CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO VI
DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

CAPO I
Degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni

Sezione II
Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie

 

Articolo 218 CdS
Sanzione accessoria della sospensione della patente

(Vedi art. 218 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 400 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.
   2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Entro il termine di cui al primo periodo, il conducente a cui è stata sospesa la patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, può presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Tali due ultimi elementi, unitamente alle motivazioni dell'istanza di cui al secondo periodo ed alla relativa documentazione, sono altresì valutati dal prefetto per decidere della predetta istanza. Qualora questa sia accolta, il periodo di sospensione è aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali è stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L'ordinanza, che eventualmente reca l'autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, è notificata immediatamente all'interessato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate. L'ordinanza è altresì comunicata, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, all'anagrafe degli abilitati alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente può ottenerne la restituzione da parte della prefettura. Il permesso di guida in costanza di sospensione della patente può essere concesso una sola volta.
   3. Quando le norme del presente codice dispongono che la durata della sospensione della patente di guida è aumentata a seguito di più violazioni della medesima disposizione di legge, l'organo di polizia che accerta l'ultima violazione e che dall'interrogazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida constata la sussistenza delle precedenti violazioni procede ai sensi del comma 1, indicando, anche nel verbale, la disposizione applicata ed il numero delle sospensioni precedentemente disposte; si applica altresì il comma 2. Qualora la sussistenza delle precedenti sospensioni risulti successivamente, l'organo od ufficio che ne viene a conoscenza informa immediatamente il prefetto, che provvede a norma del comma 2.
   4. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal prefetto. L'avvenuta restituzione è comunicata all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.
   5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205.
   6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall'ordinanza del prefetto con cui il permesso è stato concesso, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.046,00 a euro 8.186,00. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo.

 

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DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U.  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

OSSERVAZIONI

* La durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida in conseguenza del reato di omicidio stradale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, anche se in concorso con la vittima, in assenza di espresse ragioni indicate in sentenza, può anche essere ricavata dalla motivazione afferente ai profili di responsabilità del prevenuto, qualora sia evidenziata inconfutabilmente la gravità della violazione (Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 13394 del 03/04/2024).
* Alla luce del fatto che il Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.) risulta legato alla patente di guida a cui è associato, il titolare di una patente di guida sospesa non può iscriversi ad un corso (e ne' sostenere l'esame) per ottenere il titolo abilitativo per l'intero periodo di sospensione della sua patente.
* Nel reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool la prevista sospensione provvisoria della patente di guida costituisce l’anticipazione della sanzione accessoria irrogabile all’esito dell’accertamento giudiziale del reato, in quanto tale misura cautelare è di esclusiva spettanza prefettizia, necessariamente preventiva, ed ha lo scopo di tutelare con immediatezza l’incolumità dei cittadini e l’ordine pubblico, concedendo all’Amministrazione la facoltà di adottare provvedimenti cautelari anche prima della comunicazione dell’avvio del procedimento all'interessato; l’imposizione della prevista visita medica non è in funzione della cessazione o della persistenza della sospensione stessa, ed il suo esito positivo non annulla l’adozione del provvedimento della sospensione provvisoria della patente di guida (Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 3245 del 05/02/2024).
* Nel reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, il periodo della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida varia in ragione dell'appartenenza del veicolo con cui è commesso il reato il quale, anche se - formalmente intestato alla coniuge del reo, pagato con un finanziamento le cui rate venivano corrisposte traendo la provvista da un conto cointestato ai coniugi ed in uso al conducente, unico titolare di patente di guida - segue l'orientamento giurisprudenziale consolidato che fa riferimento ad una nozione di appartenenza di più ampia portata rispetto al solo diritto di proprietà, e ricomprende i diritti reali di godimento e di garanzia che i terzi hanno sul bene.
* Il termine di cinque giorni entro i quali l'organo che ha ritirato la patente di guida è tenuto ad inviare la stessa, unitamente a copia del verbale, alla prefettura del luogo della commessa violazione, unitamente alla copia del verbale di contestazione, ai sensi dell'art. 218, comma 2, periodo 1 del C.d.S. (Sanzione accessoria della sospensione della patente), è da considerarsi termine assoluto ai fini del compimento dell'attività (perentorio).
* Dall'entrata in vigore della c.d. "Riforma Cartabia", in caso di sinistro stradale con feriti che contemplano il reato di lesioni personali stradali gravi (prognosi tra 21 e 40 giorni) o gravissime (prognosi oltre 40 giorni), previsto dall'art. 590-bis del c.p., attualmente la procedibilità d'ufficio è circoscritta alle sole ipotesi di lesioni aggravate:
   - dalla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera c) del C.d.S. (art. 590-bis, comma 2 del c.p.);
   - dalla guida di un veicolo a motore in stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi dell'art. 187 del C.d.S. (art. 590-bis, comma 2 del c.p.);
   - dalla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d) del C.d.S. (art. 590-bis, comma 3 del c.p.);
   - dalla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'art. 186, comma 2, lettera b) del C.d.S. (art. 590-bis, comma 4 del c.p.);
   - dalla guida di un veicolo a motore in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita (art. 590-bis, comma 5, punto 1 del c.p.);
   - dall'attraversamento di un'intersezione con il semaforo disposto al rosso, ovvero circolando contromano con un veicolo a motore (art. 590-bis, comma 5, punto 2 del c.p.);
   - dall'effettuazione di una manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi, oppure a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale, oppure di linea continua con un veicolo a motore (art. 590-bis, comma 5, punto 3 del c.p.);
   - dalla guida di un veicolo a motore senza essere munito di patente di guida, oppure con patente sospesa o revocata (art. 590-bis, comma 6 del c.p.);
   - dalla guida di un veicolo a motore sprovvisto di assicurazione obbligatoria, quando è di proprietà del conducente (art. 590-bis, comma 6 del c.p.).
* L'accertamento strumentale del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida o della revoca (in determinate circostanze), e la trasmissione del documento di guida, unitamente al rapporto, è trasmesso dall'organo accertatore alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione, affinché il prefetto disponga la sospensione provvisoria della validità della patente di guida (art. 223, comma 1 del C.d.S.). Per quanto sopra premesso, al rapporto trasmesso al prefetto non vanno allegate ne le stampe degli esiti etilometrici (o documentazione sanitaria) ne' il verbale di elezione di domicilio ed eventuale C.N.R..
* Non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida commessa conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione, o li abbia commessi quando in possesso dell'autorizzazione all'esercitazione di guida o, se richiesta, non sia stata mai conseguita; ne', tanto meno, può essergli precluso, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenerla nel caso in cui non ne sia ancora in possesso (Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 47589 del 16/10/2017).
 In applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida è previsto il ritiro della patente, ma non il ritiro dell'autorizzazione all'esercitazione di guida.
* Anche in caso di contestazione differita, e quindi di mancato ritiro immediato del documento di guida da parte degli organi accertatori, il termine di prescrizione quinquennale opera solo con riguardo al provvedimento di sospensione della patente di guida emesso dal Prefetto, ove consegua per legge alla sanzione pecuniaria principale per violazione di determinate norme del codice della strada non integranti un reato, in quanto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida conseguente a reato, ai sensi dell'art. 222 del C.d.S., è soggetta al termine di prescrizione previsto per il reato cui la sanzione accede (Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 2618 del 21/01/2019).
* In caso di più violazioni per l'inosservanza della segnaletica luminosa (semaforo rosso) o dell'agente del traffico, commessa a distanza di pochi secondi l'una dall'altra, al trasgressore si contesta ogni singola violazione senza procedere al ritiro della patente di guida per la relativa sospensione, alla luce di quanto indicato dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/43106/109/55 del 24.05.1999 (Codice della Strada. Applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida nelle ipotesi di recidiva), che testualmente recita "Il procedimento per la sospensione della patente di guida è disciplinato dall'art. 218 del C.d.S. dalla cui lettura si evince che la contestazione di un illecito da parte degli organi di polizia stradale deve essere vagliata da un'autorità (il Prefetto) che effettua una valutazione ed irroga la sospensione entro 15 giorni dal ricevimento della segnalazione, trascorsi i quali, in assenza del provvedimento, il titolare può ritirare la propria patente presso la Prefettura.
 Senza una formalizzazione di un'ordinanza di sospensione non sembra esserci una dovuta "verifica" del fatto e quindi non appare possibile considerare il trasgressore come recidivo
".
*  Il conducente di un veicolo destinatario di un provvedimento di sospensione della patente di guida mai notificato non incorre in alcuna violazione, ma sarà necessario provvedere alla notifica del provvedimento.
 Se, invece, il provvedimento dovesse risultare già notificato, ed il periodo di sospensione ancora in corso, si provvederà al contesto della violazione di cui all'art. 218, comma 6 del C.d.S., procedendo alla sanzione accessoria del fermo del veicolo per mesi 3 (non autorizzandolo alla conduzione dello stesso) e la successiva revoca del documento di guida (ritirandolo immediatamente se ancora in possesso del titolare).
* In relazione alle opportunità difensive concesse al soggetto punito con la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, l'art. 218 comma 2 del C.d.S. stabilisce un termine perentorio di quindici giorni entro cui il prefetto deve emettere il provvedimento di sospensione della patente oltre il quale il titolare può ottenerne la restituzione, ma non anche un preciso termine entro cui il provvedimento stesso deve essere notificato (Corte Costituzionale, sentenza numero 276 del 17/07/1998).
* Al minore degli anni 18 che circola in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool e/o in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti alla guida di un veicolo per il quale è previsto il conseguimento della patente di guida, perchè minorenne, non si applicano le sanzioni amministrative accessorie della sospensione e revoca della patente; in alternativa il Prefetto, previa segnalazione dell'organo procedente, applica la revisione della patente ai sensi dell'art. 128 del C.d.S..
* Le sanzioni accessorie alle violazioni previste nel codice della strada devono essere applicate anche in caso di mancata contestazione immediata anche quando l'operatore di polizia non può procedere all'immediata contestazione poichè le circostanze non lo consentono.
* Non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione, o li abbia commessi con il foglio rosa o, se richiesta, non sia stata mai conseguita e non può essergli precluso, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenerla nel caso in cui non ne sia ancora in possesso (Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 47589 del 16/10/2017).
* Quando, a carico del conducente del veicolo, l'infrazione accertata prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione. Qualora il documento di guida non sia in possesso del conducente, allo stesso si contesta il disposto contenuto nell'art. 180 del C.d.S. con la menzione, nelle note del verbale di contestazione, dell'immediato ritiro della stessa al momento dell'esibizione. E questo a prescindere dal tempo trascorso tra la contestazione della violazione e l'esibizione del documento di guida.

