CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO I
Dei veicoli in generale

 

Articolo 47 CdS
Classificazione dei veicoli

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:
      a) veicoli a braccia;
      b) veicoli a trazione animale;
      c) velocipedi;
      d) slitte;
      e) ciclomotori;
      f) motoveicoli;
      g) autoveicoli;
      h) filoveicoli;
      i) rimorchi;
      l) macchine agricole;
      m) macchine operatrici;
      n) veicoli con caratteristiche atipiche.
   2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n) sono altresì classificati come segue in base alle categorie internazionali:
      a) - categoria L1e (1): veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori a combustione interna ad accensione comandata, la cui potenza del motore elettrico non supera i 4 kW e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h;
         - categoria L2e (1): veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore non supera i 50 cc per i motori a combustione interna ad accensione comandata o non supera i 500 cc per i motori a combustione interna ad accensione spontanea, la cui potenza del motore elettrico non supera i 4 kW, la cui massa in ordine di marcia non supera i 270 kg e la cui velocità massima di costruzione non supera i 45 km/h;
         - categoria L3e (1): veicoli a due ruote che non possono essere classificati come appartenenti alla categoria L1e;
         - categoria L4e (1): veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, costituiti da veicoli di categoria L3e dotati di sidecar, con un numero massimo di quattro posti a sedere incluso il conducente e con un numero massimo di due posti per passeggeri nel sidecar
;
         - categoria L5e: veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 45 km/h;
         - categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg, esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici. Tali veicoli sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai ciclomotori a tre ruote della categoria L2e, salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
         - categoria L7e: i quadricicli, diversi da quelli di cui alla categoria L6e, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie;
      b) - categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;
         - categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente;
         - categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t;
         - categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t;
      c) - categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;
         - categoria N1: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t;
         - categoria N2: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t;
         - categoria N3: veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t;
      d) - categoria O: rimorchi (compresi i semirimorchi);
         - categoria O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75 t;
         - categoria O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;
         - categoria O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;
         - categoria O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t.

 

(1) Capoverso sostituito dalla L. 05.08.2022 n. 108, di conversione, con modificazioni, del D.L. 16.06.2022 n. 68.

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U.  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

