CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO III
Veicoli a motore e loro rimorchi

Sezione III
Documenti di circolazione e immatricolazione

 

Articolo 93 CdS
Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

(Vedi art. 93 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 245 e art. 246 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri.
   1-bis. (2)
   1-ter. (2)
   1-quater. (2)
   1-quinquies. (2)
   2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvede all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalità dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all'art. 91.
   3. La carta di circolazione non può essere rilasciata se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge.
   4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le procedure e la documentazione occorrente per l'immatricolazione, il contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi, le annotazioni eventualmente necessarie per consentirne il traino. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, per i casi previsti dal comma 5, dà immediata comunicazione delle nuove immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187. L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è effettuata su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o delle associazioni abilitati indicati dall'articolo 60. In caso di nuova immatricolazione di veicoli che sono già stati precedentemente iscritti al Pubblico registro automobilistico e cancellati d'ufficio o su richiesta di un precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, il richiedente ha facoltà di ottenere le targhe e il libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico, ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica originale, purché la sigla alfa-numerica prescelta non sia già presente nel sistema meccanografico del Centro elaborazione dati della Motorizzazione civile e riferita a un altro veicolo ancora circolante, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti rispetto a quelli attuali rispondenti allo standard europeo. Tale facoltà è concessa anche retroattivamente per i veicoli che sono stati negli anni reimmatricolati o ritargati, purché in regola con il pagamento degli oneri dovuti. Il rilascio della targa e del libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico, nonché il rilascio di una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo sono soggetti al pagamento di un contributo, il cui importo e i cui criteri e modalità di versamento sono stabiliti con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I proventi derivanti dal contributo di cui al periodo precedente concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.
   5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., nella carta di circolazione sono annotati i dati attestanti la proprietà e lo stato giuridico del veicolo.
   6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art. 10, comma 1, è rilasciata una speciale carta di circolazione, che deve essere accompagnata dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo stesso. Analogo speciale documento è rilasciato alle macchine agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di cui all'art. 104, comma 8.
   7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430,00 a euro 1.731,00. Alla medesima sanzione è sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
   7-bis. (2)
   7-ter. (2)
   8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice le cui caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87,00 a euro 344,00.
   9. (1)
   10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze armate di cui all'art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti e corpi equiparati ai sensi dell'art. 138, comma 11; a tali veicoli si applicano le disposizioni dell'art. 138.
   11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di polizia stradale indicati nell'art. 11 vanno immatricolati dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, su richiesta del corpo, ufficio o comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando viene rilasciata, dall' ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri che ha immatricolato il veicolo, la carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati di cui al comma 4, l'indicazione che il veicolo è destinato esclusivamente a servizio di polizia stradale. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali veicoli.
   12. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, istitutivo dello sportello telematico dell'automobilista, gli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dagli articoli 94 e 103, comma 1, sono gestiti in via telematica dagli uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, quale centro unico di servizio, attraverso il sistema informativo del Dipartimento stesso.

 

(1) Comma soppresso dal DLG 29.05.2017 n. 98.
(2) Comma abrogato dalla Legge 23.12.2021, n. 238.

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U.  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