 

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GIURISPRUDENZA

.Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza numero 3843 del 26/04/2024
Circolazione Stradale - Artt. 204-bis e 218 del Codice della Strada - Patente di guida - Circolazione durante il periodo di sospensione - provvedimento di revoca - Opposizione - Competenza - Nell'ipotesi in cui venga contestato il provvedimento di revoca della patente, applicato in funzione di sanzione accessoria per il caso di guida durante il periodo di sospensione della validità del documento di guida in violazione dell'art. 218, comma 6, del C.d.S., l'impugnazione deve essere proposta davanti al giudice di pace; la giurisdizione del giudice ordinario è infatti estesa a tutti i casi nei quali la legge considera la revoca della patente di guida come sanzione accessoria di illeciti amministrativi connessi a violazioni del C.d.S..

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 16689 del 22/04/2024
Circolazione Stradale - Artt. 218 e 222 del Codice della Strada e art. 589-bis del c.p. - Omicidio stradale - Esclusione delle aggravanti circa l'uso di sostanze alcoliche o stupefacenti - Applicazione della pena su richiesta - Sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida - Motivazioni - In tema di omicidio stradale il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, C.d.S..

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 13394 del 03/04/2024
Circolazione Stradale - Artt. 218, 222 e 224 del Codice della Strada e art. 589-bis c.p. - Omicidio stradale - Patente di guida - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione - Durata - Motivazioni - Anche quando la sentenza impugnata non abbia espressamente illustrato le ragioni della disposta durata della sospensione della patente di guida, queste possono essere ricavate anche dalla motivazione afferente ai profili di responsabilità del prevenuto, seppure in concorso della vittima, così da giustificare la statuizione inerente alla durata della sanzione amministrativa accessoria, evidenziando la gravità della violazione.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 11582 del 20/03/2024
Circolazione Stradale - Artt. 186, 187, 218 e 222 del Codice della Strada - Omicidio stradale - Revoca della patente di guida - Applicazione della sanzione accessoria - Automatismo - Esclusione - Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 88/2019, il giudice che applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole, poiché è stato escluso qualsiasi automatismo nella revoca della patente di guida qualora non siano state contestate le circostanze previste dalla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 5650 del 09/02/2024
Circolazione Stradale - Artt. 218, 219 e 222 del Codice della Strada - Reati di omicidio o lesioni stradali - Revoca della patente - Automatismo - Valutazione del giudice - Pur essendo riconosciuta la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe, per le altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali è escluso l'automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 1875 del 16/01/2024
Circolazione Stradale - Artt. 218 e 222 del Codice della Strada - Omicidio stradale - Applicazione della pena su richiesta - sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - Durata - Motivazione - A seguito della pronuncia di incostituzionalità in relazione all'art. 222, comma 2 C.d.S. con la sentenza n. 88/2019 della Corte Costituzionale, per i reati di cui agli artt. 589-bis c.p. e 590-bis c.p., il giudice può disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa; ma ciò non esime il giudice dall'obbligo di indicare le ragioni sottese alla scelta della misura della sanzione amministrativa accessoria alla luce dei parametri dettati dall'art. 218, comma 2 C.d.S.; tanto più qualora ritenga di determinarla in misura superiore alla media edittale.

.Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 98 del 03/01/2024
Circolazione Stradale - Artt. 119 e 128 del Codice della Strada - Revisione della patente di guida - Parere della C.M.L. - Temporanea inabilità del titolare - Opposizione - Legittimazione passiva - Le Commissioni Mediche Locali, nel momento in cui sono chiamate a rendere il parere di idoneità fisica per la guida di autoveicoli ed ai fini del rinnovo della patente di guida, agiscono quali organi consultivi del Ministero dei Trasporti, oggi M.I.T.; pertanto il provvedimento conclusivo abilitativo è nella sicura competenza ed attribuzione del predetto Ministero, che consta di articolazioni territoriali periferiche costituite dagli Uffici della M.C.T.C., incardinate nel Ministero. Eventuali asseriti vizi degli atti preparatori ed endoprocedimentali si riflettono more solito sul provvedimento conclusivo del procedimento e possono essere fatti valere in sede di impugnazione di esso, con conseguente piena e sicura legittimazione passiva del Ministero dei Trasporti.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 23 del 02/01/2024
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 218 del Codice della Strada - Reato di guida in stato di ebbrezza alcolica - Aggravante del reato in ore notturne - Veicolo intestato a terzi - sospensione della patente di guida - Durata - Nel reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool commessa col veicolo intestato a terzi, la norma prevede che la durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida sia raddoppiata rispetto alla durata fissata da uno a due anni.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 51606 del 29/12/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 218 del Codice della Strada - Reato di guida in stato di ebbrezza alcolica - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - Appartenenza del veicolo con cui è commesso il reato - Nel reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, al fine di stabilire l'appartenenza del veicolo, formalmente intestato alla coniuge del reo e pagato con un finanziamento le cui rate sono corrisposte traendo la provvista da un conto cointestato ai coniugi ed in uso al conducente, unico titolare di patente di guida, l'orientamento giurisprudenziale consolidato fa riferimento ad una nozione di appartenenza di più ampia portata rispetto al solo diritto di proprietà, e ricomprende i diritti reali di godimento e di garanzia che i terzi hanno sul bene.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 44916 del 08/11/2023
Circolazione Stradale - Artt. 218 e 219 del Codice della Strada e 590-bis del c.p. - Lesioni personali stradali gravi o gravissime - Applicazione concordata della pena su richiesta delle parti - Assenza delle circostanze aggravanti - Revoca della patente di guida - In tema di lesioni stradali, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2 del C.d.S..

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 43978 del 02/11/2023
Circolazione Stradale - Artt. 218 del Codice della Strada e 589-bis c.p. - Reato di omicidio stradale - Sanzioni amministrative accessorie - Sospensione della patente di guida - Motivazione - L'assenza di giustificazione in ordine alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida relativa al reato di omicidio stradale, deve essere determinata non in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p.p., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218 C.d.S., comma 2, così che le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome, integra un vizio di legittimità.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 41857 del 16/10/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 187, 218 e 222 del Codice della Strada - Presentazione dei motivi di appello antecedenti alla sentenza della Corte Costituzionale n. 88/2019 - Applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente di guida - Condizioni - In relazione alla presentazione dei motivi di appello, in sede di conclusioni scritte e depositate antecedenti alla sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2019 con cui era stata formulata la richiesta subordinata di non applicare la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, non ricorrendo le ipotesi aggravate sanzionate dal comma 2 e dal comma 3 sia dell'art. 589-bis, sia dell'art. 590-bis c.p. che della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, il giudice che applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, debba dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2 del C.d.S..

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 39720 del 02/10/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 218 del Codice della Strada - Reato di guida in stato di ebbrezza - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - All'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool consegue, in ogni caso, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, stabilendo, inoltre, che le disposizioni relative alle sanzioni accessorie di cui ai commi 2 e 2-bis dell'art. 186 del C.d.S. si attuano anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 34352 del 04/08/2023
Circolazione Stradale - Artt. 50, 186, 187, 218 e 222 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti - Conduzione di velocipede - Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie - Il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool o in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti ben può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, posto che anche tale mezzo è idoneo a interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale, ferma la inapplicabilità concreta delle sanzioni amministrative accessorie previste per tale reato, quale la sospensione della patente di guida, non praticabile nel caso in cui per la guida del mezzo non sia prevista abilitazione.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 32359 del 26/07/2023
Circolazione Stradale - Artt. 218 e 222 del Codice della Strada - Incidente stradale - Omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime - Revoca della patente di guida in luogo della sospensione - A seguito della sentenza della Corte Costituzionale, con la quale è stata pronunciata l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo del C.d.S., il giudice del merito deve motivare la decisione di disporre la revoca della patente di guida piuttosto che un provvedimento di interdizione temporanea, qualora ricorrano ipotesi aggravate, tra quelle contemplate dalle due disposizioni incriminatrici di cui agli art. 589 bis e 590 bis c.p., diverse dalla guida in stato di ebbrezza con valori particolarmente elevati o dalla guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti, richiamando all'uopo le regole previste dall'art. 218 C.d.S..

