Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 31829 del 27 ottobre 2022

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 31829 del 27/10/2022
Circolazione Stradale - Artt. 157 e 193 del Codice della Strada - Rimozione del veicolo in divieto di sosta - Mancata copertura assicurativa con contestazione all'atto della restituzione - Legittima - E' legittima la contestazione immediata per la mancata copertura assicurativa del veicolo accertata contestualmente al controllo della documentazione esibita solo successivamente presso la depositeria dal contravventore, quando è stato accertato l'illecito amministrativo, ed alla luce del fatto che la rimozione è stata effettuata per altra violazione e non per quella poi legittimamente accertata successivamente.


RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso depositato il 14 ottobre 2016 (Soggetto 1) proponeva opposizione, dinanzi al Giudice di pace di (Omissis), avverso il verbale di accertamento n. (Omissis) del 17 settembre 2016, con il quale la Polizia municipale gli aveva contestato la violazione di cui all'art. 193 C.d.S., comma 2, essendo stato accertato che il veicolo di sua proprietà (tipo Renault Clio targ. (Omissis)) - dopo essere stato rinvenuto in uno spazio di divieto di sosta con rimozione ed essendosi provveduto a quest'ultima - era risultato, al momento del suo svincolo dalla depositeria in cui era stato condotto, sprovvisto di copertura assicurativa valida, in quanto scaduta.

Con sentenza n. 451/2017, il suddetto Giudice di pace accoglieva il ricorso, annullando l'impugnato verbale di accertamento, sul presupposto dell'omessa contestazione immediata della violazione e della circostanza che, all'atto del controllo nel posto cui il veicolo era stato rintracciato, lo stesso non si trovava in area aperta alla pubblica circolazione.

2. Decidendo sull'appello proposto dal Comune di (Omissis) e nella costituzione dell'appellato, il Tribunale di Palermo, con sentenza n. 2094/2019 (pubblicata il 23 aprile 2019), accoglieva il gravame e, per l'effetto, respingeva la formulata opposizione contro il citato verbale di contestazione, condannando l'(Soggetto 1) al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

A fondamento dell'adottata pronuncia, il Tribunale palermitano osservava, innanzitutto, che la contestazione era stata effettuata immediatamente all'atto della constatazione della violazione, ovvero nel momento dello svincolo del veicolo, rilevando, inoltre, che l'infrazione si era venuta a configurare quando in cui il veicolo stesso si trovava - il giorno prima - in area destinata alla circolazione all'atto della rimozione.

3. Avverso la citata sentenza di appello ha formulato ricorso per cassazione, riferito a quattro motivi, l'(Soggetto 1). Ha resistito con controricorso l'intimato Comune di (Omissis).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione del combinato disposto formato dagli artt. 200 e 201 C.d.S., e dalla L. n. 183 del 2011, art. 15, comma 1, nonché dal D.M. n. 110 del 2013, art. 1, comma 1, lett. c), congiuntamente ai vizi del travisamento del fatto e dell'eccesso di potere, sul presupposto che il Comando di polizia municipale non aveva - come avrebbe dovuto - contestare immediatamente la violazione di cui all'art. 193 C.d.S., comma 2, al momento dell'accertamento che il veicolo si trovava in zona di divieto di sosta con rimozione e non il giorno successivo allorquando lo stesso era stato svincolato dalla depositeria in cui era stato portato, potendo il difetto di copertura assicurativa essere accertato già all'atto del controllo effettuato il giorno precedente.

2. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto il vizio di errata e contraddittoria motivazione, poiché il Tribunale aveva, con essa, per un verso, ritenuto che la violazione fosse stata legittimamente contestata all'atto dello svincolo, non rilevando il momento dell'avvenuta rimozione del mezzo e, per altro verso, che la legittimità dell'operato degli agenti di Polizia municipale era riconducibile alla circostanza che il veicolo si trovasse, il giorno prima, in area destinata alla circolazione, allorquando la vettura non era coperta da assicurazione.

3. Con la terza doglianza il ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 345 e 359 c.p.c., nonché l'eccesso di potere con decisione e motivazione "ultra petita", in uno al vizio di difetto assoluto di motivazione, essendosi il giudice di appello pronunciato oltre quanto chiesto con l'unico motivo di gravame del Comune di (Omissis), basato sull'impossibilità degli agenti di polizia di provvedere alla contestazione dell'infrazione in questione contestualmente alla rimozione per l'accertamento della violazione del divieto di sosta.

4. Con il quarto ed ultimo mezzo il ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., adducendo la sua ingiusta condanna al pagamento delle spese giudiziali di entrambi i gradi di merito.

5. Rileva il collegio che i primi due motivi possono essere trattati congiuntamente perché all'evidenza connessi.

Essi sono infondati per le ragioni che seguono.

