OSSERVAZIONI
* L'art. 115 del codice della strada, comma 1, recita che "chi guida veicoli o conduce animali deve (…) aver compiuto" una determinata età, che varia a seconda del veicolo da guidare o dell'animale da condurre. Il comma 2 dello stesso articolo, in relazione alla particolare categoria di veicolo condotto "autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t." e "autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone", recita che il conducente "non può aver superato" rispettivamente i 65 anni ed i 60 anni (fatto salvo l'elevazione di tali limiti).
Vale qui la pena soffermarsi sui termini "compiuto" e "non può aver superato" utilizzati dal legislatore, in quanto per "compiuto" significa aver raggiunto (ed anche superato) tale limite, mentre "non può aver superato" significa non aver ancora raggiunto tale limite (65 o 60 anni), e quindi mantenersi al di sotto di quel limite (senza mai oltrepassarlo).
Ne discende che i conducenti di "autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t." o quelli di "autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone" che abbiano deciso di non godere dell'elevazione di tali limiti conseguendo uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale presso le CML, non possono superare rispettivamente 65 anni e 60 anni (e quindi compiere rispettivamente 66 anni e 61 anni).
* Al conducente che circola alla guida del veicolo senza avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida a causa di una ingessatura, non si contesta la violazione contenuta nel disposto dell'art. 169, commi 1 e 10 del C.d.S. (norma generale), ma quella contenuta nel disposto dell'art. 115 commi 1 e 3 del C.d.S. (norma speciale) in quanto non idoneo per la mancanza di requisiti fisici. Detta violazione comporta, se commessa con veicoli a motore, la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
* La guida accompagnata è legata ad una serie di precise condizioni, quali la presenza di persona espressamente indicata nell'apposita autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici (o l'istruttore di autoscuola) in possesso di appositi requisiti, tra i quali il possesso di patente di guida di categoria B o superiore rilasciata da almeno dieci anni. A tale proposito non può essere designato, quale accompagnatore, un conducente in possesso di patente di guida di categoria B o superiore rilasciata da meno di dieci anni, anche se in possesso di patente di servizio di categoria diversa e rilasciata da oltre 10 anni, in quanto la patente di servizio è solo un titolo abilitativo che integra la patente civile durante il servizio per la quale è richiesta.
* La disposizione che vieta la guida ai conducenti titolari di patente di guida di cat. D1, D, D1E o DE che hanno superato i 60 anni per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone o per i conducenti titolari di patente di guida di cat. C o CE che hanno superato i 65 anni per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t. (limiti elevabili, anno per anno, fino a 68 anni qualora i conducenti conseguano uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale) è una norma che opera solo in Italia.
Per tale motivo non sono soggetti alla loro osservazione i conducenti titolari di patente di guida straniera, mentre quelli titolari di patente di guida italiana possono circolare liberamente all'estero.
* A seconda della sua età, il conducente di un veicolo adibito al trasporto di persone può guidare, a partire da:
a) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 chilometri, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, e del superamento del relativo esame;
b) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D1 e D1E, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, e del superamento del relativo esame;
c) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, e del superamento del relativo esame;
d) 23 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida D e DE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, e del superamento del relativo esame.
(Art. 18, comma 3 del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 - Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore).
* Le limitazioni relative ai conducenti che hanno superato il limite di età di sessantotto anni, imposte dall'art. 126, commi 3, 4 e 12 del C.d.S. in relazione all'art. 116, comma 15-bis dello stesso codice (che richiama l'art. 115, comma 2, lett. a) e b)), quale limite rispettivamente per la guida degli autoveicoli delle categorie CE con oltre 20 tonnellate di massa complessiva a pieno carico e per i veicoli per cui è richiesta la patente di categoria D1, D1E, D e DE, permane anche a carico degli istruttori di guida abilitati e autorizzati per la formazione dei conducenti che possono continuare a svolgere le proprie funzioni limitatamente agli autoveicoli per i quali è valida la patente di cui sono titolari, purché la massa autorizzata, se trattasi di autotreni o autoarticolati, non sia superiore a 20 t..
* Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose può guidare, a partire da:
a) 18 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale ordinario, e del superamento del relativo esame;
b) 18 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C1 e C1E, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, e del superamento del relativo esame;
c) 21 anni di età: veicoli delle categorie di patente di guida C e CE, a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso di qualificazione iniziale accelerato, e del superamento del relativo esame.
(Art. 18, comma 2 del Decreto Legislativo 21 novembre 2005, n. 286 - Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore).
* Ai fini dello svolgimento della c.d. "Guida accompagnata" del minore che ha compiuto diciassette anni e che è titolare di patente di guida di categoria A1 o B1 è consentita (rispettando precise condizioni), a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del D.T.T. e senza che sul veicolo (munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche "GA") prenda posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore.
* Al compimento dei 68 anni, il conducente di autotreni ed autoarticolati (non di veicoli isolati) aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 20 t in possesso della patente di guida di cat. C o CE, non potrà più condurre detti veicoli, anche se in possesso di attestato annuale rilasciato dalla CML ed ancora in corso di validità.
Lo stesso principio trova applicazione anche nei confronti del conducente di autobus in possesso della patente di guida di cat. D, DE, D1 o D1E.
* Il candidato che deve sostenere la prova pratica per conseguire la patente di guida di categoria A1 o A2 o A non ha alcun obbligo, come da normativa, di indossare particolari dispositivi a sua protezione, ad eccezione del casco integrale, ove è espressamente richiesto che il candidato sappia individuare la targhetta di omologazione.
* Il titolare di autorizzazione per esercitarsi alla guida (c.d. foglio rosa) che circola alla guida di un veicolo di categoria superiore per il quale è stata richiesta la patente di guida incorre nella violazione contenuta nell'art. 115, commi 15 e 17 del C.d.S., contrariamente al
- titolare di patente di guida di categoria A1 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A2,
- titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A,
- titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali è richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D,
al quale si contesta la violazione contenuta nell'art. 115, comma 15-bis del C.d.S..
* Il limite di età (68 anni) per i conducenti di veicoli la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t., indicato all'art. 115, comma 2, lett. a) del C.d.S. si riferisce esclusivamente ai complessi di veicoli (autotreni ed autoarticolati) e non ai veicoli isolati (per i quali non sono previsti limiti di massa), a condizione che il conducente - oltre i 65 anni di età - sia considerato idoneo, per due anni, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici in Commissione Medica Locale, ai sensi dell'art. 126, comma 3 del C.d.S..
* La patente di categoria CE è valida per la categoria DE nelle seguenti ipotesi:
1) se chi consegue la patente di categoria CE è già in possesso della patente di categoria D: dunque sulla patente emessa dopo aver superato l'esame della categoria CE sarà valorizzata anche la categoria DE;
2) se un conducente già titolare di patente di categoria CE consegue successivamente la patente di categoria D: dunque sulla patente emessa dopo aver superato l'esame della categoria D sarà valorizzata anche la categoria DE
come da Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per la Mobilità Sostenibile prot. n. 36053 - File avviso n. 27/2022 del 17.11.2022 - (Patente CE - DE).
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