Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 4229 del 18 febbraio 2025

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 4229 del 18/02/2025
Circolazione Stradale - Artt. 142 e 179 del Codice della Strada e Legge n. 727/1978 - Cronotachigrafo - Superamento e rilevamento dei limiti di velocità - Fonti probatorie - Lettura dei dati tachigrafici - Inadeguato uso del pittogramma - Applicazione della Legge n. 727/1978 - Evoluzione normativa comunitaria - L'accertamento del superamento del limite di velocità attraverso l'analisi delle registrazioni del tachigrafo costituisce legittima fonte probatoria, applicabile anche con l'attivazione del limitatore di velocità; l'espresso richiamo all'abrogato Regolamento 1463/70 operato dalla Legge 727/78, introdotta per dare attuazione ai regolamenti comunitari, va esteso ed inteso come riferimento implicito anche ai regolamenti che lo hanno sostituito, da ultimo il Regolamento UE n. 165/2014, aggiornandone la disciplina alla luce delle innovazioni tecnologiche.


RITENUTO IN FATTO

Il proposto ricorso per cassazione concerne l’opposizione a sei verbali di accertamento elevati dalla Polizia locale nei confronti della società (Soggetto 1) s.a.s. per violazioni del codice della strada (c.d.s.), riguardanti la circolazione (con un bus utilizzato per una gita scolastica) con cassetta di pronto soccorso insufficiente (art. 79 c.d.s.), l’inadeguato uso del pittogramma correlato all’utilizzazione del cronotachigrafo (art 19 l. n. 727/78), il superamento dei limiti di velocità e l’omissione di registrazioni obbligatorie sul cronotachigrafo.

La citata società ne aveva domandato al competente Giudice di pace l’annullamento per una serie di motivi. Detto Giudice aveva rigettato l’opposizione, confermando la validità dei verbali impugnati e ritenendo, in particolare, sufficiente la motivazione fondata sulle risultanze del cronotachigrafo.

La società opponente soccombente avanzava appello davanti al Tribunale di Milano, deducendo la nullità della sentenza impugnata per mancata motivazione su tre verbali, errori di diritto nell’applicazione delle norme sul cronotachigrafo, erronea distribuzione dell’onere probatorio e valutazione incongrua della scheggiatura del parabrezza e della cassetta di pronto soccorso.

Il suddetto Tribunale rigettava l’appello con la sentenza di cui in epigrafe, confermando la pronuncia di primo grado.

Ha proposto ricorso per cassazione la società appellante con dodici motivi, illustrati da memoria. Ha resistito il Comune di (Soggetto 2) con controricorso, con successivo deposito di memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 113 c.p.c. con riferimento all’art. 142, co. 11, c.d.s. e al combinato disposto con l’art. 179 c.d.s. Si contesta che il verbale n. (Omissis), elevato per eccesso di velocità, sia stato erroneamente ricondotto alla disciplina del citato art. 142, co. 11, seconda parte cit., riguardante limitatori di velocità non funzionanti o alterati. Si afferma che il limitatore del veicolo era funzionante, come attestato da un rapporto tecnico, e che la velocità contestata non giustificava l’applicazione della disciplina dell’art. 179 c.d.s.

Il motivo è infondato.

Il richiamo all’art. 142 co. 11 c.d.s. è corretto. Esso si applica anche nei casi in cui, pur essendo stato attivato il limitatore di velocità, sia rimasto in concreto comunque riscontrato il superamento della prescritta velocità nel tratto stradale oggetto di accertamento.

Tale norma recita: «L'eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all'articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato». Ciò non esclude logicamente che tali sanzioni debbano applicarsi anche quando il limitatore di velocità è funzionante, come legittimamente statuito dai giudici di merito.

2. - Il secondo motivo denuncia ex art. 112 c.p.c. l’omessa pronuncia sulla domanda subordinata di riduzione del quantum della sanzione pecuniaria relativa al verbale n. (Omissis).

Il motivo non è fondato.

La richiamata domanda è stata esaminata e rigettata, per come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata (v. p. 7) con cui le sanzioni sono state valutate come proporzionate, essendo commisurate a un valore medio rispetto al massimo edittale.

3. - Il terzo motivo denuncia violazione del Regolamento UE n. 165/2014, art. 41, in combinato disposto con la Direttiva 2006/22/CE, allegato III, con riferimento all’art. 142, co. 6, c.d.s.

Si contesta l’applicazione del cronotachigrafo come fonte probatoria per le violazioni di limiti di velocità, in quanto non previsto dalla normativa europea come strumento per rilevare tali infrazioni. Si richiama anche la procedura d’infrazione avviata dalla Commissione Europea nei confronti dell’Italia per il mancato rispetto delle disposizioni europee sui tachigrafi.

Il motivo non coglie nel segno e va disatteso.

