CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO VI
DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

CAPO I
Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni

Sezione II
Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie

 

Articolo 213 CdS
Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa

(Vedi art. 213 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 394 e art. 395 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.
   2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario o, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è sempre nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.
   3. Nelle ipotesi di cui al comma 5, qualora il soggetto che ha eseguito il sequestro non appartenga ad una delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le spese di custodia sono anticipate dall'amministrazione di appartenenza. La liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura-ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di ricezione (1) del provvedimento adottato dal prefetto (2).
   4. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui questo sia stato adoperato per commettere un reato, diverso da quelli previsti nel presente codice, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne.
   5. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino ovvero omettano di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.814,00 a euro 7.261,00, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In caso di violazione commessa da minorenne, il veicolo è affidato in custodia ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. Quando i soggetti sopra indicati si rifiutino di assumere la custodia del veicolo o non siano comunque in grado di assumerla, l'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario, quando, decorsi cinque giorni dalla comunicazione di cui al periodo seguente, l'avente diritto non ne abbia assunto la custodia, pagando i relativi oneri di recupero e trasporto. Del deposito del veicolo è data comunicazione mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente; la medesima comunicazione reca altresì l'avviso che, se l'avente diritto non assumerà la custodia del veicolo nei successivi cinque giorni, previo pagamento dei relativi oneri di recupero e custodia, il veicolo sarà alienato anche ai soli fini della sua rottamazione (2). La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all'avente diritto. Nel caso di veicoli sequestrati in assenza dell'autore della violazione, per i quali non sia stato possibile rintracciare contestualmente il proprietario o altro obbligato in solido, e affidati a uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis, il verbale di contestazione, unitamente a quello di sequestro recante l'avviso ad assumerne la custodia, è notificato senza ritardo dall'organo di polizia che ha eseguito il sequestro. Contestualmente, il medesimo organo di polizia provvede altresì a dare comunicazione del deposito del veicolo presso il soggetto di cui all'articolo 214-bis mediante pubblicazione di apposito avviso nell'albo pretorio del comune ove è avvenuto l'accertamento della violazione. Qualora, per comprovate difficoltà oggettive, non sia stato possibile eseguire la notifica e il veicolo risulti ancora affidato a uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis, la notifica si ha per eseguita nel trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della comunicazione di deposito del veicolo nell'albo pretorio del comune ove è avvenuto l'accertamento della violazione (3).
   6. Fuori dei casi indicati al comma 5, entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo.
   7. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo ovvero, nei casi indicati al comma 5, la restituzione della somma ricavata dall'alienazione. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l'ordinanza ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato (1), della somma ricavata. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo.
   8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.984,00 a euro 7.937,00. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario.
   9. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa.
   10. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale per l'annotazione al P.R.A..
   10-bis. (3) Il provvedimento con il quale è disposto il sequestro del veicolo è comunicato dall'organo di polizia procedente ai competenti uffici del Dipartimento per la mobilità sostenibile di cui al comma 10 per l'annotazione al PRA. In caso di dissequestro, il medesimo organo di polizia provvede alla comunicazione per la cancellazione dell'annotazione nell'Archivio nazionale dei veicoli e al PRA.

 

(1) Parola sostituite dalla Legge 09.11.2021 n. 156, di conversione del D.L. 10.09.2021 n. 121.
(2) Parole aggiunte dalla Legge 09.11.2021 n. 156, di conversione del D.L. 10.09.2021 n. 121.
(3) Periodi aggiunti dalla Legge 09.11.2021 n. 156, di conversione del D.L. 10.09.2021 n. 121.

