CODICE PENALE

REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio

 

LIBRO II
DEI DELITTI IN PARTICOLARE

TITOLO XII
DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA

Capo I
 Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale
(artt. 575 - 593)

 

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Articolo 589-bis C.P.
Omicidio stradale o nautico

 

1. Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da due a sette anni. La stessa pena si applica a colui che abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze, quando dall'abbandono consegue un incidente stradale che cagiona la morte (2).

2. (1) Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla guida di una delle unità da diporto indicate all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in presenza delle condizioni previste dagli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del medesimo codice della nautica da diporto, cagioni per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

3. La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di un'unità da diporto di cui all'articolo 53-ter, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona.

4. Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e 53-bis, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

5. La pena di cui al quarto comma si applica altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

6. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o, ad eccezione delle ipotesi di cui al quinto comma, di patente nautica, ove prescritta, o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore o l'unità da diporto sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo o unità da diporto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

7. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

8. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente del veicolo o dell'unità da diporto cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

 

(1) Comma sostituito dalla Legge 25.11.2024 n. 177 in vigore dal 14.12.2024
(2) Periodo aggiunto dalla Legge 25.11.2024 n. 177 in vigore dal 14.12.2024

 

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PROCEDURE

.Note operative riguardanti il presente articolo:

* PROCEDIBILITA' DEL REATO: D'ufficio (50 c.p.p.)
* ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.) secondo, terzo comma; Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) primo, quarto, quinto, settimo comma
* FERMO DI POLIZIA GIUDIZIARIA: Consentito (384 c.p.p.)
* APPLICAZIONE DELLE MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
* AUTORITA' GIUDIZIARIA COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) primo, quarto, quinto comma; Tribunale collegiale (33 bis c.p.p.) secondo e terzo comma

 

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OSSERVAZIONI

* Al riguardo vedasi Circolare del Ministero dell’Interno n. 35980/RMPAC4 del 25/10/2023 (Omicidio nautico e di lesioni personali nautiche gravi o gravissime).

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 8312 del 28/02/2025
Circolazione Stradale - Artt. 218 e 222 del Codice della Strada e art. 589-bis c.p. - Omicidio stradale - Assenza delle circostanze aggravanti - Sanzione amministrativa della revoca della patente - Esercizio del potere discrezionale del giudice - Il giudice che, nel caso in cui in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, dovrà dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, C.d.S..

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 4815 del 06/02/2025
Circolazione Stradale - Artt. 186, 187, 218 e 222 del Codice della Strada e artt. 590-bis e 589-bis c.p. - Lesioni personali stradali gravi o gravissime e omicidio stradale - Assenza delle circostanze aggravanti - Patente di guida - Revoca o sospensione - Motivazioni - Alla condanna per i reati di cui agli articoli 589 bis e 590 bis del codice penale, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti, ed in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, qualora il giudice applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, dovrà dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, del C.d.S..

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 2044 del 17/01/2025
Circolazione Stradale - Artt. 218 e 222 del Codice della Strada e 589-bis c.p. - Omicidio stradale - Applicazione della pena su richiesta - Sospensione della patente di guida da parte del giudice - Durata - Criteri - A seguito di condanna per il resto di omicidio stradale, la conseguente durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da parte del giudice, prevista dall'art. 222 C.d.S., deve essere determinata non in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p.p., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, C.d.S., quali l'entità del danno apportato, la gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare, così che le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restino tra di loro autonome.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 2034 del 17/01/2025
Circolazione Stradale - Artt. 140 del Codice della Strada e art. 589 bis c.p. - Omicidio stradale - Applicazione delle circostanze attenuanti - Calcolo della pena per effetto del riconoscimento della circostanza attenuante - Nel reato di omicidio stradale di cui all'art. 589 bis, comma 7, cod. pen., la configurabilità dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen., che comporta una diminuzione della pena fino alla metà, è riconosciuta nella massima estensione quando il risarcimento del danno risulti integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso e quando l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o omissione del colpevole.

 

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