OSSERVAZIONI

* La norma impone, a partire dal 01/01/2024, il divieto di circolazione relativamente ai veicoli a motore appartenenti alle categorie M2 (destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t) e M3 (destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t) adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 2 ed Euro 3.
 Non rientrano nella suddetta disposizione i veicoli appartenenti alle categorie Euro 2 e 3 immatricolati ad uso speciale
.
* Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, col proprio Decreto Ministeriale n. 193 del 09.10.2015 (Regolamento recante norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della guida e della circolazione ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneità della "navetta turistica") pubblicato in G.U. n. 283 del 04.12.2015 stabilisce tassativamente che "La navetta turistica è considerata un veicolo atipico, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" e, come tale, à soggetta a revisione annuale (Decreto Ministeriale n. 214 del 19.05.2017).
* Nell'art. 46, comma unico, lett. b) rientrano, tra i "veicoli", "le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore"; detti veicoli, secondo la disposizione dell'art. 190, comma 7 dello stesso C.d.S. (interessato dalle modifiche del Decreto Legge 16.06.2022 n. 68), "... possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, ... sui percorsi ciclabili e sugli itinerari ciclopedonali, nonché, se asservite da motore, sulle piste ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile e sulle strade urbane ciclabili".
 Per tale motivo, ai fini della loro conduzione, non sono richiesti ne la patente di guida (o abilitazione) ne' assicurazione obbligatoria.
* La circolazione su strada delle macchine operatrici che, "In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione" (art. 58, comma 1, periodo 2 del C.d.S.), anche con agganciato un rimorchio, è ammessa a condizione che sia finalizzata unicamente al trasporto di beni strumentali e/o di materiali connessi all'attività di cantiere, escludendo il trasporto di altri beni per conto proprio o di terzi.
* Una bicicletta a pedalata assistita avente caratteristiche costruttive proprie (dotate di un motore ausiliario elettrico con potenza nominale continua massima di 0,25 KW - o di 0,5 KW se adibiti al trasporto di merci -, la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h, o prima se il ciclista smette di pedalare oppure dotati di un pulsante che permetta di attivare il motore anche a pedali fermi, purché con questa modalità il veicolo non superi i 6 km/h) alterate, è considerato ciclomotore ai soli fini dell'art. 97 del C.d.S. (e non eventualmente motoveicolo) per espresso dettame dell'art. 50, comma 2-bis del C.d.S..
* L'intero contenuto dell'art. 188 del C.d.S. (Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide), in particolar modo ai commi 3 e b-bis, concede una serie di esenzioni ed agevolazioni ai "veicoli al servizio di persone invalide" o "con disabilità" titolari del CUDE (Contrassegno Unificato Disabili Europeo) senza operare alcuna distinzione alla classificazione del veicolo, così che dette esenzioni ed agevolazioni si intendono estese a qualsiasi veicolo al servizio di persone invalide.
* Il ciclomotore che, a seguito dell'alterazione delle caratteristiche costruttive, è dotato di motore di cilindrata superiore a 50 cm³ (se termico) o potenza superiore a 4.000 watt (se elettrico), o sviluppa una velocità superiore ai 45 km/h, per espresso dettame dell'art. 52, comma 4 del C.d.S., è considerato motoveicolo e, conseguentemente, il suo conducente può essere sanzionato per le violazioni di cui agli art. 115, commi 1b) e 3, art. 116, commi 15 e 17 e/o art. 171, commi 1, 2 e 3 del C.d.S. (rispettivamente per guida senza avere i requisiti richiesti, guida senza patente e/o omesso uso del casco protettivo).
* La circolazione di veicoli a motore (solitamente ciclomotori o motoveicoli) con dispositivo silenziatore rumoroso (anche perché alterato) prevede l'utilizzo dell'apparecchiatura fonometro, ove disponibile. In caso di mancanza dello stesso, è possibile rivolgersi - previo accordi - anche ai centri di revisione privati, nominando l'operatore "ausiliario tecnico".
 In caso di accertamento positivo, si procederà con la segnalazione all'UMC competente per territorio per la successiva revisione straordinaria.
* A partire dal 01.01.2024, su tutto il territorio nazionale sarà vietata la circolazione dei veicoli a motore che effettuano esclusivamente servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL) (anche se adibiti a scuolabus) rientranti nella categoria M2 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t.) e nella categoria M3 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t.) alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 2 e Euro 3.
* Così come disposto dal Decreto Dirigenziale 05.11.1996 (Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli di soccorso avanzato con personale medico ed infermieristico a bordo), pubblicato in G.U. n. 268 del 15.11.1996, gli autoveicoli destinati al trasporto delle attrezzature necessarie al primo soccorso con personale medico ed infermieristico a bordo, denominati "autoveicoli di soccorso avanzato", rientrano nella categoria internazionale M1 quali autoveicoli per uso speciale distinti da particolari attrezzature (da considerarsi destinati ad uso proprio gli autoveicoli di soccorso avanzato in proprietà o usufrutto di aziende sanitarie locali, ospedali, cliniche, Croce rossa italiana ed associazioni di pubblica assistenza o volontaristiche riconosciute, ovvero se da tali soggetti siano acquistate con patto di riservato dominio o prese in locazione con facoltà di compera), e quindi devono rispettare criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale riservate ai veicoli appartenenti alla categoria M1.
* L'art. 122, comma 2 del C.d.S. consente all'aspirante, in possesso della prescritta autorizzazione, di esercitarsi alla guida su veicoli delle categorie per le quali è stata richiesta la patente o l'estensione di validità della medesima (purché al suo fianco si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore) senza fare alcuna distinzione rispetto alla classificazione del veicolo.
 Nel caso di autocarri, il veicolo non deve effettuare attività di trasporto merce.
* Se un veicolo classificato "a trazione animale", ai sensi dell'art. 49 del C.d.S., per cause di forza maggiore, deve essere necessariamente spinto (o trainato) dall'uomo a piedi, nel frangente non potrà essere classificato come "Veicolo a braccia", ma resterà pur sempre un "Veicoli a trazione animale" e, come tale, tenuto all'osservanza delle norme che regolano la sua circolazione.
* Per essere classificato "Veicolo a braccia", il veicolo deve essere destinato, funzionalmente e strutturalmente, alla circolazione ai sensi del C.d.S.. Per tale motivo non tutti i mezzi azionati dalla forza muscolare possono essere considerati "veicoli a braccia"; non rientrano in questa categoria, per esempio, la carriola utilizzata per lavori edili o agricoli in quanto la sua destinazione non è finalizzata alla circolazione, ma allo svolgimento di mansioni prettamente lavorative.
