OSSERVAZIONI
* Se un veicolo classificato "a trazione animale", ai sensi dell'art. 49 del C.d.S., per cause di forza maggiore, deve essere necessariamente spinto (o trainato) dall'uomo a piedi, nel frangente non potrà essere classificato come "Veicolo a braccia", ma resterà pur sempre un "Veicoli a trazione animale" e, come tale, tenuto all'osservanza delle norme che regolano la sua circolazione.
* Per essere classificato "Veicolo a braccia", il veicolo deve essere destinato, funzionalmente e strutturalmente, alla circolazione ai sensi del C.d.S.. Per tale motivo non tutti i mezzi azionati dalla forza muscolare possono essere considerati "veicoli a braccia"; non rientrano in questa categoria, per esempio, la carriola utilizzata per lavori edili o agricoli in quanto la sua destinazione non è finalizzata alla circolazione, ma allo svolgimento di mansioni prettamente lavorative.
* Un motociclo a motore spento, sospinto esclusivamente a mano da una persona (oppure a cavaliere e spinto con il movimento delle sue gambe), azionato solo dalla forza muscolare di chi lo conduce, non può essere classificato, per costruzione, come "Veicolo a braccia" ai sensi dell'art. 48 del C.d.S. e pertanto, anche in tale corcostanza, richiede il possesso dei documenti atti alla circolazione e guida di chi lo sospinge ed atti alla circolazione, compresa la copertura assicurativa (Corte di Cassazione Civile, Sezione I, sentenza numero 3068 del 30/03/1999).
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