Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 23144 del 14 giugno 2022

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 23144 del 14/06/2022
Circolazione Stradale - Artt. 157, 169 e 222 del Codice della Strada e art. 590-bis c.p. - Lesioni provocate a terzi dal passeggero di veicolo - Sospensione della patente di guida - Inapplicabilità - Al passeggero trasportato sul veicolo che apre incautamente lo sportello per scendere dallo stesso, procurando lesioni gravi o gravissime a terzi, non gli può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida poiché per la sua qualità di terzo trasportato non è prescritto un determinato titolo abilitativo.


RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Piacenza ha applicato a C. M., ai sensi dell'art. 444 c.p.p., la pena concordata con il P.M. in relazione al reato di cui all'art. 590-bis c.p., in relazione all'art. 583 c.p., comma 1, n. 1 e 2, disponendo anche, per quanto in questa sede rileva, la sospensione della patente di guida per la durata di sei mesi.

2. A C. M. è stato addebitato di avere provocato a P. V. trauma cranico, con conseguente malattia di durata superiore a quaranta giorni, per colpa consistita in imprudenza, imperizia e violazione della disciplina sulla circolazione stradale (art. 157 C.d.S., commi 7 e 8), perché, in qualità di passeggero trasportato sul sedile anteriore destro di un autocarro, apprestandosi a scendere dal veicolo, ha aperto incautamente lo sportello senza essersi previamente assicurato che tale condotta costituisse pericolo o intralcio per gli altri utenti della strada, così colpendo la bicicletta su cui viaggiava P. V., che cadeva a terra e si procurava le lesioni di cui si è detto.

3. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi ad un solo, complessivo, motivo, con il quale denunzia violazione di legge (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 222, comma 1 e comma 2, secondo periodo).

Ripercorsa la dinamica dell'incidente, il ricorrente censura la ritenuta inapplicabilità della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida allorché, come nel caso di specie, l'autore del fatto sia il passeggero trasportato sul veicolo e non già la persona alla guida del mezzo.

Richiamati precedenti di legittimità, si chiede l'annullamento della sentenza impugnata.

4. Il P.G. della S.C. nella requisitoria del 10 dicembre 2021 ha chiesto accogliersi il ricorso e annullare con rinvio la sentenza.

5. E' pervenuta memoria difensiva datata 28 dicembre 2021 con cui si insiste per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto, per le seguenti ragioni.

Occorre premettere che moltissime sentenze, oltre a Sez. U, n. 12316 del 30/01/2002, Fugger, Rv. 221039, hanno affermato che non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione: tra le più recenti si richiamano Sez. 4, n. 34772 del 26/11/2020, Cani, Rv. 280075; Sez. 4, n. 1495 del 07/11/2018, Gigliarelli, non mass.; Sez. 3, n. 47589 del 07/02/2017, Sammarro, Rv. 271144; Sez. 4, 19413 del 29/03/2013, Cologna, Rv. 255081.

Nel caso in esame, pur non coincidente con la situazione cui fanno riferimento i precedenti richiamati, in quanto l'autore della condotta che ha provocato la caduta del ciclista non era alla guida del veicolo ma era un trasportato, deve farsi applicazione della medesima ratio decidendi, nel senso cioè che la corretta interpretazione dell'art. 222 C.d.S., non può prescindere dalla accertata qualità di conducente del mezzo (per il quale è prescritto un determinato titolo abilitativo) in capo al soggetto autore della condotta illecita.

2. Consegue l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla sospensione della patente di guida, sanzione amministrativa accessoria che va dunque eliminata (art. 620 c.p.p., lett. l).

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione della patente di guida, sanzione amministrativa accessoria che elimina.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2022.

 

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