Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Civile, Sezione sconda, ordinanza n. 2417 del 31 gennaio 2018
Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 2417 del 31/01/2018
Circolazione Stradale - Artt. 6, 7, 157, 158 e 188 del Codice della Strada - Divieto di fermata e di sosta dei veicoli - Presenza di un solo tipo di segnaletica - Attenuazione della visibilità di un segnale - Al fine della validità dell'accertamento della violazione del divieto di sosta, è sufficiente che vi sia la visibilità di un sol tipo di segnaletica (verticale o orizzontale) anche in difetto della compiuta e contemporanea visibilità di entrambi i detti tipi di segnaletica, anche alla luce del fatto che la semplice "attenuazione della visibilità di un segnale non comporta l'automatico venir meno del relativo obbligo o divieto.
FATTI DI CAUSA
che:
è stata impugnata la sentenza n. 789/2013 del Tribunale di (Omissis) con ricorso fondato su un unico articolato motivo e resistito con controricorso della parte intimata.
Giova, anche al fine di una migliore comprensione della fattispecie in giudizio, riepilogare, in breve e tenuto conto del tipo di decisione da adottare, quanto segue.
L'impugnata sentenza, in riforma dell'appellata decisione del Giudice di Pace di (Omissis), accoglieva l'opposizione proposta dall'odierno controricorrente (Soggetto 1) ed annullava il verbale di accertamento di infrazione al C.d.S. n. (OMISSIS) elevato dalla Polizia Locale del Comune di (Omissis) per violazione delle norme in materia di parcheggio.
Il ricorso viene deciso ai sensi dell'art. 375 c.p.c., u.c. con ordinanza in camera di consiglio non essendo stata rilevata la particolare rilevanza delle questioni di diritto in ordine alle quali la Corte deve pronunciare.
RAGIONI DELLA DECISIONE
che:
1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di nullità della sentenza impugnata in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 per violazione e falsa applicazione dell'art. 2700 c.c. e della L. n. 689 del 1981, artt. 21, 22, 22 bis e 23 "avendo ritenuto presunto un fatto percepito visivamente dagli agenti accertatori e rispetto al quale il verbale di accertamento costituendo un atto pubblico faceva fede fino a querela di falso".
L'essenza della doglianza di cui al motivo qui in esame è relativa alla violazione delle succitate norme in materia di valutazione ed apprezzamento delle prove e, quindi, del principio per cui è, ex lege, attribuita efficacia fidefacente all'atto pubblico (verbale di accertamento) redatto dall'agente accertatore di infrazione al C.d.S..
In particolare, secondo la prospettazione dell'Amministrazione ricorrente che invoca il dictum di cui alla decisione delle S.U. n. 17355/2009, l'unica contestazione ammissibile avverso i verbali di accertamento di infrazioni è quella relativa alle "circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale".
Verrebbe, quindi e conseguentemente, meno tutto il valore decisivamente attribuito dal Giudice di appello alle percezioni in ordine alla visibilità della segnaletica da parte della teste (Soggetto 2) (che, fra l'altro, era nella fattispecie proprio la verbalizzante).
Il motivo di ricorso è, anche s'e per ragioni collegate indirettamente a quanto esposto, fondato.
In effetti Cass. S.U. n. 17355/2009 esclude "la contestazione e la prova unicamente sulle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento".
Pertanto la possibilità di verificare la sussistenza di ogni adeguata segnaletica non poteva ritenersi del tutto esclusa.
L'impugnata sentenza rifacendosi - poi - a Cass. 3660/2009 (affermante la necessarietà della visibile apposizione del corrispondente segnale specificamente previsto dalla legge) ha valorizzato in modo preponderante le risultanze della deposizione della suddetta (Soggetto 2).
Sennonché la "scarsa visibilità della segnaletica orizzontale", riferita da tale teste, non poteva - essa sola e tenuto conto delle altre risultanze - apparire decisiva al fine della riforma dell'appellata decisione e, quindi, dell'accoglimento della proposta opposizione.
Infatti - stante le stesse affermazioni della succitata teste riportate espressamente nella sentenza oggi gravata innanzi a questa Corte - la segnaletica di divieto di parcheggio verticale "era visibile".
E, per converso, già datata giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di affermare che la semplice "attenuazione della visibilità di un segnale non comporta l'automatico venir meno del relativo obbligo o divieto" (Cass. civ., Sez. Terza, Sent. 3 maggio 1976, n. 1569).
Esplicitandosi e ribadendosi - in modo più approfondito - quanto innanzi riportato, può oggi affermarsi il principio per cui, "al fine della validità dell'accertamento della violazione del divieto di sosta, è sufficiente che vi sia la visibilità di un sol tipo di segnaletica (verticale o orizzontale) anche in difetto della compiuta e contemporanea visibilità di entrambi i detti tipi di segnaletica".
Proprio in ragione del principio così ribadito ed affermato il motivo deve ritenersi fondato e va, quindi, accolto.
2.- Il ricorso deve essere, pertanto, accolto.
3.- L'accoglimento del ricorso comporta, conseguentemente, la cassazione della impugnata sentenza e, decidendosi nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., il rigetto della proposta opposizione.
4.- Le spese, attesa l'oggettiva controvertibilità e la particolarità della fattispecie, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2018.
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