CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO

 

Articolo 157 CdS
Arresto, fermata e sosta dei veicoli

(Vedi art. 157 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 351 e art. 352 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Agli effetti delle presenti norme:
      a) per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione;
      b) per fermata si intende la temporanea sospensione della marcia anche se in area ove non sia ammessa la sosta, per consentire la salita o la discesa delle persone, ovvero per altre esigenze di brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare intralcio alla circolazione, il conducente deve essere presente e pronto a riprendere la marcia;
      c) per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente;
      d) per sosta di emergenza si intende l'interruzione della marcia nel caso in cui il veicolo è inutilizzabile per avaria ovvero deve arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero.
   2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto dal comma 4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Qualora non esista marciapiede rialzato, deve essere lasciato uno spazio sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad un metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento.
   3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono essere collocati fuori della carreggiata, ma non sulle piste per velocipedi né, salvo che sia appositamente segnalato, sulle banchine. In caso di impossibilità, la fermata e la sosta devono essere effettuate il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelamente ad esso e secondo il senso di marcia. Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta è vietata.
   4. Nelle strade urbane a senso unico di marcia la sosta è consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purché rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di veicoli e comunque non inferiore a tre metri di larghezza.
   5. Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica (1).
   6. Nei luoghi ove la sosta è permessa per un tempo limitato è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto inizio. Ove esiste il dispositivo di controllo della durata della sosta è fatto obbligo di porlo in funzione.
   7. È fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di discendere dallo stesso, nonché di lasciare aperte le porte, senza essersi assicurato che ciò non costituisca pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada.
   7-bis. È fatto divieto di tenere il motore acceso, durante la sosta del veicolo, allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso; dalla violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 223,00 a euro 444,00.
   8. Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis, chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 42,00 a euro 173,00.

 

(1) Lungo il tratto stradale interessato da una prescrizione i segnali di divieto e di obbligo, nonché quelli di diritto di precedenza, devono essere ripetuti dopo ogni intersezione. Tale obbligo non sussiste per i segnali a validità zonale (art. 104, comma 2, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. - Disposizioni generali sui segnali di prescrizione).

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U.  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

