CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO VI
DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

CAPO I
Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni

Sezione II
Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie

 

Articolo 214-bis CdS
Alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e confisca

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Ai fini del trasferimento della proprietà, ai sensi degli articoli 213, comma 5, e 214, comma 1, ultimo periodo, dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, nonché dell'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo, l'individuazione del custode-acquirente avviene, secondo criteri oggettivi riferibili al luogo o alla data di esecuzione del sequestro o del fermo, nell'ambito dei soggetti che hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demanio all'esito dello svolgimento di gare ristrette, ciascuna relativa ad ambiti territoriali infraregionali. La convenzione ha ad oggetto l'obbligo ad assumere la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo e di quelli confiscati a seguito del sequestro e ad acquistare i medesimi veicoli nelle ipotesi di trasferimento di proprietà, ai sensi degli articoli 213, comma 5, e 214, comma 1, ultimo periodo, e di alienazione conseguente a confisca. Ai fini dell'aggiudicazione delle gare le amministrazioni procedenti tengono conto delle offerte economicamente più vantaggiose per l'erario, con particolare riguardo ai criteri ed alle modalità di valutazione del valore dei veicoli da acquistare ed all'ammontare delle tariffe per la custodia. I criteri oggettivi per l'individuazione del custode-acquirente, indicati nel primo periodo del presente comma, sono definiti, mediante protocollo d'intesa, dal Ministero dell'interno e dalla Agenzia del demanio.
   2. Fermo quanto previsto dagli articoli 213, comma 5, e 214, comma 1, ultimo periodo, in relazione al trasferimento della proprietà dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, per i veicoli confiscati l'alienazione si perfeziona con la notifica al custode-acquirente, individuato ai sensi del comma 1, del provvedimento dal quale risulta la determinazione all'alienazione da parte dell'Agenzia del demanio. Il provvedimento notificato è comunicato all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale per l'aggiornamento delle iscrizioni al P.R.A..
   3. Le disposizioni del presente articolo si applicano all'alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo in deroga alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189.
   3-bis. Tutte le trascrizioni ed annotazioni nei pubblici registri relative agli atti posti in essere in attuazione delle operazioni previste dal presente articolo e dagli articoli 213 e 214 sono esenti, per le amministrazioni dello Stato, da qualsiasi tributo ed emolumento.

 

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OSSERVAZIONI

* La circolazione del veicolo sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria RC con la relativa sanzione accessoria del sequestro del veicolo prevede l'affido del veicolo all'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati, prevedendo - in maniera residuale - il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. La circostanza di non poter sostenere i costi per il trasporto del veicolo a mezzo di carro attrezzi, non costituisce un motivo giustificato per non assumersi l'affido del mezzo e, per tale motivo, trova valido motivo la contestazione della violazione prevista dall'art. 213, comma 5 del C.d.S..
* Non si ravvede alcuna ostatività al trasferimento del veicolo dalla sede del custode - acquirente al luogo di custodia successivamente declinato dal proprietario, anche nel caso che il veicolo venga condotto personalmente da persona in possesso dei requisiti previsti.
* A carico del conducente (sia esso il custode o altra persona a cui ne abbia consentito la guida) del veicolo sottoposto a sequestro per la violazione dell'art. 193 del C.d.S. (privo di copertura assicurativa R.C.) sorpreso a circolare senza aver provveduto al suo dissequestro, si applica la sanzione pecuniaria di cui all'art. 213, comma 8 del C.d.S. che comporta la revoca della patente di guida del conducente e l'alienazione del veicolo a favore del custode-acquirente, ai sensi dell'art. 214 bis del C.d.S.) individuato secondo criteri oggettivi riferibili al luogo o alla data di esecuzione del sequestro o del fermo, nell'ambito dei soggetti che hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demanio all'esito dello svolgimento di gare ristrette, ciascuna relativa ad ambiti territoriali infraregionali).
* "Si ritiene che la​ ​circolazione​ ​con​ ​veicolo​ ​confiscato​ ​non possa essere sanzionata ai sensi dell'art. 213, comma 8, del codice della strada, atteso che tale norma fa specifico riferimento ai​ ​veicoli​ ​sottoposti alla misura cautelare del sequestro. (...) si ritiene che tale ipotesi possa configurare, invece, il reato di appropriazione indebita di cui all'art. 646 del codice penale, atteso che la mancata consegna del​ ​veicolo​ ​all'Erario presuppone la sottrazione del bene alla disponibilità patrimoniale dello Stato." (Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, circolare n. 300/A/6828/21/101/20/21/4 del 12.07.2021 - Circolazione​ ​con​ ​veicolo​ ​confiscato. Apparato sanzionatorio.). Si precisa, inoltre, che la fattispecie di cui sopra, oltre a configurare il reato appropriazione indebita (art. 646 del codice penale), configura anche quello di violazione dei sigilli (art. 349 del codice penale) e quello di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità (art. 650  del codice penale) (nello specifico l’ordine del Prefetto di condurre il mezzo nel luogo dal medesimo individuato ex art. 214 bis C.d.S.), reati reati perseguibili d’ufficio.
* Premesso che la circolazione​ ​di un​ ​veicolo, anche se confiscato, ​deve avvenire sempre nel rispetto delle norme del codice della strada, si ritiene che "... la​ ​circolazione​ ​di un​ ​veicolo​ ​confiscato​ ​ma privo della copertura assicurativa, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 193 del codice della strada, senza, tuttavia, l'applicazione della sanzione accessoria del sequestro. Infatti, nell'ipotesi in questione, ai sensi dell'art. 213, comma 9, del codice della strada, è possibile affermare che la​ ​circolazione​ ​del​ ​veicolo​ ​avviene contro la volontà del proprietario, cioè lo Stato, che deve essere considerato, pertanto, estraneo alla violazione.
 Per lo stesso motivo lo Stato deve considerarsi escluso da qualsiasi obbligazione al pagamento della sanzione pecuniaria, della quale dovrà, pertanto, rispondere solo il conducente. Nel caso di​ ​veicolo​ ​lasciato in sosta, invece, sarà necessario individuare il trasgressore, ovvero colui che avendone la materiale disponibilità esercitava un dominio sul​ ​veicolo​ ​stesso. Tale soggetto, si ritiene che possa essere identificato nella persona che originariamente era stata nominata custode del​ ​veicolo​ ​sottoposto a sequestro, tenuta all'osservanza degli obblighi di custodia e, pertanto, responsabile di ogni illegittimo spostamento o utilizzo
." (Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, circolare n. 300/A/6828/21/101/20/21/4 del 12.07.2021 - Circolazione​ ​con​ ​veicolo​ ​confiscato. Apparato sanzionatorio.).

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 11519 del 03/05/2023
Circolazione Stradale - Artt. 213, 214, 214-bis, 215, 215-bis e 224-ter del Codice della Strada - Veicoli sequestrati - Affidamento in custodia a depositeria - Rapporto giuridico - Spese di custodia - L'affidamento a un soggetto terzo, pubblico o privato, della custodia del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, risultante dal relativo verbale sottoscritto dall'agente operante che ad esso ha proceduto, consegnato in copia all'interessato, determina la conclusione di un contratto di deposito produttivo di effetti giuridici vincolanti nei confronti dell'amministrazione di appartenenza del detto pubblico ufficiale, la quale è conseguentemente tenuta ad anticipare le spese di custodia, salvo poi recuperarle dal trasgressore o dall'eventuale obbligato in solido o dal soggetto a cui favore è disposta la restituzione del mezzo.

 

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