 

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OSSERVAZIONI

* Com'è noto, l'abbandono di rifiuti è passato da illecito amministrativo ad illecito penale e, per tale motivo - anche alla luce del disposto contenuto nell'art. 213, comma 4 del C.d.S. - qualora il veicolo utilizzato per il trasporto e l'abbandono dei rifiuti risulti funzionale con la commissione del reato, sarà oggetto di confisca.
* In relazione alla tempistica entro la quale deve essere disposta una sanzione accessoria non pecuniaria conseguente ad una sanzione amministrativa pecuniaria, il C.d.S. non prevede un termine perentorio, anche quando la violazione non è accertata nel tempo e nel luogo del controllo; in qualsiasi caso, il periodo da cui decorre la sanzione accessoria decorre da quando il veicolo è sottratto alla disponibilità dell'avente diritto.
* La norma stabilisce che il veicolo sottoposto a fermo amministrativo (art. 214 del C.d.S.) o della misura cautelare del sequestro amministrativo (art. 213 del C.d.S.) non può essere affidato a colui che si trova (tra l'atro) "in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope" (art. 120 c.p.p.) ove per "stato di manifesta ubriachezza" (art. 688 c.p.) non deve intendersi lo stato di ebbrezza alcolica (art. 186 del C.d.S.). Difatti la differenza tra le due fattispecie risiede nell'intensità dell'alterazione psicofisica più grave nell'ubriachezza per la presenza di un maggior tasso alcolemico, che comprende ed assorbe, dal punto di vista clinico, anche l'ebbrezza (Corte di Cassazione Penale, Sezione V, sentenza numero 27896 del 19/07/2021).
* A seguito di sequestro amministrativo a carico di un veicolo, quest'ultimo è affidato in custodia all’avente diritto affinché lo custodisca in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, procedendo alla stesura del preposto verbale il quale prevede - tra gli elementi da riportare - anche il numero dei chilometri indicati dal contachilometri del mezzo.
 A seguito di verifica, dalla quale si accerta che il veicolo ha percorso un numero di chilometri ben superiore a quello originariamente riportato al momento del sequestro (se il custode si è servito di un carro gru) o a quello comprensivo della distanza dal luogo della stesura dell'atto a quello di custodia (se il custode non si è servito di un carro gru), non sarà possibile contestare al trasgressore la circolazione abusiva del veicolo stesso da parte suo o di altri, previsto dall'art. 213, comma 8 del C.d.S. (o l'inosservanza agli obblighi di custodia, secondo gli artt. 334 e 335 del C.P.) in quanto non è stata accertata la circolazione abusiva in area ad uso pubblico.
* L'art. 1, comma 75-vicies della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (che regola la circolazione e prescrive le caratteristiche tecniche dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica), recita che "... quando il monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 1 kW", "consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice della strada".
 La norma di cui sopra è resa operativi in tempi successivi alla circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 300/A/1974/20/104/5 del 09/03/2020 che prevedeva la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino con potenza nominale continua superiore a 2 kW.
* A carico del conducente di veicolo sprovvisto di patente di guida in quanto mai conseguita e sottoposto a misura della Sorveglianza Speciale con provvedimento divenuto definitivo si applica l’art. 73 del D.Lgs. n. 159/2011, ma non anche al sequestro del veicolo, ai sensi dell’art. 213, comma 4 del C.d.S..
* La circolazione del veicolo sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria RC con la relativa sanzione accessoria del sequestro del veicolo prevede l'affido del veicolo all'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati, prevedendo - in maniera residuale - il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-bis. La circostanza di non poter sostenere i costi per il trasporto del veicolo a mezzo di carro attrezzi, non costituisce un motivo giustificato per non assumersi l'affido del mezzo e, per tale motivo, trova valido motivo la contestazione della violazione prevista dall'art. 213, comma 5 del C.d.S..
* La circolazione abusiva con veicolo sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del sequestro, ai sensi dell'articolo 193 comma 2 del C.d.S., condotto dal soggetto avente la custodia dello stesso configura, la violazione contenuta nell'art. 213, comma 8 del C.d.S. (sanzione accessoria della revoca della patente di guida del conducente e l'alienazione del veicolo) oltre alla sanzione pecuniaria per la quale è prevista la possibilità della riduzione del 30% dell'importo (qualora il pagamento avvenga entro i 5 giorni) poiché tale possibilità è preclusa solo "... alle violazioni del presente codice per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo, ..., e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida" (art. 202, comma 1 del C.d.S.), ed il trasferimento di proprietà del veicolo al custode acquirente non può essere considerata "confisca".
* A carico del veicolo sottoposto a fermo amministrativo si applica, oltre la sanzione pecuniaria e la revoca della patente di guida del soggetto che ha assunto la custodia che era alla guida, anche la confisca del veicolo (art. 214, comma 8 del C.d.S.) previo il suo sequestro (art. 213, comma 1 del C.d.S.), nominandone custode il proprietario o, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido (art. 213, comma 2 del C.d.S.).
 Qualora questi renda impossibile il recupero del veicolo a causa del suo trasferimento, si realizzano i reati di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 354 c.p.), poiché tale reato si configura anche nel caso in cui esso venga trasferito in altro luogo senza preavviso, in quanto tale condotta ugualmente impedisce o ritarda la procedura attivatasi con l'imposizione del vincolo di coercizione reale del sequestro (Corte di Cassazione Penale, Sezione VI, sentenza numero 31216 del 09/08/2021), e di violazione di sigilli (art. 349 c.p.), non essendo affatto necessaria che venga posta in essere una materiale manomissione o distruzione o alterazione ne dei sigilli ne' della cosa (Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 42607 del 10/11/2022).
