OSSERVAZIONI
* In relazione alle disposizioni riguardanti la guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti neo-patentati, al titolare di patente di guida di cat. B da oltre 3 anni che ha conseguito anche quella di cat. A1 o A2 o A da meno di 3 anni non si applica quanto disposto dall'art. 186-bis del C.d.S. in quanto il comma 1, lett. a) del suddetto articolo prescrive che la norma si applica ai "... conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B" e non di categorie inferiori.
* L'art. 186-bis, comma 1 del C.d.S. opera una dettagliata descrizione della tipologia di conducenti neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose a cui applicare la norma. Tra questi (lett. c)) sono ricompresi anche coloro che conducono veicoli adibiti al trasporto di cose per conto terzi di m.c.p.c. inferiore a 3,5 t., anche se titolari di patente di cat. B e sprovvisti di C.Q.C. come, ad esempio, i corrieri espresso.
Lo stesso art. 186-bis, comma 1, lett. d) del C.d.S. sembra operare un discorso diverso per i conducenti di autoveicoli utilizzati per la raccolta dei rifiuti solidi urbani ai quali si applicano le norme dell'art. 186-bis solo se i veicoli hanno "massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t"; in caso contrario trova applicazione l'art. 186 dello stesso C.d.S..
* Le modalità relative alle procedure degli accertamenti per stabilire l'eventuale stato di ebbrezza alcolica del conducente (numero delle prove, distanza tra le stesse) descritte nell'art. 379 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada restano le medesime anche per tutti i conducenti, non prevedendo particolari modalità per i neopatentati.
* Al conducente di motociclo in possesso di autorizzazione alla esercitazione alla guida (Foglio Rosa) idoneo per il tipo di motociclo condotto e già titolare di patente di guida di altre categorie coinvolto in un sinistro stradale che risulti positivo alle prove etilometriche si contesta la violazione prevista dall'art. 186-bis del C.d.S. in relazione all'art. 186 dello stesso C.d.S., senza procedere al ritiro ne dell'esercitazione alla guida ne' della patente di guida.
* In tema di revoca della patente di guida quale sanzione accessoria alla condanna penale, nel termine triennale previsto dall'art. 219, comma 3-ter del C.d.S. a decorrere dalla data di accertamento del reato di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 prima del quale non è possibile conseguire una nuova patente, deve essere conteggiato il periodo di presofferto, avente finalità eminentemente cautelare, della sospensione della stessa disposta nell'immediatezza del fatto (Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 5027 del 22/05/2023).
* Ai conducenti che esercitano professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose che circolano alla guida di veicoli per i quali non è previsto il possesso della patente di guida di cat. C, D, E, o abilitazioni quali il CAP o CFP, si applicano le norme previste dall'art. 186 C.d.S. e non quelle previste dall'art. 186-bis C.d.S., poichè queste ultime si applicano solo quando si trovano nell’esercizio della loro attività.
* Nella guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, al conducente professionale (l'art. 186-bis del C.d.S. individua come tali i conducenti che esercitano l'attività di servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone; servizio di piazza o taxi; servizio di linea per trasporto di persone; servizio di trasporto di cose per conto terzi; servizio di linea per trasporto di cose; servizio di piazza di trasporto di cose per conto terzi; con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati) sottoposto a verifica del tasso alcolemico mentre si trova alla guida di autovettura ad uso privato, si considera in violazione solo quando è accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), e non quando sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) grammi per litro (g/l).
* In caso di conducente titolare di patente di cat. B con codice armonizzato 68 (niente alcool) appartenente ad una delle categorie indicate al comma 1 dell'art. 186-bis del C.d.S. (età minore di 21 anni, neopatentati di patente cat. B, conducenti di autobus e mezzi pesanti, conducenti professionali), a secondo del tasso alcolemico riscontrato si procede come segue:
- tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 g/l: si contesta sia l'art. 125, comma 3-bis del C.d.S. che l'art. 186-bis comma 2 del C.d.S.;
- tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l: si contesta sia l'art. 125, comma 3-bis del C.d.S. che una delle violazioni previste dall'art. 186 comma 2 del C.d.S. (in base al tasso alcolemico riscontrato).
* La norma prevede che, "se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni." (art. 187, comma 5-bis del C.d.S.). Tale previsione si applica anche "Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche (...) da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate." (art. 186, comma 5, ultimo periodo e art. 186-bis, comma 6, primo periodo del C.d.S.). Trascorsi i 10 giorni senza che sia disponibile l'esito degli accertamenti, la patente di guida deve essere restituita al titolare della stessa, senza che possa provvedersi ad un nuovo ritiro. Sarà poi, successivamente, il prefetto a disporre la sospensione provvisoria (o la revoca) del documento di guida ordinandone la consegna ad un posto di polizia entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento.
* Non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione, o li abbia commessi con il foglio rosa o, se richiesta, non sia stata mai conseguita e non può essergli precluso, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenerla nel caso in cui non ne sia ancora in possesso (Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 47589 del 16/10/2017).
* L'art. 366 c.p.p. (Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori) recita che "... i verbali degli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria ai quali il difensore ha diritto di assistere, sono depositati nella segreteria del pubblico ministero entro il terzo giorno successivo al compimento dell'atto, con facoltà per il difensore di esaminarli ed estrarne copia nei cinque giorni successivi. Quando non è stato dato avviso del compimento dell'atto, al difensore è immediatamente notificato l'avviso di deposito e il termine decorre dal ricevimento della notificazione. Il difensore ha facoltà di esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano e, se si tratta di documenti, di estrarne copia.".
Per una corretta procedura, quindi, alla persona indagata per i reati di cui all'art. 186, 186-bis e 187 non va rilasciata copia del verbale di accertamenti urgenti ex art. 354 c.p.p. o copia degli stampati dalla prova etilometrica o del drug test.
* In occasione della contestazione di violazioni del Codice della Strada aventi carattere penale (es.: artt. 9 bis, 9 ter, 186, 187, 189 C.d.S.) non deve mai essere utilizzato il verbale di contestazione per documentare l'accertamento di reati.
In tali ipotesi, come previsto dall'art. 220 C.d.S., si applicano le disposizioni degli art. 347 ss del Codice di Procedura Penale che impongono all'agente o all'organo accertatore di documentare l'attività d'indagine compiuta secondo le forme previste dalle disposizioni dello stesso Codice. Anche se i dati relativi alle suddette violazioni continueranno ad essere registrati all'interno del sistema di gestione informatizzata (Circolare Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. n. 300/A/1/34212/131/S/1/1 del 21.12.2004 - Nuovo modello di verbale di contestazione per violazione delle norme del codice della strada e normativa complementare. Mod. 352 Pol. Str. - Istruzioni per la gestione e la compilazione.).
* Quando, a carico del conducente del veicolo, l'infrazione accertata prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione. Qualora il documento di guida non sia in possesso del conducente, allo stesso si contesta il disposto contenuto nell'art. 180 del C.d.S. con la menzione, nelle note del verbale di contestazione, dell'immediato ritiro della stessa al momento dell'esibizione. E questo a prescindere dal tempo trascorso tra la contestazione della violazione e l'esibizione del documento di guida.
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