REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO III
Veicoli a motore e loro rimorchi

Sezione III
Documenti di circolazione e immatricolazione

§ 2. Targhe
(Artt. 100 - 102 Codice della Strada)

Articolo 257 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Criteri per la formazione dei dati delle targhe dei veicoli a motore e dei rimorchi

(Vedi art. 100 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 100 del Codice della Strada)

   1. I criteri per la formazione dei dati riportati nelle targhe di cui all'articolo 100, comma 9, del codice, sono quelli riportati nell'appendice XII al presente titolo.
   2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 246, il Ministro dei trasporti e della navigazione può, in caso di particolari esigenze, stabilire una successione ed un impiego di caratteri alfanumerici diversi da quelli indicati al comma 1 della suddetta appendice XI.

 

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