Il cronotachigrafo è, infatti, contemplato come legittima fonte probatoria dall’art. 142, co. 6, c.d.s. e dal Regolamento UE n. 165/2014 (per una più ampia disamina in proposito cfr. la recente Cass. 1802 del 2025, alla quale si aderisce pienamente).

4. - Il quarto motivo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ovvero sulla corretta funzionalità del limitatore di velocità del veicolo (sempre con riferimento al verbale n. (Omissis)).

Si asserisce che l’autista del bus in questione, dotato di un limitatore tarato a 100 km/h, non poteva superare volontariamente tale soglia. Si evidenzia che la velocità contestata poteva essere raggiunta solo in condizioni di discesa, con conseguente erroneità del verbale e delle conclusioni della sentenza impugnata.

Il motivo è inammissibile.

Ricorre, infatti, l’ipotesi di una doppia motivazione conforme di entrambe le sentenze di merito. In tal caso, ai sensi dell’art. 348-ter, co. 5 c.p.c. (applicabile “ratione temporis”, ai sensi dell’art. 54, co. 2 d.l. 83/2012, conv. in l. 134/2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), la parte ricorrente in cassazione, per evitare che il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. sia dichiarato inammissibile (cfr. art. 348-ter, co. 5 c.p.c., nel suo richiamo al comma precedente, ancora temporalmente vigente rispetto al ricorso in esame), deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse, onere non assolto nella presente fattispecie (cfr. Cass. 7724/2022).

5. - Il quinto motivo denuncia la nullità della sentenza impugnata per vizio di omessa motivazione ex art. 360 n. 4 c.p.c. riguardo ai verbali n. (Omissis), n. (Omissis) e n. (Omissis).

La ricorrente ritiene che la sentenza del giudice di appello si sia limitata a considerare altri verbali, trascurando di fornire specifiche motivazioni su questi tre. In particolare, sottolinea che il giudice di appello, pur menzionando genericamente i verbali, non ha fornito una motivazione adeguata sulle specifiche circostanze di ciascuno di essi, limitandosi a richiamare l’efficacia probatoria delle registrazioni del cronotachigrafo. Tale omissione configurerebbe una violazione dell’obbligo di motivazione e comporterebbe la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. Egli ribadisce la necessità di una pronuncia dettagliata su ciascun verbale, in ossequio al principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Il motivo è privo di fondamento.

Il giudice di appello (come già quello di primo grado) ha effettivamente valutato tutti i verbali impugnati, come risulta dall’esplicito riferimento nella motivazione della sentenza. I verbali sono stati emessi a seguito della lettura dei dati tachigrafici, i quali costituiscono fonte di prova sufficiente e non contestata in modo specifico dalla parte ricorrente.

6. - Il sesto motivo di ricorso sostiene che la sentenza impugnata sia affetta da violazione o falsa applicazione della legge 727/78 nel suo art. 19, in combinato disposto con il Regolamento UE 165/2014.
La ricorrente afferma che i verbali emessi per presunte violazioni delle disposizioni relative all’uso del cronotachigrafo non rispettano tale disciplina. In particolare, si sostiene che il riferimento all’art. 19 della legge 727/78 sia errato, poiché la norma richiama il Regolamento CEE n. 1463/70, ormai abrogato e sostituito da regolamenti successivi, tra cui il Regolamento UE 165/2014. Tale regolamento disciplina in modo dettagliato l’utilizzo del cronotachigrafo e stabilisce i requisiti per la registrazione delle attività del conducente, senza però prevedere la possibilità di sanzionare infrazioni come quelle contestate nei verbali in esame. La ricorrente evidenzia inoltre che il Regolamento UE 165/2014 richiede che le infrazioni siano descritte in maniera chiara e specifica, con riferimento alle disposizioni applicabili. Tuttavia, i verbali impugnati si limitano a generici richiami normativi, senza spiegare in che modo i comportamenti contestati configurino una violazione delle regole in vigore. In assenza di una chiara individuazione della norma violata, la ricorrente ritiene che i verbali siano illegittimi e non consentano un esercizio pieno del diritto di difesa. In aggiunta, la ricorrente sottolinea che le registrazioni del cronotachigrafo, utilizzate come base per le contestazioni, non forniscono elementi certi per dimostrare le violazioni, soprattutto in relazione ai periodi di inattività registrati. Si richiama inoltre il principio di proporzionalità sancito dal diritto europeo, sostenendo che le sanzioni applicate sono eccessive rispetto alla gravità dei fatti contestati.

Il motivo è infondato.