OSSERVAZIONI

* Ciò che distingue le targhe​ ​di esportazione tedesche che presentano sul bordo destro una banda a fondo rosso o giallo, è la durata della validità delle stesse e l'uso previsto.
 Quella con banda a fondo giallo hanno una durata limitata, al massimo di 5 giorni, e sono rilasciate a chiunque ne faccia richiesta per transitare temporaneamente sul territorio tedesco.
 Quella con banda a fondo rosso hanno una durata massima di 12 mesi, e sono dedicate ai veicoli immatricolati in Germania e finalizzati all'esportazione ed alla successiva reimmatricolazione della stessa.
* La carta di circolazione (o il Documento Unico) è un documento legale emesso esclusivamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e sul quale non possono essere apposti (perché il documento possa essere considerato "alterato" con tutte le sue conseguenze), da parte di altro soggetto non legittimato (es. Agenzie o studi di consulenza), timbri, annotazioni o adesivi di qualsiasi genere.
* Un veicolo non immatricolato che espone una targa prova scaduta di validità deve essere considerata in circolazione ordinaria, in quanto la targa di prova scaduta di validità non beneficia di alcuna deroga temporale e, per tale motivo trova applicazione la violazione contenuta nell'art. 93, commi 1 e 7 del C.d.S. (circolazione con veicolo per il quale non è stata rilasciata carta di circolazione / DU in quanto non immatricolata), e non l'art. 98 dello stesso C.d.S..
* La circolazione, sempre più frequente, di veicoli dotati di un Documento Unico (DU) i cui conducenti - in occasione di controlli su strada - esibiscono contratti R.C. auto emessi e recante la dicitura "Documento non valido per la circolazione" (o contratti con la suddetta dicitura grossolanamente cancellata, ricoperta o abrasa), hanno indotto l'IVASS ad emettere la circolare prot. n. 0181476/23 del 27 luglio 2023 "Emissione dei contratti R.C. auto in presenza di Documento Unico (DU) non valido per la circolazione" finalizzato a contrastare l’assunzione di contratti affetti dal descritto fenomeno attraverso una serie di indicazioni.
* La registrazione temporaneo di un veicolo polacco per la sua esportazione all'estero avviene con il rilascio di un apposito certificato di immatricolazione (denominato "Pozwolenie Czasowe") avente validità temporanea (riportata alla voce "H" del suddetto certificato) oltre la quale la circolazione del veicolo non è più ammessa (in violazione del disposto contenuto nell'art. 93, commi 1 e 7 del C.d.S.).
 Attualmente è anche possibile estrapolare un "Rapporto gratuito del registro centrale dei veicoli" col solo numero di targa del veicolo oggetto del controllo (attraverso il link: https://historiapojazdu.gov.pl) per accertare la cancellazione del veicolo dai registri ufficiali.
* Nel caso di denuncia a seguito di smarrimento, sottrazione o distruzione la targa di prova ancora in corso di validità, il titolare dell'autorizzazione, entro quarantotto ore dall'accaduto, deve sporgere denuncia alle competenti autorità ma, alla luce del fatto che per la targa di prova non è prevista la circolazione del veicolo previa apposizione sullo stesso, a cura dell'intestatario, di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria (art. 102, comma 2 del C.d.S.), la circolazione non può essere considerata abusiva (stante la sussistente autorizzazione rilasciata).
 Nella suddetta circostanza potrà procedersi con la sola contestazione dell'art. 100, comma 13 del C.d.S in relazione all'art. 2, comma 1 del DPR n. 474 del 2001 per la mancata esposizione della targa di prova e, eventualmente, anche l'art. 180, commi 4 e 7 del C.d.S. se l'autorizzazione non risulta al seguito.
* Attualmente, in base a rare eccezioni motivate da appositi accordi bilaterali reciproci con Paesi terzi, non è consentita la circolazione di veicoli con targhe di prova estere tranne per i veicoli immatricolati in Austria, Germania, Repubblica di San Marino e Svizzera, e solo per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento (art. 1, comma 1 del D.P.R. n. 474/2001) con a bordo il titolare dell'autorizzazione medesima o un suo dipendente munito di apposita delega ovvero un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell'autorizzazione (art. 1, comma 4 del D.P.R. n. 474/2001).
