Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 5408 del 8 febbraio 2023
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 5408 del 08/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 157 e 158 del Codice della Strada e art. 590-bis c.p. - Incidente - Lesioni personali stradali gravi o gravissime - Veicolo in sosta nello spazio riservato ai mezzi pubblici - Apertura dello sportello - Interruzione del nesso causale tra la condotta colposa ed l'evento - Esclusione - La repentina apertura dello sportello del veicolo in sosta nello spazio riservato ai mezzi pubblici durante il sopraggiungere del motociclo che si inserisce tra il veicolo in sosta ed uno in movimento nel proprio senso di marcia esclude l'interruzione del nesso causale tra la condotta colposa dell'imputato e l'evento e configura il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Firenze, con la pronuncia indicata in epigrafe, pur sostituendo la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida con quella della sospensione, ha confermato la responsabilità di (Soggetto 1) in ordine al reato di lesioni stradali gravi (di cui all'art. 590-bis c.p.) cagionate a (Soggetto 2) che, inseritasi alla guida di un ciclomotore nello spazio esistente tra un veicolo che la precedeva nel proprio senso di marcia e il lato destro della carreggiata, ha urtato contro lo sportello del veicolo condotto dall'imputato e da questi aperto mentre era in sosta a bordo strada nello spazio riservato ai mezzi pubblici.
2. Avverso la sentenza d'appello (Soggetto 1), tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, fondato su tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1).
2.1. Con i primi due motivi di ricorso, sostanzialmente, si deducono gli errori nei quali sarebbe incorsa la Corte territoriale nella mancata argomentazione in merito alla c.d. "causalità della colpa" con riferimento alla sosta eseguita dall'imputato nello spazio riservato ai mezzi pubblici, non essendo l'evento concretizzazione del rischio che la norma di divieto mirava a scongiurare (motivo primo), oltre che nel ritenere prevedibile la condotta colposa della persona offesa (motivo secondo).
2.2. Con il terzo motivo di ricorso ci si lamenta della scarna e inadeguata motivazione in ordine alla mancata sussunzione della fattispecie nel fatto di particolare tenuità ex art. 131-bis c.p., nonostante la ritenuta sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, l'esiguità della pena comminata, l'assenza di precedenti penali e la personalità dell'imputato dedotta dal suo comportamento collaborativo.
3. Sono state depositate conclusioni ex D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23 dalla Procura generale della Repubblica nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, complessivamente considerato, è infondato.
2. La censura con la quale si deduce l'assenza di argomentazione da parte della Corte territoriale in merito alla c.d. "causalità della colpa" con riferimento alla sosta eseguita dall'imputato nello spazio riservato ai mezzi pubblici è pertinente, non avendo effettivamente il giudice di merito chiarito in quali termini l'evento sarebbe stato, nella specie, concretizzazione del rischio che la norma di divieto di sosta mirava a scongiurare.
2.1. Nonostante ciò, la statuizione regge alla prova di resistenza in quanto fondante sull'autonoma ratio decidendi dell'accertata responsabilità ravvisata dal giudice di merito nell'intralcio alla circolazione causato dalla repentina apertura dello sportello da parte dell'imputato. Ciò è peraltro avvenuto in una situazione di contesto nella quale il sopraggiungere del motociclo era percepibile, come ritenuto dalla Corte territoriale in ragione delle riprese video agli atti del giudizio abbreviato e all'esito di valutazioni di merito insindacabili in questa sede in quanto esenti dai prospettati vizi.
2.2. La Corte d'appello, peraltro, pur facendo ancora riferimento all'imprevedibilità, ha sostanzialmente escluso l'interruzione del nesso causale tra la condotta colposa dell'imputato e l'evento, invece nella sostanza invocata dalla difesa in ragione della condotta colposa della persona offesa, imprevista e imprevedibile nonché di per se' sola sufficiente a produrlo. Sul punto, difatti, la Corte territoriale, in termini non sindacabili in sede di legittimità in ragione dell'assenza di vizi motivazionali, ha comunque sostanzialmente argomentato, in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità, escludendo l'eccentricità del rischio in concreto attivato dalla descritta condotta imprudente della persona offesa (Soggetto 2), consistita nell'essersi inserita tra un veicolo in movimento nel proprio senso di marcia e il veicolo dell'imputato, in quanto ritenuta tale da aver concretizzato solo un ordinario rischio da circolazione stradale (per la più recente teoria dell'eccentricità del rischio ai fini dell'interruzione del nesso causale si vedano, ex plurimis, anche sulla scorta di Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014; Sez. 4, n. 23116 del 14/06/2022, C., non massimata, Sez. 4, n. 30824 del 16/06/2022, N., non massimata, nonché Sez. 4, n. 42017 del 29/09/2022, M., non massimata).
3. Il terzo motivo di ricorso, anche al netto del tentativo di sostituire proprie valutazioni a quelle del giudice di merito, è inammissibile non solo laddove deduce una mera inadeguatezza della motivazione ma anche in forza del mancato confronto con la ratio decidendi sottesa alla decisione, che dunque non sindaca, e della manifesta infondatezza dei restanti profili di censura. La Corte territoriale ha escluso l'operatività dell'art. 131-bis c.p. in forza della non esiguità del danno procurato alla persona offesa dalle gravi lesioni subite, implicanti la sottoposizione a intervento chirurgico. La ritenuta sussistenza delle circostanze attenuanti generiche e l'esiguità della pena, poi, inerendo al trattamento sanzionatorio, differentemente da quanto sostenuto dal ricorrente non contraddicono l'apparato argomentativo sotteso all'esclusione della particolare tenuità del fatto mentre è errato in diritto il riferimento in ricorso alla condotta di vita (ante atta e susseguente al reato), in quanto irrilevante ai fini dell'operatività dell'istituto in ragione del rinvio che l'art. 131-bis c.p., comma 1, fa, per la valutazione del danno o del pericolo, solo ai parametri di cui al dell'art. 133 c.p., comma 1.
4. In conclusione, al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2022.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2023.
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