotte delle due disposizioni sono diverse: l'art. 349 c.p., comma 1, punisce "chiunque" viola i sigilli, mentre l'art. 179 C.d.S. solo chi "circola" o "il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto che mette in circolazione" un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o con "cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante", punendoli anche se non sono autori della manomissione, a differenza della norma penale, o anche se non sono a conoscenza della stessa.

Tanto osservato, pur rilevando che in linea di massima la diversità dei beni giuridici coinvolti non esclude il ricorso al summenzionato principio di specialità, come sostenuto dalle Sezioni Unite (cfr. Sez. U, n. 1963 del 28/10/2010 - dep. 21/01/2011, P.G. in proc. Di Lorenzo, Rv. 248722; al contrario, in senso difforme, la Sez. 2, n. 38801 del 01/10/2008 - dep. 14/10/2008, Trombetta, Rv. 241462, ha escluso il rapporto di specialità, a norma della L. n. 689 del 1981, art. 9, tra il reato di cui all'art. 633 c.p. e l'illecito amministrativo previsto dalla L. n. 513 del 1977, art. 26, comma 4, proprio per la diversità dell'oggetto giuridico), appare evidente come la violazione del codice della strada oggetto di esame non può considerarsi speciale - se non sotto il solo profilo del riferimento al "cronotachigrafo" (mentre la norma del codice penale parla più genericamente di sigilli "apposti al fine di assicurare la conservazione o la identità di una cosa") - rispetto al delitto di cui all'art. 349 c.p.; così da non poterne escludere l'applicazione al caso concreto in esame.

Invero, appare particolarmente significativo a tali fini, il dato per cui la norma penale punisce di per sè la violazione del sigillo, mentre quella amministrativa si articola in una diversa struttura, concentrata sulla circolazione o messa in circolazione di un veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o con "cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante"; cosicchè appare evidente che la violazione del sigillo - tipica della fattispecie penale - interviene autonomamente e anche prima della condotta contemplata con l'illecito amministrativo.

Si tratta di norme che come già correttamente rilevato dai giudici di merito, si connotano dunque per strutture (oltre che per beni giuridici) diverse, non sovrapponibili, sì da non potersi ritenere la norma codicistica di tipo generale rispetto a quella di cui all'art. 179 C.d.S..

Consegue l'infondatezza del ricorso anche sotto tale ultimo aspetto ed il rigetto del medesimo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2019.

 

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