CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO III
Veicoli a motore e loro rimorchi

Sezione III
Documenti di circolazione e immatricolazione

 

Articolo 93-bis CdS (1)
Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia

(Vedi art. 93-bis del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Fuori dei casi di cui al comma 3, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprietà di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che entro tre mesi dall'acquisizione della residenza siano immatricolati secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94.
   2. (2) A bordo degli autoveicoli , dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Quando la disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare, il titolo e la durata della disponibilità devono essere registrati, a cura dell'utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del P.R.A. di cui all'articolo 94, comma 4-ter (3). Ogni successiva variazione della disponibilità del veicolo registrato deve essere annotata entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso. In caso di trasferimento della residenza o di sede se si tratta di persona giuridica, all'annotazione provvede chi ha la disponibilità del veicolo. In mancanza di idoneo documento a bordo del veicolo ovvero di registrazione nell'elenco di cui all'articolo 94, comma 4-ter, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente e l'obbligo di registrazione deve essere assolto immediatamente dallo stesso. Ai veicoli immatricolati in uno Stato estero si applicano le medesime disposizioni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia per tutto il tempo in cui risultano registrati nell'elenco dei veicoli di cui all'articolo 94, comma 4-ter.
   3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano altresì ai lavoratori subordinati o autonomi che esercitano un'attività professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante e che circolano con veicoli di loro proprietà ivi immatricolati. Tali soggetti hanno obbligo di registrazione entro sessanta giorni dall'acquisizione della proprietà del veicolo. I veicoli registrati ai sensi del comma 2 possono essere condotti anche dai familiari conviventi dei predetti soggetti che hanno residenza in Italia.
   4. Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità da stabilire nel regolamento. Chiunque viola le disposizioni del presente comma è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 100, commi 11 e 15.
   5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano:
      a) ai cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia;
      b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
      c) al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari;
      d) ai familiari conviventi all'estero con il personale di cui alle lettere b) e c);
      e) qualora il proprietario del veicolo, residente all'estero, sia presente a bordo.
   6. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San M arino e nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa.
   7. Il proprietario del veicolo che ne consente la circolazione in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.600,00. L'organo accertatore ritira il documento di circolazione e intima al proprietario di immatricolare il veicolo secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94, ovvero, nei casi di cui al comma 3, di provvedere alla registrazione ai sensi del comma 2. Ordina altresì l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Il documento di circolazione ritirato è trasmesso all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio. Il veicolo è restituito all'avente diritto dopo la verifica dell'adempimento dell'intimazione. In alternativa all'immatricolazione o alla registrazione in Italia, l'intestatario del documento di circolazione estero può chiedere all'organo accertatore di essere autorizzato a lasciare per la via più breve il territorio dello Stato e a condurre il veicolo oltre i transiti di confine. Qualora, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato o registrato in Italia o, qualora autorizzato, lo stesso non sia condotto oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa. Chiunque circola durante il periodo di sequestro amministrativo ovvero violando le prescrizioni imposte dall'autorizzazione rilasciata per condurre il veicolo oltre i transiti di confine è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 213, comma 8.
   8. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.000,00. Nel verbale di contestazione è imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 2 entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214 in quanto compatibili ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 2 o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.
   9. Chiunque, nelle condizioni indicate al comma 2, secondo periodo, circola con un veicolo per il quale non abbia effettuato la registrazione ivi prevista ovvero non abbia provveduto a comunicare le successive variazioni di disponibilità o il trasferimento di residenza o di sede, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712,00 a euro 3.558,00. Il documento di circolazione è ritirato immediatamente dall'organo accertatore e restituito solo dopo l'adempimento delle prescrizioni non osservate. Del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione. In caso di circolazione del veicolo durante il periodo in cui il documento di circolazione è ritirato ai sensi del presente comma, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6.

 

(1) Articolo introdotto dalla Legge 23.12.2021, n. 238 ed entrato in vigore il 01.02.2022.
(2) Le disposizioni del presente comma sono in vigore dal 19.03.2022.
(3) Fino a quando il veicolo non sarà registrato al REVE (apposito elenco del sistema informativo del P.R.A.), non potrà essere equiparato ai veicoli immatricolati in Italia e sarà soggetto alle disposizioni relative alla circolazione in Italia dei veicoli immatricolati all'estero (pagamento immediato delle sanzioni pecuniarie, divieto di conduzione da parte di qualsiasi altra persona residente in Italia).