* In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, in caso di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice, in ossequio al principio di legalità, non può disporre la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, in quanto prevista dall'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), nei soli casi di sentenza di condanna o di patteggiamento (Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 7526 del 19/02/2019).
* In via generale, quando una violazione prevede che un veicolo sia sottoposto a sequestro amministrativo, questo è affidato in custodia al proprietario o, quando non prontamente reperibile, anche al suo conducente (purché ricorrano i presupposti). Se il veicolo appartiene ad una società in liquidazione, può essere affidato in custodia al liquidatore (che sostituisce l'amministratore).
 Se, invece, a carico del veicolo pende un provvedimento di pignoramento, l'organo di polizia che accerta "... la circolazione dei beni pignorati o comunque li rinvengono procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all'uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all'istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto", ai sensi dell'art. 521-bis del c.p.c. (Pignoramento e custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi).
* La sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo segue le regole dell’art. 213 del C.d.S., che non trova applicazione nel solo caso che il veicolo appartenga "a persone estranee alla violazione amministrativa".
 Il termine di "appartenenza" va inteso non solo come proprietà in senso letterale, ma anche come possesso o detenzione, purché non occasionale, dimostrando che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la volontà in quanto, ad esempio, compendio di furto, appropriazione indebita, etc., per evitare che si concretizzi la sanzione accessoria della confisca amministrativa.
* Alla luce del disposto contenuto nell'art. 93-bis, comma 8 del C.d.S., secondo il quale " Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214 in quanto compatibili ...", si deduce che, una volta proceduto al pagamento immediato della sanzione (o della cauzione) da parte del trasgressore, il veicolo può essere affidato allo stesso (o al proprietario), "... in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213" del C.d.S., giusto quanto indicato all'art. 93-bis, comma 7 del presente C.d.S..
La sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente per il conducente che circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sanzione accessoria della confisca amministrativa si ritiene applicabile solo se il conducente coincide essere anche il soggetto che ha assunto la custodia del mezzo. Per tale motivo, anche se quest'ultimo si trova, in qualità di solo passeggero a bordo del veicolo sottoposto alla misura della confisca, non è possibile procedere alla revoca della sua patente.
* Circa la gestione delle somme ricavate dalla vendita di un veicolo in conseguenza della sua cessione in favore del custode-acquirente perché sottoposto a fermo amministrativo, si ritiene che la confisca prevista in quest'ultima norma non possa essere applicata, atteso che il fermo amministrativo rappresenta una misura temporanea di privazione delle disponibilità del mezzo, non destinata all'acquisizione del bene in favore dello Stato e, di conseguenza, non potendo trovare applicazione la misura della confisca, la somma ricavata dall'alienazione riferita ad un provvedimento di fermo amministrativo deve essere restituita all'avente diritto, come comunicato dal Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Circolare n. 300/STRAD/1/0000008237.U/2023 del 07.03.2023 (Procedura di fermo amministrativo con trasferimento in proprietà a favore del custode-acquirente. Restituzione della somma ricavata dall'alienazione del veicolo all'avente diritto).
* Nel caso più grave di guida in stato di ebbrezza alcolica commesso con veicolo in proprietà comune o indivisa tra il conducente ed un terzo estraneo ai fatti, la garanzia della disponibilità a quest'ultimo della propria quota del bene sarà assicurata attraverso il recupero del valore economico della stessa a seguito della sua vendita (Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 21835 del 08/06/2010).
* Non si ravvede alcuna ostatività al trasferimento del veicolo dalla sede del custode - acquirente al luogo di custodia successivamente declinato dal proprietario, anche nel caso che il veicolo venga condotto personalmente da persona in possesso dei requisiti previsti.
* "... essendo intervenuta la Corte Costituzionale, con la sentenza in oggetto, soltanto sull'articolo 213 del codice della strada e non sul seguente articolo 214, il comma 8 di quest'ultima disposizione preveda tuttora la revoca "automatica" della patente di guida per colui il quale ha assunto la custodia di un veicolo sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo ai sensi del comma 1 e, durante il periodo di durata del fermo stesso, circola abusivamente con il mezzo de quo o consente che altri vi circoli abusivamente" come comunicato dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per l'Amministrazione generale - Circolare n. 337 del 11.01.2023 (Corte Costituzionale. Sentenza n. 246/2022. Illegittimità parziale dell'articolo 213, comma 8, del codice della strada, approvato con decreto legislativo n. 285/1982).
* Il conducente del veicolo sprovvisto della prescritta copertura assicurativa che esibisce il Documento Unico (DU) non valido per la circolazione in quanto rilasciato a beneficio di un operatore commerciale del settore vendita-auto (minivoltura), ai sensi dell'art. 56, comma 6 del DLG n. 446/1997 e che circola senza esporre la targa prova ne' esibisce la relativa autorizzazione, viola il disposto dell'art. 193, comma 2 del C.d.S., ma la procedura per la restituzione del veicolo non può avvenire con le solite modalità poiché le compagnie assicurative non forniscono alcuna copertura in quanto la circolazione del veicolo è ammessa solo per prova tecnica o tentata vendita.