L’art. 19 della legge 727/78 è stato correttamente applicato in combinato disposto con il Regolamento UE 165/2014. Questo articolo della legge 727/78, introdotto per dare attuazione ai regolamenti comunitari, è perfettamente compatibile con l’evoluzione normativa, inclusi i Regolamenti CE 3821/85 e UE 165/2014, che hanno aggiornato la disciplina considerando le innovazioni tecnologiche, come il cronotachigrafo digitale. Pertanto, il richiamo al Regolamento 1463/70 va inteso come riferimento implicito ai regolamenti che lo hanno sostituito. Nei verbali impugnati è descritta la condotta contestata, ossia la mancata registrazione delle attività nei 28 giorni precedenti l’accertamento, condotta che costituisce una violazione accertata attraverso le risultanze del cronotachigrafo. Questi dispositivi, in conformità al Regolamento UE 165/2014, costituiscono una fonte certa per verificare il rispetto delle normative sui tempi di guida e riposo, rafforzate ulteriormente dal Regolamento CE 561/2006 e dal D. Lgs. 144/2008. I verbali rispettano i requisiti di chiarezza richiesti per consentire al destinatario di esercitare il diritto di difesa.

7. - Il settimo motivo denuncia violazione del reg. UE 165/2014, art. 36, in combinato disposto con l’art. 19 l. 727/78, riguardante il verbale n. (Omissis), con cui era stata contestata la mancata registrazione delle attività svolte nei 28 giorni precedenti l’accertamento.
La ricorrente sostiene che l’obbligo di registrazione per tale intervallo temporale si riferisce unicamente ai dispositivi tachigrafici analogici, mentre nel caso di cronotachigrafi digitali – come quello in dotazione all’autobus in questione – le attività vengono registrate automaticamente. In aggiunta, la ricorrente richiama il principio di non retroattività della legge. Rileva che il riferimento all’art. 19 della legge 727/78 si basa su un regolamento ormai abrogato e sostituito dai regolamenti europei successivi, i quali non contemplano sanzioni per la mancata registrazione di attività nei 28 giorni precedenti per veicoli dotati di dispositivi digitali. Infine, la ricorrente sottolinea che i dati forniti dal cronotachigrafo digitale del veicolo dimostravano l’assenza di violazioni da parte del conducente o dell’azienda.

Anche questo motivo non è fondato.

L’art. 36 del Regolamento UE 165/2014 è stato correttamente applicato in combinato disposto con l’art. 19 della legge 727/78. La contestazione riguarda la mancata indicazione delle attività svolte nei 28 giorni precedenti l’accertamento ed è stata accertata tramite le risultanze del cronotachigrafo digitale. Il Regolamento UE 165/2014 prevede l’obbligo per i conducenti di rendere disponibili i dati relativi alle attività precedenti, obbligo che è funzionale al controllo del rispetto delle norme sui tempi di guida e riposo. La mancata registrazione di tali dati costituisce una violazione sanzionabile indipendentemente dal tipo di tachigrafo utilizzato, sia esso analogico o digitale. L’art. 19 della legge 727/78 è stato utilizzato in modo coerente con le norme europee che ne rappresentano un adeguamento.

8. – L’ottavo motivo di ricorso sostiene che la sentenza impugnata abbia violato o falsamente applicato l’art. 13 e seguenti del d.lgs. 81/2015 in relazione al verbale n. (Omissis). La ricorrente argomenta che il contratto di lavoro intermittente senza obbligo di reperibilità, stipulato tra la società e il conducente, è stato ignorato dalla decisione impugnata. Secondo la ricorrente, il contratto di lavoro intermittente non impone al lavoratore l’obbligo di registrare le attività nei periodi in cui non è chiamato a prestare servizio. Pertanto, l’assenza di registrazioni per i 28 giorni precedenti il controllo, contestata nel verbale, non può essere considerata una violazione imputabile né al conducente né alla società. Il d.lgs. 81/2015, che disciplina i contratti di lavoro intermittente, esclude che il datore di lavoro possa imporre obblighi che eccedano i limiti della disponibilità pattuita nel contratto. La ricorrente sottolinea che il giudice non ha tenuto conto della peculiarità del rapporto di lavoro intermittente, applicando erroneamente norme relative a rapporti di lavoro subordinato ordinario. Tale errore ha portato a una decisione non conforme alla normativa vigente, poiché le registrazioni mancanti nei giorni in cui il lavoratore non era chiamato a prestare servizio non possono essere considerate una violazione normativa. Alla luce di ciò, la ricorrente aveva chiesto l’annullamento del verbale n. (Omissis) e ha invocato la revisione della sentenza impugnata per adeguarla alla corretta interpretazione del d.lgs. 81/2015.

Il motivo è infondato.

