CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO

 

Articolo 186-bis CdS
Guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose

(Vedi art. 186-bis del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. È vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:
      a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;
      b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
      c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
      d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.
   2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168,00 a euro 678,00, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.
   3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.
   4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.
   5. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo della lettera c) del comma 2 dell'articolo 186.
   6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'articolo 186. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell'articolo 186, il conducente è punito con le pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. La condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato articolo 186, comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. Con l'ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
   7. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età.

 

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DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U.  che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.

OSSERVAZIONI

* In relazione alle disposizioni riguardanti la guida sotto l’influenza dell’alcool per conducenti neo-patentati, al titolare di patente di guida di cat. B da oltre 3 anni che ha conseguito anche quella di cat. A1 o A2 o A da meno di 3 anni non si applica quanto disposto dall'art. 186-bis del C.d.S. in quanto il comma 1, lett. a) del suddetto articolo prescrive che la norma si applica ai "... conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B" e non di categorie inferiori.
* L'art. 186-bis, comma 1 del C.d.S. opera una dettagliata descrizione della tipologia di conducenti neo-patentati e per chi esercita professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose a cui applicare la norma. Tra questi (lett. c)) sono ricompresi anche coloro che conducono veicoli adibiti al trasporto di cose per conto terzi di m.c.p.c. inferiore a 3,5 t., anche se titolari di patente di cat. B e sprovvisti di C.Q.C. come, ad esempio, i corrieri espresso.
 Lo stesso art. 186-bis, comma 1, lett. d) del C.d.S. sembra operare un discorso diverso per i conducenti di autoveicoli utilizzati per la raccolta dei rifiuti solidi urbani ai quali si applicano le norme dell'art. 186-bis solo se i veicoli hanno "massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t"; in caso contrario trova applicazione l'art. 186 dello stesso C.d.S..
* Le modalità relative alle procedure degli accertamenti per stabilire l'eventuale stato di ebbrezza alcolica del conducente (numero delle prove, distanza tra le stesse) descritte nell'art. 379 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada restano le medesime anche per tutti i conducenti, non prevedendo particolari modalità per i neopatentati.
* Al conducente di motociclo in possesso di autorizzazione alla esercitazione alla guida (Foglio Rosa) idoneo per il tipo di motociclo condotto e già titolare di patente di guida di altre categorie coinvolto in un sinistro stradale che risulti positivo alle prove etilometriche si contesta la violazione prevista dall'art. 186-bis del C.d.S. in relazione all'art. 186 dello stesso C.d.S., senza procedere al ritiro ne dell'esercitazione alla guida ne' della patente di guida.
* In tema di revoca della patente di guida quale sanzione accessoria alla condanna penale, nel termine triennale previsto dall'art. 219, comma 3-ter del C.d.S. a decorrere dalla data di accertamento del reato di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 prima del quale non è possibile conseguire una nuova patente, deve essere conteggiato il periodo di presofferto, avente finalità eminentemente cautelare, della sospensione della stessa disposta nell'immediatezza del fatto (Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza numero 5027 del 22/05/2023).
* Ai conducenti che esercitano professionalmente l’attività di trasporto di persone o di cose che circolano alla guida di veicoli per i quali non è previsto il possesso della patente di guida di cat. C, D, E, o abilitazioni quali il CAP o CFP, si applicano le norme previste dall'art. 186 C.d.S. e non quelle previste dall'art. 186-bis C.d.S., poichè queste ultime si applicano solo quando si trovano nell’esercizio della loro attività.
Nella guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool, al conducente professionale (l'art. 186-bis del C.d.S. individua come tali i conducenti che esercitano l'attività di servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone; servizio di piazza o taxi; servizio di linea per trasporto di persone; servizio di trasporto di cose per conto terzi; servizio di linea per trasporto di cose; servizio di piazza di trasporto di cose per conto terzi; con veicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati) sottoposto a verifica del tasso alcolemico mentre si trova alla guida di autovettura ad uso privato, si considera in violazione solo quando è accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), e non quando sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) grammi per litro (g/l).
In caso di conducente titolare di patente di cat. B con codice armonizzato 68 (niente alcool) appartenente ad una delle categorie indicate al comma 1 dell'art. 186-bis del C.d.S. (età minore di 21 anni, neopatentati di patente cat. B, conducenti di autobus e mezzi pesanti, conducenti professionali), a secondo del tasso alcolemico riscontrato si procede come segue:
   - tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 g/l: si contesta sia l'art. 125, comma 3-bis del C.d.S. che l'art. 186-bis comma 2 del C.d.S.;
   - tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l: si contesta sia l'art. 125, comma 3-bis del C.d.S. che una delle violazioni previste dall'art. 186 comma 2 del C.d.S. (in base al tasso alcolemico riscontrato).
* La norma prevede che, "se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni." (art. 187, comma 5-bis del C.d.S.). Tale previsione si applica anche "Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche (...) da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate." (art. 186, comma 5, ultimo periodo e art. 186-bis, comma 6, primo periodo del C.d.S.). Trascorsi i 10 giorni senza che sia disponibile l'esito degli accertamenti, la patente di guida deve essere restituita al titolare della stessa, senza che possa provvedersi ad un nuovo ritiro. Sarà poi, successivamente, il prefetto a disporre la sospensione provvisoria (o la revoca) del documento di guida ordinandone la consegna ad un posto di polizia entro 5 giorni dalla notifica del provvedimento.
* Non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione, o li abbia commessi con il foglio rosa o, se richiesta, non sia stata mai conseguita e non può essergli precluso, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenerla nel caso in cui non ne sia ancora in possesso (Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 47589 del 16/10/2017).
* L'art. 366 c.p.p. (Deposito degli atti cui hanno diritto di assistere i difensori) recita che "... i verbali degli atti compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria ai quali il difensore ha diritto di assistere, sono depositati nella segreteria del pubblico ministero entro il terzo giorno successivo al compimento dell'atto, con facoltà per il difensore di esaminarli ed estrarne copia nei cinque giorni successivi. Quando non è stato dato avviso del compimento dell'atto, al difensore è immediatamente notificato l'avviso di deposito e il termine decorre dal ricevimento della notificazione. Il difensore ha facoltà di esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano e, se si tratta di documenti, di estrarne copia.". 
Per una corretta procedura, quindi, alla persona indagata per i reati di cui all'art. 186, 186-bis e 187 non va rilasciata copia del verbale di accertamenti urgenti ex art. 354 c.p.p. o copia degli stampati dalla prova etilometrica o del drug test.
* In occasione della contestazione di violazioni del Codice della Strada aventi carattere penale (es.: artt. 9 bis, 9 ter, 186, 187, 189 C.d.S.) non deve mai essere utilizzato il verbale di contestazione per documentare l'accertamento di reati.
In tali ipotesi, come previsto dall'art. 220 C.d.S., si applicano le disposizioni degli art. 347 ss del Codice di Procedura Penale che impongono all'agente o all'organo accertatore di documentare l'attività d'indagine compiuta secondo le forme previste dalle disposizioni dello stesso Codice. Anche se i dati relativi alle suddette violazioni continueranno ad essere registrati all'interno del sistema di gestione informatizzata (Circolare Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. n. 300/A/1/34212/131/S/1/1 del 21.12.2004 - Nuovo modello di verbale di contestazione per violazione delle norme del codice della strada e normativa complementare. Mod. 352 Pol. Str. - Istruzioni per la gestione e la compilazione.).
* Quando, a carico del conducente del veicolo, l'infrazione accertata prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione. Qualora il documento di guida non sia in possesso del conducente, allo stesso si contesta il disposto contenuto nell'art. 180 del C.d.S. con la menzione, nelle note del verbale di contestazione, dell'immediato ritiro della stessa al momento dell'esibizione. E questo a prescindere dal tempo trascorso tra la contestazione della violazione e l'esibizione del documento di guida.