* Premesso che la circolazione​ ​di un​ ​veicolo, anche se confiscato, ​deve avvenire sempre nel rispetto delle norme del codice della strada, si ritiene che "... la​ ​circolazione​ ​di un​ ​veicolo​ ​confiscato​ ​ma privo della copertura assicurativa, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 193 del codice della strada, senza, tuttavia, l'applicazione della sanzione accessoria del sequestro. Infatti, nell'ipotesi in questione, ai sensi dell'art. 213, comma 9, del codice della strada, è possibile affermare che la​ ​circolazione​ ​del​ ​veicolo​ ​avviene contro la volontà del proprietario, cioè lo Stato, che deve essere considerato, pertanto, estraneo alla violazione.
 Per lo stesso motivo lo Stato deve considerarsi escluso da qualsiasi obbligazione al pagamento della sanzione pecuniaria, della quale dovrà, pertanto, rispondere solo il conducente. Nel caso di​ ​veicolo​ ​lasciato in sosta, invece, sarà necessario individuare il trasgressore, ovvero colui che avendone la materiale disponibilità esercitava un dominio sul​ ​veicolo​ ​stesso. Tale soggetto, si ritiene che possa essere identificato nella persona che originariamente era stata nominata custode del​ ​veicolo​ ​sottoposto a sequestro, tenuta all'osservanza degli obblighi di custodia e, pertanto, responsabile di ogni illegittimo spostamento o utilizzo
." (Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, circolare n. 300/A/6828/21/101/20/21/4 del 12.07.2021 - Circolazione​ ​con​ ​veicolo​ ​confiscato. Apparato sanzionatorio.).
* Anche se riferito alla confisca di un veicolo in leasing il cui conducente aveva commesso il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, in linea di principio "Non è confiscabile la vettura condotta in stato di ebbrezza dall'autore dell'ipotesi di reato, utilizzatore del veicolo in relazione a contratto di leasing, se il concedente, proprietario del mezzo, sia estraneo al reato" (Corte di Cassazione Penale, Sezioni Unite, sentenza numero 14484 del 17/04/2012).
* A carico del conducente (sia esso il custode o altra persona a cui ne abbia consentito la guida) del veicolo sottoposto a sequestro per la violazione dell'art. 193 del C.d.S. (privo di copertura assicurativa R.C.) sorpreso a circolare senza aver provveduto al suo dissequestro, si applica la sanzione pecuniaria di cui all'art. 213, comma 8 del C.d.S. che comporta la revoca della patente di guida del conducente e l'alienazione del veicolo a favore del custode-acquirente, ai sensi dell'art. 214 bis del C.d.S.) individuato secondo criteri oggettivi riferibili al luogo o alla data di esecuzione del sequestro o del fermo, nell'ambito dei soggetti che hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell'interno e con l'Agenzia del demanio all'esito dello svolgimento di gare ristrette, ciascuna relativa ad ambiti territoriali infraregionali).
* In caso di contemporanea applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo e del sequestro amministrativo, la data di decorrenza di entrambi i provvedimenti è la stessa, ed i periodi non sono cumulativi. Ne consegue che il periodo più breve (sia esso il fermo o il sequestro) è automaticamente assorbito dal priodo più lungo.
Sarà comunque necessario redigere sia il verbale di fermo amministrativo che quello di sequestro amministrativo.
* Quando, per le sue caratteristiche costruttive o a seguito di trasformazioni, il velocipede o il monopattino elettrico rientra nella categoria L1e, si procede comunque al sequestro, ai fini della confisca, ed il mezzo è affidato in custodia al conducente, ai sensi dell'art. 213 del C.d.S., anche se non esiste - perchè mai emesso - il documento di circolazione del veicolo. Fermo restando la contestazione delle relative norme violate (es.: art. 97, commi 6 e 14, e art. 193, comma 2 del C.d.S.).
* A seguito della contestazione della violazione di cui all'art. 193, comma 2 del C.d.S. (circolazione di veicolo privo di assicurazione obbligatoria), non è sufficiente provvedere al pagamento della sanzione pecuniaria ed alla stipula della polizza assicurativa valida almeno 6 mesi, ma è necessario richiederne anche il dissequestro ed attenderne la relativa disposizione.
La circolazione del veicolo sottoposto a fermo amministrativo per il quale non è stato ancora richiesto il dissequestro (o che non ha ancora ottenuto la relativa disposizione) comporta, nei confronti del custode, la violazione di cui all'art. 213, comma 8 del C.d.S. con la revoca della patente di guida e l'alienazione del veicolo.
* Quando, a carico del conducente del veicolo, l'infrazione accertata prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione. Qualora il documento di guida non sia in possesso del conducente, allo stesso si contesta il disposto contenuto nell'art. 180 del C.d.S. con la menzione, nelle note del verbale di contestazione, dell'immediato ritiro della stessa al momento dell'esibizione. E questo a prescindere dal tempo trascorso tra la contestazione della violazione e l'esibizione del documento di guida.
* "Si ritiene che la​ ​circolazione​ ​con​ ​veicolo​ ​confiscato​ ​non possa essere sanzionata ai sensi dell'art. 213, comma 8, del codice della strada, atteso che tale norma fa specifico riferimento ai​ ​veicoli​ ​sottoposti alla misura cautelare del sequestro. (...) si ritiene che tale ipotesi possa configurare, invece, il reato di appropriazione indebita di cui all'art. 646 del codice penale, atteso che la mancata consegna del​ ​veicolo​ ​all'Erario presuppone la sottrazione del bene alla disponibilità patrimoniale dello Stato." (Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, circolare n. 300/A/6828/21/101/20/21/4 del 12.07.2021 - Circolazione​ ​con​ ​veicolo​ ​confiscato. Apparato sanzionatorio.). Si precisa, inoltre, che la fattispecie di cui sopra, oltre a configurare il reato appropriazione indebita (art. 646 del codice penale), configura anche quello di violazione dei sigilli (art. 349 del codice penale) e quello di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità (art. 650  del codice penale) (nello specifico l’ordine del Prefetto di condurre il mezzo nel luogo dal medesimo individuato ex art. 214 bis C.d.S.), reati reati perseguibili d’ufficio.