* La pratica per la nazionalizzazione (immatricolazione di veicoli nuovi o usati a seguito di importazione parallela provenienti da Paesi esteri) di un veicolo proveniente da un Paese extra UE deve essere presentata alla competente UMC esclusivamente da colui che ha adempiuto agli obblighi doganali.
 Solo una volta ultimate le pratiche di immatricolazione, il veicolo può essere trasferito a terzi.
* La circolazione (o la sosta) del veicolo dopo l'avvenuta cancellazione, anche se ancora regolarmente assicurata e munita di targhe di immatricolazione e dei documenti atti alla circolazione, è punita con le sanzioni amministrative di cui all'art. 93, comma 7 del C.d.S. (come se al veicolo non fosse stata rilasciata la carta di circolazione) e la conseguente sanzione amministrativa accessoria del sequestro del veicolo per la successiva confisca. In caso di veicolo in sosta, la violazione deve essere elevata a carico dell'ultimo obbligato in solido che risulta iscritto nei pubblici registri, ovvero il "proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio" (art. 93, comma 7 del C.d.S.).
* La violazione relativa ad un veicolo in circolazione di prova impiegato per uso diverso (art. 93, comma 3, primo periodo) sussiste solo quando la circolazione avviene esclusivamente per finalità personali che esulano dall'attività per il quale la targa (e la relativa autorizzazione) è stata rilasciata. Per tale motivo, nelle note del verbale, va sempre riportata una precisa descrizione di quanto accertato.
* Il servizio ACI "Verifica Tipo Documento e vincoli/gravami sul veicolo" accessibile a titolo gratuito anche al privato permette, previa la compilazione dei campi targa e tipo veicolo verificare, al link più in basso riportato:
   1) la tipologia di documento emesso sul singolo veicolo (Certificato di Proprietà cartaceo, Certificato di Proprietà digitale o Documento Unico);
   2) la presenza di un vincolo o gravame sul veicolo negli Archivi PRA attraverso il messaggio "Per il veicolo indicato sono presenti vincoli o gravami", qualora questi siano presenti in Archivio (esempi: pignoramenti, sequestri, fermi amministrativi, ipoteche, ecc.). In tal caso, per le informazioni di dettaglio sul tipo di vincolo/gravame, è necessario richiedere una visura o una certificazione (in assenza di vincoli o gravami sul veicolo, non verrà restituito alcun messaggio).
 Link: https://login.aci.it/index.php?do=genNotAuth&id=login&application_key=VerificaTipoCDP&purl=L2F1dGgvbG9naW5TdWNjZXNzPw==.
* La circolazione di un veicolo con targa temporanea doganale tedesca scaduta di validità è equiparata alla circolazione di veicolo non immatricolato, e quindi comporta la violazione al disposto contenuto nell'art. 93, commi 1 e 7 del vigente C.d.S..
* Al fine di consentire a codesta DGT di assicurare omogeneità dell'azione amministrativa svolta da tutti gli UMC ricadenti nel proprio ambito territoriale di competenza, si evidenzia che, a norma degli artt. 93, comma 11 c.d.s. e 246, comma 2 reg. es., possono essere immatricolati con le speciali targhe PL i veicoli che gli Uffici o Comandi di Polizia Locale intendono destinare esclusivamente ai servizi di polizia stradale.
Pertanto, resta fermo che la destinazione esclusiva dei veicoli in parola ai servizi di polizia stradale viene individuata unicamente sulla base della dichiarazione resa dall'Ufficio o dal Comando di Polizia Locale in sede di richiesta di immatricolazione.
 Quanto al legittimo utilizzo dei medesimi veicoli per l'espletamento delle attività di recupero di carcasse di animali, si tratta di una valutazione che attiene altrettanto esclusivamente alle responsabilità proprie dell'Ufficio o del Comando di Polizia Locale, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 11 c.d.s., come disposto dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili prot. n. 34875 del 08.11.2022 (Rilascio targhe speciali Polizia Locale).
* Durante la circolazione di un veicolo che espone la targa di prova scaduta di validità, il veicolo è considerato in circolazione "ordinaria" e, pertanto, assoggettata a tutte le disposizioni che regolano il C.d.S., compresa la copertura assicurativa R.C. (art. 193, comma 2 del C.d.S.), a meno che l'assicurazione legata alla targa di prova scaduta di validità non sia ancora valida e la circolazione con veicolo non immatricolato (art. 93, commi 1 e 7 del C.d.S. al conducente e art. 93, commi 1 e 7 del C.d.S. al proprietario, usufruttuario, locatario con facoltà di acquisto, etc.).
