Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 1802 del 25 gennaio 2025
Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 1802 del 25/01/2025
Circolazione Stradale - Art. 179 del Codice della Strada - Tachigrafo - Guida senza l'inserimento della carta tachigrafica del conducente - Annotazione manuale sostitutiva - La società che motiva l'omesso inserimento della carta tachigrafica da parte del proprio conducente nel tachigrafo digitale con un momentaneo malfunzionamento dell'apparecchio imprevisto e non risolvibile da parte del conducente né tantomeno da parte dell'azienda, deve offrire elementi idonei a provare in concreto l'assenza di colpa, ovvero il caso fortuito o la forza maggiore, allegando le possibili ragioni del supposto malfunzionamento temporaneo, né che il guasto si fosse risolto da sé o si fosse presentato in altre occasioni, sì da rendere giustificabile la scrittura manuale sostitutiva.
RITENUTO IN FATTO
In data 26.10.2018, la Polizia Stradale di (Omissis) elevò - nei confronti della (Soggetto 1) Srl - verbale di contestazione in ordine alla violazione dell'art. 179, comma 2, del Codice della Strada, per avere il suo dipendente (Soggetto 2) circolato, alla guida di un autobus di proprietà della suddetta società, dalle h. 6.18 alle h. 8.08 senza avere inserito la carta tachigrafa nel tachigrafo digitale.
La (Soggetto 1) Srl propose opposizione innanzi al Giudice di Pace di (Omissis), deducendo che il conducente non era riuscito ad inserire la scheda e, a causa dell'anomalia tecnica, aveva compilato la scrittura manuale sostitutiva.
Il Giudice di pace rigettò l'opposizione.
Con sentenza ex art. 281 sexies dell'1.10.2021, il Tribunale di (Omissis) respinse l'appello proposto dalla (Soggetto 1) Srl, confermando la decisione di primo grado.
La (Soggetto 1) Srl ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza del Tribunale di (Omissis) sulla base di quattro motivi.
Il Ministero dell'interno e la Prefettura di (Omissis) hanno depositato un mero "atto di costituzione".
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
In prossimità della camera di consiglio, parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 112 cpc, in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 5 cpc, per carente o insufficiente motivazione e per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; si contesta che il Tribunale non abbia pronunciato sull'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 112 cpc, perché il giudice d'appello non avrebbe valutato la mancata corrispondenza tra la norma contestata ed i fatti accaduti, con riferimento all'insussistenza della violazione dell'art. 179, comma 2, del Cds, dal momento che il malfunzionamento dell'apparecchio non sarebbe stato imputabile alla società ricorrente; in caso di eventuale responsabilità dell'autista, si sarebbe dovuto applicare il Reg. comunitario n. 1191/69 e la Legge 122/10 (art. 54 ter), che escluderebbero ogni tipo di responsabilità del proprietario del mezzo.
1.1. Il motivo è palesemente infondato.
Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex art. 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda o di eccezione (tra le tante, v. Cass. n. 28308/2017).
Nel caso di specie, il Tribunale ha esaminato i motivi di opposizione ed ha ritenuto che il fatto contestato integrasse la violazione dell'art. 179, comma 2, del Codice della Strada.
La sentenza si sottrae al vizio di carente motivazione in quanto, ancorché in modo sintetico, consente di seguire l'iter logico giuridico che ha condotto all'affermazione della responsabilità della (Soggetto 1) Srl (Cass. SU n. 8053/2014), né il novellato art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. consente il sindacato di questa Corte per insufficiente motivazione.
La doglianza ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. è, altresì, inammissibile ai sensi dell'art. 348-ter, comma V, c.p.c. ("ratione temporis" ancora applicabile), avendo il Tribunale confermato la sentenza del Giudice di pace sulla scorta della medesima motivazione.
2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 179, comma 2, Cds, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 cpc, oltre alla carente e/o insufficiente motivazione ed all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
In particolare, la società ricorrente si duole della decisione del Tribunale di (Omissis), che non avrebbe valutato la circostanza che l'autobus fosse munito di cronotachigrafo funzionante con le caratteristiche previste dalla normativa vigente, sicché le mancate registrazioni tra le ore 17,29 e le ore 19,08 del 2.3.2018 sarebbero state causate da un momentaneo malfunzionamento dell'apparecchio tachigrafo imprevisto e non risolvibile da parte del conducente né tantomeno da parte dell'azienda.
3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 10, commi nn. 2, 3 e 4 del Reg. CE n. 561/2006, in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5, cpc, per carente e/o insufficiente motivazione, oltre all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, perché il REG. CE n. 561/2006, all'art.10, comma 3, non prevederebbe l'automatica responsabilità dell'azienda in caso di responsabilità del conducente per non aver rispettato le direttive dalla stessa impartite al riguardo.
4. Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cpc, per mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti ed articolati nel giudizio di primo grado e reiterati nel giudizio d'appello.
5. I citati motivi (dal secondo al quarto) - che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente - sono infondati.
L'art. 179, comma 2, del Codice della Strada, nella versione ratione temporis applicabile, così recita: "chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione o la scheda del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 849 a Euro 3.396".
È opportuno premettere che, in tema di violazione delle disposizioni sui cronotachigrafi, l'art. 174, comma 4, del Codice della Strada opera un rinvio formale alle fonti eurounitarie sicché le violazioni del Regolamento CE n. 561/2006, sia in materia di tutela di lavoratori addetto all'autotrasporto, sia in materia di sicurezza stradale, rilevano come infrazioni del Codice della Strada, con la conseguente applicabilità della relativa disciplina (Cass. n. 22896/2019; Cass. n. 21062/2014).
L'art. 10 del Regolamento precisa che le imprese di trasporto sono responsabili per le infrazioni commesse dai rispettivi conducenti.
Il citato art. 174 del Codice della Strada prevede per i datori di lavoro dei conducenti, sia una responsabilità per fatto proprio derivante dall'inadempimento degli obblighi gravanti direttamente sugli stessi, sia una responsabilità solidale per le violazioni commesse dai propri dipendenti.
La previsione di una responsabilità per fatto proprio dei datori di lavoro dei conducenti (per inadempimento degli obblighi gravanti direttamente sugli stessi), sancita dalla norma in esame, la quale va ad aggiungersi a quella solidale per le violazioni commesse dai propri dipendenti, deriva direttamente dalle prescrizioni contenute nel Regolamento in esame, di cui la norma costituisce attuazione, il quale risponde alla finalità di soddisfare al contempo le esigenze di protezione del lavoratore dipendente e, indirettamente, di garantire la sicurezza dei trasporti, analogamente a quanto accade per gli obblighi posti a carico dei conducenti, che, pur miranti alla sicurezza dei trasporti, proteggono anche l'attività lavorativa dei conducenti medesimi (cfr. Cass. n. 20364/2024, non mass., in motivazione; sulla distinzione tra responsabilità dell'impresa per fatto proprio e in via solidale vedi, ad es., Cass. n. 22896/2018 e Cass. n. 13364/2003).
Tali finalità si desumono dai Considerando del Regolamento, che nel voler garantire regole comuni in materia di responsabilità delle imprese di trasporto e dei conducenti in caso di violazione del Regolamento stesso, si propongono di armonizzare le condizioni di concorrenza tra i modi di trasporto terrestre, in particolare nel settore dei trasporti su strada, e di migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale delle persone che lavorano in questo campo.
Tali scopi vengono perseguiti, in particolare, attraverso l'obbligo di dotare i veicoli utilizzati principalmente per il trasporto stradale di un tachigrafo omologato, che può essere utilizzato per monitorare il rispetto dei tempi di guida e di riposo da parte dei conducenti (CGUE 9/9/2021, in causa C-906/19, F.O., punto 34; CGUE, 2.3.2017, C. N., in causa C-245/15, punto 28 con riferimenti giurisprudenziali).
In questo contesto si inseriscono gli obblighi gravanti sulle imprese di trasporto, le quali sono tenute non solo a dotare i veicoli di tachigrafo, del cui buon funzionamento sono responsabili unitamente ai conducenti, e a garantirne, sempre assieme a questi ultimi, il buon uso se digitali e il buon funzionamento se analogici, oltre a dover fare buon uso rispettivamente delle carte del conducente e dei fogli di registrazione (art. 32), ma anche ad organizzare "l'attività dei conducenti di cui al precedente paragrafo in modo che essi possano rispettare le disposizioni del Regolamento, a fornire ad essi "le opportune istruzioni", ad effettuare "controlli regolari per garantire che siano rispettate le disposizioni del Regolamento" ed a garantire che i propri conducenti ricevano una formazione e istruzioni adeguate per quanto riguarda il buon funzionamento dei tachigrafi, digitali o analogici, ad effettuare controlli periodici per garantire che i propri conducenti li utilizzino correttamente e a non fornire ai conducenti alcun incentivo diretto o indiretto che possa incoraggiare un uso improprio dei tachigrafi (art. 33) (CGUE, 26/9/2019, in causa C-600/18, UTEP 2006 Srl, punti 3 e 4).
Questa Corte (Cass. n. 10327/2020, non mass.) ha affermato che l'art. 10, par. 2, del Regolamento n. 561/2006 individua una condotta illecita dell'imprenditore, collocata nel capo III dedicato alla responsabilità dell'impresa di trasporto, e una condotta del conducente, collocata, quanto alle regole relative ai periodi di riposo, nel capo II, e che il legislatore nazionale ha individuato, all'interno dell'art. 174, illeciti e sanzioni riguardanti direttamente il conducente rispetto alle quali l'impresa è obbligata in solido e una fattispecie (quella del comma 9, ora 14) che vede come soggetto attivo esclusivamente l'imprenditore.
