OSSERVAZIONI
* Com'è noto, l'abbandono di rifiuti è passato da illecito amministrativo ad illecito penale e, per tale motivo - anche alla luce del disposto contenuto nell'art. 213, comma 4 del C.d.S. - qualora il veicolo utilizzato per il trasporto e l'abbandono dei rifiuti risulti funzionale con la commissione del reato, sarà oggetto di confisca.
* In relazione alla tempistica entro la quale deve essere disposta una sanzione accessoria non pecuniaria conseguente ad una sanzione amministrativa pecuniaria, il C.d.S. non prevede un termine perentorio, anche quando la violazione non è accertata nel tempo e nel luogo del controllo; in qualsiasi caso, il periodo da cui decorre la sanzione accessoria decorre da quando il veicolo è sottratto alla disponibilità dell'avente diritto.
* La norma stabilisce che il veicolo sottoposto a fermo amministrativo (art. 214 del C.d.S.) o della misura cautelare del sequestro amministrativo (art. 213 del C.d.S.) non può essere affidato a colui che si trova (tra l'atro) "in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope" (art. 120 c.p.p.) ove per "stato di manifesta ubriachezza" (art. 688 c.p.) non deve intendersi lo stato di ebbrezza alcolica (art. 186 del C.d.S.). Difatti la differenza tra le due fattispecie risiede nell'intensità dell'alterazione psicofisica più grave nell'ubriachezza per la presenza di un maggior tasso alcolemico, che comprende ed assorbe, dal punto di vista clinico, anche l'ebbrezza (Corte di Cassazione Penale, Sezione V, sentenza numero 27896 del 19/07/2021).
* A seguito di sequestro amministrativo a carico di un veicolo, quest'ultimo è affidato in custodia all’avente diritto affinché lo custodisca in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, procedendo alla stesura del preposto verbale il quale prevede - tra gli elementi da riportare - anche il numero dei chilometri indicati dal contachilometri del mezzo.
A seguito di verifica, dalla quale si accerta che il veicolo ha percorso un numero di chilometri ben superiore a quello originariamente riportato al momento del sequestro (se il custode si è servito di un carro gru) o a quello comprensivo della distanza dal luogo della stesura dell'atto a quello di custodia (se il custode non si è servito di un carro gru), non sarà possibile contestare al trasgressore la circolazione abusiva del veicolo stesso da parte suo o di altri, previsto dall'art. 213, comma 8 del C.d.S. (o l'inosservanza agli obblighi di custodia, secondo gli artt. 334 e 335 del C.P.) in quanto non è stata accertata la circolazione abusiva in area ad uso pubblico.
* L'art. 1, comma 75-vicies della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (che regola la circolazione e prescrive le caratteristiche tecniche dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica), recita che "... quando il monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 kW", "consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice della strada".
La norma di cui sopra è resa operativi in tempi successivi alla circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 300/A/1974/20/104/5 del 09/03/2020 che prevedeva la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino con potenza nominale continua superiore a 2 kW.
* A carico del conducente di veicolo sprovvisto di patente di guida in quanto mai conseguita e sottoposto a misura della Sorveglianza Speciale con provvedimento divenuto definitivo si applica l’art. 73 del D.Lgs. n. 159/2011, ma non anche al sequestro del veicolo, ai sensi dell’art. 213, comma 4 del C.d.S..
* La circolazione del veicolo sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria RC con la relativa sanzione accessoria del sequestro del veicolo prevede l'affido del veicolo all'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati, prevedendo - in maniera residuale - il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. La circostanza di non poter sostenere i costi per il trasporto del veicolo a mezzo di carro attrezzi, non costituisce un motivo giustificato per non assumersi l'affido del mezzo e, per tale motivo, trova valido motivo la contestazione della violazione prevista dall'art. 213, comma 5 del C.d.S..
