Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 4815 del 6 febbraio 2025

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 4815 del 06/02/2025
Circolazione Stradale - Artt. 186, 187, 218 e 222 del Codice della Strada e artt. 590-bis e 589-bis c.p. - Lesioni personali stradali gravi o gravissime e omicidio stradale - Assenza delle circostanze aggravanti - Patente di guida - Revoca o sospensione - Motivazioni - Alla condanna per i reati di cui agli articoli 589 bis e 590 bis del codice penale, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti, ed in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, qualora il giudice applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, dovrà dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, del C.d.S.


RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 9 ottobre 2024, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di (Omissis) ha applicato nei confronti di (Soggetto 1) in ordine al delitto di cui all'art. 589-bis cod. pen., commesso in (Omissis) il 7 febbraio 2024, la pena concordata di anni 1 mesi 4 di reclusione condizionalmente sospesa e la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto ricorso, per mezzo del difensore, formulando due motivi.

2.1 Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell'art. 222 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 per avere il giudice disposto la sanzione amministrativa della revoca della patente. Il difensore ricorda che nel caso di condanna in ordine al reato su indicato, in assenza delle circostanze aggravanti previste dai commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 222 CdS, il giudice può disporre in alternativa alla revoca della patente la sospensione della stessa

2.2. Con il secondo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Il difensore rileva che il giudice ha fatto discendere dalla sentenza di patteggiamento in ordine al reato su indicato, quale conseguenza automatica, la applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente, senza indicare le ragioni della individuazione di tale sanzione, in luogo di quella meno afflittiva della sospensione.

3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto G. P., ha chiesto annullarsi la sentenza in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, con trasmissione degli atti al Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di (Omissis) per l'ulteriore corso.

4. Si deve premettere che le sanzioni amministrative accessorie hanno proprie caratteristiche peculiari che le distinguono dalla pena e proprio in ragione di tale natura esse si collocano al di fuori della sfera di operatività dell'accordo recepito nella sentenza di applicazione della pena, tanto che il giudice deve applicarle in via autonoma, indipendentemente dalla volontà delle parti (sez. 4 n. 18942 del 27/03/2019, B., Rv. 275435; Sez. 4, n. 29179 del 23/05/2018, S., Rv. 273091).

Ne consegue che il ricorso proposto dall'imputato per vizio di motivazione della sentenza di applicazione su richiesta delle parti in ordine alla statuizione relativa alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, in applicazione della disciplina generale dettata dall'art. 606, comma 2, cod. proc. pen. deve ritenersi ammissibile: con riferimento a tale doglianza, infatti, non vengono in rilievo i limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., a norma del quale per le sentenze emesse ex art. 444 cod. proc. pen. su istanza proposta in data successiva al 3 agosto 2017 il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

5. Nel merito i due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente, sono fondati. L'articolo 222, comma 2, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 prevede che "Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida". Tuttavia la Corte costituzionale con la sentenza n. 88 del 19/2/2019, dep. il 24/4/2019, ha dichiarato la fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata proprio con riferimento all'art. 222, comma 2, quarto periodo, C.d.S., nella parte in cui esso non prevede, ove non ricorrano le circostanze privilegiate di cui al secondo e al terzo comma degli artt. 589-bis e 590-bis, cod. pen., la possibilità per il giudice di applicare, in alternativa alla sanzione della revoca della patente di guida, quella della sospensione, secondo il disposto di cui al secondo e terzo periodo del comma 2 dello stesso articolo. In questi casi, il giudice potrà disporre la sanzione della revoca, ma anche quella meno afflittiva della sospensione della patente di guida per la durata prevista dai citati secondo e terzo periodo del medesimo comma 2 dell'art. 222 cod. strada. Nel caso in cui, in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, dovrà dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada (Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022 Rv. 283022-01).

Nel caso in esame il G.I.P ha applicato la sanzione amministrativa della revoca della patente, senza indicare le ragioni della individuazione di tale sanzione, in luogo di quella meno afflittiva della sospensione.

7. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata con rinvio, limitatamente alla individuazione della sanzione amministrativa accessoria, affinché il giudice motivi in ordine all'esercizio del suo potere di scegliere quella da applicare nella specie.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla revoca della patente di guida, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di (Omissis), in diversa persona fisica.

Così deciso in Roma il 15 gennaio 2025.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2025.

 

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