Ne deriva che le posizioni del proprietario e del conducente del veicolo cui sia stata contestata l'infrazione prevista dall'art. 179 C.d.S., di mettere in circolazione (comma 3) e di circolare con un veicolo avente il cronotachigrafo non funzionante (comma 2) sono posizioni distinte, contestate a titolo di concorso di persone ai sensi della L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 5 e non già di responsabilità solidale ai sensi del successivo art. 6 (v. Cass. n. 21000/2004).
In relazione alla fattispecie prevista dall'art. 179 C.d.S., sussiste la colpa del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose se il veicolo ha iniziato la circolazione già con il tachigrafo non funzionante, perché il titolare dell'autorizzazione deve vigilare che il veicolo sia messo in circolazione nelle condizioni prescritte dalla legge ovvero se il fatto che ha reso non funzionante il cronotachigrafo si è verificato nel corso della circolazione, qualora tale fatto successivo sia in qualche modo rimproverabile al titolare (così Cass. n. 12244/2003).
È stato, infatti, ritenuto, in relazione alla fattispecie prevista dall'art. 179 del codice della strada, che sanziona il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose il quale mette in circolazione un veicolo con cronotachigrafo non funzionante, la circostanza che il cronotachigrafo non sia stato manomesso e che il guasto sia dovuto al caso fortuito non è sufficiente a dimostrare l'assenza della colpa, ben potendo sussistere l'elemento psicologico dell'illecito per il solo fatto che il conducente, pur essendo o dovendo essere consapevole dell'avaria facendo uso dell'ordinaria diligenza, abbia ugualmente deciso di mettersi alla guida del mezzo (v. Cass. n. 7397/2023; Cass. n. 19586/2009; Cass. n. 12244/2003).
L'ignoranza incolpevole è configurabile solo ove si dimostri il rispetto dell'ordinaria diligenza consistente nel costante controllo del regolare funzionamento del cronotachigrafo e, in ogni caso, nel preventivo controllo tutte le volte che il veicolo venga messo in circolazione (Cass. n. 13165/2002).
Va, infine, ribadito che in tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell0art. 3 della legge n. 689/1981, è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, sia essa dolosa o colposa, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa, in ordine al fatto vietato, a carico di colui che lo abbia commesso, con la conseguenza che grava su quest'ultimo l'onere di provare di aver agito senza colpa (Cass. n. 13610/2010; Cass. n. 15580/2006; Cass. n. 5426/2006).
Nel caso di specie, il Tribunale ha accertato che in data 26.10.2018, il veicolo di proprietà della (Soggetto 1) Srl aveva circolato, dalle h. 6.18 alle h. 8.08, senza che fosse stata inserita la carta tachigrafica nel tachigrafo digitale e, a fronte di tale accertamento, la (Soggetto 1) Srl non ha offerto elementi idonei a provare in concreto l'assenza di colpa ovvero il caso fortuito o la forza maggiore.
La società ricorrente non ha nemmeno allegato le possibili ragioni del supposto malfunzionamento temporaneo, né che il guasto si fosse risolto da sé o si fosse presentato in altre occasioni, sì da rendere giustificabile la scrittura manuale sostitutiva.
Con motivazione sintetica ma sufficiente, il Tribunale ha ritenuto che la società ricorrente non avesse nemmeno ipotizzato le ragioni di un'ipotetica registrazione anomala, restando la difesa limitata al piano delle mere asserzioni.
È mancata la prova, da parte della (Soggetto 1) Srl, di aver vigilato sul fatto che il veicolo fosse stato messo in circolazione nelle condizioni prescritte dalla legge, che il cronotachigrafo fosse funzionante e che la circostanza che aveva reso non funzionante il cronotachigrafo si fosse verificata durante la circolazione per fatto a lei non imputabile.
La prova orale articolata era irrilevante in virtù delle univoche risultanze degli accertamenti degli agenti verbalizzanti, essendo i capitoli di prova riportati nella censura riferite a circostanze pacificamente escluse dagli esiti di detti accertamenti, dai quali era emerso che - con riferimento all'intervallo oggetto di controllo - la carta tachigrafa non era inserita.
6. In definitiva, per le argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere rigettato.
Non deve provvedersi sulle spese avendo il Ministero dell'interno e la Prefettura di (Omissis) depositato soltanto un mero "atto di costituzione" (ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione).
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del D.P.R. n.115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art.13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1-bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 5 novembre 2024.
Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2025.
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