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 11519 del 03/05/2023
Circolazione Stradale - Artt. 213, 214, 214-bis, 215, 215-bis e 224-ter del Codice della Strada - Veicoli sequestrati - Affidamento in custodia a depositeria - Rapporto giuridico - Spese di custodia - L'affidamento a un soggetto terzo, pubblico o privato, della custodia del veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, risultante dal relativo verbale sottoscritto dall'agente operante che ad esso ha proceduto, consegnato in copia all'interessato, determina la conclusione di un contratto di deposito produttivo di effetti giuridici vincolanti nei confronti dell'amministrazione di appartenenza del detto pubblico ufficiale, la quale è conseguentemente tenuta ad anticipare le spese di custodia, salvo poi recuperarle dal trasgressore o dall'eventuale obbligato in solido o dal soggetto a cui favore è disposta la restituzione del mezzo.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 6581 del 16/02/2023
Circolazione Stradale - Art. 213 del Codice della Strada e art. 589-bis c.p. - Omicidio stradale - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa - Sussistenza - Anche per il reato di omicidio stradale, con l'applicazione della pena su richiesta delle parti, è sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui questo sia stato adoperato per commettere un reato, diverso da quelli previsti nel codice della strada, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne, come previsto dall'art. 213 del C.d.S..

