Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quinta, sentenza n. 5255 del 10 febbraio 2025

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione V, sentenza numero 5255 del 10/02/2025
Circolazione Stradale - Art. 100 del Codice della Strada  art. 482 e 486 c.p. - Targhe di immatricolazione - Modifica dei dati mediante applicazione di nastro adesivo - Falsità materiale commessa dal privato - Uso di atto falso - Insussistenza del c.d. falso innocuo - Circolazione con veicolo munito di targa contraffatta - Mentre l'illecito amministrativo previsto dall'art. 100, comma 12 del C.d.S. sanziona colui che circola con veicolo munito di targa non propria o contraffatta, quando questi non sia anche l'autore della contraffazione, integra il reato di falsità materiale, commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative, la condotta di colui che modifica i dati identificativi della targa della propria autovettura mediante applicazione di nastro adesivo.


RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 29 aprile 2024, il Tribunale di (Omissis) ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di (Soggetto 1), confermando il provvedimento di convalida del sequestro probatorio di una targa contraffatta (con apposizione di nastro adesivo).

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai due motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1 Con il primo motivo, si duole di violazione di legge in relazione agli artt. 489 cod. pen. e 100 del D.Lgs. n. 285 del 1992 (cod. strada), per avere il Tribunale ricondotto la condotta dell'indagato alla violazione del precetto penale, anziché all'illecito amministrativo previsto dal comma 12 del citato art. 100 del cod. strada, alla luce del quale "chiunque circola con un veicolo munito di targa non propria o contraffatta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.046 a Euro 8.186". Più in particolare, deduce la difesa che il collegio del riesame avrebbe errato nel riferire la condotta del ricorrente alla fattispecie di cui al comma 14 dell'art. 100 del cod. strada.

Si deduce altresì vizio di motivazione apparente, per non avere il collegio del riesame adeguatamente valorizzato la circostanza che l'indagato non si era accorto dell'esistenza di nastro adesivo sulla targa, come dimostrato dal fatto che aveva superato – lampeggiando - l'auto dei carabinieri e si era poi fermato spontaneamente.

Insiste il ricorrente nel sostenere l'innocuità del falso, alla luce del fatto che l'apposizione dell'adesivo sul tratto orizzontale della lettera H della targa aveva trasformato quest'ultima in una doppia I: il falso così realizzato era pertanto macroscopicamente percepibile da chiunque, posto che le lettere finali delle targhe automobilistiche alfanumeriche sono due e non tre e che, in ogni caso, la lettera I non viene utilizzata in Italia nella realizzazione delle targhe. A tutto voler concedere, sarebbe ravvisabile, nel caso di specie, la violazione dell'art. 102, comma 7, cod. strada che sanziona chi circola con targa non chiaramente ed integralmente leggibile.

2.2 Col secondo motivo, si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione apparente, con riguardo alla ritenuta sussistenza delle finalità probatorie del sequestro, tenuto conto che, prima dell'apposizione del vincolo, lo stato originario della targa era stato mutato con l'asportazione dell'adesivo che era poi stato applicato in modo difforme dallo stato originario, come era dato evincere dalle riproduzioni fotografiche in atti.

3. Sono state trasmesse le conclusioni del Sostituto procuratore generale, (Omissis), il quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è infondato, avendo questa Corte da tempo chiarito che integra il reato di falsità materiale, commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 cod. pen.), la condotta di colui che modifica i dati identificativi della targa della propria autovettura mediante applicazione di nastro adesivo, mentre non è configurabile l'illecito amministrativo previsto dall'art. 100, comma 12, cod. strada, che sanziona chi circola con veicolo munito di targa non propria o contraffatta nel caso in cui questi non sia l'autore della contraffazione. (Sez. 5, n. 20799 del 22/02/2018, C., Rv. 273035 - 01).

Le ulteriori considerazioni dedicate alla innocuità del falso non colgono nel segno, proprio alla luce della finalità emergente dalle dichiarazioni rese dallo stesso indagato di voler rendere la targa non identificabile ai rilevatori automatici di velocità. Tanto, peraltro, vale ad escludere qualunque dubbio sulla riconducibilità della condotta al ricorrente.

Al riguardo, va ribadito che, in tema di falsità in atti, ricorre il cosiddetto "falso innocuo" nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e non esplichino effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto (Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020, dep. 2021, Rv. 280453 - 01).

In tale contesto, la disinvolta condotta di guida e il fatto che il ricorrente si fosse fermato sono dati che non assumono alcun rilievo rispetto alle conclusioni univocamente ritraibili dagli elementi sopra ricordati.

2. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza, avendo il Tribunale razionalmente rilevato che la targa costituisce corpo del reato e che il mantenimento del sequestro è funzionale alla prova del reato contestato.

3. Per le ragioni fin qui illustrate, il Collegio rigetta il ricorso. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma l'11 novembre 2024.

Depositata in Cancelleria il 10 febbraio 2025.

 

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