* La circolazione abusiva con veicolo sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del sequestro, ai sensi dell'articolo 193 comma 2 del C.d.S., condotto dal soggetto avente la custodia dello stesso configura, la violazione contenuta nell'art. 213, comma 8 del C.d.S. (sanzione accessoria della revoca della patente di guida del conducente e l'alienazione del veicolo) oltre alla sanzione pecuniaria per la quale è prevista la possibilità della riduzione del 30% dell'importo (qualora il pagamento avvenga entro i 5 giorni) poiché tale possibilità è preclusa solo "... alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ..., e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida" (art. 202, comma 1 del C.d.S.), ed il trasferimento di proprietà del veicolo al custode acquirente non può essere considerata "confisca".
* A carico del veicolo sottoposto a fermo amministrativo si applica, oltre la sanzione pecuniaria e la revoca della patente di guida del soggetto che ha assunto la custodia che era alla guida, anche la confisca del veicolo (art. 214, comma 8 del C.d.S.) previo il suo sequestro (art. 213, comma 1 del C.d.S.), nominandone custode il proprietario o, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido (art. 213, comma 2 del C.d.S.).
Qualora questi renda impossibile il recupero del veicolo a causa del suo trasferimento, si realizzano i reati di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 354 c.p.), poiché tale reato si configura anche nel caso in cui esso venga trasferito in altro luogo senza preavviso, in quanto tale condotta ugualmente impedisce o ritarda la procedura attivatasi con l'imposizione del vincolo di coercizione reale del sequestro (Corte di Cassazione Penale, Sezione VI, sentenza numero 31216 del 09/08/2021), e di violazione di sigilli (art. 349 c.p.), non essendo affatto necessaria che venga posta in essere una materiale manomissione o distruzione o alterazione ne dei sigilli ne' della cosa (Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 42607 del 10/11/2022).
* In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, in caso di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice, in ossequio al principio di legalità, non può disporre la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, in quanto prevista dall'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), nei soli casi di sentenza di condanna o di patteggiamento (Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 7526 del 19/02/2019).
* In via generale, quando una violazione prevede che un veicolo sia sottoposto a sequestro amministrativo, questo è affidato in custodia al proprietario o, quando non prontamente reperibile, anche al suo conducente (purché ricorrano i presupposti). Se il veicolo appartiene ad una società in liquidazione, può essere affidato in custodia al liquidatore (che sostituisce l'amministratore).
Se, invece, a carico del veicolo pende un provvedimento di pignoramento, l'organo di polizia che accerta "... la circolazione dei beni pignorati o comunque li rinvengono procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto", ai sensi dell'art. 521-bis del c.p.c. (Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi).
* La sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo segue le regole dell’art. 213 del C.d.S., che non trova applicazione nel solo caso che il veicolo appartenga "a persone estranee alla violazione amministrativa".
Il termine di "appartenenza" va inteso non solo come proprietà in senso letterale, ma anche come possesso o detenzione, purché non occasionale, dimostrando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la volontà in quanto, ad esempio, compendio di furto, appropriazione indebita, etc., per evitare che si concretizzi la sanzione accessoria della confisca amministrativa.
* Alla luce del disposto contenuto nell'art. 93-bis, comma 8 del C.d.S., secondo il quale " Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214 in quanto compatibili ...", si deduce che, una volta proceduto al pagamento immediato della sanzione (o della cauzione) da parte del trasgressore, il veicolo può essere affidato allo stesso (o al proprietario), "... in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213" del C.d.S., giusto quanto indicato all'art. 93-bis, comma 7 del presente C.d.S..
* La sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente per il conducente che circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sanzione accessoria della confisca amministrativa si ritiene applicabile solo se il conducente coincide essere anche il soggetto che ha assunto la custodia del mezzo. Per tale motivo, anche se quest'ultimo si trova, in qualità di solo passeggero a bordo del veicolo sottoposto alla misura della confisca, non è possibile procedere alla revoca della sua patente.
* Circa la gestione delle somme ricavate dalla vendita di un veicolo in conseguenza della sua cessione in favore del custode-acquirente perché sottoposto a fermo amministrativo, si ritiene che la confisca prevista in quest'ultima norma non possa essere applicata, atteso che il fermo amministrativo rappresenta una misura temporanea di privazione delle disponibilità del mezzo, non destinata all'acquisizione del bene in favore dello Stato e, di conseguenza, non potendo trovare applicazione la misura della confisca, la somma ricavata dall'alienazione riferita ad un provvedimento di fermo amministrativo deve essere restituita all'avente diritto, come comunicato dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Circolare n. 300/STRAD/1/0000008237.U/2023 del 07.03.2023 (Procedura di fermo amministrativo con trasferimento in proprietà a favore del custode-acquirente. Restituzione della somma ricavata dall'alienazione del veicolo all'avente diritto).
