REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI
Reg. CdS - DPR n. 495/1992

APPENDICE XII - Articolo 257
Criteri per la formazione dei dati delle targhe dei veicoli a motore e dei rimorchi
(Art. 257 Regolamento Codice della Strada)

   1. I criteri per la formazione dei dati sono:
      a) targa anteriore e posteriore degli autoveicoli, nonché quella posteriore dei loro rimorchi (Figure III.4/a, III.4/b, III.4/c): riporta, nell'ordine una zona rettangolare a sinistra dove, su fondo blu, è impressa in giallo nella parte superiore la corona di stelle simbolo della Unione europea e nella parte inferiore è impressa in bianco la lettera I, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici, una zona rettangolare a destra, a fondo blu, destinata ad ospitare i talloncini di cui al comma 3 dell'articolo 260;
      b) (1)
      c) targa dei motoveicoli (Figura III.4/e): riporta, nell'ordine, una zona rettangolare a sinistra dove, su fondo blu, è impressa in giallo nella parte superiore la corona di stelle simbolo della Unione europea e nella parte inferiore è impressa in bianco la lettera I; due caratteri alfabetici, il marchio della Repubblica italiana, tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici; una zona rettangolare a destra, a fondo blu, destinata ad ospitare i talloncini di cui al comma 3 dell'articolo 260;
      d) targa delle macchine agricole semoventi (Figura III.4/f): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, tre caratteri numerici ed un carattere alfabetico;
      e) targa delle macchine operatrici semoventi (Figura III.4/g): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, un carattere alfabetico e tre caratteri numerici;
      f) targa dei rimorchi agricoli (Figura III.4/h): riporta, nell'ordine, la scritta "Rim. Agr.", due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, tre caratteri numerici ed un carattere alfabetico;
      g) targa delle macchine operatrici trainate (Figura III.4/i): riporta, nell'ordine, la scritta "Macc. Op.", due caratteri alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, un carattere alfabetico e tre caratteri numerici;
      h) targa ripetitrice per carrelli appendice (Figura III.4/l): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, la lettera "R", e sei caratteri alfanumerici;
      i) targa ripetitrice per rimorchi agricoli e per macchine operatrici trainate (Figura III.4/m) (2): riporta, nell'ordine, due caratteri alfabetici, la lettera "R" e quattro caratteri alfanumerici;
      l) (3)
      m) (3)
      n) (3)
      o) (3)
      p) targa EE anteriore e posteriore per autoveicoli e targhe di immatricolazione dei loro rimorchi (Figura III.4/r) (4): riporta, nell'ordine, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza, la sigla dello Stato italiano, la scritta "EE", tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici;
      q) (1)
      r) targa ripetitrice per carrelli appendice di autoveicoli con targa EE (Figura III.4/t) (5): riporta, nell'ordine, la scritta "EE", la lettera "R", cinque caratteri alfanumerici;
      a) targa EE per motoveicoli (Figura III.4/u) (6): riporta, nell'ordine, la sigla "EE", il marchio ufficiale della Repubblica italiana, la sigla dello Stato italiano, il rettangolo destinato a contenere il talloncino di scadenza, tre caratteri numerici ed un carattere alfabetico.
   2. I caratteri numerici di cui alle lettere da a) ad s) del comma 1 assumono tutti i valori da zero a nove. La progressione, entro il campo numerico, procede secondo la naturale sequenza da destra verso sinistra. I caratteri alfabetici, previsti nello stesso comma, progrediscono in successione da destra verso sinistra, ciascuno avanzando ad ogni completamento della serie numerica. I caratteri alfabetici utilizzabili sono: A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, T, V, W, X, Y, Z (tabelle da III.3/a a III.3/f che fanno parte integrante del presente regolamento).
   3. Le targhe ripetitrici relative ai veicoli rimorchiati che ne devono essere dotati, ivi compresi i carrelli appendice, hanno le medesime caratteristiche e dimensioni previste dal presente regolamento per le targhe dei veicoli trainanti (nel caso degli autoveicoli riferite alla targa posteriore di formato A). Esse hanno fondo retroriflettente di colore giallo e contengono soltanto la lettera "R" in rosso, senza il marchio ufficiale della Repubblica italiana. In luogo delle cifre e delle lettere costituenti il numero o il contrassegno di immatricolazione, le targhe ripetitrici sono dotate di riquadri rettangolari, aventi dimensioni di 80 x 40 o 60 x 30 o 65 x 31 millimetri, rispettivamente per i carrelli appendice trainati da autoveicoli, per i veicoli trainati da macchine agricole od operatrici e per i carrelli appendice trainati da autoveicoli "Escursionisti Esteri", realizzati a rilievo con le stesse caratteristiche previste per i simboli alfanumerici, ciascuno dei quali è riservato a ricevere un carattere alfabetico o numerico. Gli interessati avranno cura di riprodurre su dette targhe, con caratteri neri autoadesivi o impressi con sistemi equivalenti, il numero o il contrassegno di immatricolazione della motrice cui il veicolo viene agganciato, non impegnando la prima o le prime caselle eventualmente eccedenti rispetto alla quantità di caratteri costituenti il numero d'immatricolazione. I caratteri devono avere le medesime caratteristiche dimensionali di quelli previsti dal presente regolamento per le targhe del veicolo trattore. Nel caso in cui la targa del veicolo traente contenga la parola Roma essa viene riportata sulla targa ripetitrice mediante la sigla RM.

 

(1) Lettera soppressa dal D.P.R. 28.9.2012 n. 198.
(2) Per effetto delle modifiche apportate alle figure con il D.P.R. 16.09.1996 n. 610, il riferimento alla Figura III.4/m deve ora intendersi invece alla Figura III.4/n.
(3) Lettera abrogata dal D.P.R. 24.11.2001 n. 474
(4) Per effetto delle modifiche apportate alle figure con il D.P.R. 16.09.1996 n. 610, il riferimento alla Figura III.4/r deve ora intendersi invece alla Figura III.4/s.
(5) Per effetto delle modifiche apportate alle figure con il D.P.R. 16.09.1996 n. 610, il riferimento alla Figura III.4/t deve ora intendersi invece alla Figura III.4/u.
(6) Per effetto delle modifiche apportate alle figure con il D.P.R. 16.09.1996 n. 610, il riferimento alla Figura III.4/u deve ora intendersi invece alla Figura III.4/v.

 

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