CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO III
Veicoli a motore e loro rimorchi

Sezione III
Documenti di circolazione e immatricolazione

 

Articolo 100 CdS
Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi

(Vedi art. 100 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 256, art. 257, art. 258, art. 259, art. 260, art. 261, art. 262, art. 263 e appendice XII e appendice XIII del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione.
   2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.
   3. I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.
   3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2 e 3 sono personali, non possono essere abbinate contemporaneamente a più di un veicolo e sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all'estero e cessazione o sospensione dalla circolazione.
   4. I carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.
   5. Le targhe indicate ai commi 1, 2, 3, 4 devono avere caratteristiche rifrangenti.
   6. (1)
   7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento.
   8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento, l'intestatario della carta di circolazione può chiedere, per le targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di cui all'articolo 101, comma 1, e con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri, una specifica combinazione alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, dopo avere verificato che la combinazione richiesta non sia stata già utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. Alla consegna delle targhe provvede direttamente l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta giorni dal rilascio della carta di circolazione. Durante tale periodo è consentita la circolazione ai sensi dell'articolo 102, comma 3.
   9. Il regolamento stabilisce per le targhe di cui al presente articolo:
      - i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione;
      - la collocazione e le modalità di installazione;
      - le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità, nonché i requisiti di idoneità per l'accettazione.
   10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo. I motoveicoli impegnati in competizioni motoristiche fuori strada che prevedono trasferimenti su strada possono esporre, limitatamente ai giorni e ai percorsi di gara, in luogo della targa di cui al comma 2, una targa sostitutiva costituita da un pannello auto-costruito che riproduce i dati di immatricolazione del veicolo. Il pannello deve avere fondo giallo, cifre e lettere nere e caratteristiche dimensionali identiche a quelle della targa che sostituisce ed è collocato in modo da garantire la visibilità e la posizione richieste dal regolamento per le targhe di immatricolazione. Sono autorizzati all'utilizzo della targa sostitutiva i partecipanti concorrenti muniti di regolare licenza sportiva della Federazione motociclistica italiana, esclusivamente per la durata della manifestazione e lungo il percorso indicato nel regolamento della manifestazione stessa (2).
   11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lettera b) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87,00 a euro 344,00.
   12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.046,00 a euro 8.186,00.
   13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5 e 10 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26,00 a euro 102,00.
   14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate è punito ai sensi del codice penale.
   15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della targa non rispondente ai requisiti indicati. Alle violazioni di cui ai commi 11 e 12 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. La durata del fermo amministrativo è di tre mesi, salvo nei casi in cui tale sanzione accessoria è applicata a seguito del ritiro della targa. Si osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

 

(1) Comma abrogato dal DPR 24.11.2001 n. 474.
(2) Periodi aggiunti dalla Legge 09.11.2021 n. 156, di conversione del D.L. 10.09.2021 n. 121.

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U.  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

