Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Circolare Ministero dell'Interno numero 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12/08/2010
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Servizio Polizia Stradale
Prot. n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12/08/2010
OGGETTO: Legge 29 luglio 2010, n. 120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale".
Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010.
Si fa seguito alla nota n. 300/A/10777/10/101/3/3/9 del 30 luglio 2010 con la quale sono state inviate le prime disposizioni operative conseguenti alle modifiche del Codice della Strada introdotte dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120 che hanno trovato immediata applicazione dal 30 luglio 2010.
La presente circolare e le schede operative accluse si riferiscono, invece, alle modifiche che entreranno in vigore il 13 agosto p.v. e presentano profili di specifico interesse per l'attività degli organi di polizia stradale, rinviando l'esame di quelle relative alle procedure burocratiche, alla gestione dei ricorsi, delle opposizioni, della rateizzazione delle sanzioni nonché della ripartizione dei proventi contravvenzionali alle istruzioni che saranno dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali di questo Ministero, competente in materia.
Per le modifiche riguardanti norme non contenute nel Codice della Strada, infine, si fa riserva di fornire ulteriori disposizioni operative, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con altre Amministrazioni interessate.
1. Precisazioni e correzioni relative alla circolare del 30 luglio 2010.
Omissis.
23. Interventi in materia di durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose - Art. 174 C.d.S.
La nuova normativa si inquadra in un contesto di maggiore attenzione da una parte per le esigenze delle imprese, che rispondono in modo autonomo delle violazioni commesse dal conducente dei veicoli commerciali e dall'altra per la tutela della salute dei lavoratori e della sicurezza stradale. Prevede infatti più elevate sanzioni amministrative pecuniarie per le imprese che nell'esecuzione dei trasporti non osservano le disposizioni del Regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tengono i documenti prescritti o li tengono scaduti, incompleti o alterati (su questo punto la norma è stata meglio formulata sostituendo la congiunzione "e" con il termine "ovvero") nonché, in caso di ripetute inadempienze, la sospensione ed eventualmente la revoca dei titoli abilitativi, per il trasporto sia di persone che di cose in conto proprio e in conto terzi.
A carico dei conducenti, invece, la nuova normativa interviene in modo graduale sull'impianto sanzionatorio, punendo in modo progressivamente più grave chi viola le disposizioni in materia di durata minima dei periodi di riposo e di guida. Attualmente, infatti, la sanzione è unica, qualunque sia la durata temporale dello sforamento dei limiti, penalizzando, di fatto, allo stesso modo chi commette violazioni gravi rispetto a chi realizza minimi illeciti.
Per un quadro più esaustivo del nuovo assetto sanzionatorio, rapportato alla gravità delle violazioni determinata in termini percentuali, si rimanda alla scheda allegata (Allegato n. 2). Le sanzioni in essa elencate si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal Regolamento (CE) n. 561/2006.
L'attenzione del legislatore alla tutela della sicurezza stradale si e manifestata tra l'altro prevedendo che, in caso di incidente stradale con conseguenze mortali o con lesioni gravi che coinvolga un veicolo munito di cronotachigrafo o di tachigrafo digitale, l'autorità competente possa disporre la verifica dei dati relativi ai tempi di guida e di riposo dell'anno in corso presso il vettore, nonché controlli amministrativi presso il committente, il caricatore ed il proprietario della merce. In tali casi, perciò, l’organo di polizia stradale che ha eseguito i rilievi deve inoltrare una circostanziata comunicazione ai competenti Uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (5).
Il comma 11 dell'art. 174 C.d.S. dispone che nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sopra richiamate deve provvedere al ritiro temporaneo dei documenti di guida (patente e carte di circolazione), intimare al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e disporre che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario.
Sia dell'avvenuto ritiro dei documenti di guida che dell'intimazione deve essere fatta menzione nel verbale di contestazione, sul quale deve essere indicato anche il comando o l'ufficio da cui dipende l’organo accertatore ove, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente sarà poi autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati. Solamente dopo avere constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dall'art. 174 C.d.S il comando o 1'ufficio restituisce la patente e la carta di circolazione del veicolo all'interessato.
La circolazione durante il periodo di intimazione a non proseguire il viaggio è punita con la sanzione amministrativa da euro 1.769 a euro 7.078 e con il ritiro immediato della patente di guida, se non già ritirata in precedenza in occasione dell'accertamento della violazione da cui deriva l'intimazione. In ogni caso la patente sarà restituita solo dopo che siano stato completati le interruzioni o i riposi prescritti.
Giova, inoltre, richiamare l'attenzione sul comma 12 dell'articolo in esame, secondo cui le violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida e di riposo commesse in un altro Stato membro dell'Unione europea che vengono accertate in Italia sono assoggettate alle sanzioni previste dalla normativa italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; per l’esercizio dei ricorsi previsti dagli articoli 203 e 204-bis del C.d.S, il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l’accertamento in Italia.
Infine, per effetto della novità introdotta dall'articolo 202, comma 2- bis, la violazione dei commi 5,6 e 7 dell'art. 174, C.d.S (sono esclusi i commi 4 e 8, quindi non oltre il 10% e le interruzioni) comporta l'obbligo del pagamento in misura ridotta nelle mani dell'agente accertatore, analogamente a quanta accade per i veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE di cui all'articolo 207 C.d.S.
