REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E DI ATTUAZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA

Decreto del Presidente della Repubblica 16.12.1992, n. 495

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO

§ 3. Arresti, soste e fermate dei veicoli
(Artt. 157 - 163 Codice della Strada)

Articolo 351 Reg. CdS
DPR n. 495/1992
Arresti e soste dei veicoli in generale

(Vedi art. 157 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 157 del Codice della Strada)

   1. Nel caso di incolonnamento di veicoli, il conducente non può né arrestare, né fermare la marcia del veicolo in modo da impegnare l'area di intersezione, senza essersi assicurato di poter sgombrare l'area stessa in tempo utile a consentire l'attraversamento dei pedoni e il deflusso delle correnti di circolazione trasversale.
   2. Nelle zone di sosta nelle quali siano delimitati, mediante segnaletica orizzontale, gli spazi destinati a ciascun veicolo, i conducenti sono tenuti a sistemare il proprio veicolo entro lo spazio ad esso destinato, senza invadere gli spazi contigui.
   3. Le manovre indicate dall'articolo 157, comma 7, del codice, devono essere, nei casi consentiti dalla stessa norma, sempre eseguite nel tempo strettamente necessario, in relazione alle condizioni del traffico, in modo da assicurare la sicurezza del medesimo.

 

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