OSSERVAZIONI

* Ciò che distingue le targhe​ ​di esportazione tedesche che presentano sul bordo destro una banda a fondo rosso o giallo, è la durata della validità delle stesse e l'uso previsto.
 Quella con banda a fondo giallo hanno una durata limitata, al massimo di 5 giorni, e sono rilasciate a chiunque ne faccia richiesta per transitare temporaneamente sul territorio tedesco.
 Quella con banda a fondo rosso hanno una durata massima di 12 mesi, e sono dedicate ai veicoli immatricolati in Germania e finalizzati all'esportazione ed alla successiva reimmatricolazione della stessa.
* La circolazione di un veicolo "munito di targa non propria o contraffatta", fattispecie sanzionata dall'art.100, comma 12 del vigente C.d.S., sussiste solo quando la targa di cui il veicolo è provvisto appartiene ad un altro mezzo o risulta comunque oggetto di contraffazione; il veicolo condotto dal dipendente della società sanzionata che risulta invece munito di targhe rilasciate regolarmente all'estero dagli uffici preposti al rilascio delle targhe, anche se al P.R.A. risultano ancora registrate le targhe originarie precedenti alla nuova immatricolazione, viola il solo disposto contenuto nell'art. 103, comma 12 del C.d.S. (Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 4811 del 23/02/2024).
* La circolazione di un veicolo il cui conducente esibisce la sola autorizzazione (in corso di validità) unitamente al relativo certificato assicurativo, ma non anche la targa di prova, viola la disposizione dell'art. 2, comma 1, ultimo periodo del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474 (Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli) in relazione all'art. 100, comma 13 del C.d.S..
* In caso di installazione di una struttura portabiciclette che comporti ostruzione, anche parziale, della targa o dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, senza aver sottoposto il veicolo a visita e prova presso la Motorizzazione, si configura la violazione di cui all'art. 78, commi 3 e 4 del C.d.S., con ritiro del documento di circolazione e rammentando che per mancanza della targa ripetitrice sulla struttura, si configura la violazione di cui all'art. 100, commi 4, 11 e 15 del C.d.S., con fermo amministrativo del veicolo o confisca in casi di reiterazione, mentre per il mancato occultamento dei dispositivi originali, si configura la violazione di cui all'art. 79 del C.d.S. (Circolare Ministero dell'Interno prot. 0031235 del 08/09/2023 - Determinazione delle caratteristiche e della modalità di installazione delle strutture portasci e portabiciclette applicate a sbalzo posteriore o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1).
* La circolazione del veicolo che espone la targa di prova che riproduce esattamente la sequenza alfanumerica della targa di prova originale deteriorata detenuta a bordo del mezzo, che però non presenta le caratteristiche dimensionali e costruttive previste dalla legge, non integra i reati di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 c.p.) poiché non modifica la targa riprodotta (Corte di Cassazione Penale, Sezione V, sentenza numero 1560 del 16/01/2020).
* Nella contestazione delle violazioni commesse dal conducente alla guida di un veicolo non ancora immatricolato che espone la targa di prova va indicato, nello spazio dedicato all'obbligato in solido, l'intestatario della targa prova sulla base del principio che in quel momento il veicolo è da considerare "bene mobile non registrato" - non essendo ancora regolarmente immatricolato - e quindi appartenga a chi ne ha materialmente (anche solo momentaneamente) il possesso.
* Nel corpo del verbale di contestazione per la circolazione di un veicolo che monta targhe non proprie, violazione prevista e punita dall'art. 100 commi 12 e 15 (fermo amministrativo per 3 mesi in caso di prima violazione o sequestro ai fini della confisca in caso di recidiva), va sempre indicata nell'apposito spazio presente nel V.d.C. la targa di immatricolazione originaria "legata" al telaio del veicolo che consente la corretta individuazione del proprietario ed obbligato in solido, mentre i dati della targa di immatricolazione "impropria" vanno riportati nella descrizione della violazione o nello spazio delle note.
* Nel corpo del verbale di contestazione per la circolazione di un veicolo che monta targhe non proprie, violazione prevista e punita dall'art. 100 commi 12 e 15 (fermo amministrativo per 3 mesi in caso di prima violazione o sequestro ai fini della confisca in caso di recidiva), va sempre indicata nell'apposito spazio presente nel V.d.C. la targa di immatricolazione originaria "legata" al telaio del veicolo che consente la corretta individuazione del proprietario ed obbligato in solido, mentre i dati della targa di immatricolazione "impropria" vanno riportati nella descrizione della violazione o nello spazio delle note.
* La circolazione di un veicolo sprovvisto delle targhe di immatricolazione che espone solo la targa di prova, a meno di particolari situazioni ammesse dalle norme vigenti, non è ammessa, alla luce di quanto disposto dall'art. 100, comma 1 del C.d.S. "Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione" ed anche perché al titolare della targa di prova, non anche proprietario del veicolo, non è applicabile il principio di solidarietà di cui all'art. 196 del C.d.S..
 Per quanto sopra, la circolazione di un veicolo sprovvisto delle targhe di immatricolazione che espone solo la targa di prova viola il disposto contenuto nell'art. 100, commi 1 e 11 del C.d.S..
* Per le violazioni relative alle targhe di immatricolazione dei mezzi d'opera, perchè classificati quali autoveicoli (art. 54, comma 1, lettera n del C.d.S.) e non macchine operatrici (art. 114 C.d.S.), si applicano le norme contenute nell'art. 100 dello stesso C.d.S..
* L'apposizione della targa ripetitrice che identifica il veicolo che lo traina posta nella parte posteriore del rimorchio è obbligatoria per quei rimorchi immatricolati prima del 20/02/2013, per i carrelli appendice e quando la targa di immatricolazione degli autobus da noleggio, di gran turismo e di linea risulti parzialmente ostruita a causa dell'applicazione (ad esempio) del portabiciclette.
Una macchina agricola trainata (rimorchio agricolo) avente massa complessiva non superiore a 1.500 kg, è considerata, ai sensi dell'art. 47 del C.d.S., a tutti gli effetti un veicolo e in quanto tale, deve essere munito di targa ripetitrice quando è trainata da una trattrice agricola.
* Anche se non espressamente previsto dagli artt. 100 e 216 del vigente C.d.S. (contrariamente a quanto avviene per la violazione di cui all'art. 193 dello stesso C.d.S.), in caso di circolazione di veicolo con targa non rifrangengente, è possibile procedere alla demolizione ed alle formalità di radiazione del veicolo sottoposto a fermo amministrativo a tempo indeterminato, come precisato nella Circolare dell'Automobile Club d'Italia n. DSD/0011454/09 del 16.09.2009 (Divieto di radiazione per i veicoli gravati dal fermo amministrativo. Prime precisazioni.) che testualmente recita "Si precisa, inoltre, che per i veicoli soggetti a fermo amministrativo, che abbiano subito danni ingenti o siano addirittura andati distrutti (ad esempio, incendi, incidenti stradali, calamità naturali, ecc.), è possibile effettuare la radiazione, a condizione che alla richiesta di radiazione sia allegata una dichiarazione di un'Autorità competente, attestante la non utilizzabilità del veicolo.
 Parimenti possono essere accolte le richieste di radiazione di veicoli oggetto di gravame provenienti da una P.A. (Prefettura, Agenzia del Demanio, ecc.)
.".

