LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

Modifiche al sistema penale

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio e Palumbo Aurora

 

Capo I
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Sezione I
Principi generali 
(artt. 1 - 12)

 

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Articolo 3
della L. n. 689/1981

Elemento soggettivo

 

  Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

  Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da sua colpa.

 

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OSSERVAZIONI

 Questo articolo (in vigore dal 15 dicembre 1981) tratta della responsabilità soggettiva in caso di violazioni soggette a sanzioni amministrative. In sostanza, sottolinea che ognuno è responsabile delle proprie azioni o omissioni, che siano intenzionali (dolose) o non intenzionali (colpose). È interessante notare che, se una violazione avviene a causa di un errore di fatto, l'agente non è ritenuto responsabile se l'errore non è dovuto a sua colpa.
 Questo principio è importante perché riconosce che non tutte le violazioni sono il risultato di comportamenti dolosi o intenzionali. Il tal modo, il sistema giuridico cerca di essere equo, tenendo conto delle circostanze e delle intenzioni dell'agente. È un modo per garantire che le persone non vengano punite ingiustamente per errori che non sono stati causati da loro.

 

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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