OSSERVAZIONI

* Nella località ove la sosta è permessa per un tempo limitato, è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l'orario in cui la sosta ha inizio (art. 157, comma 6 del C.d.S.); nel caso in cui la sosta sia regolamentata attraverso l'apposizione del disco orario, l'orario da indicare è quello in cui la sosta ha effettivamente inizio, e non l'ora di inizio indicata della fascia oraria in cui la sosta regolamentata ha inizio.
* Un autocarro in sosta prolungata dotato di attrezzature per trasporto a temperatura controllata (ATP) e col motore dell'impianto refrigerante in funzione non viola ne il disposto contenuto nell'art. 157, comma 2, ultimo periodo del C.d.S. (sosta senza avere il motore spento) ne' quello contenuto nell'art. 157, comma 7-bis, ultimo periodo del C.d.S. (sosta con motore acceso allo scopo di mantenere in funzione l'impianto di condizionamento d'aria nel veicolo stesso). Nel caso in esame sarebbe appropriato contestare la violazione amministrativa contenuta nel disposto dell'art. 155, commi 1 e 5 del C.d.S. (veicolo che genera rumori molesti in atto connesso con la circolazione stessa) oppure, se ricorressero le condizioni, il reato di cui all'art. 659 del c.p..
* In base al principio di carattere generale contenuto nell'Ordinanza della Corte di Cassazione numero 2417 del 31/01/2018, è ritenuto valido l'accertamento della violazione del divieto di sosta anche quando sia visibile solo la segnaletica verticale o solo quella orizzontale, considerato che l'attenuazione della visibilità di un segnale non comporta l'automatico venir meno del relativo obbligo o divieto.
* Durante la guida, il divieto di utilizzo di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi durante la marcia del veicolo non dotati di viva voce, anche se dotati di auricolari permane anche durante l'arresto del veicolo, e quindi durante l'interruzione della sua marcia dovuta ad esigenze della circolazione, in ottemperanza al principio di impedire comportamenti che siano in grado di provocare una situazione di pericolosità nella circolazione stradale, inducendo il guidatore a distrarsi e a non consentire di avere con certezza il completo controllo del veicolo in movimento (Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 23331 del 23/10/2020).
* La norma conferisce, con provvedimento del Sindaco, funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata a quattro categorie di soggetti:
   1) dipendenti comunali e
   2) dipendenti delle società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento,
che possono accertare tutte le violazioni in materia di sosta nell'ambito delle aree oggetto dell'affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, aree verdi comprese nei soli ambiti urbani,
   3) dipendenti delle aziende municipalizzate e 
   4) dipendenti delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade
che, oltre a quelli sopra citati, possono accertare anche le violazioni in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.
* Un veicolo lasciato in sosta irregolare ove prevista la sanzione accessoria della rimozione che espone apposito contrassegno del medico attestante attività di servizio con carattere di emergenza, ai sensi dell'art. 354, comma 3 e dell'art. 355, comma 5 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo C.d.S., non può essere rimosso, ma può essere applicata la sanzione pecuniaria principale e, a seconda dei singoli casi e nel rispetto degli altrui diritti, prevedere anche allo spostamento del mezzo con spese a carico del proprietario.
* Avverso il preavviso di accertamento di violazione (c.d. "sosta") non è ammesso ricorso ne al prefetto ne' al giudice di pace, essendo un documento che attesta solo l'inizio di un'attività di accertamento che potrebbe concludersi con la notifica del relativo verbale di contestazione. Qualora il preavviso di accertamento di violazione presenti uno o più vizi insanabili, questi può essere annullato in autotutela dall’Ufficio dell'organo procedente.
* "Nel caso in cui l'interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo, è consentita l'immediata restituzione del veicolo stesso, previo pagamento delle spese di intervento e rimozione all'incaricato del concessionario del servizio di rimozione che ne rilascia ricevuta" (art. 397, comma 2 del Reg. C.d.S.).
Nel caso che, l'interessato sopraggiunga durante l'attesa dell'intervento del carro gru per le operazioni di rimozione del veicolo in sosta vietata, questi non è tenuto ad attendere l'arrivo sul posto del carro gru ed il completamento delle operazioni e non è tenuto ad alcun pagamento delle spese di intervento e rimozione.
* In ambito urbano, nei casi di sosta vietata, e solo nei casi in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione, sempre che la sosta (o la fermata) vietata non vigano solo in determinati giorni (o fasce orarie).
* La sosta all'interno degli appositi stalli è consentita anche ai quadricicli leggeri, equiparati ai ciclomotori a 2 e a 3 ruote, ai sensi dell'art. 47, comma 2, lett. a) del C.d.S. (categoria internazionale L6e) solo quando:
   - gli stalli abbiano dimensioni sufficienti a contenere i suddetti veicoli e la segnaletica verticale consenta la sosta ai ciclomotori ed ai motocicli;
   - non sia tracciata alcuna segnaletica verticale ne' siano presenti pannelli integrativi con indicazione delle modalità di sosta.
 Nel caso che gli stalli di sosta tracciati non tengano conto dell'ingombro massimo del quadriciclo, ma solo di quello di ciclomotori e motoveicoli a 2 ruote, si applica quanto previsto dall'art. 157, commi 5 e 8 del C.d.S..

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 8313 del 27/03/2024
Circolazione Stradale - Art. 157 del Codice della Strada - Sosta in area parcometro senza esposizione del ticket per la sosta - Malfunzionamento o non funzionamento della modalità di pagamento - La mancata esposizione del ticket per la sosta in area parcometro spetta al fruitore della stessa, e la prova dei fatti impeditivi del pagamento non si esaurisce con la sola dimostrazione del malfunzionamento o non funzionamento del pagamento mediante la sola carta di credito, ma l'impedimento al pagamento deve estendersi anche alla impossibilità di procedere con una qualsiasi altra modalità di pagamento, incluso il versamento del danaro contante (es. moneta).