Qualora il veicolo sia immatricolato, delle violazioni amministrative risponderà sempre il proprietario del veicolo e non l'intestatario della targa di prova scaduta di validità.
* Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, col proprio Decreto Ministeriale n. 193 del 09.10.2015 (Regolamento recante norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della guida e della circolazione ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneità della "navetta turistica") pubblicato in G.U. n. 283 del 04.12.2015 stabilisce tassativamente che "La navetta turistica è considerata un veicolo atipico, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" è un "... veicolo a motore elettrico isolato finalizzato esclusivamente al trasporto su strada, in aree di tipo turistico, di passeggeri seduti non superiori ad otto, escluso il conducente, per interessi turistico-ricreativi e attrezzati per tale utilizzo", che la sua circolazione "... deve avvenire solo su itinerari predefiniti, a connotazione turistica, autorizzati dall'ente o dagli enti proprietari della strada (...) deve raggiungere, per costruzione, una velocità massima non superiore a 25 km/h" e "... non è idonea al traino" assimilandola, ai fini della circolazione su strada, "... ai veicoli di categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" prescrivendo, per la sua conduzione, la necessità del "... possesso della patente di guida della categoria B e di titolo abilitativo in relazione all'uso" (quale il Certificato di Abilitazione Professionale di tipo KB quando la navetta è impiegata secondo le modalità sopra stabilite). Infine, ai fini della verifica periodica (revisione), questa "... viene effettuata secondo i tempi e le modalità previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".
* "Il Ministero dell'Interno, con nota prot. n. 27-25/A-157 del 15 settembre 2006 ha fatto conoscere che non sussistono impedimenti al rilascio di patenti di guida e di carte di circolazione in capo a cittadini extracomunitari il cui permesso di soggiorno sia in corso di rinnovo, nel rispetto dei criteri fissati dalla richiamata direttiva del 5 agosto 2006". Conseguentemente "La ricevuta, postale o rilasciata dalle competenti autorità di P.S., attestante la presentazione della richiesta di primo rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno deve ritenersi utile al fine:
   1. della ammissione e dello svolgimento degli esami, sia teorici sia pratici, per il conseguimento della abilitazione alla guida di veicoli;
   2. del rilascio dei documenti di abilitazione alla guida (fogli rosa, patenti di guida, certificati di idoneità alla guida di ciclomotori, ecc.), ivi compresa l'ipotesi di rilascio a seguito di conversione di patenti estere;
   3. del rinnovo di validità e dell'aggiornamento dei documenti di abilitazione alla guida;
   4. del rilascio dei duplicati dei documenti di abilitazione alla guida;
   5. del rilascio dei documenti di circolazione (carte di circolazione, certificati di circolazione per ciclomotori, ecc.);
   6. l'aggiornamento e la duplicazione dei documenti di circolazione
.".
* ""Gli autoveicoli per uso speciale, destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale, rientrano nella categoria degli autoveicoli definita all'articolo 54, comma 1, lettera g) del Nuovo codice della strada, quali "autoveicoli per uso speciale della polizia locale" e sono caratterizzati dalla presenza di attrezzature e apparecchiature permanentemente installate all'interno del veicolo e finalizzate allo svolgimento dei compiti d'istituto dei corpi o servizi di polizia locale" (art. 1 del Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 20.02.2003 - Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli per uso speciale destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale - pubblicato in G.U. n. 65 del 19.03.2003), "... sono utilizzati esclusivamente dal corpo o servizio di polizia locale al quale sono in dotazione" (art. 4 dello stesso D.D.), e "... destinati esclusivamente all'impiego nei servizi di polizia stradale di cui all'art. 11 (del C.d.S.)" (art. 93, comma 11 del vigente C.d.S.). Alla luce di quanto sopra riportato, il trasporto sui veicoli destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale di persone diverse dagli appartenenti della Polizia Locale ricade nella responsabilità dell'Ufficio o del Comando stesso per il quale il veicolo è stato immatricolato.