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 5428 del 08/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 213 e 218 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Incidente stradale - Lesioni personali gravi - Patteggiamento - Applicazione sanzione amministrativa accessoria - Ricorso per cassazione - Nel reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, in occasione del patteggiamento, è ammissibile il ricorso per cassazione sia contro la sentenza di "patteggiamento" che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza obbligatoria per legge, sia contro la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una sanzione amministrativa accessoria.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 5427 del 08/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 213 e 218 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica - Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici - Lavoro di pubblica utilità - Patteggiamento - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e della confisca veicolo - Applicazione - Ricorso per cassazione - Nel reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool è ammesso il ricorso per cassazione sia contro sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, sia contro sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una sanzione amministrativa accessoria.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 5426 del 08/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 213 e 218 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza - Sanzioni amministrative accessorie - Obbligatorietà -  In riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, all'applicazione della pena su richiesta delle parti, nonché alla sua sostituzione con il lavoro di pubblica utilità, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida deve essere disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 4232 del 01/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 193 e 213 del Codice della Strada e art. 650 c.p. - Obbligo dell'assicurazione - Veicolo sottoposto a sequestro amministrativo - Controllo sulla custodia del mezzo - Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità - Insussistenza - Non integra la contravvenzione di inosservanza di provvedimenti dell'autorità dati per ragioni di giustizia, prevista dall'art. 650 c.p., la condotta di inottemperanza ad ordini che si risolvano nell'imposizione di comportamenti finalizzati a risultati che la stessa autorità può conseguire direttamente, anche senza la cooperazione dell'interessato, come la generica convocazione "per ragioni di giustizia", senza ulteriori specificazioni, al fine di verificare la corretta osservanza delle norme di custodia del veicolo di sua proprietà sottoposto a sequestro amministrativo per violazione dell'art. 193 C.d.S..

