Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 12172 del 25 marzo 2024
Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 12172 del 25/03/2024
Circolazione Stradale - Artt. 220 e 224-bis del Codice della Strada - Disposizioni generali in temi di reati - Regime di affidamento in prova ai servizi sociali - Impedimento a comparire - Illegittimità della dichiarazione di assenza - Infondatezza - Il soggetto che si trovi in regime di affidamento in prova ai servizi sociali non può invocare il legittimo impedimento a comparire, anche nel caso in cui non abbia ottenuto, pur avendone fatto richiesta, l'autorizzazione a partecipare all'udienza, atteso che l'affidamento in prova al servizio sociale non è una misura restrittiva della libertà personale per il quale non necessita di alcuna autorizzazione a partecipare all'udienza, ma una modalità del trattamento in regime di libertà per la quale è sufficiente solo notiziare tempestivamente il servizio sociale.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza emessa il 28/09/2020 dal Tribunale di (Omissis), con il quale (Soggetto 1) era stato giudicato responsabile del reato previsto dagli artt. 624 e 625, n.7, cod. pen. (con esclusione dell'aggravante prevista dall'art. 625, n. 2, cod. pen.) e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti rispetto alla predetta aggravante, condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed € 200,00 di multa.
La Corte ha ritenuto infondato il motivo di appello inerente alla penale responsabilità dell'imputato ritenendo che il giudice di primo grado avesse correttamente fondato il proprio giudizio su una molteplicità di elementi di fatto, con specifico riferimento alle immagini tratte dalle videocamere di sorveglianza che - il giorno del furto avvenuto presso gli uffici del Comune di (Omissis) - aveva ripreso lo stesso imputato entrare senza nulla nelle mani e uscire qualche minuto dopo con una valigetta corrispondente a quella oggetto di sottrazione; la Corte ha altresì ritenuto infondato il motivo di appello inerente al giudizio di equivalenza tra le contestata aggravante e le attenuanti generiche, atteso che l'imputato - pur avendo mantenuto un contegno collaborativo al momento del fotosegnalamento - non aveva dimostrato segni di sicura resipiscenza; la Corte ha ritenuto infondato il motivo di appello con il quale era stato chiesto il riconoscimento del danno patrimoniale di particolare tenuità, atteso il valore non esiguo del compendio del furto; ha, infine, ritenuto non fondate le deduzioni riguardanti il trattamento sanzionatorio, ritenendo congrua la pena irrogata nel primo grado di giudizio.
2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso per cassazione (Soggetto 1), tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 178, lett. c), 179, 185, 420-bis e 420-ter cod. proc. pen..
Ha denunciato (Soggetto 2) in procedendo derivante dalla definizione del giudizio di appello nella dichiarata assenza dell'imputato, pur trovandosi lo stesso in regime di affidamento in prova al servizio sociale, disposto dal Tribunale di sorveglianza di (Omissis) in data 27/11/2019 e che prevedeva la libertà di movimento al solo interno del comune di (Omissis) con autorizzazione a spostarsi in ambito provinciale solo in determinati casi; regime di cui era stato dato atto anche in sede di verbale di udienza tenuta nel grado di appello; ha quindi dedotto che erroneamente la Corte non aveva ritenuto l'imputato come legittimamente impedito a comparire all'udienza del 28/11/2022, data nella quale era stato celebrato il giudizio di impugnazione, non svolto secondo le forme del rito camerale.
3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Va quindi premesso che, in tema di impugnazioni e allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, P., Rv. 220092; conforme, Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017 n. 3346, dep. 2018, F., Rv. 273525).
3. Parte ricorrente, nell'unico motivo di impugnazione, ha dedotto che nei confronti dell'imputato, stante il suo regime di soggetto affidato in prova al sociale, dovesse essere ravvisato un impedimento assoluto a comparire con conseguente illegittimità della dichiarazione di assenza; richiamando, a sostegno delle proprie argomentazioni, alcune pronunce delle Sezioni Unite riferite peraltro al diverso caso del soggetto imputato e sottoposto a misura cautelare limitativa della libertà personale in diverso giudizio (quali Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247835; Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021, C., Rv. 282806).
Va quindi rilevato che, nel tema specifico della comparizione in udienza del soggetto che si trovi in regime di affidamento in prova ai servizi sociali, la giurisprudenza di questa Corte ha invece ritenuto che tale particolare condizione non costituisca legittimo impedimento dell'imputato a comparire; ciò anche nel caso in cui l'imputato non abbia ottenuto, pur avendone fatto richiesta, l'autorizzazione a partecipare all'udienza, atteso che l'affidamento in prova al servizio sociale è una modalità del trattamento in regime di libertà e non già una misura restrittiva della libertà personale, per cui il soggetto che vi è sottoposto non deve chiedere alcuna autorizzazione per comparire ad un'udienza, essendo solo tenuto a darne tempestiva notizia al servizio sociale (Sez. 5, n. 39069 del 18/06/2003, M., Rv. 226211; Sez. 2, n. 13493 del 18/03/2005, L., Rv. 231052; Sez. 5, n. 20730 del 24/03/2010, L., Rv. 247589; Sez. 1, n. 19216 del 30/11/2015, dep. 2016, F., Rv. 266793).
In tale consolidato quadro giurisprudenziale va altresì fatta menzione di altro recente arresto, in base al quale la condizione di sottoposizione alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale, ove sia altresì previsto l'obbligo di non allontanarsi da un determinato ambito territoriale, impone all'imputato di fare richiesta al magistrato di sorveglianza dell'autorizzazione a partecipare all'udienza, in quanto vige nei suoi confronti una limitazione della libertà di movimento, sicché sussiste legittimo impedimento nel caso in cui il predetto, non avendo ricevuto notifica del provvedimento autorizzatorio, non sia comparso in udienza (Sez. 2, n. 11265 del 27/01/2022, O., Rv. 282818).
La relativa conclusione non è peraltro applicabile al caso di specie; nel quale, come risulta del provvedimento di affidamento in prova al servizio sociale emesso il 27/11/2019 dal Tribunale di Sorveglianza di (Omissis), l'odierno imputato aveva esclusivamente "dietro regolare citazione, per ragioni di giustizia e per recarsi all'U.E.P.E., l'obbligo di comunicare preventivamente alle Forze dell'Ordine e all'U.E.P.E. ogni spostamento che avvenga al di là dell'ambito comunale e di giustificarlo successivamente con la produzione di idonea documentazione".
Ne consegue che nel caso di specie, diversamente dal caso oggetto dell'ultima pronuncia prima citata, l'imputato non aveva alcuna limitazione della libertà di movimento anche al di fuori del territorio comunale - pur se per ragioni di giustizia, come nel caso di specie - fatto salvo l'obbligo di comunicare preventivamente lo spostamento e di giustificarlo successivamente con idonea documentazione.
4. Per l'effetto, ne deriva che l'imputato non aveva alcun impedimento a comparire all'udienza fissata per la trattazione dell'appello - fatti salvi i predetti obblighi informativi e giustificativi - e che legittimamente la Corte territoriale ne ha dichiarato l'assenza non sussistendo un legittimo impedimento a comparire.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2023.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2024.
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