Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quinta, sentenza n. 22594 del 9 giugno 2022

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione V, sentenza numero 22594 del 09/06/2022
Circolazione Stradale - Artt. 157, 158 e 159 del Codice della Strada e 610 del codice penale - Arresto, fermata e sosta dei veicoli con grave intralcio - Reato di Violenza privata - Ostruire la pubblica via con una vettura parcheggiata configura il reato di violenza privata.


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 17 dicembre 2020 (dep. il 15 marzo 2021) la Corte di appello di Catanzaro - all'esito del gravame interposto da M. C. - ha confermato la pronuncia del 19 aprile 2017 con la quale il Tribunale di Catanzaro aveva affermato la responsabilità dello stesso imputato per il delitto di violenza privata (art. 610 c.p.) in danno di P. E. e lo aveva condannato alla pena sospesa di un anno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso la sentenza di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen).

2.1. Con il primo motivo sono stati dedotti la violazione della legge penale, e in particolare degli artt. 610 e 650 c.p., nonchè il vizio della motivazione, ad avviso del ricorrente, contraddittoria e fondata sul travisamento della prova, sulla scorta della quale, invece, il fatto avrebbe dovuto qualificarsi ai sensi dell'art. 650 c.p. ovvero dell'art. 337 c.p. (art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.).

2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta l'illogicità della motivazione (art. 606 c.p.p., comma 1, e), che avrebbe travisato i fatti senza valutarli in maniera critica.

2.3. Il ricorrente, inoltre, in via subordinata e senza muovere ulteriori censure alla sentenza impugnata, richiamando le argomentazioni esposte con il primo motivo, ha chiesto la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 650 c.p. e l'esclusione della punibilità di esso ai sensi dell'art. 131-bis c.p. e, comunque, l'irrogazione della sola pena pecuniaria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Le allegazioni difensive possono essere esaminate congiuntamente.

1.1. Con il primo motivo il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata, che sarebbe pervenuta ad una statuizione di condanna nonostante le allegazioni mosse con il gravame e condivise dalla Procura generale territoriale, in particolare deducendo che:

- la Corte di appello avrebbe argomentato richiamando un precedente (Sez. 5, n. 1913 del 16/10/2017 - dep. 2018, Andriulo, Rv. 272322 - 01) relativo ad un caso del tutto diverso dal presente (nel quale il M. si è limitato a fermare la propria autovettura davanti al proprio cancello - per il quale era stato autorizzato il passo carrabile - per scaricare dell'acqua, rimanendo sempre in prossimità del veicolo e senza mai lasciarlo incustodito);

- nel caso di specie, occorreva tenere conto del fatto che nei pressi di un passo carrabile vi è il divieto di sosta, salvo il diritto del titolare di esso per il periodo relativo eventuali operazioni di carico e scarico (ai sensi dell'art. 158 C.d.S., comma 2, lett. a, e comma 6); inoltre, la condotta dell'imputato come si trarrebbe dal filmato contenuto nel DVD in atti - si sarebbe sostanziata in una fermata e non anche in una sosta per il parcheggio (contrariamente a quanto ritenuto erroneamente dalla Corte territoriale); ancora, l'imputato era ben conosciuto dalla parte offesa, poi qualificatasi come pubblico ufficiale.

Inoltre, con riferimento all'elemento soggettivo del reato, erroneamente sarebbe stato valorizzato il fatto che la condotta tenuta dal M. si fosse già verificata altre volte in passato, poichè soltanto in un'altra occasione avevano avuto luogo le lamentele pretestuose del P. ed in quell'occasione i Carabinieri avevano elevato una contravvenzione poi annullata dal Giudice di pace competente con sentenza irrevocabile (compiegata al ricorso e di cui il ricorrente ha chiesto "la valutazione quale precedente giurisprudenziale specifico passato in giudicato").