* Nel caso più grave di guida in stato di ebbrezza alcolica commesso con veicolo in proprietà comune o indivisa tra il conducente ed un terzo estraneo ai fatti, la garanzia della disponibilità a quest'ultimo della propria quota del bene sarà assicurata attraverso il recupero del valore economico della stessa a seguito della sua vendita (Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 21835 del 08/06/2010).
* Non si ravvede alcuna ostatività al trasferimento del veicolo dalla sede del custode - acquirente al luogo di custodia successivamente declinato dal proprietario, anche nel caso che il veicolo venga condotto personalmente da persona in possesso dei requisiti previsti.
* "... essendo intervenuta la Corte Costituzionale, con la sentenza in oggetto, soltanto sull'articolo 213 del codice della strada e non sul seguente articolo 214, il comma 8 di quest'ultima disposizione preveda tuttora la revoca "automatica" della patente di guida per colui il quale ha assunto la custodia di un veicolo sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo ai sensi del comma 1 e, durante il periodo di durata del fermo stesso, circola abusivamente con il mezzo de quo o consente che altri vi circoli abusivamente" come comunicato dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per l'Amministrazione generale - Circolare n. 337 del 11.01.2023 (Corte Costituzionale. Sentenza n. 246/2022. Illegittimità parziale dell'articolo 213, comma 8, del codice della strada, approvato con decreto legislativo n. 285/1982).
* Il conducente del veicolo sprovvisto della prescritta copertura assicurativa che esibisce il Documento Unico (DU) non valido per la circolazione in quanto rilasciato a beneficio di un operatore commerciale del settore vendita-auto (minivoltura), ai sensi dell'art. 56, comma 6 del DLG n. 446/1997 e che circola senza esporre la targa prova ne' esibisce la relativa autorizzazione, viola il disposto dell'art. 193, comma 2 del C.d.S., ma la procedura per la restituzione del veicolo non può avvenire con le solite modalità poiché le compagnie assicurative non forniscono alcuna copertura in quanto la circolazione del veicolo è ammessa solo per prova tecnica o tentata vendita.
* Premesso che la circolazione di un veicolo, anche se confiscato, deve avvenire sempre nel rispetto delle norme del codice della strada, si ritiene che "... la circolazione di un veicolo confiscato ma privo della copertura assicurativa, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 193 del codice della strada, senza, tuttavia, l'applicazione della sanzione accessoria del sequestro. Infatti, nell'ipotesi in questione, ai sensi dell'art. 213, comma 9, del codice della strada, è possibile affermare che la circolazione del veicolo avviene contro la volontà del proprietario, cioè lo Stato, che deve essere considerato, pertanto, estraneo alla violazione.
Per lo stesso motivo lo Stato deve considerarsi escluso da qualsiasi obbligazione al pagamento della sanzione pecuniaria, della quale dovrà, pertanto, rispondere solo il conducente. Nel caso di veicolo lasciato in sosta, invece, sarà necessario individuare il trasgressore, ovvero colui che avendone la materiale disponibilità esercitava un dominio sul veicolo stesso. Tale soggetto, si ritiene che possa essere identificato nella persona che originariamente era stata nominata custode del veicolo sottoposto a sequestro, tenuta all'osservanza degli obblighi di custodia e, pertanto, responsabile di ogni illegittimo spostamento o utilizzo." (Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, circolare n. 300/A/6828/21/101/20/21/4 del 12.07.2021 - Circolazione con veicolo confiscato. Apparato sanzionatorio.).
* Anche se riferito alla confisca di un veicolo in leasing il cui conducente aveva commesso il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, in linea di principio "Non è confiscabile la vettura condotta in stato di ebbrezza dall'autore dell'ipotesi di reato, utilizzatore del veicolo in relazione a contratto di leasing, se il concedente, proprietario del mezzo, sia estraneo al reato" (Corte di Cassazione Penale, Sezioni Unite, sentenza numero 14484 del 17/04/2012).
