OSSERVAZIONI
* La norma impone, a partire dal 01/01/2024, il divieto di circolazione relativamente ai veicoli a motore appartenenti alle categorie M2 (destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t) e M3 (destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t) adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 2 ed Euro 3.
Non rientrano nella suddetta disposizione i veicoli appartenenti alle categorie Euro 2 e 3 immatricolati ad uso speciale.
* Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, col proprio Decreto Ministeriale n. 193 del 09.10.2015 (Regolamento recante norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della guida e della circolazione ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneità della "navetta turistica") pubblicato in G.U. n. 283 del 04.12.2015 stabilisce tassativamente che "La navetta turistica è considerata un veicolo atipico, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" e, come tale, à soggetta a revisione annuale (Decreto Ministeriale n. 214 del 19.05.2017).
* Nell'art. 46, comma unico, lett. b) rientrano, tra i "veicoli", "le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore"; detti veicoli, secondo la disposizione dell'art. 190, comma 7 dello stesso C.d.S. (interessato dalle modifiche del Decreto Legge 16.06.2022 n. 68), "... possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, ... sui percorsi ciclabili e sugli itinerari ciclopedonali, nonché, se asservite da motore, sulle piste ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile e sulle strade urbane ciclabili".
Per tale motivo, ai fini della loro conduzione, non sono richiesti ne la patente di guida (o abilitazione) ne' assicurazione obbligatoria.
* La circolazione su strada delle macchine operatrici che, "In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione" (art. 58, comma 1, periodo 2 del C.d.S.), anche con agganciato un rimorchio, è ammessa a condizione che sia finalizzata unicamente al trasporto di beni strumentali e/o di materiali connessi all'attività di cantiere, escludendo il trasporto di altri beni per conto proprio o di terzi.
* Una bicicletta a pedalata assistita avente caratteristiche costruttive proprie (dotate di un motore ausiliario elettrico con potenza nominale continua massima di 0,25 KW - o di 0,5 KW se adibiti al trasporto di merci -, la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h, o prima se il ciclista smette di pedalare oppure dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h) alterate, è considerato ciclomotore ai soli fini dell'art. 97 del C.d.S. (e non eventualmente motoveicolo) per espresso dettame dell'art. 50, comma 2-bis del C.d.S..
* L'intero contenuto dell'art. 188 del C.d.S. (Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide), in particolar modo ai commi 3 e b-bis, concede una serie di esenzioni ed agevolazioni ai "veicoli al servizio di persone invalide" o "con disabilità" titolari del CUDE (Contrassegno Unificato Disabili Europeo) senza operare alcuna distinzione alla classificazione del veicolo, così che dette esenzioni ed agevolazioni si intendono estese a qualsiasi veicolo al servizio di persone invalide.
* Il ciclomotore che, a seguito dell'alterazione delle caratteristiche costruttive, è dotato di motore di cilindrata superiore a 50 cm³ (se termico) o potenza superiore a 4.000 watt (se elettrico), o sviluppa una velocità superiore ai 45 km/h, per espresso dettame dell'art. 52, comma 4 del C.d.S., è considerato motoveicolo e, conseguentemente, il suo conducente può essere sanzionato per le violazioni di cui agli art. 115, commi 1b) e 3, art. 116, commi 15 e 17 e/o art. 171, commi 1, 2 e 3 del C.d.S. (rispettivamente per guida senza avere i requisiti richiesti, guida senza patente e/o omesso uso del casco protettivo).
* La circolazione di veicoli a motore (solitamente ciclomotori o motoveicoli) con dispositivo silenziatore rumoroso (anche perché alterato) prevede l'utilizzo dell'apparecchiatura fonometro, ove disponibile. In caso di mancanza dello stesso, è possibile rivolgersi - previo accordi - anche ai centri di revisione privati, nominando l'operatore "ausiliario tecnico".
In caso di accertamento positivo, si procederà con la segnalazione all'UMC competente per territorio per la successiva revisione straordinaria.
* A partire dal 01.01.2024, su tutto il territorio nazionale sarà vietata la circolazione dei veicoli a motore che effettuano esclusivamente servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL) (anche se adibiti a scuolabus) rientranti nella categoria M2 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t.) e nella categoria M3 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t.) alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 2 e Euro 3.