* Nonostante che le autoambulanze debbano essere sottoposte obbligatoriamente a revisione annuale (art. 80, comma 4 del C.d.S.), secondo la vigente normativa comunitaria recepita da quella nazionale, il programma in uso presso i centri di revisione annoverano detti veicoli tra quelli appartenenti alla categoria internazionale M1 e, automaticamente, assegna loro la successiva revisione dopo 2 anni.
 Detta anomalia non "sana", trascorso in anno dalla precedente revisione, l'eventuale contestazione della violazione per omessa revisione a carico del conducente (art. 80, comma 14 del C.d.S.), e quella relativa alle difformità delle prescrizioni vigenti a carico dei centri di revisione (art. 80, comma 11 del C.d.S.).
* Il fatto che i veicoli circolanti su rotaie (tram) in sede propria o promiscuamente con altri veicoli non siano ricompresi ne nella nozione di veicolo, di cui all'art. 46 del C.d.S., ne' in alcuna classificazione di veicolo di cui all'art. 47 del C.d.S., unitamente al particolare che il presente C.d.S., a differenza di quello abrogato, non esclude i veicoli che circolano su rotaie dal rispetto delle norme contenute nel Codice, induce a pensare che detti veicoli siano tenuti al rispetto delle norme del C.d.S..
* L'apposizione della targa ripetitrice che identifica il veicolo che lo traina posta nella parte posteriore del rimorchio è obbligatoria per quei rimorchi immatricolati prima del 20/02/2013, per i carrelli appendice e quando la targa di immatricolazione degli autobus da noleggio, di gran turismo e di linea risulti parzialmente ostruita a causa dell'applicazione (ad esempio) del portabiciclette.
* La normativa vigente (Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - n. 300/STRAD/1/35611/.U/2022 del 27.10.2022 - Dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli leggeri (categorie M1, N1, 01 e 02). Catene da neve in tessuto) concede ai veicoli di categorie M1, N1, O1 e O2, in alternativa alle tradizionali "catene da neve metalliche", anche la possibilità di utilizzare le cosiddette "calze da neve" in virtù della nuova norma UNI EN 16662- 1:2020 di recepimento della norma EN 16662- 1:2020 con la quale sono state fornite specifiche tecniche sui requisiti di sicurezza, prestazioni e qualità per i dispositivi supplementari di aderenza per pneumatici omologati. La stessa circolare fornisce nuove indicazioni operative riassunte nella scheda ad essa allegata.
* A secondo dei casi, gli accertamenti tecnici a carico di velocipede pedalata assistita possono essere espletati sia da centri tecnici che direttamente dagli organi di controllo, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 689/1981.
A puro titolo esemplificativo, si pensi al caso di stabilire se il motore elettrico entra in funzione anche senza pedalare: detto accertamento non richiede specifiche competenza tecniche.
* La sosta all'interno degli appositi stalli è consentita anche ai quadricicli leggeri, equiparati ai ciclomotori a 2 e a 3 ruote, ai sensi dell'art. 47, comma 2, lett. a) del C.d.S. (categoria internazionale L6e) solo quando:
   - gli stalli abbiano dimensioni sufficienti a contenere i suddetti veicoli e la segnaletica verticale consenta la sosta ai ciclomotori ed ai motocicli;
   - non sia tracciata alcuna segnaletica verticale ne' siano presenti pannelli integrativi con indicazione delle modalità di sosta.
 Nel caso che gli stalli di sosta tracciati non tengano conto dell'ingombro massimo del quadriciclo, ma solo di quello di ciclomotori e motoveicoli a 2 ruote, si applica quanto previsto dall'art. 157, commi 5 e 8 del C.d.S..
* L'allegato tecnico delle macchine agricole contenente il numero di telaio e l'indicazione della relativa omologazione UE della macchina cui si riferisce è redatto quando le informazioni salienti del mezzo non possono essere riportati nella sua carta di circolazione.
* Quando, per le sue caratteristiche costruttive o a seguito di trasformazioni, il velocipede o il monopattino elettrico rientra nella categoria L1e, si procede comunque al sequestrato, ai fini della confisca, ed il mezzo è affidato in custodia al conducente, ai sensi dell'art. 213 del C.d.S., anche se non esiste - perchè mai emesso - il documento di circolazione del veicolo. Fermo restando la contestazione delle relative norme violate (es.: art. 97, commi 6 e 14, e art. 193, comma 2 del C.d.S.).
Una macchina agricola trainata (rimorchio agricolo) avente massa complessiva non superiore a 1.500 kg, è considerata, ai sensi dell'art. 47 del C.d.S., a tutti gli effetti un veicolo e in quanto tale, deve essere munito di targa ripetitrice quando è trainata da una trattrice agricola.
L'apposizione di una targa ripetitrice diversa da quella della trattrice agricola che la traina costituisce una violazione al disposto contenuto all'art. 100, commi 12 e 15 del C.d.S..
* Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, col proprio Decreto Ministeriale n. 193 del 09.10.2015 (Regolamento recante norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della guida e della circolazione ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneità della "navetta turistica") pubblicato in G.U. n. 283 del 04.12.2015 stabilisce tassativamente che "La navetta turistica è considerata un veicolo atipico, ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" è un "... veicolo a motore elettrico isolato finalizzato esclusivamente al trasporto su strada, in aree di tipo turistico, di passeggeri seduti non superiori ad otto, escluso il conducente, per interessi turistico-ricreativi e attrezzati per tale utilizzo", che la sua circolazione "... deve avvenire solo su itinerari predefiniti, a connotazione turistica, autorizzati dall'ente o dagli enti proprietari della strada (...) deve raggiungere, per costruzione, una velocità massima non superiore a 25 km/h" e "... non è idonea al traino" assimilandola, ai fini della circolazione su strada, "... ai veicoli di categoria M1, di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" prescrivendo, per la sua conduzione, la necessità del "... possesso della patente di guida della categoria B e di titolo abilitativo in relazione all'uso" (quale il Certificato di Abilitazione Professionale di tipo KB quando la navetta è impiegata secondo le modalità sopra stabilite). Infine, ai fini della verifica periodica (revisione), questa "... viene effettuata secondo i tempi e le modalità previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285".
* Attualmente non esistono norme tecniche che regolamentino l'omologazione dei monopattini elettrici, alla quale l'Italia abbia aderito o sia sottoposta.
Pertanto, al fine della circolazione in Italia, i monopattini elettrici:
   a) devono essere in possesso della marcatura CE rilasciata ai sensi della direttiva 2006/42/CE ed
   b) essere in possesso dei requisiti tecnici secondo la normativa vigente.
Per poter circolare in Italia nelle strade ad uso pubblico, un monopattino elettrico omolgato all'estero deve essere comunque in possesso dei requisiti tecnici previsti.