 

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OSSERVAZIONI

* A bordo degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso ed avente residenza anagrafica in Italia, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. L'esibizione del documento senza la data certa o la sottoscrizione dell'intestatario comporta la violazione al disposto contenuto nel comma 8 dello stesso articolo con l'obbligo di esibizione del citato documento entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214 del C.d.S. con ritiro del documento di circolazione.
* Quanto specificato nell'art. 93-bis, comma 1 del C.d.S. "... gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprietà di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che ..." lascia supporre che, se uno dei veicoli sopracitati sia custodito in un'area privata non soggetta a pubblico passaggio (e quindi non circoli su strada), non viola il disposto contenuto nei commi 1 e 7 dell'art. 93-bis del C.d.S..
* Ad eccezione dei lavoratori subordinati o autonomi che esercitano un'attività professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante, la disposizione contenuta nel comma 1 dell'art. 93-bis, secondo la quale gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprietà di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia entro tre mesi dall'acquisizione della residenza devono essere immatricolati secondo le disposizioni degli articoli 93 e 94, si applica indistintamente anche al proprietario titolare di una doppia cittadinanza o di una doppia residenza.
* A seguito del pagamento immediato della violazione per la circolazione di autoveicolo, motoveicolo o rimorchio immatricolati in uno Stato estero di proprietà di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia da più di tre mesi, l'intestatario del documento di circolazione estero - alternativamente all'immatricolazione o alla registrazione in Italia - può chiedere all'organo accertatore di essere autorizzato a lasciare per la via più breve il territorio dello Stato e a condurre il veicolo oltre i transiti di confine, senza provvedere ad alcuna immatricolazione temporanea.
* In materia di iscrizione al Registro dei Veicoli Esteri (REVE), elenco del sistema informativo del P.R.A., da parte di veicoli immatricolati in uno Stato estero, l'art. 93-bis, comma 2, ultimo periodo, recita testualmente che "Ai veicoli immatricolati in uno Stato estero si applicano le medesime disposizioni previste dal presente codice per i veicoli immatricolati in Italia per tutto il tempo in cui risultano registrati nell'elenco dei veicoli di cui all'articolo 94, comma 4-ter". Alla luce di quanto sopra, sembra desumersi che anche detti veicoli non devono presentare, durante la circolazione, modifiche alle caratteristiche tecniche dei veicoli indicate nella carta di circolazione o nel certificato di omologazione, per non incorrere nelle violazioni previste dall'art. 78 del C.d.S..
* Alla luce del disposto contenuto nell'art. 93-bis, comma 2 del C.d.S., secondo cui "Ogni successiva variazione della disponibilità del veicolo registrato [presso il Registro dei Veicoli Esteri (REVE)] deve essere annotata entro tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo stesso", ogni successiva variazione della disponibilità (cessazione anticipata o la fine naturale del periodo di disponibilità) del veicolo registrato deve essere annotata presso il suddetto Registro entro lo stesso termine di tre giorni a cura di chiunque cede la disponibilità del veicolo, al fine di non violare il disposto contenuto nell'art. 93-bis, commi 2 e 9 del C.d.S..
* Alla luce del disposto contenuto nell'art. 93-bis, comma 8 del C.d.S., secondo il quale " Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214 in quanto compatibili ...", si deduce che, una volta proceduto al pagamento immediato della sanzione (o della cauzione) da parte del trasgressore, il veicolo può essere affidato allo stesso (o al proprietario), "... in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213" del C.d.S., giusto quanto indicato all'art. 93-bis, comma 7 del presente C.d.S..
* I veicoli locati all'estero da soggetto che svolge in Italia l'attività di noleggio senza conducente, regolarmente registrati al Registro dei Veicoli Esteri (REVE), possono essere soggetti a sublocazione, subcomodato, leasing, etc. da parte dello stesso soggetto, avendo cura di provvedere personalmente all'aggiornamento dell'iscrizione, entro tre giorni, in favore del terzo soggetto subentrato.
* La circolazione in Italia del veicolo non appartenente all'UE condotto da soggetto residente in Italia in quanto iscritto al Registro dei Veicoli Esteri (REVE), soddisfa quanto indicato dall'art. 93-bis del C.d.S. ma non anche, eventualmente, le norme doganali vigenti, dotate di una propria autonomia.

 

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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