Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 8529 del 14 marzo 2022

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 8529 del 14/03/2022
Circolazione Stradale - Artt.173, 218 e 222 del Codice della Strada e art. 589-bis e 590-bis c.p. - Conducente di autobus che durante la marcia, per negligenza, imprudenza ed imperizia, provoca un sinistro con esito mortale - Sanzione amministrativa accessoria della sospensione e revoca della patente di guida - Automatismi - La revoca della patente resta una sanzione amministrativa accessoria da applicare automaticamente nelle sole ipotesi più gravi degli artt. 589-bis c.p. e art. 590-bis c.p.. Negli altri casi spetta al giudice scegliere, con adeguata motivazione, eventualmente anche implicita, tra le sanzioni amministrative alternative della sospensione della patente sino a 4 anni o della revoca della patente, senza che la revoca costituisca l'opzione principale ed ordinaria e la sospensione quella residuale ed eccezionale.


RITENUTO IN FATTO

1. La Procura Generale presso la Corte di appello di Trieste ha tempestivamente proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p. del Tribunale di Pordenone con cui è stata applicata nei confronti di R. M., riconosciute le circostanze attenuanti generiche e operata la riduzione per il rito, la pena sospesa di 11 mesi di reclusione, unitamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni 2, per il reato di cui all'art. 589-bis c.p. (per avere cagionato, in data 8 novembre 2018, investendolo, la morte di un ciclista, mentre era alla guida di un autobus, con colpa consistita nella negligenza, imprudenza ed imperizia e nella violazione del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 173, comma 2, in quanto usava il cellulare ed inviava messaggi, mentre guidava), deducendo la violazione di legge e la mancanza di motivazione, in quanto nella sentenza impugnata si è optato per la sanzione amministrativa accessoria meno grave della sospensione della patente di guida, senza una effettiva valutazione della gravità della distrazione dell'imputato e dell'assenza di colpa della vittima, in considerazione della carenza dei presupposti più gravi a cui, all'esito della sentenza della Consulta, sarebbe collegata la revoca della patente, in questo modo introducendo un automatismo inverso a quello eliminato con la sentenza n. 88 del 2019 - automatismo che è, invece, inesistente nel nostro ordinamento.

2. Nella sentenza impugnata, al riguardo, si legge che "ai sensi dell'art. 222 C.d.S., da applicare nella versione conseguente al recente intervento della Corte costituzionale n. 88 del 2019, non sussistono i presupposti di maggiore gravità, tali da comportare la revoca della patente. Si ritiene congrua la sanzione della sospensione. Il grado della colpa, comunque, elevato, impone di fissare la sanzione base di anni 3, da ridurre ai sensi dell'art. 222 C.d.S., comma 2-bis, ad anni 2".

3.La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Con memoria ex art. 611 c.p.p., la difesa dell'imputato ha insistito per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare va ricordato che è ammissibile nei confronti della sentenza di "patteggiamento" il ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., con cui si censuri l'erronea ovvero l'omessa applicazione di sanzioni amministrative. Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019 cc. - dep. 17/07/2020, Rv. 279349 - 01 ha, difatti, chiarito che resta confermata l'estraneità delle sanzioni amministrative accessorie all'accordo sulla pena e ai limiti di impugnabilità posti dalla disciplina speciale, permanendo per esse quella generale ex art. 606 c.p.p., comma 1, cui rinvia il successivo comma 2 per le sentenze inappellabili.

2. Il ricorso è infondato.

2.1. La Consulta, con la sentenza n. 88 del 20 febbraio 2019, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 17 del 24 aprile 2019, ha dichiarato incostituzionale l'art. 222 C.d.S. nella parte in cui prevede l'automatica revoca della patente di guida in tutti i casi di condanna per i reati di cui all'art. 589-bis c.p. (omicidio stradale) e art. 590-bis c.p. (lesioni personali stradali gravi o gravissime) riconoscendo, invece, la legittimità della revoca automatica della patente in caso di condanna per i reati de quibus laddove ricorrano le aggravanti di cui ai commi 2 e 3 delle medesime disposizioni (e, cioè, guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c, o, per i soli conducenti di cui all'art. 186-bis, lett. b, c e d, anche di cui all'art. 186, comma 2, lett. b o guida in stato di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi dell'art. 187 C.d.S.).

La declaratoria di incostituzionalità ha comportato, ai sensi dell'art. 136 Cost., u.c., che l'art. 222 C.d.S., comma 2, ha cessato di avere efficacia nell'ordinamento, dal giorno successivo all'intervenuta pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale e, cioè, dal 25 aprile 2019, sicché non può più essere applicata.

2.2. All'esito della sentenza della Consulta n. 88 del 2019 è, dunque, venuto meno l'automatismo, originariamente previsto dal legislatore, tra i reati di cui all'art. 589-bis c.p. (omicidio stradale) e art. 590-bis c.p. (lesioni personali stradali gravi o gravissime) e la revoca della patente, ma non si è, tuttavia, limitata la possibilità di applicare la sanzione amministrativa accessoria più grave della revoca della patente alle sole fattispecie aggravate dalle circostanze di cui all'art. 589-bis c.p., commi 2 e 3, e art. 590-bis c.p., commi 2 e 3. Nelle ipotesi di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime, non caratterizzata dalle circostanze aggravanti di cui ai commi 2 e 3 degli artt. 589-bis e 590-bis c.p., al giudice resta il potere di valutare, caso per caso, se applicare, in alternativa alla revoca, la meno grave sanzione della sospensione della patente.

