Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Civile, Sezione seconda, ordinanza n. 4040 del 14 febbraio 2024

 

Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 4040 del 14/02/2024
Circolazione Stradale - Artt. 40 e 157 del Codice della Strada - Arresto, fermata e sosta dei veicoli - Segnali orizzontali - Stalli di sosta - L'art. 157, comma 5 del C.d.S. regola la sosta dei veicoli nelle zone all'uopo predisposte per la loro collocazione nel modo prescritto dalla segnaletica; per tale motivo il posizionamento del veicolo deve avvenire esclusivamente negli stalli delimitati dalla segnaletica orizzontale e non, più in generale, irregolarmente all'interno dell'area di sosta, anche se a pochi metri dagli stalli.


RITENUTO IN FATTO

- con sentenza n. 3135/2021, il Tribunale di (Omissis), respingendo l'appello proposto da (Soggetto 1), ha dichiarato la legittimità del verbale con cui l'opponente era stato sanzionato per aver parcheggiato il proprio veicolo fuori dagli appositi stalli, in violazione dell'art. 157 C.d.S, comma 5;

- la cassazione della sentenza è chiesta da (Soggetto 1) con ricorso affidato ad un unico motivo;

- il Comune di (Omissis) resiste con controricorso;

- il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

- con l'unico motivo di ricorso, si denuncia la violazione dell'art. 157 C.d.S., comma 5, in quanto nello spazio in cui era stato parcheggiato il veicolo non vi sarebbero segnaletiche orizzontali, che sarebbero tracciate soltanto sul lato della piazzetta, sì da non costituire ostacolo per alcun genere di transito. La decisione del Tribunale sarebbe, pertanto, contraria al principio secondo cui la sosta degli autoveicoli è libera al di fuori degli stalli;

- il motivo è infondato;

- come recentemente affermato da questa Corte (Cassazione civile sez. II, 08/03/2023, n. 6930) - in un giudizio proposto dallo stesso difensore avverso provvedimento analogo del medesimo Tribunale - l'art. 157, comma V del Codice della Strada dispone che, nelle aree di sosta all'uopo predisposte, i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica. La norma presuppone che la violazione sia stata consumata in zona ove la sosta è consentita ma solo con le modalità regolate dalla segnaletica. In tal senso, l'art. 351, comma 2 del regolamento di esecuzione prescrive che, nelle zone di sosta nelle quali siano delimitati, mediante segnaletica orizzontale, gli spazi destinati a ciascun veicolo, i conducenti sono tenuti a sistemare il proprio mezzo nello spazio ad esso destinato, senza invadere gli spazi contigui (nel caso in esame, la presenza degli stalli non consentiva il posizionamento dei veicoli all'interno della piazza se non negli spazi delimitati dalla segnaletica orizzontale, mentre il veicolo del ricorrente era parcheggiato irregolarmente all'interno dell'area di sosta e a pochi metri dagli stalli e, dunque, in violazione dell'art. 157, comma 5 del Cds).

- nel caso di specie, il Tribunale ha accertato che il furgone del ricorrente era stato parcheggiato al di fuori della segnaletica orizzontale ma nella stessa piazza ove erano presenti, in diversi punti, segnali orizzontali sicché il parcheggio era avvenuto in prossimità degli stalli contrassegnati;

- la presenza degli stalli non consentiva, quindi, il posizionamento del veicolo all'interno della piazza se non negli spazi delimitati dalla segnaletica orizzontale e non irregolarmente all'interno dell'area di sosta e a pochi metri dagli stalli e, dunque, in violazione dell'art. 157 C.d.S, comma 5;

- il ricorso va pertanto rigettato.

- le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 510,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di cassazione, in data 31 gennaio 2024.

Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2024.

 

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