Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 2034 del 17 gennaio 2025

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 2034 del 17/01/2025
Circolazione Stradale - Artt. 140 del Codice della Strada e art. 589 bis c.p. - Omicidio stradale - Applicazione delle circostanze attenuanti - Calcolo della pena per effetto del riconoscimento della circostanza attenuante - Nel reato di omicidio stradale di cui all'art. 589 bis, comma 7, cod. pen., la configurabilità dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen., che comporta una diminuzione della pena fino alla metà, è riconosciuta nella massima estensione quando il risarcimento del danno risulti integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso e quando l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o omissione del colpevole.


RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Torino, in data 11 marzo 2024, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla parte civile e, in parziale riforma della sentenza di condanna del Gup del Tribunale di Torino di (Soggetto 1) in ordine al delitto di cui all'art. 589 bis cod. pen. (commesso in (Omissis) l'1 marzo 2022), appellata dall'imputato, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e rideterminato la pena in anni 1 e mesi 4 di reclusione.

Il processo ha ad oggetto un incidente stradale, ricostruito nelle conformi sentenze di merito nel modo seguente. Nella data su indicata, (Soggetto 1) alla guida dell'auto Fiat (Omissis), percorrendo via Omissis in direzione (Omissis), giunto all'intersezione con via delle (Omissis) e via (Omissis), aveva svoltato a sinistra, senza osservare l'obbligo di arrestarsi (come invece imposto dalla segnaletica di stop presente sulla strada) e, in tal modo, era andato a impattare con il motoveicolo Kawasaki che proveniva a velocità sostenuta nella opposta direzione di marcia sul lato sinistro della sua corsia; per effetto dell'urto il conducente della moto (Soggetto 2) era stato sbalzato in aria a circa 4 metri dal punto di impatto ed era ricaduto al suolo esamine.

A (Soggetto 1) sono stati addebitati, quali profili di colpa, la negligenza, l'imprudenza e l'imperizia e la violazione degli artt. 145 e 154 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, per avere omesso di arrestare la marcia in presenza di segnaletica orizzontale di stop e, comunque, per aver omesso di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra, nonché di osservare la massima prudenza nell'impegnare l'incrocio stradale per effettuare la svolta a sinistra.

2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo di difensore, formulando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

Il difensore osserva che la Corte aveva ritenuto integrata la violazione dell'articolo 145 CdS, nonostante l'assenza del segnale verticale di stop, unico dotato di cogenza prescrittiva, stante la previsione di cui agli artt. - e 148 comma 8 CdS, che individuano nell'iscrizione stop sulla pavimentazione un mero corredo integrativo al segnale verticale di fermarsi e dare la precedenza. Inoltre aveva ritenuto integrata la violazione dell'articolo 154 CdS e così pure la colpa generica, senza aver svolto alcuna valutazione circa la concreta rimproverabilità e effettuando, piuttosto, una valutazione ex post. Tutte le circostanze del caso concreto, e in particolare l'elevata velocità di marcia della motociclo, la mancanza della patente di guida del tipo richiesto, l'apprensione del mezzo da parte della vittima senza il consenso dal genitore e soprattutto il fatto che la moto si trovasse ad oltre 88 metri di distanza rispetto all'intersezione, dovevano indurre a ritenere la svolta da parte dell'imputato prudente e tempestiva, rispetto al prevedibile avvicinamento del motociclo, secondo il criterio dell'agente modello.

2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 589 bis, comma 7, cod. pen. ed al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, numero 6, cod. pen. In relazione al primo profilo il difensore osserva che la Corte aveva espressamente ritenuto applicabile la circostanza del concorso di colpa nella sua massima estensione e, tuttavia, muovendo dalla pena base di anni 4 di reclusione, l'aveva diminuita per effetto della applicazione di detta attenuante di un terzo e non già della metà. In relazione al secondo profilo, la Corte, inoltre, aveva escluso la circostanza di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. limitandosi ad affermare, sulla scorta di quanto ritenuto dal primo giudice, la non integralità del risarcimento, mentre l'espresso riconoscimento dell'operatività del comma 7 dell'art. 589 bis cod. pen. avrebbe imposto di rivedere tale giudizio.

2.3 Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge in relazione alla determinazione della durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida. Il difensore lamenta che la Corte aveva ritenuto congrua la sospensione della patente per la durata di anni due in ragione della "entità del grado della colpa", in violazione del principio per cui i parametri di valutazione, ai fini della applicazione della sanzione amministrativa, sono quelli di cui all'art. 218 comma 2 CdS e non già quelli di cui all'art. 133 cod. pen.

3. In esito alla discussione le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto con riferimento al secondo motivo, nel senso che si dirà, e deve essere rigettato nel resto.