Più precisamente nella sentenza citata si legge che la revoca della patente di guida non può essere "automatica" indistintamente in ognuna delle plurime ipotesi previste sia dall'art. 589-bis c.p. (omicidio stradale) sia dall'art. 590-bis c.p. (lesioni personali stradali gravi o gravissime), ma si giustifica solo nelle ben circoscritte ipotesi più gravi sanzionate con la pena rispettivamente più elevata come fattispecie aggravate dal secondo e dal comma 3 di entrambe tali disposizioni (guida in stato di ebbrezza di cui all'art. 186, comma 2, lett. b o, esclusivamente per alcune tipologie di conducenti, anche lett. c o guida in stato di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi dell'art. 187 C.d.S.). Negli altri casi, che il legislatore stesso ha ritenuto di non pari gravità, sia nelle ipotesi non aggravate del comma 1 delle due disposizioni suddette, sia in quelle aggravate dei commi 4, 5 e 6, il giudice deve poter valutare le circostanze del caso ed eventualmente applicare come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente, la sospensione della stessa come previsto - e nei limiti fissati - dal secondo e dal terzo periodo dell'art. 222 C.d.S., comma 2.

In definitiva, la revoca della patente resta una sanzione amministrativa accessoria da applicare automaticamente nelle sole ipotesi di cui all'art. 589-bis c.p., commi 2 e 3 e art. 590-bis c.p., commi 2 e 3, mentre in tutti gli altri casi spetta al giudice scegliere, con adeguata motivazione, eventualmente anche implicita, tra le sanzioni amministrative alternative della sospensione della patente sino a 4 anni o della revoca della patente, senza che la revoca costituisca l'opzione principale ed ordinaria e la sospensione quella residuale ed eccezionale, trattandosi di un sistema di sanzioni amministrative graduali, la cui entità va rapportata, in base all'art. 218 C.d.S., comma 2, alla gravità della violazione commessa, al danno cagionato nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare.

2.3. La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito che, in tema di omicidio stradale, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 589-bis c.p., commi 2 e 3, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, deve dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218 C.d.S., comma 2, (Sez. 4, n. 13882 del 19/02/2020, Vivaldi, Rv. 279139 - 01), mentre il giudice che, in assenza di tali circostanze aggravanti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca, non è tenuto a dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più favorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218 C.d.S., comma 2, essendo sufficiente anche il richiamo alle "circostanze del fatto" e/o alla "gravità della condotta" (Sez. 4, n. 11479 del 09/03/2021, Conci, Rv. 280832 - 01, in una fattispecie in cui l'imputato aveva impugnato la sentenza di patteggiamento limitatamente all'entità della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, quantificata in anni 3, ridotti a 2).

2.4. Alla luce di tali principi, occorre, dunque, valutare la corretta applicazione della legge penale e la esaustività e coerenza della motivazione del provvedimento impugnato, che, ritenuta congrua la sanzione della sospensione della patente, ne ha quantificato la durata, in ragione del grado della colpa, comunque, elevato, consistente nella imprudenza e negligenza e nella violazione dell'art. 173 C.d.S., comma 2, (uso di smartphone durante la guida), in anni 2 (anni 3, ridotti ad anni 2, ai sensi dell'art. 222 C.d.S., comma 2-bis, che stabilisce che la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patene fino a 4 anni - applicabile nella sola ipotesi dell'omicidio stradale - è diminuita sino a un terzo in caso di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. ss.).

2.5. Invero non si ravvisa, nel caso di specie, alcuna violazione di legge, atteso che, nonostante l'estrema sinteticità della motivazione, calibrata alla tipologia del rito, il giudice a quo ha correttamente interpretato la disciplina, che prevede la alternatività delle sanzioni amministrative accessorie della revoca o della sospensione della patente relativamente all'omicidio colposo stradale non caratterizzato dalle circostanze aggravanti di cui all'art. 589-bis c.p., commi 2 e 3. La scelta tra le due sanzioni alternative è confermata dalla esplicita valutazione di congruità della sospensione, implicitamente confrontata, dunque, con la più grave sanzione della revoca della patente.

2.6. Neppure sussiste alcuna lacuna o incoerenza motivazionale, visto che, da un lato, il giudice di merito ha tenuto conto della gravità della colpa dell'imputato (anche ai fini della quantificazione del periodo di sospensione), ma, nel contempo, ha ritenuto congrua la sanzione meno grave della sospensione della patente, atteso che quella della revoca della patente è limitata alle ipotesi di colpa gravissima.

Peraltro, come già ricordato, il giudice che, in assenza delle circostanze aggravanti di cui all'art. 589 c.p., commi 2 e 3, applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in luogo di quella, meno favorevole, della revoca, non è tenuto a dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più favorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218 C.d.S., comma 2, essendo sufficiente anche il richiamo alle "circostanze del fatto" e/o alla "gravità della condotta" (Sez. 4, n. 11479 del 09/03/2021, Conci, Rv. 280832 - 01, in una fattispecie in cui l'imputato aveva impugnato la sentenza di patteggiamento limitatamente all'entità della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, quantificata in anni 3, ridotti a 2).

In definitiva, come nella quantificazione della sanzione penale, anche nella quantificazione della sanzione amministrativa, il giudice deve partire dal minimo ed avvicinarsi o arrivare al massimo in considerazione dei parametri stabiliti dalla legge. Nel caso di specie, tale procedimento è stato correttamente applicato, mentre il ricorso non ha sufficientemente evidenziato l'eventuale violazione dei parametri legislativi relativi alla individuazione e/o quantificazione della sanzione amministrativa e/o alla qualificazione della colpa dell'imputato, idonea ad incidere, ai sensi dell'art. 218 C.d.S., sulla sanzione amministrativa.

3. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2022.

 

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