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 4040 del 14/02/2024
Circolazione Stradale - Artt. 40 e 157 del Codice della Strada - Arresto, fermata e sosta dei veicoli - Segnali orizzontali - Stalli di sosta - L'art. 157, comma 5 del C.d.S. regola la sosta dei veicoli nelle zone all'uopo predisposte per la loro collocazione nel modo prescritto dalla segnaletica; per tale motivo il posizionamento del veicolo deve avvenire esclusivamente negli stalli delimitati dalla segnaletica orizzontale e non, più in generale, irregolarmente all'interno dell'area di sosta, anche se a pochi metri dagli stalli.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 24197 del 06/06/2023
Circolazione Stradale - Artt. 157 e 193 del Codice della Strada - Omicidio stradale - Veicolo fermo in un'area di sosta - Apertura portiera - Qualificazione giuridica di incidente - Il veicolo fermo in sosta in un'area all'uopo predisposta che, a causa dell'apertura della portiera provoca un urto con un velocipede condotto dal ciclista che sopraggiunge, risponde alla qualificazione giuridica di incidente stradale in quanto interferisce con la regolarità e con la sicurezza della circolazione stradale e costituisce peraltro inosservanza ad uno specifico precetto contenuto nel codice stradale volto a prevenire situazioni di pericolo e di intralcio alla circolazione.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 5408 del 08/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 157 e 158 del Codice della Strada e art. 590-bis c.p. - Incidente - Lesioni personali stradali gravi o gravissime - Veicolo in sosta nello spazio riservato ai mezzi pubblici - Apertura dello sportello - Interruzione del nesso causale tra la condotta colposa ed l'evento - Esclusione - La repentina apertura dello sportello del veicolo in sosta nello spazio riservato ai mezzi pubblici durante il sopraggiungere del motociclo che si inserisce tra il veicolo in sosta ed uno in movimento nel proprio senso di marcia esclude l'interruzione del nesso causale tra la condotta colposa dell'imputato e l'evento e configura il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 3432 del 03/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 7, 52, 53 e 157 del Codice della Strada - Sosta - Quadricicli a motore - La microcar a quattro ruote che, per caratteristiche tecniche e costruttive, è ricompresa nella categoria dei quadricicli a motore di cui all’art. 53, comma 1, lett. h) del C.d.S. posteggiata negli spazi adibiti alla sosta per i ciclomotori, non può derogare alla norma prescritta dall'art. 351, comma 2 del regolamento del C.d.S. secondo la quale nelle zone di sosta in cui gli spazi destinati a ciascun veicolo sono delimitati da segnaletica orizzontale, i conducenti devono parcheggiare il proprio veicolo nello spazio tracciato e ad esso destinato, senza invadere gli spazi contigui.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 37178 del 20/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 7, 39 e 157 del Codice della Strada - Divieto di sosta - Segnaletica verticale - Estremi della ordinanza di apposizione - Mancata indicazione - Obbligo del rispetto della prescrizione - In tema di segnaletica stradale, la mancata indicazione, sul retro del segnale verticale di prescrizione, degli estremi della ordinanza di apposizione, come invece imposto dal Regolamento di esecuzione del codice della strada, non determina la illegittimità del segnale e non esime l'utente della strada dall'obbligo di rispettare la prescrizione, con l'ulteriore conseguenza che detta omissione non comporta l'illegittimità del verbale di contestazione dell'infrazione alla condotta da osservare.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 33045 del 09/11/2022
Circolazione Stradale - Artt. 3, 40, 146 e 157 del Codice della Strada - Arresto, fermata e sosta dei veicoli - Sosta - Principio di tipicità delle sanzioni - La sosta vietata di un veicolo ove è presente segnaletica orizzontale con linea continua è sanzionabile ai sensi dell'art. 40 del C.d.S. e non con l'art. 157 stesso codice, che sanziona la sosta fuori dall'area destinata al parcheggio, poichè tale norma si riferisce esplicitamente alle violazioni della segnaletica consumate negli spazi appositamente destinati alla sosta e non ad ogni altra area esterna sottratta alla medesima destinazione.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 31829 del 27/10/2022