* Così come disposto dal Decreto Dirigenziale 05.11.1996 (Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli di soccorso avanzato con personale medico ed infermieristico a bordo), pubblicato in G.U. n. 268 del 15.11.1996, gli autoveicoli destinati al trasporto delle attrezzature necessarie al primo soccorso con personale medico ed infermieristico a bordo, denominati "autoveicoli di soccorso avanzato", rientrano nella categoria internazionale M1 quali autoveicoli per uso speciale distinti da particolari attrezzature (da considerarsi destinati ad uso proprio gli autoveicoli di soccorso avanzato in proprietà o usufrutto di aziende sanitarie locali, ospedali, cliniche, Croce rossa italiana ed associazioni di pubblica assistenza o volontaristiche riconosciute, ovvero se da tali soggetti siano acquistate con patto di riservato dominio o prese in locazione con facoltà di compera), e quindi devono rispettare criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale riservate ai veicoli appartenenti alla categoria M1.
* L'art. 122, comma 2 del C.d.S. consente all'aspirante, in possesso della prescritta autorizzazione, di esercitarsi alla guida su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima (purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore) senza fare alcuna distinzione rispetto alla classificazione del veicolo.
Nel caso di autocarri, il veicolo non deve effettuare attività di trasporto merce.
* Se un veicolo classificato "a trazione animale", ai sensi dell'art. 49 del C.d.S., per cause di forza maggiore, deve essere necessariamente spinto (o trainato) dall'uomo a piedi, nel frangente non potrà essere classificato come "Veicolo a braccia", ma resterà pur sempre un "Veicoli a trazione animale" e, come tale, tenuto all'osservanza delle norme che regolano la sua circolazione.
* Per essere classificato "Veicolo a braccia", il veicolo deve essere destinato, funzionalmente e strutturalmente, alla circolazione ai sensi del C.d.S.. Per tale motivo non tutti i mezzi azionati dalla forza muscolare possono essere considerati "veicoli a braccia"; non rientrano in questa categoria, per esempio, la carriola utilizzata per lavori edili o agricoli in quanto la sua destinazione non è finalizzata alla circolazione, ma allo svolgimento di mansioni prettamente lavorative.
* Nonostante che le autoambulanze debbano essere sottoposte obbligatoriamente a revisione annuale (art. 80, comma 4 del C.d.S.), secondo la vigente normativa comunitaria recepita da quella nazionale, il programma in uso presso i centri di revisione annoverano detti veicoli tra quelli appartenenti alla categoria internazionale M1 e, automaticamente, assegna loro la successiva revisione dopo 2 anni.
Detta anomalia non "sana", trascorso in anno dalla precedente revisione, l'eventuale contestazione della violazione per omessa revisione a carico del conducente (art. 80, comma 14 del C.d.S.), e quella relativa alle difformità delle prescrizioni vigenti a carico dei centri di revisione (art. 80, comma 11 del C.d.S.).
* Il fatto che i veicoli circolanti su rotaie (tram) in sede propria o promiscuamente con altri veicoli non siano ricompresi ne nella nozione di veicolo, di cui all'art. 46 del C.d.S., ne' in alcuna classificazione di veicolo di cui all'art. 47 del C.d.S., unitamente al particolare che il presente C.d.S., a differenza di quello abrogato, non esclude i veicoli che circolano su rotaie dal rispetto delle norme contenute nel Codice, induce a pensare che detti veicoli siano tenuti al rispetto delle norme del C.d.S..
* L'apposizione della targa ripetitrice che identifica il veicolo che lo traina posta nella parte posteriore del rimorchio è obbligatoria per quei rimorchi immatricolati prima del 20/02/2013, per i carrelli appendice e quando la targa di immatricolazione degli autobus da noleggio, di gran turismo e di linea risulti parzialmente ostruita a causa dell'applicazione (ad esempio) del portabiciclette.
* La normativa vigente (Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - n. 300/STRAD/1/35611/.U/2022 del 27.10.2022 - Dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli leggeri (categorie M1, N1, 01 e 02). Catene da neve in tessuto) concede ai veicoli di categorie M1, N1, O1 e O2, in alternativa alle tradizionali "catene da neve metalliche", anche la possibilità di utilizzare le cosiddette "calze da neve" in virtù della nuova norma UNI EN 16662- 1:2020 di recepimento della norma EN 16662- 1:2020 con la quale sono state fornite specifiche tecniche sui requisiti di sicurezza, prestazioni e qualità per i dispositivi supplementari di aderenza per pneumatici omologati. La stessa circolare fornisce nuove indicazioni operative riassunte nella scheda ad essa allegata.