2. Preliminarmente si deve dare atto che il difensore della parte civile ha fatto pervenire istanza di rinvio del processo per legittimo impedimento (con allegato un certificato in cui si attesta necessità di cure e riposo per cinque giorni). Il collegio, sentiti il Procuratore Generale e il difensore dell'imputato che si sono rimessi alla valutazione della Corte, ha respinto detta istanza, sul rilievo che la valutazione del legittimo impedimento del difensore ai fini del rinvio dell'udienza opera esclusivamente nei confronti del difensore dell'imputato e non si estende al difensore della parte civile (ex plurimis, Sez. 5, n. 9511 del 10/02/2022, M., Rv. 282937 - 01).

3. Il primo motivo, con cui si censura l'affermazione della responsabilità sotto il profilo della sussistenza degli addebiti di colpa, è inammissibile in quanto meramente reiterativo di quello già dedotto in appello, in assenza di confronto con la motivazione della sentenza impugnata e, comunque, manifestamente infondato.

3.1. La Corte di Appello, in coerenza con la sentenza di primo grado, ha dato atto che il sinistro era accaduto in pieno giorno in condizioni di visibilità ottime e buone condizioni metereologiche, in un tratto di strada rettilineo. Indi ha osservato, quanto alla violazione dell'art. 145 CdS, che la segnaletica orizzontale di stop era presente sulla strada e ciò valeva da solo a configurare l'obbligo di arresto per chi procedeva lungo la carreggiata e doveva effettuare la svolta a sinistra, indipendentemente dalla mancanza della segnaletica verticale di stop. In ogni caso - ha proseguito la Corte - l'imputato era tenuto ad un preventivo arresto della marcia, dovendo effettuare una svolta a sinistra che contemplava perfino l'attraversamento della carreggiata relativa alla marcia in senso contrario. Con riferimento alla violazione dell'art. 154 CdS, ha sottolineato l'inottemperanza da parte dell'imputato all'obbligo di dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra e, in ordine alla prevedibilità in concreto dell'evento, messa in dubbio dalla difesa in ragione della velocità sostenuta a cui procedeva la moto e della scarsa abilità alla guida, ha rilevato come lo stesso imputato avesse ammesso di aver notato in lontananza "due luci accese": (Soggetto 1), dunque, pur avendo avuto contezza di un mezzo proveniente in senso contrario, aveva nondimeno ritenuto di impegnare la carreggiata di percorrenza del motoveicolo senza dargli la dovuta precedenza. La concorrente colpa della vittima - ha proseguito la Corte - non valeva ad inficiare il grado della colpa dell'imputato, che si era declinata sia come colpa specifica consistita nella violazione delle norme del Codice della Strada, sia come colpa generica consistita nell'aver egli valutato in maniera errata e fallace le condizioni spazio temporali e la velocità di marcia del veicolo avvistato.

2.2 Il percorso argomentativo adottato dalla Corte non si presta a censure.

La individuazione da parte dei giudici di meriti dei profili di colpa, generica e specifica, appare coerente con le risultanze esposte. Pacifico è, infatti, l'obbligo di fermarsi a fronte del segnale di stop, anche se presente solo nella pavimentazione, e ancora prima pacifico è l'obbligo di fermarsi per chi, effettuando la svolta a sinistra, deve impegnare la opposta corsia di marcia; in maniera non illogica, inoltre, è stata motivata la sussistenza della colpa generica del ricorrente per avere egli valutato come possibile la manovra effettuata, pur a fronte dell'avvistamento del motoveicolo della vittima.

La Corte, infine, si è soffermata anche sulla c.d. causalità della colpa, intesa come introduzione da parte del soggetto agente del fattore di rischio poi concretizzatosi con l'evento, posta in essere attraverso la violazione delle regole di cautela tese a prevenire e a rendere evitabile il prodursi di quel rischio (Sez. 4, n. 17000 del 05/04/2016, S., Rv. 266645), rilevando che la violazione della regola cautelare, volta a prevenire eventi del tipo di quello verificatosi, aveva avuto incidenza casuale rispetto all'evento.

Nella sentenza è stato approfondito anche il tema della prevedibilità dell'evento in modo coerente con il contenuto del c.d. principio di affidamento come maturato in ambito di circolazione stradale (ove la diffusività del pericolo impone un ampliamento della responsabilità in relazione alla prevedibilità del comportamento scorretto od irresponsabile di altri agenti), secondo cui tale principio deve trovare un temperamento nell'opposto principio per cui l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché questo rientri nel limite della prevedibilità" (ex plurimis Sez.4 n. 24414 del 06/05/2021, B. Rv. 281399; Sez. 4, n. 5691 del 02/02/2016, T., Rv. 265981; Sez. 4, n. 27513 del 6 10/05/2017, M., Rv. 269997; Sez. 4, n. 7664 del 06/12/2017, dep. 2018, B., Rv. 272223).