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 27608 del 26/06/2023
Circolazione Stradale - Art. 218, 219 e 222 del Codice della Strada - Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati - Applicazione della pena su richiesta delle parti - L'art. 222 del C.d.S. prevede che all'accertamento del reato consegua in ogni caso, anche quando viene applicata la pena su richiesta delle parti, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, ovvero, a seguito della sentenza della Corte Costituzione n. 88 del 2019, in alternativa, la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida e, in caso di omessa applicazione della suddetta sanzione amministrativa accessoria, è ammissibile l'impugnazione della sentenza per cassazione poiché la violazione dedotta riguarda una statuizione che si pone al di fuori dell'accordo ratificato dal giudice.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 25828 del 15/06/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 218 e 224 del Codice della Strada - Reato di guida in stato di ebbrezza alcolica - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Esito positivo dell'istituto - Sospensione patente - Competenze - L'art. 168 ter del cod. pen. prevede espressamente che l'estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, conseguente all'esito positivo dell'istituto di messa alla prova, non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida, ove previste dalla legge, che sono di competenza del Prefetto.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 23730 del 31/05/2023
Circolazione Stradale - Artt. 218 e 222 del Codice della Strada - Omicidio stradale - Pena concordata tra le parti - Sospensione della patente di guida - Motivazione - Il giudice che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida deve fornire una motivazione sul punto solo allorché la misura si allontani dal minimo edittale e non già quando sia pari a questo o se ne discosti di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo edittale, casi questi ultimi in cui è sufficiente la motivazione implicita.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 21460 del 19/05/2023
Circolazione Stradale - Artt. 218 e 222 del Codice della Strada - Il principio secondo il quale, in tema di omicidio stradale, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218 C.d.S., comma 2, non contrasta infatti con il rilievo per cui il giudice del merito assolva adeguatamente all'obbligo della motivazione con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri previsti dalla legge; ciò che rileva è, infatti, la possibilità di evincere dalla motivazione che il giudizio discrezionale sia ancorato al caso concreto.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 20253 del 12/05/2023
Circolazione Stradale - Artt. 141, 218 e 222 del Codice della Strada - Incidente stradale con esito mortale - Velocità non adeguata e non commisurata allo stato dei luoghi - Comportamento del conducente post sinistro - Diniego delle circostanze attenuanti generiche - Criteri di valutazione della sospensione della patente di guida - E' responsabile del sinistro il conducente che, verosimilmente privo di cognizione circa le modalità di guida di quella particolare tipologia di veicolo a trazione posteriore ed integrale e delle delicate manovre che avrebbe dovuto porre in atto in caso di "sovrasterzo", tiene una velocità non adeguata e non commisurata allo stato dei luoghi, in considerazione delle condizioni metereologiche e dell'ora serale escludendo altresì l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche in ragione della condotta dell'imputato che, immediatamente dopo il sinistro, aveva spostato il corpo senza vita della vittima nel tentativo di addossare al defunto la responsabilità dell'incidente.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 17179 del 26/04/2023
Circolazione Stradale - Artt. 189, 218 e 219 del Codice della Strada e artt. 590-bis e 590-ter c.p. - Lesioni personali stradali gravi o gravissime con la fuga del conducente - Assenza delle circostanze aggravanti - Sospensione della patente di guida in luogo della revoca - In tema di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca, non è tenuto a dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più favorevole, essendo sufficiente anche il richiamo alle "circostanze del fatto" e/o alla "gravità della condotta".

