CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO VI
DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

CAPO II
Degli illeciti penali

Sezione I
Disposizioni generali in temi di reati e relative sanzioni

 

Articolo 220 CdS
Accertamento e cognizione dei reati previsti dal presente codice

(Vedi art. 000 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Per le violazioni che costituiscono reato, l'agente od organo accertatore è tenuto, senza ritardo, a dare notizia del reato al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.
   2. La sentenza o il decreto definitivi sono comunicati dal cancelliere al prefetto del luogo di residenza. La sentenza o il decreto definitivi di condanna sono annotati a cura della prefettura sulla patente del trasgressore.
   3. Quando da una violazione prevista dal presente codice derivi un reato contro la persona, l'agente od organo accertatore deve dare notizia al pubblico ministero, ai sensi del comma 1.
   4. L'autorità giudiziaria, in tutte le ipotesi in cui ravvisa solo una violazione amministrativa, rimette gli atti all'ufficio o comando che ha comunicato la notizia di reato, perché si proceda contro il trasgressore ai sensi delle disposizioni del capo I del presente titolo. In tali casi i termini ivi previsti decorrono dalla data della ricezione degli atti da parte dell'ufficio o comando suddetti.

 

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OSSERVAZIONI

* Circa le dichiarazioni autoaccusatorie rese dall'imputato nell'immediatezza dell'evento agli agenti intervenuti, è pacifico e consolidato l'indirizzo giurisprudenziale in base al quale, nel giudizio abbreviato, sono utilizzabili - a fini di prova - le dichiarazioni spontanee rese dalla persona sottoposta alle indagini alla polizia giudiziaria, in quanto l'art. 350 c.p.p., comma 7, ne limita l'inutilizzabilità esclusivamente al dibattimento (Corte di Cassazione Penale, Sezione V, sentenza numero 44829 del 27/10/2014; Corte di Cassazione Penale, Sezione II, sentenza numero 47580 del 10/11/2016).

 

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GIURISPRUDENZA

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 12172 del 25/03/2024
Circolazione Stradale - Artt. 220 e 224-bis del Codice della Strada - Disposizioni generali in temi di reati - Regime di affidamento in prova ai servizi sociali - Impedimento a comparire - Illegittimità della dichiarazione di assenza - Infondatezza - Il soggetto che si trovi in regime di affidamento in prova ai servizi sociali non può invocare il legittimo impedimento a comparire, anche nel caso in cui non abbia ottenuto, pur avendone fatto richiesta, l'autorizzazione a partecipare all'udienza, atteso che l'affidamento in prova al servizio sociale non è una misura restrittiva della libertà personale per il quale non necessita di alcuna autorizzazione a partecipare all'udienza, ma una modalità del trattamento in regime di libertà per la quale è sufficiente solo notiziare tempestivamente il servizio sociale.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 7102 del 01/03/2022
Circolazione Stradale - Artt. 189 e 220 del Codice della Strada - Comportamento in caso di incidente - Omicidio stradale - Circostanza aggravante - Elemento soggettivo del reato - Colpa cosciente o colpa con previsione - In tema di elemento soggettivo del reato, ricorre il dolo eventuale quando si accerti che l'agente, pur essendosi rappresentato la concreta possibilità di verificazione di un fatto costituente reato come conseguenza del proprio comportamento, persiste nella sua condotta, accettando il rischio che l'evento si verifichi; si versa invece nella colpa con previsione quando l'agente prevede in concreto che la sua condotta possa cagionare l'evento ma ha il convincimento di poterlo evitare.

.Corte di Cassazione Penale, Sezione V, sentenza numero 44829 del 27/10/2014
Circolazione Stradale - Art. 220 del Codice della Strada e art. 350 c.p.p. - Dichiarazioni spontanee dell'indagato - Utilizzabilità - Le dichiarazioni spontanee rese dall'indagato alla polizia giudiziaria sono probatoriamente utilizzabili nel giudizio abbreviato poiché l'art. 350 c.p.p., comma 7, sancendo la inutilizzabilità esclusivamente nel dibattimento delle dichiarazioni spontanee rese dall'indagato, ne consente, invece (ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit), la piena e incondizionata utilizzazione nei riti alternativi non dibattimentali e, pertanto, nel giudizio abbreviato.

 

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