Gli articoli 13 e seguenti del d.lgs. 81/2015, relativi ai contratti di lavoro intermittente, non sono rilevanti rispetto alla normativa applicabile al caso di specie. Il verbale n. (Omissis) è stato elevato in conformità alle disposizioni dell’art. 19 della legge 727/78, integrato dal Regolamento UE 165/2014, che impongono l’obbligo di garantire la tracciabilità delle attività lavorative per i 28 giorni precedenti all’accertamento, a prescindere dalla tipologia contrattuale del rapporto con il lavoratore. Il contratto di lavoro intermittente non esonera né il conducente né il datore di lavoro dall’obbligo di registrare le attività. Questo obbligo è finalizzato a garantire la sicurezza del trasporto e il rispetto delle normative sui tempi di guida e riposo, che sono indispensabili per la sicurezza stradale e per la tutela dei lavoratori. Le disposizioni del D.Lgs. 81/2015 non derogano a tali obblighi, che trovano origine e disciplina nel diritto dei trasporti. Il suddetto verbale impugnato è stato, quindi, legittimamente elevato sulla base delle risultanze del cronotachigrafo, che ha evidenziato l’assenza di registrazioni per i giorni richiesti.

9. - Il nono motivo del ricorso sostiene che la sentenza impugnata abbia violato e falsamente applicato l’art. 115 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 3 della l. 689/1981 e con l’art. 2697 c.c. La ricorrente contesta che il giudice abbia erroneamente attribuito valore probatorio alle risultanze del cronotachigrafo senza considerare le specifiche deduzioni e prove documentali fornite nel corso del giudizio.

Il motivo è manifestamente infondato.

Il giudice di appello ha correttamente applicato l’art. 115 c.p.c., l’art. 3 della legge 689/1981 e l’art. 2697 c.c. nella valutazione del caso. La responsabilità per le violazioni contestate è stata attribuita conformemente ai principi normativi che regolano l’onere della prova e la presunzione di colpa del trasgressore. Il verbale (n. (Omissis)) contestato si basa su accertamenti documentati e su violazioni riscontrate in modo oggettivo, né risultano essere stati forniti dalla ricorrente elementi idonei a dimostrare l’assenza di colpa o l’adozione di tutte le misure necessarie per prevenire le irregolarità.

10. - Il decimo motivo del ricorso sostiene che la sentenza impugnata sia viziata per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. La contestazione riguarda il verbale n. (Omissis), relativo alla presunta inefficienza della cassetta di pronto soccorso del veicolo.

L’undicesimo motivo del ricorso sostiene che la sentenza impugnata sia viziata per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c. La contestazione riguarda il verbale n. (Omissis), relativo alla presunta inefficienza del parabrezza del veicolo a causa di un segno o una scheggiatura.

Il decimo e l’undicesimo motivo sono inammissibili.

Al riguardo, infatti, ci si trova al cospetto di una doppia pronuncia conforme in primo e secondo grado. In tale ipotesi, ai sensi dell’art. 348-ter co. 5 c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, co. 2 d.l. 83/2012, conv. in l. 134/2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), la parte ricorrente in cassazione, per evitare che il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. sia dichiarato inammissibile (cfr. art. 348-ter, co. 5 c.p.c., nel suo richiamo al comma precedente), deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse, onere non assolto nel caso di specie (cfr. Cass. 7724/2022).

11. - Con il dodicesimo motivo, formulato in via subordinata, la ricorrente eccepisce la nullità della sentenza impugnata per erronea determinazione del quantum, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. La contestazione riguarda il calcolo della sanzione amministrativa prevista per il verbale n. (Omissis). Secondo la ricorrente, l’importo indicato nel verbale non rispetta i parametri previsti dalla normativa applicabile. La sentenza non avrebbe esaminato in modo adeguato la richiesta di riduzione del quantum, basata sulla minima entità del danno e sulla mancanza di pericolosità dello stesso. Il giudice avrebbe dovuto riconsiderare l’importo della sanzione applicata in proporzione alla reale entità della presunta violazione. La ricorrente conclude chiedendo che, nella denegata ipotesi di rigetto delle altre istanze, la Corte riveda il quantum della sanzione applicata nel verbale n. (Omissis).

Pure quest’ultimo motivo è privo di fondamento.

La quantificazione delle sanzioni nel verbale n. (Omissis) rientra in un valore medio rispetto al massimo edittale, giustificato dalla natura del trasporto effettuato, che coinvolgeva studenti e richiedeva particolare attenzione da parte del trasportatore. Il giudice ha adeguatamente motivato la decisione, spiegando il calcolo dell’importo in conformità ai criteri previsti dall’art. 195 c.d.s. In questo caso, il giudice ha ritenuto proporzionata la sanzione irrogata e ciò non si espone a censure in sede di giudizio di legittimità.

12. – In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso va integralmente respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, riconoscendo, in favore dei difensori del Comune controricorrente, gli oneri riflessi, trattandosi di avvocati dipendenti dello stesso Comune.

Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1-quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 1.700,00 di cui € 200,00 per esborsi, oltre agli oneri riflessi.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile, in data 30/01/2025.

 

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