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 2633 del 21/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 213 e 224 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica - Estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida della confisca del veicolo - Competenza - Il giudice che dichiari l'estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool per esito positivo della messa alla prova, non può applicare ne la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida ne' la confisca del veicolo, perché si tratta di provvedimenti di competenza del Prefetto, ai sensi dell'art. 224 C.d.S..

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 1442 del 17/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 213 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica - Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa - Nella più grave delle ipotesi del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, che contempla in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato deve essere supportata da idonea allegazione documentale riguardante l'inequivocabile proprietà del veicolo, presupposto della confisca.

.Corte Costituzionale, sentenza numero 246 del 09/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 1 e 213 del Codice della Strada - Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa - Circolazione abusiva del veicolo - Sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida - Illegittimità costituzionale - La sanzione accessoria della revoca della patente del custode che abbia posto in circolazione il veicolo sequestrato, a lui affidato, non può essere automatica conseguenza accessoria della sanzione principale, dovendo consentirsi all'autorità amministrativa preposta di valutare le complessive circostanze del caso concreto, affinché tale sanzione non risulti essere sproporzionata.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 42607 del 10/11/2022
Circolazione Stradale - Art. 213 del Codice della Strada e art. 349 c.p. - Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa - Scomparsa del veicolo - Sigilli di sicurezza - Rimozione - Reato - Configurazione - Fare sparire il veicolo sottoposto alla misura cautelare del sequestro amministrativo per la successiva confisca integra la condotta di violazione di sigilli, non essendo affatto necessaria che venga posta in essere una materiale manomissione o distruzione o alterazione ne dei sigilli ne' della cosa.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 31216 del 09/08/2021
Circolazione Stradale - Artt. 213 e 214 del Codice della Strada e art. 354 c.p. - Sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa - Reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro - La consumazione del reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro, e non l'illecito amministrativo di cui all'art. 213 del C.d.S., si realizza non soltanto con la sottrazione del bene, bensì anche nel caso in cui esso venga trasferito in altro luogo senza preavviso, e quindi non solo quando la rimozione sia obiettivamente idonea ad impedire la vendita della cosa pignorata, ma anche quando crei per gli organi della procedura esecutiva ostacoli o ritardi al reperimento del compendio esecutato.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 7526 del 19/02/2019
Circolazione Stradale - Artt. 186, 213, 218 e 224-ter del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza - Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto - Sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo da parte del giudice - Inapplicabilità - In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, in caso di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice, in ossequio al principio di legalità, non può disporre la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, in quanto prevista dall'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), nei soli casi di sentenza di condanna o di patteggiamento. Diversa soluzione si giustifica in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente poiché essa, ai sensi della medesima disposizione di legge, consegue all'accertamento del reato.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 36431 del 05/09/2013
Circolazione Stradale - Artt. 187 e 213 del Codice della Strada - Guida in stato di alterazione psicofisica per l'assunzione di sostanze stupefacenti - Sanzione amministrativa accessoria della confisca - Concetto di appartenenza del veicolo - Nella guida in stato di alterazione psicofisica per l'assunzione di sostanze stupefacenti per procedere alla sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo bisogna tener conto che per concetto di appartenenza deve intendersi non in senso tecnico, come proprietà od intestazione nei pubblici uffici, ma quale effettivo e concreto dominio sulla cosa, che può assumere la forma di possesso o della detenzione, purché non occasionali.

.Corte di Cassazione Penale, Sezioni Unite, sentenza numero 14484 del 17/04/2012
Circolazione Stradale - Artt. 91, 186 e 213 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Sanzione accessoria della confisca amministrativa - Veicolo in leasing - Appartenenza della cosa a persona estranea al reato - Concetto - Non può essere sottoposto alla sanzione accessoria della confisca amministrativa la vettura condotta in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool dall'autore del reato, utilizzatore del veicolo in relazione a contratto di leasing, se il concedente, proprietario del mezzo, sia estraneo al reato.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 20610 del 01/06/2010
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 213 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa con il quale è stato commesso il reato - Concetto di appartenenza del veicolo - Nella guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool per procedere al sequestro ed alla sanzione accessoria della confisca amministrativa è necessario che il veicolo condotto "appartenga" all'imputato, ove il concetto di appartenenza deve inteso in una diversa accezione, e cioè come effettivo e concreto dominio sulla cosa, indipendentemente dalla formale intestazione del bene e che può assumere sia le forme del possesso che della detenzione, escludendosi solamente forme di dominio del tutto occasionali.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 3281 del 09/06/2000
Circolazione Stradale - Art. 213 del Codice della Strada - Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa - Estraneità al reato della persona proprietaria del bene con il quale il reato è stato commesso - Criteri di valutazione - Può ritenersi estraneo al reato soltanto chi risulti non aver avuto alcun collegamento, diretto o indiretto, con la consumazione del reato stesso, ossia soltanto che non abbia posto in essere alcun contributo di partecipazione o di concorso, ancorché non punibile, e non anche colui il quale, pur implicato nella fattispecie criminosa, sia sfuggito o non sia stato sottoposto o venga separatamente sottoposto a procedimento penale.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 21835 del 08/06/2010
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 213 del Codice della Strada - Reato più grave di guida in stato di ebbrezza alcolica - Confisca del veicolo - Proprietà comune ed indivisa tra l'imputato ed un terzo estraneo ai fatti - Nella più grave delle ipotesi del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, che contempla in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato anche se in proprietà comune ed indivisa tra l'imputato ed un terzo estraneo ai fatti, la garanzia della disponibilità a quest'ultimo della propria quota del bene sarà assicurata attraverso il recupero del valore economico della stessa a seguito della sua vendita.

 

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