Osserva, innanzitutto, il collegio che bisogna partire dal pacifico presupposto - in punto di fatto - che la rimozione del veicolo era stata effettuata il 16 settembre 2016, perché rinvenuto in una zona presidiata da divieto di sosta con asporto dell'auto e conseguente conduzione nella struttura adibita a depositeria dei veicoli e che solo il giorno successivo, all'atto del controllo della documentazione relativa alla legittimità della circolazione del veicolo, gli agenti avevano riscontrato che l'automezzo - al momento della suddetta rimozione (in zona destinata al pubblico transito) - non era provvisto di copertura assicurativa, ragion per cui avevano proceduto, una volta avuta la piena cognizione degli esiti degli accertamenti compiuti, all'elevazione con contestazione immediata della violazione prevista dall'art. 193 C.d.S., comma 2.

Pertanto, per effetto di detti accertamenti, era emerso che, al momento della rimozione del giorno antecedente, il veicolo era sicuramente sprovvisto di copertura assicurativa e che l'(Soggetto 1). l'aveva riattivata, con la stipula di apposita polizza, solo la sera dello stesso 16 settembre 2016 (successivamente, però, all'ora di rimozione del veicolo perché trovato in divieto di sosta), con decorrenza dalle ore 19,02.

Tale circostanza non avrebbe potuto comportare la mancata configurazione dell'infrazione prevista dall'art. 193 C.d.S., comma 2, poiché la stessa si era già venuta a consumare al momento della rimozione dell'auto (risultando del tutto fuori luogo il riferimento da parte del ricorrente - ad un'asserita retroattività della contestazione).

E', quindi, da ritenersi legittima la contestazione - in forma immediata - effettuata al momento del controllo della documentazione il giorno successivo presso la depositeria, posto che, solo in virtù di tali controlli (eseguiti sulla base dei documenti messi a disposizione dei verbalizzanti dallo stesso contravventore), era stato possibile avere l'effettiva cognizione dell'avvenuta commissione (il giorno prima) del citato illecito amministrativo, essendo pacifico che la rimozione era stata effettuata per altra violazione e non per quella poi legittimamente accertata il giorno seguente (donde la non obbligatorietà del controllo informatico della copertura assicurativa o meno dei veicolo al momento della constatazione che lo stesso si trovasse in zona presidiata da divieto di sosta).

Quindi, l'impugnata sentenza è corretta in punto di diritto (perché la contestazione avvenne immediatamente all'atto del suo effettivo accertamento il 17 settembre 2016) e non è incorsa nella contraddizione motivazionale denunciata con la seconda censura (oltretutto non rientrante nei casi ammessi dall'art. 360 c.p.c., nuovo n. 5, come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte, non versandosi in presenza di una ipotesi di "irrisolvibile contraddittorietà": cfr., per tutte, Cass. SU nn. 8053/2014, Cass. n. 23940/2018 e Cass. n. 22598/2018).

6. La terza censura è palesemente infondata poiché (in disparte la circostanza che il ricorrente non ha riportato specificamente i motivi di gravame dedotti dall'appellante Comune di (Omissis) per verificare la sussistenza o meno della prospettata violazione processuale) il giudice di appello, con l'impugnata sentenza, ha statuito proprio sulle questioni che erano state poste dal citato appellante e che lo stesso ricorrente - peraltro in modo non puntuale - richiama nel corpo della censura. Infatti, la doglianza formulata dall'appellante era proprio quella diretta ad avallare la tesi (confutando la sentenza di primo grado) che la contestazione era da considerarsi avvenuta immediatamente - e, quindi, ritualmente - solo all'atto del controllo della documentazione relativa alla circolazione del veicolo portato in depositeria dopo la sua rimozione (avvenuta il giorno precedente) per essere stato trovato in zona con divieto di sosta e che, quindi, non potevano considerarsi sussistenti i presupposti per procedere alla contestazione della violazione prevista dall'art. 193 C.d.S., comma 2, all'atto dell'eseguita rimozione.

7. Il quarto ed ultimo motivo è anch'esso destituito di fondamento, avendo il giudice di appello applicato legittimamente il principio della soccombenza per la regolazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, così implicitamente ritenendo insussistenti le condizioni per addivenire ad una compensazione totale o parziale delle stesse.

Del resto costituisce principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che, in tema di spese processuali, solo la compensazione deve essere sorretta da motivazione (siccome manifestazione di un potere discrezionale del giudice, che ritenga eventualmente sussistenti una delle condizioni previste dall'art. 92 c.p.c.) e non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato.

8. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del soccombente ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.

Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e c.p.a., nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 29 settembre 2022.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2022.

 

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