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 4811 del 23/02/2024
Circolazione Stradale - Artt. 100 e 103 del Codice della Strada - Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi ed obblighi conseguenti alla loro cessazione dalla circolazione - L'autocarro con rimorchio condotto dal dipendente della società proprietaria del complesso veicolare cessato dalla circolazione munito delle targhe originarie rilasciate regolarmente dall'organismo preposto, e per le quali non si è provveduto alla sua cancellazione dall'archivio all'uopo istituito, non viola il disposto contenuto nell'art. 100, comma 12 del C.d.S., che punisce la circolazione di un veicolo munito di targa non propria o contraffatta, intesa nel senso che la violazione sussiste quando la targa di cui il veicolo è provvisto appartiene ad un altro mezzo o risulta comunque oggetto di contraffazione, ma viola il disposto contenuto nell'art. 103, comma 12 del C.d.S..

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 33269 del 11/11/2022
Circolazione Stradale - Artt. 93, 98, 100 e 193 del Codice della Strada - Circolazione di prova - Possesso dell'autorizzazione - Esposizione della targa - La circolazione di un veicolo con targa di prova è subordinata all'esposizione nella parte posteriore del mezzo della targa al fine di permettere la rilevazione delle infrazioni ed all'esistenza dell'autorizzazione alla circolazione che ne garantisce la copertura assicurativa, utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta e deve essere tenuta a bordo dello stesso. La mancanza del documento di autorizzazione e della targa di prova a bordo del veicolo integra gli estremi della illecita circolazione con veicolo privo della relativa carta e privo della copertura assicurativa, a nulla rilevando che tale documentazione e la targa di prova si trovino nella sede o nella residenza del soggetto autorizzato o a bordo di altro veicolo contemporaneamente in circolazione.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione V, sentenza numero 1560 del 16/01/2020
Circolazione Stradale - Artt. 98, 100 e 102 del Codice della Strada - Circolazione di prova - Targa che riproduce esattamente la sequenza alfanumerica della targa di prova originale - Atteso che le ipotesi previste dall'art. 100 del C.d.S., ai commi 12 e 14 si distinguono tra loro in quanto la prima disposizione sanziona in via amministrativa l'atto di circolazione con veicolo munito di targa non propria o contraffatta, laddove non sia contestata all'agente la contraffazione, mentre la seconda sanziona la contraffazione da parte dell'agente della targa quale certificazione amministrativa dei dati di immatricolazione del veicolo, la targa che riproduce esattamente la sequenza alfanumerica della targa di prova originale deteriorata detenuta a bordo del mezzo, che però non presenta le caratteristiche dimensionali e costruttive previste dalla legge, non integra i reati di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 c.p.) poiché non modifica la targa riprodotta.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o ordinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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