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte Costituzionale, sentenza numero 113 del 06/06/2023
Circolazione Stradale - Art. 93 del Codice della Strada - Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi - Dichiarata l'illegittimità costituzionale dei commi 1-bis e 7-bis dell'art. 93 del C.d.S, introdotti dall'art. 29-bis, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), del D.L. 113 del 2018 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata) e, in via consequenziale, dichiarata l'illegittimità costituzionale dei commi 1-ter, 1-quater e 7-ter dell'art. 93 cod. strada, introdotti dall'art. 29-bis, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), del D.L. n. 113 del 2018.

.Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 5136 del 25/05/2023
Circolazione Stradale - Art. 93 del Codice della Strada - Documento Unico - Documentazione per il rilascio - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio non veritiera - Effetti - La dichiarazione sostitutiva di atto notorio non veritiera per quanto asserito al fine di ottenere il Documento Unico di Circolazione e di Proprietà del veicolo, rileva sotto un profilo oggettivo e conduce alla decadenza ed all'eliminazione dei benefici, o qualsiasi vantaggio, ottenuti con la dichiarazione non veritiera, e quindi anche la riconsegna della targa e della carta di circolazione rilasciate, indipendentemente da ogni indagine dell'Amministrazione sull'elemento soggettivo del dichiarante.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 33269 del 11/11/2022
Circolazione Stradale - Artt. 93, 98, 100 e 193 del Codice della Strada - Circolazione di prova - Possesso dell'autorizzazione - Esposizione della targa - La circolazione di un veicolo con targa di prova è subordinata all'esposizione nella parte posteriore del mezzo della targa al fine di permettere la rilevazione delle infrazioni ed all'esistenza dell'autorizzazione alla circolazione che ne garantisce la copertura assicurativa, utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta e deve essere tenuta a bordo dello stesso. La mancanza del documento di autorizzazione e della targa di prova a bordo del veicolo integra gli estremi della illecita circolazione con veicolo privo della relativa carta e privo della copertura assicurativa, a nulla rilevando che tale documentazione e la targa di prova si trovino nella sede o nella residenza del soggetto autorizzato o a bordo di altro veicolo contemporaneamente in circolazione.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 32174 del 02/11/2022
Circolazione Stradale - Artt. 93, 98 e 193 del Codice della Strada - La circolazione di un veicolo con targa di prova è subordinata sia all'esposizione della targa relativa sia all'esistenza dell'autorizzazione alla circolazione che ne garantisce la copertura assicurativa, Tale autorizzazione, tuttavia, è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta e deve essere tenuta a bordo dello stesso, sicché la mancanza del documento di autorizzazione e della targa di prova a bordo del veicolo integra gli estremi della illecita circolazione con veicolo privo della relativa carta e privo della copertura assicurativa; né rileva che tale documentazione e la targa di prova si trovino nella sede o nella residenza del soggetto autorizzato o a bordo di altro veicolo contemporaneamente in circolazione.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 3706 del 07/02/2022
Circolazione Stradale - Artt. 93, 98 e 193 del Codice della Strada - Circolazione di veicolo sprovvisto di carta di circolazione e muniti di targa di prova - La circolazione di un veicolo con targa di prova è subordinata sia all'esposizione della targa relativa sia all'esistenza dell'autorizzazione alla circolazione che ne garantisce la copertura assicurativa la quale deve essere obbligatoriamente tenuta a bordo dello stesso. La mancanza del documento di autorizzazione e della targa di prova a bordo del veicolo integra gli estremi della illecita circolazione con veicolo privo della documentazione della mancata copertura assicurativa. Privo di rilievo il fatto che tale documento e la targa di prova si trovino nella sede o nella residenza del soggetto autorizzato o a bordo di altro veicolo contemporaneamente in circolazione.

 

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