OSSERVAZIONI
* Non può essere annoverata, tra le "... condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza" che "i veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione devono essere tenuti ..." prescritte dall'art. 79, comma 1 del C.d.S. la mancanza di carburante per la negligenza del conducente, a meno che non si accerti il mancato funzionamento dell'indicatore del livello del carburante o della spia luminosa come da Appendice V - art. 227 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. (Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e loro rimorchi), sezione H, lett. g) (Identificazione comandi, spie, indicatori).
In qualsiasi caso il conducente non può essere esonerato da responsabilità per eventuali tipologie di soste vietate o di intralcio.
* L'applicazione delle sanzioni contenute negli articoli 71, 72 e 79 del codice della strada devono seguire i seguenti principi: l'art. 71 del C.d.S. sanziona la mancata conformità dei dispositivi di equipaggiamento e delle caratteristiche costruttive e funzionali, tranne quelli richiamati dall'art. 72 del C.d.S. (ove trova applicazione la stessa norma). L'art. 79 del C.d.S., invece, sanziona l'efficienza dei dispositivi di cui all'art. 72 del C.d.S. o la loro mancata corretta installazione.
* Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la Circolare n. 0025981 del 06/09/2023 (Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portascì e portabiciclette, applicate a sbalzo posteriormente, o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1) recita "che le strutture amovibili portasci e portabici possono essere installate sugli autoveicoli di categoria M1 senza l'obbligo di annotazione sul documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo, salvo che non vengano ostruiti, anche parzialmente, i dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva e la targa", precisando ulteriormente che "la struttura amovibile portasci o portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo o utilizzando solo il gancio di traino a sfera di tipo omologato già regolarmente installato sul veicolo stesso, nei casi di ostruzione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva o della targa, come sopra citato, comporta la visita e prova da parte degli U.M.C, ai sensi dell'art. 78 del CdS, con conseguente aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo". Nei casi su esposti, ed in tutta la circolare, non essendo indicato se l'ostruzione, anche parziale, dei dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva e la targa si riferisca alla struttura portabiciclette montata sia a vuoto o con biciclette - si presume che si riferisca a tutti i casi anzidetti.
* In relazione alla visita e prova che comporta "la struttura amovibile portasci o portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo o utilizzando solo il gancio di traino a sfera di tipo omologato già regolarmente installato sul veicolo stesso, nei casi di ostruzione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva o della targa" a cui fa riferimento la Circolare n. 0025981 del 06/09/2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portascì e portabiciclette, applicate a sbalzo posteriormente, o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1), si precisa che tra le operazioni di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli per le quali non è prevista la visita e prova da parte degli Uffici motorizzazione civile non è ricompresa l’installazione di portabiciclette.
* La circolazione di un veicolo che monta un gancio traino estraibile non utilizzato in tale circostanza, viola il disposto dell’art. 79, commi 1 e 4 del C.d.S. soltanto nel caso che sulla carta di circolazione sia presente un riferimento al suo smontaggio quando non utilizzato.
* A carico di un veicolo che presenta uno o più pneumatici fortemente usurati, mancanti completamente del battistrada al punto tale da non garantire la sicurezza durante la circolazione, è possibile - oltre la contestazione per la violazione al disposto contenuto nell'art. 79, commi 1 e 4 del C.d.S. - anche segnalare agli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri quanto accertato per richiedere una revisione singola straordinaria (art. 80, comma 5 del C.d.S.), ma in nessun caso può procedersi al ritiro della carta di circolazione.
* In caso di installazione di una struttura portabiciclette che comporti ostruzione, anche parziale, della targa o dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, senza aver sottoposto il veicolo a visita e prova presso la Motorizzazione, si configura la violazione di cui all'art. 78, commi 3 e 4 del C.d.S., con ritiro del documento di circolazione e rammentando che per mancanza della targa ripetitrice sulla struttura, si configura la violazione di cui all'art. 100, commi 4, 11 e 15 del C.d.S., con fermo amministrativo del veicolo o confisca in casi di reiterazione, mentre per il mancato occultamento dei dispositivi originali, si configura la violazione di cui all'art. 79 del C.d.S. (Circolare Ministero dell'Interno prot. 0031235 del 08/09/2023 - Determinazione delle caratteristiche e della modalità di installazione delle strutture portasci e portabiciclette applicate a sbalzo posteriore o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1).