Alla luce di quanto esposto, le motivazioni della sentenza impugnata sarebbero dunque apodittiche e unilateralmente orientate e non avrebbero considerato che il ricorrente ha operato nel rispetto della legge e dei diritti propri; ed anzi, sempre in maniera apodittica, la Corte territoriale avrebbe affermato che il P. era esasperato dall'impossibilità di circolare in corrispondenza dell'auto in sosta dell'imputato, non considerando invece che, a causa dell'attività sicuramente improvvida - come esposto la Corte di merito della stessa persona offesa, i tempi per rimuovere l'autovettura si sarebbero dilatati (in particolare, perchè il P. avrebbe preteso ingiustificatamente, quale pubblico ufficiale, i documenti di tutti i componenti del nucleo familiare del M.); ragion per cui la presunta violenza nei confronti del P., che aveva assunto le vesti del pubblico ufficiale, avrebbe dovuto integrare o il delitto di cui all'art. 337 c.p. o anche quello di cui all'art. 650 c.p., fermo restando che la decisione non avrebbe potuto che essere un'assoluzione perchè il fatto non sussiste (cfr. Sez. 1, n. 4177 del 31/01/2020).

1.2. Con il secondo motivo - sub specie del vizio di motivazione - la difesa ha rappresentato che le emergenze documentali, e in particolare la registrazione video, dimostrerebbero la correttezza del comportamento dell'imputato e la prevaricazione da lui subita ad opera della "presunta parte offesa". Difatti, sotto il profilo dell'elemento oggettivo, non avrebbe avuto luogo alcuna minaccia nè esplicita nè implicita, non essendo sufficiente la semplice fermata del veicolo che l'art. 158 C.d.S., legittimava; non vi sarebbe stato alcun ritardo nello spostare l'autovettura da parte del M. se non quello determinato dall'intervento del P. (che ha preteso di identificare tutti i componenti della famiglia dell'imputato peraltro al medesimo ben noti e conosciuti visti i pregressi rapporti interfamiliari); e "tutto il resto" non troverebbe alcun riscontro se non nelle affermazioni evidentemente interessate del P., non potendo assumersi - come invece ha fatto la Corte territoriale - "la bontà delle dichiarazioni di quest'ultimo" per il fatto che egli non si è costituito parte civile, trattandosi di una "argomentazione che non merita alcuna riflessione, essendo evidente la malevolenza della parte offesa nei confronti del prevenuto". Piuttosto, la Corte territoriale tramite le immagini in atti avrebbe dovuto rilevare che era altra la vettura (parcheggiata contromano) che intralciava il regolare flusso della viabilità e non è dato comprendere il perchè il P. non si sia lamentato di essa ma soltanto nei confronti del M. che stava esercitando un proprio diritto, così trovando contraddizione quanto esposto sul punto dalla Corte territoriale in ordine all'intralcio che agevolmente il M. avrebbe potuto evitare.

Inoltre, ad avviso del ricorrente, la ferma convinzione da parte del M. di esercitare un diritto certamente imporrebbe l'annullamento della sentenza impugnata anche nella parte in cui la Corte territoriale, con considerazioni apodittiche, ha affermato la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Difatti, nel caso di specie, il M. - che non voleva ostacolare alcuno - avrebbe chiesto la cortesia di pazientare pochi minuti (per il tempo necessario e consentirgli lo scarico); e alla luce del fatto che il P. conduceva la propria vettura in ciabatte, dovrebbe ritenersi che egli abbia falsamente affermato la propria "urgenza" in sede di denuncia-querela, quale mero pretesto, conclusione peraltro avvalorata dalla "perdita di tempo che (egli) ha determinato richiedendo i documenti per identificare" il M. e i suoi congiunti.

1.3 Deve, anzitutto, rilevarsi che in questa sede non può aversi riguardo alla sentenza (n. 1142/17 del Giudice di Pace di Catanzaro) compiegata al ricorso. Infatti, "nel giudizio di legittimità possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito" (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Moretti Cuseri, Rv. 277609 - 01; Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Sanvitale, Rv. 266390 - 01); e, mediante il detto provvedimento, la difesa ha inteso corroborare quanto dedotto in ordine al difetto dell'elemento soggettivo in capo al M. nel contesto degli altri elementi su cui si è fondato il giudizio.