24. Interventi in materia di comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali - Art. 176 C.d.S.
Omissis
26. Interventi in materia di documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo - Art. 178 C.d.S.
Come è noto, l'articolo 178 C.d.S. si riferisce ai veicoli non equipaggiati con i dispositivi di controllo di cui all'art. 179 del C.d.S., cioè con il cronotachigrafo analogico o con il tachigrafo digitale che, in luogo delle registrazioni di tali dispositivi, recano a bordo i registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio, i quali devono essere esibiti in occasione dei controlli stradali.
Viene individuato nell'accordo europeo AETR del 1° luglio 1970 la fonte normativa di riferimento per la regolamentazione della durata della guida degli autoveicoli in questione e viene disposto il medesimo impianto sanzionatorio di cui all'articolo 174 con l'unica differenza costituita dalla maggiorazione della sanzione prevista nel caso di mancato rispetto delle disposizioni relative alle interruzioni dei tempi di guida.
27. Interventi in materia di cronotachigrafo e limitatore di velocità - Art. 179 C.d.S.
Con la modifica del comma 2 dell'art. 179 C.d.S si è precisato che costituisce illecito amministrativo, non solo il mancato inserimento del foglio di registrazione nel cronotachigrafo analogico, ma anche il mancato inserimento della scheda del conducente nel tachigrafo digitale, dirimendo così definitivamente ogni dubbio interpretativo in ordine alla sanzione da applicare a quest'ultima fattispecie, riconducibile al comma 9.
Il nuovo comma 8-bis dell'art. 179 C.d.S prevede, invece, in caso di incidente con danni a persone o cose provocato dal conducente di un veicolo dotato di tali dispositivi, l'obbligo di segnalazione del fatto all'autorità competente (Direzione provinciale del lavoro), da parte del comando dal quale dipende l'agente accertatore, ai fini della verifica presso l'impresa di autotrasporto di cose o di persone dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso.
28. Interventi in materia di possesso dei documenti di circolazione e di guida - Art. 180 C.d.S.
E’ stato introdotto l'obbligo giuridico di portare al seguito la carta qualificazione conducente (CQC) durante la conduzione di veicoli utilizzati in attività che ne richiedono la titolarità.
Pertanto, così come accade per gli altri documenti indicati al comma 1 dell'art. 180 C.d.S, all'atto in cui l'agente accerta che il trasgressore non ha con se la CQC applica la sanzione prevista dall'articolo 180, commi 5 e 7, C.d.S, intimandogli di esibire il documento mancante ai sensi dell'articolo 180 comma 8 C.d.S. Nel caso in cui il trasgressore esercita l'attività privo del necessario titolo abilitativo in quanta mai ottenuto, 1o stesso sarà soggetto alle ben più gravi sanzioni previste dall'articolo 116, comma 15, C.d.S.
29. Interventi in materia di circolazione dei velocipedi - Art. 182 C.d.S.
Omissis
33. Interventi in materia di pagamento in misura ridotta - Art. 202 C.d.S.
Per alcune violazioni, ritenute importanti in tema di sicurezza stradale e sociale, si è introdotto un meccanismo di pagamento immediato delle relative sanzioni amministrative pecuniarie analogo a quello previsto dall'articolo 207 del C.d.S. per i conducenti dei veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE.
Infatti, quando la violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167 (in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico) 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6 e 7, è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente deve effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta previsto dal comma 1 dell'articolo 202.
Qualora il trasgressore non intenda avvalersi di tale facoltà e voglia fare ricorso ovvero opposizione al verbale, è tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione.
In mancanza del pagamento immediato e del versamento della cauzione e disposto il fermo amministrativo del veicolo, presso uno dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 214-bis, fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.
34. Interventi in materia di pagamento in misura ridotta per i veicoli Immatricolati all'estero o muniti di targa EE - Art. 207 C.d.S.
Si è definitivamente chiarito che, nelle more del versamento della cauzione e in assenza del pagamento in misura ridotta da parte dei trasgressori anzidetti, il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo togliendolo dalla disponibilità degli aventi titolo ed affidato in custodia ad uno dei soggetti individuati ai sensi del comma uno dell'art. 214-bis, con spese a carico del responsabile della violazione.
E’ stato inoltre abrogato il comma 4 bis dell'articolo in esame, che prevedeva l'applicazione di questa procedura anche ai veicoli immatricolati in Italia quando erano condotti da conducenti in possesso di patente di guida rilasciata da uno stato non facente parte dell'Unione Europea.
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Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
per IL CAPO DELLA POLIZIA
IL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA P.S. VICARIO
(f.to)
(5) L'autorità competente e da individuarsi nella Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) ove ha sede l'impresa di autotrasporto: infatti i controlli presso i locali delle imprese operanti nel settore dell'autotrasporto per la verifica del rispetto dei tempi di guida e di riposo sono coordinati dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che si avvale delle proprie articolazioni periferiche, ossia le DPL (art. 2/3° comma del decreto legislativo n. 144/2008 di attuazione della direttiva 2006/22/CE).
ALLEGATO 1
Tabella decurtazione punti
art. 126 bis Codice della Strada
(Omissis)
ALLEGATO 2
Scheda assetto sanzionatorio
art. 174 Codice della Strada
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