 

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GIURISPRUDENZA

Si invita il lettore a consultare anche le sentenze presenti nell'art. 186 del presente codice della strada in quanto alcuni dei principi enunciati ben posso essere applicabili anche al presente articolo.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 1440 del 17/01/2023
Circolazione Stradale - Artt. 186, 186-bis e 218 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sospensione della patente di guida - Applicazione - In relazione al reato di guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool è ammissibile il ricorso per cassazione sia contro la sentenza che vede l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) che abbia omesso di applicare una misura di sicurezza obbligatoria per legge in relazione al titolo di reato oggetto di imputazione, sia contro sentenza di patteggiamento che abbia omesso di applicare una sanzione amministrativa come quella accessoria della sospensione della patente di guida.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 47589 del 16/10/2017
Circolazione Stradale - Artt. 116, 122, 186, 186-bis e 218 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza alcolica sotto l'influenza dell'alcool - Sanzione accessoria della sospensione della patente - Illecito commesso da persona sprovvista di patente o titolare di foglio rosa - Inapplicabilità - Non può essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che discenda per legge da illeciti posti in essere con violazione delle norme sulla circolazione stradale, a chi li abbia commessi conducendo veicoli per la cui guida non sia richiesta alcuna abilitazione, o li abbia commessi con il foglio rosa o, se richiesta, non sia stata mai conseguita e non può essergli precluso, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenerla nel caso in cui non ne sia ancora in possesso.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o ordinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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