1.4. Tanto premesso, il ricorso è, anzitutto, manifestamente infondato nella parte in cui nega - in maniera del tutto erronea - che l'ostruzione della pubblica via con una vettura parcheggiata non costituisca condotta sussumibile nell'incriminazione in esame. Correttamente la Corte di appello ha richiamato il principio, già espresso da questa Corte, secondo cui "integra il delitto di violenza privata la condotta di colui che parcheggi la propria autovettura dinanzi ad un fabbricato in modo tale da bloccare il passaggio, impedendo l'accesso alla persona offesa, considerato che, ai fini della configurabilità del reato in questione, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l'offeso della libertà di determinazione e di azione" (Sez. 5, n. 1913/2017, cit.). In secondo luogo, il ricorso è versato in fatto perchè finisce col chiedere a questa Corte un nuovo apprezzamento degli elementi su cui si è fondata la decisione, di cui non ha specificamente dedotto il travisamento (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa e altro, Rv. 268360 01; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01), limitandosi a perorare la fondatezza della ricostruzione dell'accaduto prospettata dall'imputato e censurando in maniera del tutto generica l'affermazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa. Inoltre, il ricorso si è concentrato su profili che non costituiscono il fulcro della decisione impugnata, la quale ha ravvisato l'elemento soggettivo del delitto alla luce cpretestuosa condotta del M. e dei suoi familiari, tratta dalla diretta visione del filmato che riproduce l'accaduto, alla luce del quale i Giudici di merito hanno affermato che nè l'imputato nè i suoi familiari si sono prodigati per liberare velocemente il passaggio, ritardando il passaggio alla persona offesa; ed hanno rilevato che la persona offesa solo successivamente ha chiesto l'esibizione dei documenti. Solo per "mera completezza argomentativa" la Corte ha rilevato che il M. non era autorizzato allo scarico, poichè nei suoi confronti era stata autorizzato il passo carrabile per accedere nel proprio immobile, ragion per cui diviene superflua ogni considerazione sul punto alla luce del disposto dell'art. 158 C.d.S. e con particolare riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo.

Quanto, poi, alla diversa qualificazione giuridica del fatto e alla sussistenza nella specie della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., si tratta di prospettazioni inedite e perciò inammissibili (cfr., quanto alla qualificazione del fatto, Sez. 5, n. 37875 del 04/07/2019, Bondì, Rv. 277637 01, secondo cui "non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza", pronuncia che - quanto alla violazione di legge - richiama il disposto dell'art. 606 c.p.p., comma 3; e con specifico riferimento al vizio di motivazione richiama Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica; con riferimento alla violazione di legge cfr. Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. Rv. 282095 - 01, non massimata sul punto, che richiama l'art. 606, comma 3, cit.; quanto alla causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, per tutte, Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv. 269913 - 01: "in tema di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi il disposto di cui all'art. 606 c.p.p., comma 3, se il predetto articolo", come nella specie, "era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, nè sul giudice di merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciare comunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità" (Sez. 3, n. 19207 del 16/03/2017, Celentano, Rv. 269913 - 01). Ciò esime dal dilungarsi per rilevare come sul punto la difesa abbia fondato la chiesta riqualificazione sulla rivisitazione in fatto dell'occorso, la cui irritualità in questa sede di legittimità è già stata rilevata; e abbia richiamato l'esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto in maniera apodittica.

Infine, l'inammissibilità del ricorso non consente di rilevare la prescrizione del reato che - come addotto dalla stessa difesa - in mancanza di sospensioni sarebbe maturata successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado (cfr. Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 - 01), non occorrendo immorare oltre sul punto.

2. Deve disporsi, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi d'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 2 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2022.

 

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