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 16096 del 17/04/2023
Circolazione Stradale - Artt. 218, 219 e 224 del Codice della Strada e art. 590-bis c.p. - Lesioni personali stradali gravi o gravissime - Sanzione accessoria della revoca o della sospensione della patente di guida - I giudici costituzionali hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe, ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l'automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 7457 del 15/03/2023
Circolazione Stradale - Art. 218 del Codice della Strada - Sospensione della patente - Circolazione con documento sospeso - Scriminante dello stato di necessità - Effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona - In tema di violazione al codice della strada ed ai fini della sussistenza della scriminante dello stato di necessità, non vale ad escludere la responsabilità del conducente lo stato di necessità invocato in ragione di un malore lamentato da un passeggero, qualora non si riscontri che egli versasse in una situazione di effettivo pericolo e non risulti l'impossibilità di provvedere diversamente al suo soccorso.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 10419 del 13/03/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 203, 218 e 222 del Codice della Strada - Nella forma più grave del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool commesso in ore notturne, anche con l'applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice, nell'attuare la sospensione della patente di guida, deve applicare le sanzioni amministrative accessorie connesse alla violazione contestata, da differenziarsi a seconda che il veicolo appartenga o meno all'imputata, e quindi la confisca del veicolo e sospensione della patente da uno a due anni nel primo caso; sospensione della patente in misura raddoppiata nel caso in cui si accertasse che il veicolo da lei condotto apparteneva a soggetto estraneo al reato.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 9468 del 07/03/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 218 e 222 del Codice della Strada - E' ammissibile il ricorso per cassazione nei confronti della sentenza di patteggiamento, con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative quale, ad esempio, la mancata applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, conseguente al reato di in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, anche in caso di applicazione di pena su richiesta delle parti.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 9442 del 07/03/2023
Circolazione Stradale - Artt. 218 e 222 del Codice della Strada - Sospensione della patente - Durata - Riferimento - Adeguata motivazione - Nel caso di applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida a seguito dei reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime prevista dall'art. 222 del C.d.S., la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata in base ai diversi parametri di cui all'art. 218 del C.d.S., e l'eventuale applicazione della sanzione accessoria nella sua estensione massima facente riferimento alla sola "gravità dell'imprudenza" non costituisce adeguata motivazione, mancando un puntuale riferimento ai criteri di cui all'art. 218, C.d.S., comma 2.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione VII, sentenza numero 8342 del 24/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 218 e 222 del Codice della Strada e art. 590 bis c.p. - Sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida - Determinazione della durata - Autonomia della sanzione amministrativa da quella penale - Nei casi di applicazione da parte del giudice della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, previsti dall'art. 222 C.d.S., la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p.p., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2 C.d.S., sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 7888 del 23/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 189 e 218 del Codice della Strada - Comportamento in caso di incidente - Fuga - Reato omissivo - Calcolo della pena - Durata sospensione della patente di guida - Il reato di fuga previsto dall'art. 189, comma 6, cod. strada è reato omissivo di pericolo che impone all'agente di fermarsi in presenza di un incidente, da lui percepito, e la pena media edittale deve essere calcolata dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo ed il discostamento al minimo edittale, e la durata della sospensione della patente di guida deve essere determinata in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 6588 del 16/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 204-bis e 218 del Codice della Strada - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - Omessa applicazione - Procedura di correzione dell'errore materiale - Ordinanza di correzione di errore materiale emessa dal Giudice di Pace - Erroneità - La procedura di correzione degli errori materiali di cui all'art. 130 c.p.c. è applicabile nel caso in cui la sentenza abbia omesso statuizioni obbligatorie per legge e di natura accessoria, tra cui l'ipotesi dell'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie aventi contenuto predeterminato, come la sospensione della patente di guida.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 6578 del 16/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 218 e 222 del Codice della Strada - Reato di lesioni stradali - Applicazione concordata della pena su richiesta delle parti - Sanzione accessoria della sospensione della patente - Motivazione della durata - In tema di sospensione della patente di guida applicata con la sentenza di patteggiamento, il giudice deve fornire una motivazione solo quando la misura si discosti dal minimo edittale e non anche quando essa vi coincida, se ne allontani di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo, essendo sufficiente, in tali casi, la motivazione implicita.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 5428 del 08/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 213 e 218 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Incidente stradale - Lesioni personali gravi - Patteggiamento - Applicazione sanzione amministrativa accessoria - Ricorso per cassazione - Nel reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, in occasione del patteggiamento, è ammissibile il ricorso per cassazione sia contro la sentenza di "patteggiamento" che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza obbligatoria per legge, sia contro la sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una sanzione amministrativa accessoria.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 5427 del 08/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 213 e 218 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica - Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici - Lavoro di pubblica utilità - Patteggiamento - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e della confisca veicolo - Applicazione - Ricorso per cassazione - Nel reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool è ammesso il ricorso per cassazione sia contro sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, sia contro sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una sanzione amministrativa accessoria.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 5426 del 08/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 213 e 218 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza - Sanzioni amministrative accessorie - Obbligatorietà -  In riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, all'applicazione della pena su richiesta delle parti, nonché alla sua sostituzione con il lavoro di pubblica utilità, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida deve essere disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 5425 del 08/02/2023
Circolazione Stradale - Artt. 218 e 222 del Codice della Strada e art. 589-bis - Omicidio stradale - Patteggiamento - Sospensione della patente di guida - Durata - Motivazioni - Nel reato di omicidio stradale, allorché il giudice con la sentenza di patteggiamento applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente in misura modesta e comunque inferiore alla media, l'obbligo di motivazione può ritenersi soddisfatto mediante la semplice menzione dell'adeguatezza o della congruità della sanzione, quando la determinazione della sanzione amministrativa accessoria si discosta sensibilmente dal minimo edittale, e anzi supera la media della forbice edittale, il giudice è tenuto a assolvere l'onere motivazionale sul punto dando adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto a determinare in siffatta misura la durata sanzione amministrativa accessoria de qua.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 3305 del 25/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 218 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Ricorso del Procuratore Generale presso la Corte di appello avverso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente - Presupposto - Nel reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool il presupposto per procedere alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, anche quando questa è invocata dalla parte pubblica ricorrente, è quello di accertare se il conducente del veicolo, per la cui conduzione è necessario essere muniti di un titolo abilitante alla guida, è effettivamente titolare della stessa, poiché il suo possesso non può certo desumersi dal mero fatto di circolare alla guida un autoveicolo.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 2646 del 23/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 218 e 222 del Codice della Strada e art. 590-bis c.p. - Reato di lesioni colpose stradali - Patteggiamento - Sospensione della patente di guida - Durata - Motivazioni - In caso di lesioni colpose stradali inquadrabili nella fattispecie disciplinata dall'art. 590-bis, comma 1 del c.p., con la sentenza emessa a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, deve fornire una motivazione sul punto solo allorché la misura si allontani dal minimo edittale e non già quando sia pari a questo o se ne discosti di poco o sia molto più vicina al minimo che al massimo edittale, casi questi ultimi in cui è sufficiente la motivazione implicita.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 2641 del 23/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 218 e 222 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica - Veicolo appartenente a soggetto terzo estraneo al reato - Sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida - Durata - Raddoppio - Il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, nella sua forma più grave, prevede il raddoppio della durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida nel caso in cui il veicolo risulti di proprietà di soggetto terzo estraneo al reato non potendosi, per contro, provvedere alla confisca del veicolo.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 2300 del 20/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 218 e 222 del Codice della Strada e artt. 589-bis e 590-bis - Sospensione della patente di guida - Durata - Motivazione - Assolvimento - La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, essendo necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento solo quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, mentre in relazione alla graduazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida prevista dall'art. 222 del C.d.S., il giudice assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto di aver impiegato i criteri di cui all'art. 218 comma 2 C.d.S., ovvero una valutazione "in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 1440 del 17/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 186-bis e 218 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sospensione della patente di guida - Applicazione - In relazione al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool è ammissibile il ricorso per cassazione sia contro la sentenza che vede l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, sia contro sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una sanzione amministrativa come quella accessoria della sospensione della patente di guida.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 1430 del 17/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 218, 219 e 222 del Codice della Strada - Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati - Omicidio o lesioni stradali non aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe - sospensione della patente di guida in alternativa alla revoca - Valutazione - I giudici costituzionali, con la sentenza n. 88 del 2019), hanno riconosciuto la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per reati stradali, di cui agli artt. 589-bis e 590-bis, aggravati dallo stato di ebbrezza o di alterazione psicofisica per l'assunzione di droghe, ma nelle altre ipotesi di condanna per omicidio o lesioni stradali hanno escluso l'automatismo e riconosciuto al giudice il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 1345 del 17/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 218 e 222 del Codice della Strada e art. 589-bis del c.p. - Reato di omicidio stradale - Esclusione delle aggravanti - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sospensione della patente di guida - Durata - Motivazioni - In tema di omicidio stradale, ove non ricorrano le circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, il giudice che intenda applicare, con la sentenza di patteggiamento, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, deve offrire motivazioni circa la sua durata e non limitarsi ad un generico riferimento al reato commesso.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 960 del 13/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 218 e 222 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza - Reato - Patteggiamento - Sospensione della patente - Riduzione - Non consentita - Per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool non è prevista la riduzione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per il caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 957 del 13/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 218, 221 e 222 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica - Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie all'accertamento del reato - Prescrizione del reato - Sanzione accessoria della sospensione della patente - Inapplicabilità - In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, la pronuncia della sentenza di estinzione del reato per prescrizione preclude l'applicabilità delle sanzioni amministrative accessorie da parte del giudice penale, spettando in tal caso la competenza a provvedere in merito al prefetto, previa verifica delle condizioni di legge.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 585 del 11/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 218 e 219 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Aggravante sinistro stradale - Revoca della patente di guida - Imposizione - Sanzione accessoria della sospensione della patente - Alternativa - Non consentita - Nel reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, nell'ipotesi aggravata dal conducente che abbia causato un incidente stradale, la revoca della patente di guida imposta dalla norma non può essere sostituita con quella meno grave della sospensione della patente di guida, anche quando il giudice abbia assolto l'imputato ai sensi dell'art. 131 bis, c.p. (non punibilità per particolare tenuità del fatto).