Circolazione Stradale - Artt. 157 e 193 del Codice della Strada - Rimozione del veicolo in divieto di sosta - Mancata copertura assicurativa con contestazione all'atto della restituzione - Legittima - E' legittima la contestazione immediata per la mancata copertura assicurativa del veicolo accertata contestualmente al controllo della documentazione esibita solo successivamente presso la depositeria dal contravventore, quando è stato accertato l'illecito amministrativo, ed alla luce del fatto che la rimozione è stata effettuata per altra violazione e non per quella poi legittimamente accertata successivamente.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 34925 del 21/09/2022
Circolazione Stradale - Art. 157 del Codice della Strada - Apertura dello sportello del veicolo - Pericolo e intralcio - Precauzioni - È responsabile delle conseguenze che derivano dall'apertura dello sportello del veicolo senza prestare la dovuta attenzione ai veicoli che sopraggiungono, causando così la caduta di un motociclista che urta contro la portiera stessa in quanto l'apertura dello sportello di un veicolo, del lato che prospetta verso il centro della strada, è una manovra, che costituisce pericolo ed intralcio per la circolazione e va pertanto effettuata con ogni più opportuna cautela e senza costringere gli altri utenti della strada a manovra di emergenza.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 23144 del 14/06/2022
Circolazione Stradale - Artt. 157, 169 e 222 del Codice della Strada e art. 590-bis c.p. - Lesioni provocate a terzi dal passeggero di veicolo - Sospensione della patente di guida - Inapplicabilità - Al passeggero trasportato sul veicolo che apre incautamente lo sportello per scendere dallo stesso, procurando lesioni gravi o gravissime a terzi, non gli può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida poiché per la sua qualità di terzo trasportato non è prescritto un determinato titolo abilitativo.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione V, sentenza numero 22594 del 09/06/2022
Circolazione Stradale - Artt. 157, 158 e 159 del Codice della Strada e 610 del codice penale - Arresto, fermata e sosta dei veicoli con grave intralcio - Reato di Violenza privata - Ostruire la pubblica via con una vettura parcheggiata configura il reato di violenza privata.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 3, ordinanza numero 9948 del 28/03/2022
Circolazione Stradale - Artt. 157 e 193 del Codice della Strada - Arresto, fermata e sosta dei veicoli - Assicurazione RCA - Risarcimento per lesioni provocato da caduta di motoveicolo durante l'arresto - Il concetto di circolazione stradale di cui all'art. 2054 c.c., include anche la posizione di arresto del motoveicolo anche in relazione alle operazioni propedeutiche alla partenza o connesse alla fermata e rispetto a tutte le operazioni che il veicolo è destinato a compiere e per il quale può circolare sulle strade, avuto naturalmente riguardo per le cause intrinseche o estrinseche che hanno provocato l'evento.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 4927 del 15/02/2022
Circolazione Stradale - Artt. 6, 7, 157 e 158 del Codice della Strada - Divieto di sosta e di fermata dei veicoli - Esercizio del meretricio esercitato su pubblica via - L'adozione dell'ordinanza sindacale da parte del Sindaco apparentemente finalizzata alla regolamentazione della circolazione stradale di autoveicoli per vietare il meretricio sessuale con estensione ed in modo indiscriminato su tutto il territorio del Comune costituisce un eccesso di potere, avendo il Sindaco, sulla base delle facoltà riconosciutegli dalla sopra richiamata normativa del C.d.S., emesso un provvedimento riguardante, invece, l'ordine pubblico.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 2177 del 19/01/2022