Nel caso in esame la Corte, pur dando atto del profilo di colpa concorrente della vittima, ha rilevato che il sinistro sarebbe stato evitato se l'imputato avesse rispettato le norme del codice della Strada, volte a prevenire il verificarsi di eventi quale quello in esame e coerentemente ha ritenuto che l'eccesso di velocità della vittima e il suo essersi posto alla guida del motoveicolo senza aver conseguito la patente richiesta fossero condotte colpose rientranti nella normale prevedibilità da parte degli utenti della strada.

Il motivo, di contro, nel contestare la individuazione delle regola cautelare violata, assume, in maniera assertiva, la mancata cogenza della segnaletica orizzontale sulla pavimentazione stradale, invocando a tale fine disposizioni del Codice della Strada non pertinenti, in assenza di confronto con il percorso argomentativo dei giudici di merito, con cui si sono evidenziate le plurime violazioni poste in essere da (Soggetto 1), casuali rispetto all'evento, in quanto dettate proprio per scongiurare eventi dello stesso tipo.

3. Il secondo motivo, inerente l'applicazione delle circostanze attenuanti, è fondato nei limiti di seguito esposti.

3.1. Il motivo è meramente avversativo e aspecifico nella parte in cui lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. La Corte, invero, dopo che il Gup aveva sottolineato la natura e l'entità dei danni arrecati e aveva dato atto che il risarcimento erogato dalla assicurazione non era stato ritenuto esaustivo, ha ribadito come fosse ancora pendente controversia sul quantum. La decisione appare immune da censure in quanto conforme al principio per cui, ai fini della configurabilità dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale, ossia comprensivo della totale riparazione di ogni effetto dannoso (Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019. C., v. 278368 - 02, Sez. 2, n. 25579 del 01/03/2022, B., Rv. 283628 - 01). Ne consegue, da un lato, che anche a fronte di dichiarazioni satisfattive della parte lesa il giudice rimane libero di valutare la sua integralità, quale effettivo sintomo di ravvedimento del reo e, dall'altro, che in ogni caso il risarcimento deve essere totale ed effettivo, non potendo ad esso supplire un ristoro soltanto parziale.

A fronte del percorso argomentativo su indicato, il ricorrente si è limitato a ribadire che il risarcimento era stato integrale, senza neanche indicare l'importo della somma di danaro versata e le ragioni per le quali tale somma avrebbe dovuto essere considerata congrua ai fini del risarcimento.

3.2. Come detto, invece, coglie nel segno la censura con riferimento al calcolo della pena per effetto del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 589 bis, comma 7, cod. pen. che si configura quando l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o omissione del colpevole e comporta una diminuzione della pena fino alla metà. La Corte ha affermato che tale attenuante doveva essere riconosciuta nella massima estensione, in quanto la vittima procedeva a velocità assai elevata in un centro abitato ed era sprovvista della patente di guida del tipo richiesto, ma, purtuttavia, sulla pena base di anni 4 di reclusione ha operato la riduzione di un terzo e non già della metà.

4. Il terzo motivo, incentrato sulla determinazione della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, è infondato. Dopo che il G.U.P. aveva, in tal senso, valorizzato la particolare gravità del fatto e la notevole rilevanza della colpa, l'entità del danno apportato e il pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare, la Corte, nel confermare la relativa statuizione, ha posto in risalto l'entità del grado della colpa. Dalla lettura delle sentenze di merito che, in quanto conformi e fondate sugli stessi elementi di valutazione, possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale (Sez. 2 n. 37295 del 12/06/2019 E. Rv. 277218), dunque, emerge che la durata della sanzione amministrativa della sospensione della patente è stata effettivamente ancorata ai parametri di valutazione di cui all'art. 218 cod. strada.

5. Conclusivamente la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio. L'annullamento deve essere disposto senza rinvio, in quanto la determinazione della pena può essere effettuata direttamente da questa Corte, ai sensi dell'art. 620 lett. l) cod. proc. pen., non richiedendo alcuna valutazione discrezionale, nei seguenti termini: pena base anni 4 di reclusione, diminuita ex art. 589 bis comma 7, cod. pen. nella massima estensione (cosi come indicato nella sentenza impugnata) ad anni 2 di reclusione, ulteriormente ridotta per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (nella stessa misura individuata nella sentenza impugnata, pari a un quarto) ad anni 1 mesi 6 reclusione, ridotta per il rito ad anni 1 di reclusione.

Il ricorso deve essere rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio che determina in anni uno di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso.

Deciso in Roma, lì 12 dicembre 2024.

Depositata in Cancelleria il 17 gennaio 2025.

 

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