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 116 del 05/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 218, 219, 222, 223 e 224 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Condanna - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente - Disposizione da parte dell'A.G. - In un procedimento penale nel quale sia contestato all'indagato il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool cui all'art. 186, comma 2, lett. c) del C.d.S., la sospensione o la revoca della patente di guida sono disposte dal giudice con la sentenza di condanna dell'imputato o di applicazione della pena su richiesta per previsione di legge e rispetto alla quale non è esperibile lo strumento impugnatorio azionato avverso l'atto amministrativo adottato dagli organi accertatori.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 111 del 05/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 130, 218 e 222 del Codice della Strada e art. 590-bis c.p. - Lesioni personali stradali gravi o gravissime - Sospensione della patente di guida in luogo della revoca - Riguardo al reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime ed alla luce dell'intervento della Corte Costituzionale, con la sentenza n. 88 del 2019, in assenza di contestazione delle circostanze aggravanti di cui all'art. 590-bis, commi secondo e terzo del c.p., il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria più favorevole della sospensione in luogo della revoca. In caso contrario, deve dare conto in modo puntuale delle ragioni che lo abbiano indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 110 del 05/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 218 e 222 del Codice della Strada e art. 590-bis c.p. - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - Determinazione della durata della sospensione - Parametri - Autonomia della sanzione penale ed amministrativa - Nei casi di applicazione da parte del giudice della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 del C.d.S., la determinazione della sua durata deve essere effettuata in base ai parametri di cui all'art. 218, comma 2 del C.d.S., sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 109 del 05/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 130, 218 e 222 del Codice della Strada e art. 590-bis c.p. - Lesioni personali stradali gravi o gravissime - Sospensione della patente di guida in luogo della revoca - La sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 222, comma 2, quarto periodo del C.d.S., nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, per i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa, ai sensi dell'art. 222, commi 2 e 3 del C.d.S., allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli artt. 589-bis e 590-bis, commi 2 e 3 del c.p..

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 86 del 05/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 130, 186 e 218 del Codice della Strada e art. 589 c.p. - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Incidente stradale - Omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale - Revoca della patente di guida - Il reato di omicidio colposo accertato come commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool di cui all'art. 186, commi 2, lett. c) del C.d.S. con violazione delle norme sulla circolazione stradale comporta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e non la sua sospensione, non versandosi, nella specie, in una situazione assimilabile a quella sottesa alla parziale dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 222 del C.d.S., come da sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2019.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 49736 del 30/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 218 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - lavoro di pubblica utilità - Utilizzo patente di guida - Fasce orarie per motivi di lavoro - Autorità preposta - Nella guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool l'autorizzazione ad utilizzare la patente di guida solo in alcune fasce orarie per ragioni di lavoro deve essere rivolta all'Autorità amministrativa competente, ovvero il Prefetto, anche se non potrà trovare accoglimento in caso di illecito penale.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 47210 del 14/12/2022
Circolazione Stradale - Artt. 218 e 222 del Codice della Strada - Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati e della sospensione della patente misura della sanzione - Durata - Patteggiamento - Premesso che la diminuzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 C.d.S., comma 2-bis, deve ritenersi limitata, nel caso di patteggiamento, al solo reato di omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale e non anche a quello di lesioni colpose, con la sentenza di patteggiamento deve essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ai sensi dello stesso art. 222 del C.d.S. atteso che la stessa non richiede un giudizio di responsabilità penale, ma consegue di diritto alla sentenza in questione, indipendentemente dalla circostanza che le parti vi abbiano fatto riferimento nell'accordo.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione V, sentenza numero 44208 del 21/11/2022
Circolazione Stradale - Artt. 116, 127, 180, 216 e 218 del Codice della Strada e art. 483 c.p. - Patente di guida - Falsa denuncia di smarrimento della patente ritirata in altro Paese - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico - Sussistenza - Denunciare falsamente alle competenti autorità lo smarrimento della propria patente di guida comunitaria, precedentemente ritirata in un altro Paese per violazioni delle norme che regolano la circolazione stradale, configura il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico ed la conseguente confisca della nuova patente emessa.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 43474 del 16/11/2022
Circolazione Stradale - Artt. 218 e 224 del Codice della Strada e art. 590-bis C.P. - Lesioni personali stradali gravi o gravissime - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - Durata - Nella quantificazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida il giudice deve far riferimento alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato e al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare, avvalendosi del criterio predeterminato in generale per l'autorità amministrativa che disponga la sospensione della patente.

.Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia Milano, Sezione I, sentenza numero 2318 del 24/10/2022
Circolazione Stradale - Art. 119, 186 e 218 del Codice della Strada - Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool e sanzione accessoria della sospensione della patente - Inidoneità temporanea alla guida da parte della Commissione medica - Ricorso avverso il provvedimento - Il ricorso avverso il provvedimento di inidoneità temporanea alla guida da parte della Commissione medica a seguito di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool si articola attraverso la produzione del provvedimento di diniego di autotutela, ove adottato, oppure il riesame all'organo sanitario periferico della società R.F.I..