Circolazione Stradale - Artt. 7, 140, 157 e 158 del Codice della Strada - Sosta - Operazioni di carico e scarico delle merci - Intralcio e pericolo - Precauzioni - L'automobilista, il quale colposamente ostruisce la carreggiata, determinando così l'arresto del traffico, è responsabile delle successive collisioni sempre che non sia ravvisabile l'intervento di fattori anomali, eccezionali ed atipici che interrompono il legame di imputazione del fatto alla sua condotta, quale non può considerarsi l'eccessiva velocità dei guidatori dei veicoli sopraggiunti.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 23331 del 23/10/2020
Circolazione Stradale - Artt. 157 e 173 del Codice della Strada - Utilizzo di telefonini - Arresto del veicolo - Interruzione della marcia - Alla luce della ratio dell'art. 173, di impedire comportamenti che siano in grado di provocare una situazione di pericolosità nella circolazione stradale, inducendo il guidatore a distrarsi e a non consentire di avere con certezza il completo controllo del veicolo in movimento, durante l'arresto del veicolo, e quindi l'interruzione della sua marcia dovuta ad esigenze della circolazione, permane il divieto di usare far uso di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi senza viva voce, anche dotati di auricolari, quando ciò comporti anche solo temporaneamente l'allontanamento delle mani dal volante.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza numero 15678 del 23/07/2020
Circolazione Stradale - Artt. 7 e 157 del Codice della Strada - Sosta di veicoli a pagamento regolamentata da dispositivo di controllo - Riserva di stalli riservati alla sosta libera - Grava sulla Pubblica Amministrazione l'onere della prova dell'adozione dei necessari provvedimenti amministrativi finalizzati a destinare, nella zona interessata, una adeguata area adibita a parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. In mancanza detti provvedimenti, deve dare prova dell'adozione dei provvedimenti amministrativi atti a rendere inoperante l'obbligo di riservare un’area adeguata al parcheggio senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 2417 del 31/01/2018
Circolazione Stradale - Artt. 6, 7, 157, 158 e 188 del Codice della Strada - Divieto di fermata e di sosta dei veicoli - Presenza di un solo tipo di segnaletica - Attenuazione della visibilità di un segnale - Al fine della validità dell'accertamento della violazione del divieto di sosta, è sufficiente che vi sia la visibilità di un sol tipo di segnaletica (verticale o orizzontale) anche in difetto della compiuta e contemporanea visibilità di entrambi i detti tipi di segnaletica, anche alla luce del fatto che la semplice "attenuazione della visibilità di un segnale non comporta l'automatico venir meno del relativo obbligo o divieto.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza numero 20308 del 04/10/2011
Circolazione Stradale - Art. 157 del Codice della Strada - Arresto, fermata e sosta dei veicoli - Dispositivo di controllo della durata della sosta - Obbligo di utilizzo - Il comma 8 dell'art. 157 del C.d.S. prevede la medesima sanzione per le due distinte condotte: quella di porre in sosta il veicolo senza segnalazione dell'orario di inizio della sosta, laddove essa è prescritta per un tempo limitato, e quella di non attivare il dispositivo di controllo della durata della sosta nei casi in cui esso è espressamente previsto.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 12239 del 30/03/2005
Circolazione Stradale - Artt. 140 e 157 del Codice della Strada - Arresto, fermata e sosta dei veicoli - Apertura portiere - Sinistro stradale - Pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada - Responsabilità - L'apertura dello sportello di un veicolo, del lato che prospetta verso il centro della strada, è una manovra, che costituisce pericolo ed intralcio per la circolazione e va pertanto effettuata con ogni più opportuna cautela e senza costringere gli altri utenti della strada a manovra di emergenza.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o ordinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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