* A secondo dei casi, gli accertamenti tecnici a carico di velocipede pedalata assistita possono essere espletati sia da centri tecnici che direttamente dagli organi di controllo, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 689/1981.
A puro titolo esemplificativo, si pensi al caso di stabilire se il motore elettrico entra in funzione anche senza pedalare: detto accertamento non richiede specifiche competenza tecniche.
* La sosta all'interno degli appositi stalli è consentita anche ai quadricicli leggeri, equiparati ai ciclomotori a 2 e a 3 ruote, ai sensi dell'art. 47, comma 2, lett. a) del C.d.S. (categoria internazionale L6e) solo quando:
- gli stalli abbiano dimensioni sufficienti a contenere i suddetti veicoli e la segnaletica verticale consenta la sosta ai ciclomotori ed ai motocicli;
- non sia tracciata alcuna segnaletica verticale ne' siano presenti pannelli integrativi con indicazione delle modalità di sosta.
Nel caso che gli stalli di sosta tracciati non tengano conto dell'ingombro massimo del quadriciclo, ma solo di quello di ciclomotori e motoveicoli a 2 ruote, si applica quanto previsto dall'art. 157, commi 5 e 8 del C.d.S..
* L'allegato tecnico delle macchine agricole contenente il numero di telaio e l'indicazione della relativa omologazione UE della macchina cui si riferisce è redatto quando le informazioni salienti del mezzo non possono essere riportati nella sua carta di circolazione.
* Quando, per le sue caratteristiche costruttive o a seguito di trasformazioni, il velocipede o il monopattino elettrico rientra nella categoria L1e, si procede comunque al sequestrato, ai fini della confisca, ed il mezzo è affidato in custodia al conducente, ai sensi dell'art. 213 del C.d.S., anche se non esiste - perchè mai emesso - il documento di circolazione del veicolo. Fermo restando la contestazione delle relative norme violate (es.: art. 97, commi 6 e 14, e art. 193, comma 2 del C.d.S.).
* Una macchina agricola trainata (rimorchio agricolo) avente massa complessiva non superiore a 1.500 kg, è considerata, ai sensi dell'art. 47 del C.d.S., a tutti gli effetti un veicolo e in quanto tale, deve essere munito di targa ripetitrice quando è trainata da una trattrice agricola.
L'apposizione di una targa ripetitrice diversa da quella della trattrice agricola che la traina costituisce una violazione al disposto contenuto all'art. 100, commi 12 e 15 del C.d.S..
* Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, col proprio Decreto Ministeriale n. 193 del 09.10.2015 (Regolamento recante norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della guida e della circolazione ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneità della "navetta turistica") pubblicato in G.U. n. 283 del 04.12.2015 stabilisce tassativamente che "La navetta turistica è considerata un veicolo atipico, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" è un "... veicolo a motore elettrico isolato finalizzato esclusivamente al trasporto su strada, in aree di tipo turistico, di passeggeri seduti non superiori ad otto, escluso il conducente, per interessi turistico-ricreativi e attrezzati per tale utilizzo", che la sua circolazione "... deve avvenire solo su itinerari predefiniti, a connotazione turistica, autorizzati dall'ente o dagli enti proprietari della strada (...) deve raggiungere, per costruzione, una velocità massima non superiore a 25 km/h" e "... non è idonea al traino" assimilandola, ai fini della circolazione su strada, "... ai veicoli di categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" prescrivendo, per la sua conduzione, la necessità del "... possesso della patente di guida della categoria B e di titolo abilitativo in relazione all'uso" (quale il Certificato di Abilitazione Professionale di tipo KB quando la navetta è impiegata secondo le modalità sopra stabilite). Infine, ai fini della verifica periodica (revisione), questa "... viene effettuata secondo i tempi e le modalità previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".
* Attualmente non esistono norme tecniche che regolamentino l'omologazione dei monopattini elettrici, alla quale l'Italia abbia aderito o sia sottoposta.
Pertanto, al fine della circolazione in Italia, i monopattini elettrici:
a) devono essere in possesso della marcatura CE rilasciata ai sensi della direttiva 2006/42/CE ed
b) essere in possesso dei requisiti tecnici secondo la normativa vigente.
Per poter circolare in Italia nelle strade ad uso pubblico, un monopattino elettrico omolgato all'estero deve essere comunque in possesso dei requisiti tecnici previsti.
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