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 24088 del 03/08/2022
Circolazione Stradale - Artt. 186 e 218 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Sanzione accessoria della sospensione della patente - Termini del provvedimento - Il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool ha natura penale e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, a norma dell'art. 218 del C.d.S, va disposta dal Prefetto con ordinanza nel termine di quindici giorni dall'invio da parte dell'organo accertatore della patente ritirata e, circa i termini per la notifica del provvedimento, il legislatore non ha previsto un termine, essendosi limitato a stabilire che essa deve essere effettuata "immediatamente". Trova applicazione il principio generale della L. n. 241 del 1990 ove tutte le procedure amministrative devono compiersi nel termine di trenta giorni, nel conto dei quali vanno esclusi i giorni trascorsi per l'invio della patente al Prefetto, non computabili nella fase procedimentale di emissione del provvedimento di sospensione.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 29380 del 25/07/2022
Circolazione Stradale - Artt. 186, 187, 218 e 223 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool e in stato di alterazione psico fisica per uso di sostanze stupefacenti - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione e ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato - Concessione di un permesso temporaneo di guida - Richiesta - Competenze - Sono impugnabili avanti al Tribunale del riesame solo i provvedimenti aventi natura giurisdizionale, tra i quali non rientra certo un eventuale ed atipico provvedimento relativo alla concessione di un permesso temporaneo di guida dovuto allo stato di gravidanza, di competenza del giudice penale, che diviene pertanto l'unica autorità legittimata a pronunciarsi in ordine ad ogni aspetto relativo al procedimento in corso in applicazione della forza attrattiva del processo penale.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 28379 del 19/07/2022
Circolazione Stradale - Artt. 218, 219 e 222 del Codice della Strada - Sanzione accessoria della sospensione e della revoca della patente - Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati - Scelta della sanzione amministrativa accessoria a carico della patente di guida - Ove il giudice applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, egli deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218 C.d.S., ed il giudice del merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno o più dei criteri, assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione: tale valutazione, infatti, rientra nella sua discrezionalità e non postula una analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione III, sentenza numero 26992 del 13/07/2022
Circolazione Stradale - Artt. 218 e 222 del Codice della Strada e artt. 589-bis e 590-bis del C.P. - Sanzione accessoria della sospensione della patente Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati - Sospensione della patente di guida - La diminuzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222 C.d.S., comma 2 bis, deve ritenersi limitata alla sola ipotesi di patteggiamento per il reato di omicidio colposo commesso in violazione della disciplina sulla circolazione stradale e non si estende a quello di lesioni colpose.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione II, ordinanza numero 22020 del 12/07/2022
Circolazione Stradale - Art. 218 del Codice della Strada e art. 4 Legge 24 novembre 1981, n. 689 - Sospensione della propria patente di guida - Guida con patente sospesa - Stato di necessità - Il contravventore che invochi la sussistenza dello stato di necessità attraverso cause di giustificazione dell'illecito addebitatogli è tenuto alternativamente a provare l'esistenza di un'effettiva situazione di pericolo imminente di un grave danno alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero di essere stato indotto in errore sulla sussistenza della esimente in forza di circostanze oggettive, non essendo sufficiente il mero convincimento dell'esistenza dei suoi presupposti.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza numero 18654 del 09/06/2022
Circolazione Stradale - Art. 218 del Codice della Strada - Sanzione accessoria della revoca della patente di guida in conseguenza della circolazione durante il periodo di sospensione della stessa emessa con provvedimento di delegato in sostituzione del prefetto o del vice-prefetto vicario - Onere della prova della delega di firma - Spetta all'opponente destinatario dell'ordinanza della sanzione amministrativa della revoca della patente di guida dimostrare l'insussistenza della delega di firma in capo al funzionario che, in sostituzione del prefetto o del vice-prefetto vicario, ha emesso il provvedimento. Qualora l'opponente rimanga del tutto inerte processualmente, la presunzione di legittimità che assiste il provvedimento sanzionatorio non può reputarsi superata.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 10390 del 24/03/2022
Circolazione Stradale - Artt. 52 e 218 del Codice della Strada - Misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza - Guida senza patente o con patente negata, sospesa o revocata - Natura del veicolo condotto - Ciclomotore - Insussistenza - Non integra il reato previsto dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 73 la condotta del soggetto sottoposto, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione personale che conduca un ciclomotore con cilindrata fino a 50 c.c., per il quale è previsto unicamente il conseguimento di un certificato di idoneità, poiché la fattispecie incriminatrice fa univoco riferimento alla conduzione degli autoveicoli e dei motoveicoli per i quali è richiesta la patente di guida.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 8529 del 14/03/2022
Circolazione Stradale - Artt. 173, 218 e 222 del Codice della Strada e art. 589-bis e 590-bis c.p. - Conducente di autobus che durante la marcia, per negligenza, imprudenza ed imperizia, provoca un sinistro con esito mortale - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione e revoca della patente di guida - Automatismi - La revoca della patente resta una sanzione amministrativa accessoria da applicare automaticamente nelle sole ipotesi più gravi degli artt. 589-bis c.p. e art. 590-bis c.p.. Negli altri casi spetta al giudice scegliere, con adeguata motivazione, eventualmente anche implicita, tra le sanzioni amministrative alternative della sospensione della patente sino a 4 anni o della revoca della patente, senza che la revoca costituisca l'opzione principale ed ordinaria e la sospensione quella residuale ed eccezionale.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione VI, sentenza numero 5378 del 15/02/2022
Circolazione Stradale - Artt. 12 e 218 del Codice della Strada e art. 328 C.P. - Sanzione accessoria della sospensione della patente di guida - Mancata tempestiva esecuzione della comunicazione da parte del comandante di una stazione dei Carabinieri - Omissione di atti di ufficio - Insussistenza - In tema di omissione di atti di ufficio, per atto da eseguirsi senza ritardo per ragione di giustizia, s'intende solo un ordine o provvedimento autorizzato da una norma giuridica per la pronta attuazione del diritto obiettivo e diretto a rendere possibile, o più agevole, l'attività del giudice, del pubblico ministero o degli ufficiali di polizia giudiziaria. Non è possibile sostenere, se non con una genericità ed astrattezza difficilmente conciliabili con l'esigenza di tassatività delle norme penali incriminatrici, che la possibilità di circolazione alla guida di un veicolo di una sola persona non autorizzata, quale effetto dell'omissione dell'atto dovuto da parte del pubblico ufficiale, sia di per sè tale da esporre a pericolo l'incolumità o il patrimonio della comunità sociale di un dato territorio, intesa nel suo complesso.

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI - 2, ordinanza numero 4693 del 14/02/2022
Circolazione Stradale - Artt. 204-bis, 216 e 218 del Codice della Strada - Ricorso in sede giurisdizionale - Ritiro e sospensione della patente di guida - Natura della competenza del giudice di pace - La competenza del giudice di pace per violazione delle norme sulla circolazione stradale, ha natura funzionale, non limitata alle sanzioni di carattere pecuniario, ma estesa anche alle sanzioni di natura diversa, fra le quali è ricompresa quella accessoria del ritiro e, ovviamente, quella minore della sospensione della patente di guida.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione I, sentenza numero 4505 del 14/01/2022
Circolazione Stradale - Art. 218 del Codice della Strada - Art. 650 C.P. - Notifica del decreto di sospensione della patente di guida quale sanzione amministrativa accessoria - Non integra la contravvenzione di cui all'art. 650 C.P. l'inottemperanza ad una convocazione della polizia, finalizzata all'invito per la notifica di un'ordinanza prefettizia di ritiro della patente in quanto non rientra tra quelli impartiti per motivi di giustizia poiché non emerge che si tratti di un provvedimento esecutivo o conseguente a quello giurisdizionale, né risulta sanzionato ex art. 650 cod. pen. in forza di una diversa previsione di legge.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 4157 del 07/02/2022
Circolazione Stradale - Artt. 218 e 222 del Codice della Strada - Sanzione accessoria della sospensione della patente - Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati - Determinazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida a seguito di sinistro stradale che cagiona lesioni personali stradali gravi o gravissime - Nei casi di applicazione da parte del giudice della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, previsti dall'art. 222 C.d.S., la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p.p., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218 C.d.S., comma 2, sicchè le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 11479 del 25/03/2021
Circolazione Stradale - Artt. 218 e 222 del Codice della Strada - Incidente stradale - Omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime - Assenza delle circostanze aggravanti - Applicazione sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida - In caso di condanna, ovvero di applicazione della pena a seguito di patteggiamento, per i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, il giudice che applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca, non è tenuto dare conto delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più favorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218 C.d.S., comma 2, essendo sufficiente, all'uopo, anche il richiamo alle circostanze del fatto e/o alla gravità della condotta.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 6912 del 23/02/2021
Circolazione Stradale - Artt. 218 e 222 del Codice della Strada - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - Pluralità di violazioni - Durata complessiva - Il giudice, se pronuncia condanna per una pluralità di violazioni del Codice della Strada che comportano l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, deve determinarne la durata complessiva effettuando la somma dei vari periodi di sospensione previsti per ciascun illecito, dovendosi escludere l'applicabilità sia della L. n. 689 del 1981, art. 8, che riguarda esclusivamente le sanzioni amministrative proprie e non quelle accessorie ad una sentenza penale di condanna, sia delle discipline tipicamente penalistiche finalizzate a limitare l'inflizione di pene eccessive, come nel caso dell'art. 81 c.p..

.Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, ordinanza numero 1417 del 22/01/2021
Circolazione Stradale - Artt. 216 e 218 del Codice della Strada - Sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie - Circolazione durante il ritiro della patente di guida ai fini della sospensione - In tema di violazioni del codice della strada, la sanzione amministrativa prevista dall'art. 218, comma 6, del CdS si applica non solo nei casi in cui la circolazione abusiva si verifichi successivamente all'adozione formale del provvedimento del prefetto di sospensione della patente, ma anche quando la circolazione medesima si realizzi nel periodo successivo al ritiro della patente da parte degli agenti accertatori, preordinato alla irrogazione della sua sospensione e di cui, perciò, anticipa l'efficacia.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 34772 del 07/12/2020
Circolazione Stradale - Art. 186, 218 e 222 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Conduzione di velocipede - Sussistenza del reato - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - Inapplicabilità - Il reato di guida in stato di ebbrezza sotto l'influenza dell'alcool può essere commesso anche mediante la conduzione di una bicicletta, in ragione della concreta idoneità del mezzo usato ad interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale, ma non è disposta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nei confronti del conducente in quanto alla guida di un veicolo per cui non è richiesta alcuna abilitazione.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 13882 del 07/05/2020
Circolazione Stradale - Artt. 218 e 222 del Codice della Strada - Art. 589 bis C.P. - Omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi o gravissime - Circostanze aggravanti - Assenza - Applicazione sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida - Motivazioni - Il giudice di merito, ove stabilisca che l'imputato sia meritevole della sanzione amministrativa accessoria maggiormente afflittiva quale quella della revoca della patente di guida, deve dare conto in modo puntuale delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole, pure in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel fare ciò deve considerare i parametri di cui all'art. 218 Cds., comma 2, valevoli anche ai fini della determinazione della durata della sospensione della patente di guida.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 7526 del 19/02/2019
Circolazione Stradale - Artt. 186, 213, 218 e 224-ter del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza - Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto - Sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo da parte del giudice - Inapplicabilità - In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, in caso di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudice, in ossequio al principio di legalità, non può disporre la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, in quanto prevista dall'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c), nei soli casi di sentenza di condanna o di patteggiamento. Diversa soluzione si giustifica in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente poiché essa, ai sensi della medesima disposizione di legge, consegue all'accertamento del reato.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 2618 del 21/01/2019
Circolazione Stradale - Artt. 209, 218 e 222 del Codice della Strada - Sanzione accessoria della sospensione della patente conseguente alla sanzione pecuniaria principale e sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati - Termini di prescrizione - Il termine di prescrizione quinquennale opera solo con riguardo al provvedimento di sospensione della patente di guida emesso dal Prefetto, ove consegua per legge alla sanzione pecuniaria principale per violazione di determinate norme del codice della strada non integranti un reato, in quanto la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida conseguente a reato, ai sensi dell'art. 222 del C.d.S., è soggetta al termine di prescrizione previsto per il reato cui la sanzione dipende.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 15215 del 05/04/2018
Circolazione Stradale - Art. 140, 218 e 222 del Codice della Strada - Art. 589 c.p. - Comportamenti costituenti pericolo o intralcio per la circolazione - Salvaguardata della sicurezza stradale - Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida - Omicidio colposo - In materia di circolazione stradale può costituire condotta colposa causalmente determinante nella verificazione di un sinistro anche la scelta di porsi alla guida di un veicolo in condizioni psico-fisiche non idonee a garantire il controllo del mezzo come nel caso di chi abbia subito frequenti, ripetuti e comprovati episodi di crisi sincopali, genericamente intese perché di dubbia eziologia, avesse cognizione del fatto che tale perdurante malattia avrebbe potuto condurre nuovamente ad eventi analoghi.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 47589 del 16/10/2017
Circolazione Stradale - Artt. 116, 122, 186, 186-bis e 218 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Sanzione accessoria della sospensione della patente - Illecito commesso da persona sprovvista di patente o titolare di foglio rosa - Inapplicabilità - Non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione, o li abbia commessi con il foglio rosa o, se richiesta, non sia stata mai conseguita e non può essergli precluso, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenerla nel caso in cui non ne sia ancora in possesso.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 4893 del 02/02/2015
Circolazione Stradale - Art. 50, 186, 218 e 222 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Conduzione di velocipede - Sussistenza del reato - Il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool ben può essere commesso attraverso la conduzione di una bicicletta, a tal fine rivestendo un ruolo decisivo la concreta idoneità del mezzo usato a interferire sulle generali condizioni di regolarità e di sicurezza della circolazione stradale, mentre rimane l'inapplicabilità della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida a chi lo abbia commesso conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesto alcun titolo abilitativo.

.Corte Costituzionale, sentenza numero 276 del 17/07/1998
Circolazione Stradale - Art. 218 del Codice della Strada - Sanzione accessoria della sospensione della patente di guida - Termine per l'adozione del provvedimento da parte del prefetto e della sua notifica - In relazione alle opportunità difensive concesse al soggetto punito con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, l'art. 218 comma 2 del C.d.S. dispone che l'agente accertatore proceda al ritiro della patente stessa ed al suo invio alla prefettura del luogo della commessa violazione, stabilendo il termine perentorio di quindici giorni entro cui il prefetto deve emettere il provvedimento di sospensione della patente oltre il quale il titolare può ottenerne la restituzione, ma non anche un preciso termine entro cui il provvedimento stesso va notificato.

 

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