CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO I
Dei veicoli in generale

 

Articolo 46 CdS
Nozione di veicolo

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 196 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo:
      a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;
      b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.

 

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OSSERVAZIONI

* Secondo la normativa europea (Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio), concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, una bicicletta il cui motore elettrico fornisce unicamente pedalata assistita e che dispone di una funzione che le consente di accelerare senza pedalare fino a una velocità di 20 km/h, ove tale funzione può essere tuttavia attivata solo dopo uso della forza muscolare, non rientra nella nozione comunitaria di "veicolo" (Corte di giustizia Unione Europea, Sezione VII, sentenza numero C-286/22 del 12/10/2023).
* Nell'art. 46, comma unico, lett. b) rientrano, tra i "veicoli", "le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore"; detti veicoli, secondo la disposizione dell'art. 190, comma 7 dello stesso C.d.S. (interessato dalle modifiche del Decreto Legge 16.06.2022 n. 68), "... possono circolare sulle parti della strada riservate ai pedoni, ... sui percorsi ciclabili e sugli itinerari ciclopedonali, nonché, se asservite da motore, sulle piste ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile e sulle strade urbane ciclabili".
 Per tale motivo, ai fini della loro conduzione, non sono richiesti ne la patente di guida (o abilitazione) ne' assicurazione obbligatoria.
* Il veicolo adibito o destinato ad uso di persone disabili non può essere sottoposto a provvedimento di "fermo fiscale" e, qualora il veicolo sia già sottoposto a tale provvedimento, è possibile procedere alla cancellazione del fermo (o all'annullamento del suo preavviso) da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione (Ente pubblico che gestisce la riscossione sull'intero territorio nazionale), attraverso apposito modulo (Mod. F3 - Istanza di annullamento del preavviso/cancellazione iscrizione di fermo su veicolo ad uso di persone diversamente abili) reperibile all'interno del portale, al quale - come indicato nell'istanza - dovranno essere allegate:
   - libretto/carta di circolazione da cui risulti che il veicolo è dotato di dispositivi prescritti per la conduzione da parte di persona diversamente abile;
   - fattura di acquisto dalla quale risulti che il bene è stato acquistato fruendo delle agevolazioni fiscali previste dalla Legge n. 104/1992.  Qualora la fattura di acquisto non sia stata emessa nei confronti della persona diversamente abile, è necessario attestare che quest’ultima è fiscalmente a carico dell’acquirente (copia dell’ultima dichiarazione dei redditi o autocertificazione – fac simile in ultima pagina);
   - fronte del contrassegno auto "Parcheggio per disabili" rilasciato dal Comune prima della data di notifica del preavviso o della trascrizione del fermo e in corso di validità. In questo caso occorre allegare anche l’autocertificazione, compilata, di cui si fornisce il relativo modello, in ultima pagina;
   - eventuale altra utile documentazione.
* Un motociclo a motore spento, sospinto esclusivamente a mano da una persona (oppure a cavaliere e spinto con il movimento delle sue gambe), azionato solo dalla forza muscolare di chi lo conduce, non può essere classificato, per costruzione, come "Veicolo a braccia" ai sensi dell'art. 48 del C.d.S. e pertanto, anche in tale corcostanza, richiede il possesso dei documenti atti alla circolazione e guida di chi lo sospinge ed atti alla circolazione, compresa la copertura assicurativa (Corte di Cassazione Civile, Sezione I, sentenza numero 3068 del 30/03/1999).
* Il fatto che i veicoli circolanti su rotaie (tram) in sede propria o promiscuamente con altri veicoli non siano ricompresi ne nella nozione di veicolo, di cui all'art. 46 del C.d.S., ne' in alcuna classificazione di veicolo di cui all'art. 47 del C.d.S., unitamente al particolare che il presente C.d.S., a differenza di quello abrogato, non esclude i veicoli che circolano su rotaie dal rispetto delle norme contenute nel Codice, induce a pensare che detti veicoli siano tenuti al rispetto delle norme del C.d.S..