* In deroga alle disposizioni dell'articolo 78 del C.d.S. (Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione), che vieta la circolazione sulle strade di veicoli che presentano modifiche alle caratteristiche costruttive indicate sulla carta di circolazione, in occasione di competizioni sportive su strada o all’interno di un circuito ove è consentita la circolazione di altri veicoli estranei alla manifestazione, "ai predetti veicoli si consente, infatti, la circolazione con dispostivi non approvati limitatamente agli spostamenti all'interno del percorso della competizione. La nuova norma, naturalmente, trova applicazione solo laddove il percorso di gara sia aperto al transito anche degli altri utenti della strada e per il tempo strettamente necessario per gli spostamenti stessi". Detta deroga "non si riferisce all'efficienza dei dispositivi di equipaggiamento, prevista dall'art. 79 C.d.S., ma soltanto alle modifiche delle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento che, comunque, devono essere presenti e risultare efficienti, anche se diversi da quelli prescritti" (Ministero dell'Interno, Circolare 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12/08/2010 - Legge 29 luglio 2010, n. 120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010).
* La normativa comunitaria relativa al montaggio degli pneumatici sugli autoveicoli ed i loro rimorchi (cat. M; N e O) consente che il disegno dei battistrada sia diverso tra l'asse anteriore e quello posteriore; sullo stesso asse prevede che gli pneumatici non devono differire per fabbricante e, per tale motivo, non è consentito il montaggio sullo stesso asse di pneumatici di marche differenti.
Anche se appartenenti allo stesso costruttore, sullo stesso asse gli pneumatici non possono differire per classe; designazione dimensionale; categoria di impiego (es: uso normale o da neve; struttura (es: diagonale, radiale); categoria di velocità; indice di capacità di carico.
* In relazione alla presenza di eventuali rotture, anche localizzate, dei vetri dei veicoli in circolazione, l'art. 237 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione), rimandando all'Appendice VIII, comma 1, lett. g) dello stesso Regolamento, recita testualmente che "Tutti i vetri interessanti la visibilità del conducente non devono presentare rotture, anche se localizzate" motivando, in tal modo, l'applicazione della violazione al disposto contenuto nell'art. 79, commi 1 e 4 del vigente C.d.S..
* A tale proposito vale la pena rammentare quanto indicato nella circolare del M.I.T. prot. n. 1680/M360 del 08.05.2002 (Applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli) secondo la quale "La materia non è regolata da norme internazionali né da norme comunitarie che prevedano l'omologazione di dette pellicole quali entità tecniche indipendenti, ne' risultano allo studio, sia in sede internazionale che comunitaria, normative specifiche in tal senso.
Tuttavia, nell'ambito dello Spazio economico europeo alcuni Paesi hanno adottato norme nazionali che disciplinano l'approvazione di dette pellicole nonché la loro installazione sui vetri dei veicoli.
Lo Stato Italiano, invece, ha ritenuto di non adottare norme nazionali, rinviando la regolamentazione della materia alla eventuale emanazione di normative comunitarie.
Non c'è dubbio, d'altra parte, che secondo il principio della libera circolazione delle merci, sancito dagli art. 28-30 del Trattato che ha istituito la Comunità europea, non è possibile vietare la commercializzazione di un prodotto approvato in un altro Stato membro e quindi liberamente circolante nel suo territorio.
...
Conseguentemente, in sede di visita e prova di revisione, ove venisse riscontrata l'applicazione delle suddette pellicole, dovrà essere verificato:
1) che sulle pellicole sia apposto il marchio identificativo del costruttore delle pellicole medesime;
2) che dette pellicole siano state omologate per il vetro sul quale sono state applicate. A tale scopo dovrà essere esibito un certificato di omologazione, costituito all'estero, dal quale risulti che le pellicole montate siano state approvate per lo specifico tipo di vetro su cui sono state applicate. L'installatore dovrà certificare che il vetro, ovviamente di tipo omologato, ha lo spessore previsto in sede di approvazione delle pellicole.
