Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 8312 del 28 febbraio 2025
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 8312 del 28/02/2025
Circolazione Stradale - Artt. 218 e 222 del Codice della Strada e art. 589-bis c.p. - Omicidio stradale - Assenza delle circostanze aggravanti - Sanzione amministrativa della revoca della patente - Esercizio del potere discrezionale del giudice - Il giudice che, nel caso in cui in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, dovrà dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, C.d.S.
RITENUTO IN FATTO - CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 16 ottobre 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di (Omissis) ha applicato nei confronti di (Soggetto 1) in ordine al delitto di cui all'art. 589-bis cod. pen. (commesso in (Omissis) il 23 novembre 2021 con evento mortale il 7 dicembre 2021) la pena concordata di mesi 8 di reclusione, condizionalmente sospesa, e la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
2. Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso, per mezzo del difensore, formulando due motivi.
2.1 Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge ed in specie dell'art. 222 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, per avere il giudice disposto la sanzione amministrativa della revoca della patente. Il difensore ricorda che nel caso di condanna in ordine al reato su indicato, in assenza delle circostanze aggravanti previste dai commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., a seguito della dichiarazione di incostitiuzionalità dell'art. 222 CdS, il giudice può disporre, in alternativa alla revoca della patente, la sospensione della stessa.
2.2. Con il secondo motivo, ha dedotto il vizio di motivazione in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. Il difensore rileva che il giudice ha fatto discendere dalla sentenza di patteggiamento in ordine al reato su indicato, quale conseguenza automatica, la applicazione della sanzione amministrativa della revoca della patente, senza indicare le ragioni della individuazione di tale sanzione, in luogo di quella meno afflittiva della sospensione.
3. Il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto A. C., ha depositato conclusioni scritte con cui ha chiesto annullarsi la sentenza in relazione alla sanzione amministrativa accessoria.
4. Si deve premettere che le sanzioni amministrative accessorie hanno proprie caratteristiche peculiari che le distinguono dalla pena: proprio in ragione di tale natura, esse si collocano al di fuori della sfera di operatività dell'accordo recepito nella sentenza di applicazione della pena, tanto che il giudice deve applicarle in via autonoma, indipendentemente dalla volontà delle parti (Sez. 4 n. 18942 del 27/03/2019, B., Rv. 275435; Sez. 4, n. 29179 del 23/05/2018, S., Rv. 273091).
Ne consegue che il ricorso proposto dall'imputato per vizio di motivazione della sentenza di applicazione su richiesta delle parti in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa, in forza della disciplina generale dettata dall'art. 606, comma 2, cod. proc. pen., deve ritenersi ammissibile: con riferimento a tale doglianza, infatti, non vengono in rilievo i limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., a norma del quale, per le sentenze emesse ex art. 444 cod. proc. pen. su istanza proposta in data successiva al 3 agosto 2017, il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
5. Nel merito i due motivi di ricorso, da trattare congiuntamente in quanto attinenti allo stesso tema, sono fondati. L'articolo 222, comma 2, del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 prevede che "Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida". Tuttavia la Corte costituzionale con la sentenza n. 88 del 19/2/2019, dep. il 24/4/2019, ha dichiarato la fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata proprio con riferimento all'art. 222, comma 2, quarto periodo, C.d.S., nella parte in cui esso non prevede, ove non ricorrano le circostanze privilegiate di cui al secondo e al terzo comma degli artt. 589-bis e 590-bis, cod. pen., la possibilità per il giudice di applicare, in alternativa alla sanzione della revoca della patente di guida, quella della sospensione, secondo il disposto di cui al secondo e terzo periodo del comma 2 dello stesso articolo. In questi casi il giudice potrà disporre la sanzione della revoca, ma anche quella meno afflittiva della sospensione della patente di guida per la durata prevista dai citati secondo e terzo periodo del medesimo comma 2 dell'art. 222 cod. strada. Nel caso in cui in assenza delle circostanze aggravanti della guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, applichi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, in luogo di quella, più favorevole, della sospensione, dovrà dare conto, in modo puntuale, delle ragioni che lo hanno indotto a scegliere il trattamento più sfavorevole sulla base dei parametri di cui all'art. 218, comma 2, C.d.S (Sez. 4, n. 13747 del 23/03/2022, D. A., Rv. 283022 - 01).
5.1. Nel caso in esame il Giudice ha applicato la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida, pur in difetto della contestazione delle circostanze aggravanti di cui al secondo e al terzo comma dell'art. 589-bis cod. pen., senza dare conto in alcun modo delle ragioni poste a fondamento dell'esercizio del suo potere discrezionale.
6. Ne consegue che la sentenza deve essere annullata, limitatamente alla individuazione della sanzione amministrativa accessoria, con rinvio affinché il giudice motivi in ordine all'esercizio del suo potere di scegliere quella da applicare nella specie.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione amministrativa accessoria e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di (Omissis), persona fisica diversa.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2025.
Depositata in Cancelleria il 28 febbraio 2025.
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