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di giustizia Unione Europea, Sezione V, sentenza numero C-286/22 del 12/10/2023
Circolazione Stradale - Artt. 46, 50 e 193 del Codice della Strada - Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio - Assicurazione della RC risultante dalla circolazione di autoveicoli - Bicicletta con motore elettrico a pedalata assistita - Nozione comunitaria di "veicolo" - L'articolo 1, punto 1, della direttiva 2009/103 concernente l'obbligo di assicurazione RC dei veicoli deve essere interpretato nel senso che non rientra nella nozione di "veicolo" ai sensi di tale disposizione, una bicicletta il cui motore elettrico fornisce unicamente pedalata assistita e che dispone di una funzione che le consente di accelerare senza pedalare fino a una velocità di 20 km/h, ove tale funzione può essere tuttavia attivata solo dopo uso della forza muscolare.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione V, sentenza numero 31177 del 18/07/2023
Circolazione Stradale - Art. 46 del Codice della Strada - Veicolo in stato di abbandono - Condizioni e volontà della derelizione - Reato di furto - Per non incorrere nel reato di furto del veicolo considerato abbandonato dal proprietario (derelizione), la volontà dell'abbandono deve risultare inequivocabilmente dalle condizioni di tempo e di luogo dell'abbandono della cosa, alla luce della effettiva possibilità, da parte del proprietario, di riappropriarsi del bene, anche in un futuro non prossimo, o comunque di esercitare un controllo su di esso, anche se all'attualità non esercitato.

.Corte di Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza numero 8620 del 29/04/2015
Circolazione Stradale - Artt. 3, 46, 47, 58, 114 e 193 del Codice della Strada - Sinistro - Autocarro gru munito di braccio elevatore - Concetto di circolazione stradale - Operatività della garanzia per la R.C.A. del veicolo - Attività speciali di carico e scarico - Nell'ampio concetto di circolazione stradale indicato nell'art. 2054 c.c., è compresa anche la posizione di arresto del veicolo, sia in relazione all'ingombro da esso determinato sugli spazi addetti alla circolazione, sia in relazione alle operazioni eseguite in funzione della partenza o connesse alla fermata, sia ancora con riguardo a tutte le operazioni cui il veicolo è destinato a compiere e per il quale esso può circolare nelle strade. Ne consegue che per l'operatività della garanzia per la R.C.A. è necessario il mantenimento da parte del veicolo, nel suo trovarsi sulla strada di uso pubblico o sull'area ad essa parificata, delle caratteristiche che lo rendono tale sotto il profilo concettuale e, quindi, in relazione alle sue funzionalità, sia sotto il profilo logico che sotto quello di eventuali previsioni normative, risultando, invece, indifferente l'uso che in concreto si faccia del veicolo, sempreché che esso rientri in quello che secondo le sue caratteristiche il veicolo stesso può avere.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione III, sentenza numero 316 del 09/01/2009
Circolazione Stradale - Artt. 3, 46, 47, 58, 114 e 193 del Codice della Strada - Sinistro - Impiego del meccanismo di sollevamento installato su una macchina operatrice nell'ambito di un'operazione industriale - Ribaltamento dovuto alla mancanza di adeguato appoggio al suolo - Operatività dell'obbligo assicurativo e della conseguente copertura - Fasi della circolazione - Nella L. n. 990 del 1969, il presupposto dell'operatività dell'obbligo assicurativo e della conseguente copertura è il trovarsi del veicolo su strada di uso pubblico o su area a questa equiparata in una condizione che sia riconducibile ad un momento della circolazione, ivi compresa anche la sosta, mentre non ha dignità di presupposto ulteriore la correlazione dell'uso del veicolo, secondo le potenzialità sue proprie, con le varie modalità con cui può atteggiarsi la circolazione. Ne discende che, quando il veicolo è un'autogru, ad integrare il presupposto di operatività della copertura assicurativa è sufficiente che essa si trovi in sosta su una strada di uso pubblico o su un'area ad essa equiparata, restando indifferente se durante la sosta essa operi o meno quale macchina operatrice.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione I, sentenza numero 3068 del 30/03/1999
Circolazione Stradale - Artt. 46, 47, 48, 53, 82 e 193 del Codice della Strada - Classificazione e destinazione dei veicoli - Veicolo a braccia - Motociclo a motore spento che circola per propulsione muscolare attivata dal suo conducente - Poiché la destinazione di un veicolo fa riferimento alla specifica funzione di trasporto del "tipo" di veicolo, e non alle modalità della sua propulsione, anche il motociclo, classificato come "veicolo a due ruote destinato al trasporto di persone", non può considerarsi veicolo a braccia che circola sulla strada condotto dall'uomo, pur se contingentemente proceda a motore spento per propulsione muscolare attivata dal suo stesso conducente perché spinto a mano oppure a cavaliere con il solo movimento delle sue gambe; e tale circostanza richiede il possesso dei documenti atti alla guida di chi lo sospinge ed atti alla circolazione, compresa la copertura assicurativa.

 

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