Sulla base delle prescrizioni contenute nelle direttive 92/22/CE (vetri di sicurezza), 71/127/CEE (specchi retrovisori) e 77/649/CEE (campo di visibilità anteriore) non è consentita l'applicazione delle pellicole in argomento né sul parabrezza né sui vetri laterali anteriori; inoltre, l'applicazione sul lunotto posteriore, è ammessa solo a condizione che il veicolo sia allestito con specchi retrovisori esterni su ambo i Iati.
E' appena il caso di precisare che l'applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli non comporta l'aggiornamento della carta di circolazione a norma dell'art. 78 del Codice della strada".
Per quanto sopra, quindi, sarebbe opportuno procedere come segue:
• Sul parabrezza ed i vetri laterali anteriori non possono mai essere applicate pellicole autoadesive (art. 71, commi 1 e 6 del C.d.S.); solo in caso di seria limitazione di visibilità si procede all'eventuale segnalazione per sottoporre il veicolo alla revisione straordinaria ai sensi dell'art. 80, comma 5 del C.d.S. (senza procedere al ritiro della carta di circolazione);
• Sul lunotto ed i vetri laterali posteriori possono essere applicate pellicole autoadesive solo se presente idonea stampigliatura riportante l'omologazione o, in mancanza di questa, idonea documentazione del produttore (art. 79, commi 1 e 4 del C.d.S.); solo in caso di seria limitazione di visibilità si procede all'eventuale segnalazione per sottoporre il veicolo alla revisione straordinaria ai sensi dell'art. 80, comma 5 del C.d.S. (senza procedere al ritiro della carta di circolazione)
• Tutti i vetri oscurati e montati fin dall'origine possono essere installati, purché omologati (sempre che non siano stati oggetti di alcuna modifica o alterazione); se i vetri oscurati risultassero di tipo non approvato o non omologato, si applica la sanzione di cui all'art. 79, commi 1 e 4 del C.d.S.; solo in caso di seria limitazione di visibilità si procede all'eventuale segnalazione per sottoporre il veicolo alla revisione straordinaria ai sensi dell'art. 80, comma 5 del C.d.S. (senza procedere al ritiro della carta di circolazione).
* La circolazione del veicolo con uno dei dispositivi di equipaggiamento alterati, non funzionanti o non regolarmente installati e per il quale sono stati elevati ripetuti verbali di contestazione documentati senza che il dispositivo sia stato ripristinato, potrebbe comportare - oltre ad una nuova contestazione della violazione contenuta nell'art. 79, commi 1 e 4 del C.d.S. - anche
- la segnalazione al competente DTT per la successiva adozione di revisione straordinaria a carico del veicolo, evidenziando all'ente destinatario della segnalazione dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza (o rumorosità ed inquinamento prescritti) ai sensi dell'art. 80, comma 5 del C.d.S.;
- ordinare al conducente di non proseguire la marcia del veicolo qualora l'anomalia, tale da determinare grave pericolo per la propria e altrui sicurezza tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada, riguardi i dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione o i pneumatici, ai sensi dell'art. 192, commi 3 e 5 del C.d.S.. valutando attentamente l'ipotesi di indagare il responsabile per il reato di cui all'art. 337 del c.p. (Resistenza a un pubblico ufficiale) qualora non dovesse ottemperare all'ordine impartitogli in presenza di determinate circostanze.
* L'inefficienza, l'alterazione o la non corretta installazione di più dispositivi di equipaggiamento comporta più violazioni al presente articolo, mentre la mancanza di più componenti dello stesso dispositivo di equipaggiamento comporta una sola sanzione (e la menzione, nel verbale di contestazione, dei componenti inefficienti, alterati o non correttamente installati).
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