* A carico del conducente (sia esso il custode o altra persona a cui ne abbia consentito la guida) del veicolo sottoposto a sequestro per la violazione dell'art. 193 del C.d.S. (privo di copertura assicurativa R.C.) sorpreso a circolare senza aver provveduto al suo dissequestro, si applica la sanzione pecuniaria di cui all'art. 213, comma 8 del C.d.S. che comporta la revoca della patente di guida del conducente e l'alienazione del veicolo a favore del custode-acquirente, ai sensi dell'art. 214 bis del C.d.S.) individuato secondo criteri oggettivi riferibili al luogo o alla data di esecuzione del sequestro o del fermo, nell'ambito dei soggetti che hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demanio all'esito dello svolgimento di gare ristrette, ciascuna relativa ad ambiti territoriali infraregionali).
* In caso di contemporanea applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo e del sequestro amministrativo, la data di decorrenza di entrambi i provvedimenti è la stessa, ed i periodi non sono cumulativi. Ne consegue che il periodo più breve (sia esso il fermo o il sequestro) è automaticamente assorbito dal priodo più lungo.
Sarà comunque necessario redigere sia il verbale di fermo amministrativo che quello di sequestro amministrativo.
* Quando, per le sue caratteristiche costruttive o a seguito di trasformazioni, il velocipede o il monopattino elettrico rientra nella categoria L1e, si procede comunque al sequestro, ai fini della confisca, ed il mezzo è affidato in custodia al conducente, ai sensi dell'art. 213 del C.d.S., anche se non esiste - perchè mai emesso - il documento di circolazione del veicolo. Fermo restando la contestazione delle relative norme violate (es.: art. 97, commi 6 e 14, e art. 193, comma 2 del C.d.S.).
* A seguito della contestazione della violazione di cui all'art. 193, comma 2 del C.d.S. (circolazione di veicolo privo di assicurazione obbligatoria), non è sufficiente provvedere al pagamento della sanzione pecuniaria ed alla stipula della polizza assicurativa valida almeno 6 mesi, ma è necessario richiederne anche il dissequestro ed attenderne la relativa disposizione.
La circolazione del veicolo sottoposto a fermo amministrativo per il quale non è stato ancora richiesto il dissequestro (o che non ha ancora ottenuto la relativa disposizione) comporta, nei confronti del custode, la violazione di cui all'art. 213, comma 8 del C.d.S. con la revoca della patente di guida e l'alienazione del veicolo.
* Quando, a carico del conducente del veicolo, l'infrazione accertata prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione. Qualora il documento di guida non sia in possesso del conducente, allo stesso si contesta il disposto contenuto nell'art. 180 del C.d.S. con la menzione, nelle note del verbale di contestazione, dell'immediato ritiro della stessa al momento dell'esibizione. E questo a prescindere dal tempo trascorso tra la contestazione della violazione e l'esibizione del documento di guida.
* "Si ritiene che la circolazione con veicolo confiscato non possa essere sanzionata ai sensi dell'art. 213, comma 8, del codice della strada, atteso che tale norma fa specifico riferimento ai veicoli sottoposti alla misura cautelare del sequestro. (...) si ritiene che tale ipotesi possa configurare, invece, il reato di appropriazione indebita di cui all'art. 646 del codice penale, atteso che la mancata consegna del veicolo all'Erario presuppone la sottrazione del bene alla disponibilità patrimoniale dello Stato." (Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, circolare n. 300/A/6828/21/101/20/21/4 del 12.07.2021 - Circolazione con veicolo confiscato. Apparato sanzionatorio.). Si precisa, inoltre, che la fattispecie di cui sopra, oltre a configurare il reato appropriazione indebita (art. 646 del codice penale), configura anche quello di violazione dei sigilli (art. 349 del codice penale) e quello di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità (art. 650 del codice penale) (nello specifico l’ordine del Prefetto di condurre il mezzo nel luogo dal medesimo individuato ex art. 214 bis C.d.S.), reati reati perseguibili d’ufficio.
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