CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO IV
GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

 

Articolo 125 CdS
Gradualità ed equivalenze delle patenti di guida

(Vedi art. 125 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Il rilascio della patente di guida è subordinato alle seguenti condizioni:
      a) la patente per le categorie C1, C, D1 o D può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente di categoria B;
      b) la patente per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE può essere rilasciata unicamente ai conducenti già in possesso di patente rispettivamente delle categorie B, C1, C, D1 o D.
   2. La validità della patente di guida è fissata come segue:
      a) la patente rilasciata per le categorie C1E, CE, D1E, o DE è valida per i complessi di veicoli della categoria BE;
      b) la patente rilasciata per la categoria CE è valida per la categoria DE, purché il relativo titolare sia già in possesso di patente per la categoria D;
      c) la patente rilasciata per le categorie CE e DE è valida per i complessi di veicoli, rispettivamente, delle categoria C1E e D1E;
      d) la patente rilasciata per una qualsiasi categoria è valida per i veicoli della categoria AM;
      e) la patente rilasciata per la categoria A2 è valida anche per la categoria A1;
      f) la patente rilasciata per le categorie A, B, C o D è valida, rispettivamente, per le categorie A1 e A2, B1, C1 o D1;
      g) la patente speciale di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D rilasciata a mutilati o minorati fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli aventi le caratteristiche indicate nella patente stessa;
      h) la patente di guida della categoria B è valida, sul territorio nazionale, per condurre i tricicli di potenza superiore a 15 kW, purché il titolare abbia almeno 21 anni, nonché i veicoli della categoria A1.
   3. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito di patente di guida recante un codice unionale o nazionale relativo a "MODIFICHE DEL VEICOLO", conduce un veicolo o circola in condizioni diverse da quelle indicate dai predetti codici, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 158,00 a euro 638,00.
   3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito di patente di guida recante un codice unionale o nazionale relativo a "CONDUCENTE (motivi medici)" conduce un veicolo o circola in condizioni diverse da quelle indicate dai predetti codici, è soggetto alla sanzione di cui all'articolo 173, comma 3.
   4. Chiunque, munito di patente speciale, guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in relazione alla sua mutilazione o minorazione, ovvero con caratteristiche diverse da quella indicate nella patente posseduta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 317,00.
   5. Dalle violazioni di cui ai commi 3 e 4 consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

 

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OSSERVAZIONI

* Una patente di cat. A B C D CE emessa senza che siano riportate le cat. BE e DE deve essere considerata valida anche per la guida di veicoli per i quali è richiesta la patente di cat. BE, secondo quanto riportato all'art. 125, comma 2, lett. a) del C.d.S. ("la patente rilasciata per le categorie C1E, CE, D1E, o DE è valida per i complessi di veicoli della categoria BE") e la patente di cat. DE, secondo quanto riportato all'art. 125, comma 2, lett. b) del C.d.S. ("la patente rilasciata per la categoria CE è valida per la categoria DE, purché il relativo titolare sia già in possesso di patente per la categoria D").
* Il candidato già in possesso di patente di guida di cat. B che intende sostenere l'esame di guida per conseguire la patente di guida C1 o C, alla prova di valutazione delle capacità e dei comportamenti dovrà esibire all'esaminatore la propria patente di guida di categoria B in corso di validità, poiché "... l'art. 125 del codice della strada prevede che la categoria C1 o C possa essere rilasciata solo a conducente in possesso della categoria B." (Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 28825/23.3.5 del 19/09/2019 - Procedure per il conseguimento della patente di guida delle categorie C1 con codice unionale 97, C1 e C.).
* Al conducente di un veicolo, non rientranti tra quelli indicati dall'art. 186-bis del C.d.S., titolare di patente di guida idonea alla conduzione del mezzo sulla quale è presente il codice unionale armonizzato 05.08 o 68 (niente alcool) che circola con tasso alcolemico inferiore o pari a 0,5 grammi per litro (g/l), si contesterà la sola violazione contenuta nel disposto dell'art. 125, comma 3-bis del C.d.S., e non anche la guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
* La patente di categoria CE è valida per la categoria DE nelle seguenti ipotesi:
   1) se chi consegue la patente di categoria CE è già in possesso della patente di categoria D: dunque sulla patente emessa dopo aver superato l'esame della categoria CE sarà valorizzata anche la categoria DE;
   2) se un conducente già titolare di patente di categoria CE consegue successivamente la patente di categoria D: dunque sulla patente emessa dopo aver superato l'esame della categoria D sarà valorizzata anche la categoria DE
come da Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per la Mobilità Sostenibile prot. n. 36053 - File avviso n. 27/2022 del 17.11.2022 - (Patente CE - DE).
* Quando, a carico del conducente del veicolo, l'infrazione accertata prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente è ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione. Qualora il documento di guida non sia in possesso del conducente, allo stesso si contesta il disposto contenuto nell'art. 180 del C.d.S. con la menzione, nelle note del verbale di contestazione, dell'immediato ritiro della stessa al momento dell'esibizione. E questo a prescindere dal tempo trascorso tra la contestazione della violazione e l'esibizione del documento di guida.

 

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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