Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Consiglio di Stato, Sezione quinta, sentenza n. 98 del 3 gennaio 2024
Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 98 del 03/01/2024
Circolazione Stradale - Artt. 119 e 128 del Codice della Strada - Revisione della patente di guida - Parere della C.M.L. - Temporanea inabilità del titolare - Opposizione - Legittimazione passiva - Le Commissioni Mediche Locali, nel momento in cui sono chiamate a rendere il parere di idoneità fisica per la guida di autoveicoli ed ai fini del rinnovo della patente di guida, agiscono quali organi consultivi del Ministero dei Trasporti, oggi M.I.T.; pertanto il provvedimento conclusivo abilitativo è nella sicura competenza ed attribuzione del predetto Ministero, che consta di articolazioni territoriali periferiche costituite dagli Uffici della M.C.T.C., incardinate nel Ministero. Eventuali asseriti vizi degli atti preparatori ed endoprocedimentali si riflettono more solito sul provvedimento conclusivo del procedimento e possono essere fatti valere in sede di impugnazione di esso, con conseguente piena e sicura legittimazione passiva del Ministero dei Trasporti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ricorso numero di registro generale 5648 del 2017, proposto da (Soggetto 1), rappresentato e difeso dagli avvocati M. G. P., G. M., S. M., con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato M. G. P. in Roma, via (Omissis);
contro
Azienda U.S.L.D.P., non costituita in giudizio;
nei confronti
F. F., non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di (Omissis) (Sezione Prima) n. 00027/2017, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 ottobre 2023 il Cons. Roberta Ravasio e uditi per le parti gli avvocati M. G.;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. (Soggetto 1) ha impugnato il parere della Commissione Medica Locale di (Omissis) che, in data 8 agosto 2015, in sede di revisione della patente di guida di categoria A e B, ne ha dichiarato la temporanea inabilità alla guida di autoveicoli.
Il TAR ha respinto il ricorso sul rilievo dirimente che esso era stato notificato solo alla U.D.P., e non anche/piuttosto al Ministero dei Trasporti, del quale la Commissione Medica Locale costituisca una articolazione.
Ha proposto appello il sig. (Soggetto 1)
La A.D.P. non si è costituita in giudizio.
La causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione all'udienza straordinaria del 24 ottobre 2023.
L'appello è manifestamente infondato.
La Commissione Medica Locale istituita presso le A., nel momento in cui sono chiamate a rendere il parere di idoneità fisica alla guida di autoveicoli, ai fini del rinnovo della patente di guida, agiscono quali organi consultivi del Ministero dei Trasporti, oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: il provvedimento conclusivo abilitativo è nella sicura competenza ed attribuzione del predetto Ministero, che consta di articolazioni territoriali periferiche costituite dagli Uffici della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, incardinate nel Ministero e costituenti appunto mere articolazioni periferiche di livello provinciale. Eventuali asseriti vizi degli atti preparatori ed endoprocedimentali si riflettono more solito sul provvedimento conclusivo del procedimento e possono essere fatti valere in sede di impugnazione di esso.
Ne consegue la piena e sicura legittimazione passiva del Ministero dei Trasporti alla presente impugnativa e, di converso, l'estraneità al contenzioso della A..
Dal che consegue l'inammissibilità del ricorso di primo grado, che era stato notificato solo alla A..
Non v'è luogo a provvedere sulle spese, in difetto di costituzione dell'intimata A..
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte appellante.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2023, celebrata in videoconferenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp. att. c.p.a., aggiunti dall'art. 17, comma 7, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
F. F., Presidente FF
C. A., Consigliere
G. M., Consigliere
R. R., Consigliere, Estensore
M. S., Consigliere.
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