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 5628 del 09/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 47, 58 e 172 del Codice della Strada - Prevenzione antinfortunistica - Macchina operatrice priva di cintura di sicurezza - Movimentazione all'interno di una cava - Ribaltamento - Lesioni e decesso - Responsabilità - Avviando il suo dipendente ad eseguire operazioni di scavo con un escavatore privo di cintura di sicurezza in una cava caratterizzata da terreno accidentato e tale da cagionare un pericolo concreto di ribaltamento della macchina operatrice, il datore di lavoro può dirsi certamente consapevole del rischio cui esponeva il lavoratore e, per tale motivo può dirsi responsabile delle lesioni patite dall'operaio anche a causa del suo comportamento indubbiamente imprudente e negligente.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 34944 del 21/09/2022
Circolazione Stradale - Artt. 47, 52, 53 e 171 del Codice della Strada - Reato di omicidio colposo, aggravato dalla violazione della disciplina prevenzionistica - Non esiste alcun obbligo di legge che imponga l'uso del casco integrale al lavoratore che si ponga alla guida di un ciclomotore o motociclo, bastando allo scopo, secondo le previsioni del vigente codice della strada, indossare un qualsiasi tipo di casco omologato.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 35858 del 30/09/2021
Circolazione Stradale - Artt. 47, 57 e 106 del Codice della Strada e art. 589 c.p. - Prevenzione antinfortunistica - guida dei trattori agricoli - Obbligo uso della cintura di sicurezza - Obbligo di sorveglianza - Responsabilità penale - In tema di prevenzione antinfortunistica, è immune da censure la responsabilità del datore di lavoro per l'omessa nomina di un preposto e, conseguentemente, per il reato di cui all'art. 589 c.p., comma 2, in relazione all'infortunio occorso al dipendente, conducente di un trattore, deceduto per non aver fatto uso della cintura di sicurezza, a fronte della quale si era limitato a richiami verbali nei suoi confronti.

.Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza numero 8620 del 29/04/2015
Circolazione Stradale - Artt. 3, 46, 47, 58, 114 e 193 del Codice della Strada - Sinistro - Autocarro gru munito di braccio elevatore - Concetto di circolazione stradale - Operatività della garanzia per la R.C.A. del veicolo - Attività speciali di carico e scarico - Nell'ampio concetto di circolazione stradale indicato nell'art. 2054 c.c., è compresa anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata, sia ancora con riguardo a tutte le operazioni cui il veicolo è destinato a compiere e per il quale esso può circolare nelle strade. Ne consegue che per l'operatività della garanzia per la R.C.A. è necessario il mantenimento da parte del veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, delle caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo concettuale e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, risultando, invece, indifferente l'uso che in concreto si faccia del veicolo, sempreché che esso rientri in quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso può avere.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, sentenza numero 13200 del 26/07/2012
Circolazione Stradale - Artt. 47, 56, 167 e 193 del Codice della Strada - Incidente stradale - Rimorchi - Assicurazione della responsabilità civile - Rischio statico e rischio dinamico - La norma prevede l'obbligo della copertura assicurativa della responsabilità civile anche per i rimorchi solo ed esclusivamente per quanto riguarda il c.d. "rischio statico"; il rimorchio è coperto dall'assicurazione obbligatoria soltanto per i sinistri prodotti in sosta o durante le manovre a mano (rischio statico) mentre, allorché viene agganciato alla motrice, divenendo in tal modo componente di un unico veicolo a motore, beneficia della copertura assicurativa relativa all'autotreno, che si estende al complesso unitario anche quando la polizza sia stata stipulata con la sola indicazione della motrice (rischio dinamico). In caso di danno prodotto da motrice trainante un rimorchio opera la sola assicurazione obbligatoria della motrice, e non anche la distinta assicurazione obbligatoria del rischio statico del rimorchio.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, sentenza numero 316 del 09/01/2009
Circolazione Stradale - Artt. 3, 46, 47, 58, 114 e 193 del Codice della Strada - Sinistro - Impiego del meccanismo di sollevamento installato su una macchina operatrice nell'ambito di un'operazione industriale - Ribaltamento dovuto alla mancanza di adeguato appoggio al suolo - Operatività dell'obbligo assicurativo e della conseguente copertura - Fasi della circolazione - Nella L. n. 990 del 1969, il presupposto dell'operatività dell'obbligo assicurativo e della conseguente copertura è il trovarsi del veicolo su strada di uso pubblico o su area a questa equiparata in una condizione che sia riconducibile ad un momento della circolazione, ivi compresa anche la sosta, mentre non ha dignità di presupposto ulteriore la correlazione dell'uso del veicolo, secondo le potenzialità sue proprie, con le varie modalità con cui può atteggiarsi la circolazione. Ne discende che, quando il veicolo è un'autogru, ad integrare il presupposto di operatività della copertura assicurativa è sufficiente che essa si trovi in sosta su una strada di uso pubblico o su un'area ad essa equiparata, restando indifferente se durante la sosta essa operi o meno quale macchina operatrice.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione I, sentenza numero 3068 del 30/03/1999
Circolazione Stradale - Artt. 46, 47, 48, 53, 82 e 193 del Codice della Strada - Classificazione e destinazione dei veicoli - Veicolo a braccia - Motociclo a motore spento che circola per propulsione muscolare attivata dal suo conducente - Poiché la destinazione di un veicolo fa riferimento alla specifica funzione di trasporto del "tipo" di veicolo, e non alle modalità della sua propulsione, anche il motociclo, classificato come "veicolo a due ruote destinato al trasporto di persone", non può considerarsi veicolo a braccia che circola sulla strada condotto dall'uomo, pur se contingentemente proceda a motore spento per propulsione muscolare attivata dal suo stesso conducente perché spinto a mano oppure a cavaliere con il solo movimento delle sue gambe; e tale circostanza richiede il possesso dei documenti atti alla guida di chi lo sospinge ed atti alla circolazione, compresa la copertura assicurativa.

 

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