CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO I
Dei veicoli in generale

 

Articolo 60 CdS
Motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri (1)

(Vedi art. 60 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 214 e art. 215 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. (2) Sono considerati appartenenti alla categoria dei veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli e le macchine agricole d'epoca, nonché i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole di interesse storico e collezionistico.
   2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca i motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli e le macchine agricole (3) cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l'ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro Storico del Dipartimento per i trasporti terrestri.
   3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:
      a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all'ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell'ente organizzatore, l'elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;
      b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato al Dipartimento per i trasporti terrestri, per l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2.
   4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l'iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.
   5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento.
   6. Chiunque circola con veicoli d'epoca senza l'autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87,00 a euro 344,00 se si tratta di autoveicoli, o da euro 42,00 a euro 173,00 se si tratta di motoveicoli.

 

(1) Rubrica sostituita dalla Legge 09.11.2021 n. 156, di conversione del D.L. 10.09.2021 n. 121.
(2) Comma sostituito dalla Legge 09.11.2021 n. 156, di conversione del D.L. 10.09.2021 n. 121.
(3) Parole sostituite dalla Legge 09.11.2021 n. 156, di conversione del D.L. 10.09.2021 n. 121.

 

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OSSERVAZIONI

* Allo stato attuale, la restituzione del documento originale del veicolo può essere effettuata al proprietario che ne faccia richiesta per ragioni "affettive" legate alla vetustà del mezzo, riguarda i veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri di cui all'art. 60, comma 4 del C.d.S. (o che siano stati costruiti o immatricolati per la prima volta da almeno trenta anni), ma non sembra riguardare le macchine agricole ed operatrici.
* Un veicolo radiato per demolizione già riconosciuto di interesse storico da apposito registro non può essere riammesso a circolare neanche a seguito delle procedure amministrative previste, se il suo ultimo proprietario ha fruito, a seguito della sua rottamazione, di contributi da parte degli enti preposti per l'acquisto di un veicolo nuovo.

 

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GIURISPRUDENZA

.Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza numero 7451 del 25/08/2022
Circolazione Stradale - Artt. 9 e 60 del Codice della Strada - Manifestazioni motoristiche con veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri - Regime autorizzatorio - La manifestazione motoristica di regolarità organizzata dall'Automotoclub Storico Italiano in conformità alle norme tecnico sportive e riservata ai veicoli d'epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri e che applichi un criterio di valutazione dell'abilità nella regolarità della guida imponendo, per tutto il percorso stabilito, una velocità inferiore ai 40 Km orari, non necessita di parere preventivo da parte di altri enti.

 

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