CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO III
Veicoli a motore e loro rimorchi

Sezione III
Documenti di circolazione e immatricolazione

 

Articolo 102 CdS
Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa

(Vedi art. 102 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100, l'intestatario della carta di circolazione deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli organi di polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta.
   2. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia di smarrimento o sottrazione anche di una sola delle targhe, senza che queste siano state rinvenute, l'intestatario deve richiedere al Dipartimento per i trasporti terrestri una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate dall'art. 93.
   3. Durante il periodo di cui al comma 2 è consentita la circolazione del veicolo previa apposizione sullo stesso, a cura dell'intestatario, di un pannello a fondo bianco riportante le indicazioni contenute nella targa originaria; la posizione e la dimensione del pannello, nonché i caratteri di iscrizione devono essere corrispondenti a quelli della targa originaria.
   4. I dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre leggibili. Quando per deterioramento tali dati non siano più leggibili, l'intestatario della carta di circolazione deve richiedere all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate nell'art. 93.
   5. Nei casi di distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100, comma 1, l'intestatario della carta di circolazione sulla base della ricevuta di cui al comma 1 deve richiedere una nuova immatricolazione del veicolo.
   6. L'intestatario della carta di circolazione che in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione anche di una sola delle targhe di immatricolazione o della targa per veicoli in circolazione di prova non provvede agli adempimenti di cui al comma 1, ovvero circola con il pannello di cui al comma 3 senza aver provveduto agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87,00 a euro 344,00.
   7. Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42,00 a euro 173,00.

 

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OSSERVAZIONI

* La targa di immatricolazione che riproduce esattamente la sequenza alfanumerica della targa originale deteriorata (o smarrita, sottratta o distrutta), che però non presenta caratteristiche dimensionali e costruttive diverse da quelle previste dalla legge, non integra i reati di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 c.p.) poiché non modifica la targa riprodotta (Corte di Cassazione Penale, Sezione V, sentenza numero 1560 del 16/01/2020) ma, tutto al più, la violazione amministrativa di cui all'art. 102, commi 1 e 6 se dimostrato che dal fatto sono trascorse quarantotto ore senza che l'intestatario della carta di circolazione abbia fatto denuncia agli organi di polizia.
* In relazione alla norma che regola l'esposizione della targa ripetitrice dei rimorchi, equiparata a quella di tutti gli altri autoveicoli dal 20/02/2013, esiste un doppio regime normativo imperniato sulla data di immatricolazione dei rimorchi: se immatricolato prima del 20/02/2013, il rimorchio deve esporre posteriormente la targa ripetitrice di colore giallo che riporta i dati di immatricolazione della motrice alla quale sono agganciati; se immatricolato dal 20/02/2013 (o se, già immessi in circolazione, è nuovamente immatricolato da tale data), il rimorchio deve esporre solo la propria targa di immatricolazione, e non più quella ripetitrice.
* Alla luce del disposto dell'art. 102, comma 4 del C.d.S. che recita testualmente "I dati di immatricolazione indicati nelle targhe devono essere sempre leggibili", una targa prova esposta in maniera volontariamente illeggibile (perché riposta nel baule o parzialmente coperta) comporta la violazione di cui all'art. 102, comma 7 del C.d.S. che sanziona "Chiunque circola con targa non chiaramente e integralmente leggibile ...".

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Penale, Sezione V, sentenza numero 1560 del 16/01/2020
Circolazione Stradale - Artt. 98, 100 e 102 del Codice della Strada - Circolazione di prova - Targa che riproduce esattamente la sequenza alfanumerica della targa di prova originale - Atteso che le ipotesi previste dall'art. 100 del C.d.S., ai commi 12 e 14 si distinguono tra loro in quanto la prima disposizione sanziona in via amministrativa l'atto di circolazione con veicolo munito di targa non propria o contraffatta, laddove non sia contestata all'agente la contraffazione, mentre la seconda sanziona la contraffazione da parte dell'agente della targa quale certificazione amministrativa dei dati di immatricolazione del veicolo, la targa che riproduce esattamente la sequenza alfanumerica della targa di prova originale deteriorata detenuta a bordo del mezzo, che però non presenta le caratteristiche dimensionali e costruttive previste dalla legge, non integra i reati di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 c.p.) poiché non modifica la targa riprodotta.

 

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